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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 26/01/2026, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1263/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCRIMA ANTONIETTA, Presidente
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Relatore
LUPI PIETRO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5725/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. ATTO AMMINISTRATIVO TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: non comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 7.6.2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il fermo amministrativo emesso sulla propria autovettura tg. Targa_1 con riferimento al pagamento di importi dovuti da Nominativo_1 per tassa rifiuti dovuta come da avvisi di accertamento n. 8369 e 14813.
Il ricorrente eccepiva: che il debito era ascrivibile ad altro cointestatario del veicolo;
che non veniva rispettata la proporzionalità tra il debito ed il veicolo cointestato nei confronti del quale si procedeva all'iscrizione del fermo a fronte della titolarità di altri veicoli di proprietà esclusiva del debitore e di maggiore valore.
Nessuno si costituiva per parte resistente nonostante la regolarità della notifica.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati dalle parti, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un primo motivo il ricorrente eccepiva che il debito era ascrivibile ad altro cointestatario del veicolo Nominativo_1 inadempiente al pagamento della tassa rifiuti dovuta come da avvisi di accertamento n. 8369 e 14813.
In merito è appena il caso di precisare che, in caso di mancato pagamento di una cartella esattoriale nei termini concessi, l'Agenzia delle Entrate Riscossione può disporre tra le altre cose il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del fermo amministrativo del Pubblico Registro Automobilistico. Se il fermo viene operato su un'auto in comproprietà, nasce il problema della conseguente inibizione dell'utilizzo della vettura al cointestatario che non ha nessun debito. Sul punto è intervenuta la giurisprudenza di merito (cfr.
CTP Napoli 10721/2023; CTP Matera n. 135/2022; CTR Piemonte n. 1374/2017) che, nell'accogliere il ricorso, ha stabilito che il fermo su un veicolo in comproprietà non può essere applicato se tutti i comproprietari non sono debitori.
Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di essere soggetto cointestatario del veicolo non obbligato, né la circostanza risulta in alcun modo contraddetta da parte resistente che non si è costituita.
Il motivo di ricorso in esame, pertanto, deve essere accolto.
2. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della motivazione del provvedimento adottato (complessità della vicenda in merito alla quale non risultano pronunzie di legittimità), ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti stesse le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione 27, in composizione collegiale così decide:
- accoglie il ricorso e compensa per intero le spese del giudizio tra le parti. Napoli il 12/01/2026
il Presidente (Antonietta Scrima) il relatore (Francesco de Falco Giannone)
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCRIMA ANTONIETTA, Presidente
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Relatore
LUPI PIETRO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5725/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. ATTO AMMINISTRATIVO TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: non comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 7.6.2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il fermo amministrativo emesso sulla propria autovettura tg. Targa_1 con riferimento al pagamento di importi dovuti da Nominativo_1 per tassa rifiuti dovuta come da avvisi di accertamento n. 8369 e 14813.
Il ricorrente eccepiva: che il debito era ascrivibile ad altro cointestatario del veicolo;
che non veniva rispettata la proporzionalità tra il debito ed il veicolo cointestato nei confronti del quale si procedeva all'iscrizione del fermo a fronte della titolarità di altri veicoli di proprietà esclusiva del debitore e di maggiore valore.
Nessuno si costituiva per parte resistente nonostante la regolarità della notifica.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati dalle parti, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un primo motivo il ricorrente eccepiva che il debito era ascrivibile ad altro cointestatario del veicolo Nominativo_1 inadempiente al pagamento della tassa rifiuti dovuta come da avvisi di accertamento n. 8369 e 14813.
In merito è appena il caso di precisare che, in caso di mancato pagamento di una cartella esattoriale nei termini concessi, l'Agenzia delle Entrate Riscossione può disporre tra le altre cose il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del fermo amministrativo del Pubblico Registro Automobilistico. Se il fermo viene operato su un'auto in comproprietà, nasce il problema della conseguente inibizione dell'utilizzo della vettura al cointestatario che non ha nessun debito. Sul punto è intervenuta la giurisprudenza di merito (cfr.
CTP Napoli 10721/2023; CTP Matera n. 135/2022; CTR Piemonte n. 1374/2017) che, nell'accogliere il ricorso, ha stabilito che il fermo su un veicolo in comproprietà non può essere applicato se tutti i comproprietari non sono debitori.
Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di essere soggetto cointestatario del veicolo non obbligato, né la circostanza risulta in alcun modo contraddetta da parte resistente che non si è costituita.
Il motivo di ricorso in esame, pertanto, deve essere accolto.
2. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della motivazione del provvedimento adottato (complessità della vicenda in merito alla quale non risultano pronunzie di legittimità), ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti stesse le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione 27, in composizione collegiale così decide:
- accoglie il ricorso e compensa per intero le spese del giudizio tra le parti. Napoli il 12/01/2026
il Presidente (Antonietta Scrima) il relatore (Francesco de Falco Giannone)