Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/01/2023, n. 1337
CASS
Ordinanza 17 gennaio 2023

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta Civile, emessa il 1° dicembre 2022, riguardante un contenzioso condominiale. I ricorrenti, condomini di un edificio, avevano impugnato una delibera assembleare che negava l'autorizzazione all'installazione di pannelli fotovoltaici su parti comuni. Le loro pretese giuridiche si fondavano sulla violazione dell'art. 1122 bis c.c., sostenendo che l'assemblea non avesse il potere di negare tale installazione, in quanto non comportava modifiche alle parti comuni. La Corte d'Appello di Milano aveva già rigettato l'appello, affermando che la delibera non costituiva un divieto, ma un parere contrario, invitando i ricorrenti a presentare un progetto alternativo.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che i motivi addotti non dimostravano un interesse concreto ad agire, poiché la delibera assembleare non precludeva l'installazione, ma esprimeva solo un parere. La Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 1122 bis c.c., l'installazione di impianti fotovoltaici non richiede autorizzazione se non comporta modifiche alle parti comuni. Pertanto, il ricorso è stato considerato privo di fondamento giuridico, confermando la decisione della Corte d'Appello e condannando i ricorrenti alle spese legali.

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Massime1

L'installazione su parte comune di impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1122 bis c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea. Ne consegue che all'eventuale parere contrario alla installazione di un tale impianto espresso dall'assemblea deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell'esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, con riferimento al quale non sussiste l'interesse ad agire per l'impugnazione della deliberazione ai sensi dell'art. 1137 c.c.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/01/2023, n. 1337
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1337
Data del deposito : 17 gennaio 2023

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