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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/10/2025, n. 8119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8119 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16131 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con gli avv. PONTECORVI PAOLO e DI Controparte_1 P.IVA_1
RO LI, indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1
e ; Email_2
-attore-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. BECHINI MARCO, domicilio eletto presso lo CP_2 P.IVA_2 studio dell'avv. EL AR in Milano, via Podgora n. 6;
n.q. di titolare dell'impresa AMTEKGROUP, CF/PI: Parte_1
con l'avv. BECHINI MARCO, domicilio eletto presso lo studio dell'avv. C.F._1
EL AR in Milano, via Podgora n. 6;
-convenuti-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 18 giugno 2025 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attore ha agito in giudizio nei confronti dei convenuti allegando di avere concluso con il convenuto in data 21 settembre 2021, un contratto denominato “Accordo quadro di sviluppo” con CP_2 il quale il convenuto si impegnò, per un corrispettivo, a prestare i servizi necessari allo CP_2 sviluppo di impianti solari fotovoltaici;
di avere concluso quattro “contratti attuativi” attinenti il progetto FV09 , FV79 Marinesi, FV 80 e FV34-35 Parco Pernice, per una Pt_2 Parte_3 potenzialità realizzativa di circa 158 MW.
L'attore ha soggiunto di avere versato € 372.000,00 complessivi in favore del convenuto CP_2
1 a titolo di deposito cauzionale, come previsto dalla clausola n.
6.2 dell'accordo quadro, ed € 10.000,00 oltre IVA in favore del terzo Terna per la “Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG)” e le sue varianti, ma di avere dovuto riscontrare il grave inadempimento del convenuto che, CP_2 nonostante avesse dichiarato il contrario, non era titolare di validi ed efficaci contratti preliminari di cessione del diritto di superficie sui fondi interessati dagli interventi, posto che alcuni dei promittenti cedenti disconobbero la firma da loro apparentemente apposta o le condizioni pattuite, e che comunque rimase del tutto inerte, omettendo di intraprendere giudizi ex art. 2932 c.c. per l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre.
L'attore ha inoltre allegato come, anche a prescindere dall'adempimento o inadempimento del convenuto a termini di contratto l'attore avrebbe potuto recedere dai singoli contratti CP_2 attuativi, con preavviso di venti giorni.
L'attore ha così dedotto come, riscontrato il protratto inadempimento del convenuto CP_2 anche dopo ricevuta la diffida ad adempiere (lettera datata 5 maggio 2023), egli dichiarò la risoluzione del contratto o, in subordine, il recesso per inadempimento con lettera del 22 giugno 2023.
Su tali basi l'attore ha concluso, in citazione, perché in via principale sia accertata e dichiarata la risoluzione dell'accordo quadro del 21 settembre 2021 per inadempimento del convenuto CP_2
e comunque la correlata risoluzione dei o recesso dai contratti attuativi;
perché sia condannato
[...] il convenuto al risarcimento del danno conseguente alla risoluzione indicato in € CP_2
392.000,00 per danno emergente ed € 10.000.000,00 per lucro cessante. In via subordinata, ha concluso in citazione perché i convenuti siano condannati in solido fra loro al rimborso del deposito cauzionale di € 372.000,00, oltre interessi. Quanto alla posizione del convenuto , Parte_1
l'attore ne ha invocato la responsabilità quale garante dell'obbligazione restitutoria.
I convenuti, tempestivamente costituitisi in giudizio con il patrocinio del medesimo difensore, hanno negato qualsiasi proprio inadempimento e hanno piuttosto argomentato che fu l'attore che, perso interesse per lo sviluppo dei progetti fotovoltaici siciliani di cui ai quattro contratti attuativi, si sottrasse all'adempimento dei contratti usando quale pretesto l'allegazione di un inadempimento del convenuto Al riguardo, stante il corretto adempimento delle obbligazioni gravanti sul CP_2 convenuto questi ha avversato la domanda di risoluzione dei contratti e ha, comunque, CP_2 eccepito l'inefficacia delle clausole n. 6, 7 e 10 dell'accordo quadro in quanto non specificamente sottoscritte ai sensi dell'art. 1341 c.c.. I convenuti hanno dunque concluso, in comparsa di risposta, perché le domande dell'attore siano tutte respinte.
Con la seconda memoria integrativa l'attore ha prodotto l'accordo quadro del 21 settembre 2021, dichiarando di avere prodotto per mero errore con l'atto di citazione un precedente accordo quadro, datato 2 settembre 2021, risolto poco dopo la stipulazione.
2 Con la terza memoria integrativa i convenuti hanno eccepito l'inammissibilità della mutatio libelli, avvenuta tramite produzione in giudizio di un contratto diverso rispetto a quello azionato, la nullità della citazione e la confessione, da parte dell'attore, che il contratto sulla base del quale egli aveva agito (prodotto in uno con la citazione) era in verità stato risolto.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 18 giugno 2025, fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c., ed è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 17 settembre 2025.
*
2. Sull'eccezione in punto di produzione dell'accordo quadro con la seconda memoria integrativa dell'attore.
L'attore ha allegato chiaramente, a pag. 2 della citazione, che l'attore e il convenuto CP_2 sottoscrissero un accordo quadro di sviluppo il 21 settembre 2021.
A propria volta, il convenuto ha allegato chiaramente, a pag. 2 della comparsa di risposta, CP_2 che il convenuto e l'attore sottoscrissero un accordo quadro di sviluppo il 21 settembre CP_2
2021.
La conclusione di un contratto in tale data è dunque un fatto pacifico perché allegato da entrambi i contraenti in giudizio.
La produzione del contratto in giudizio riguarda la prova del contenuto dell'accordo. Nel caso di specie, la produzione è avvenuta con la seconda memoria integrativa, tempestivamente depositata il
26 settembre 2024, e dunque entro il maturare delle preclusioni istruttorie.
Diversamente rispetto a quanto argomentato dai convenuti, non rileva che l'attore, con la citazione, avesse prodotto un diverso contratto fra le parti (datato 2 settembre 2021), posto che l'inutile produzione di un diverso contratto non gli preclude certo di dare dimostrazione del contenuto dell'accordo del 21 settembre 2021, unico allegato in citazione, secondo le regole del giudizio ordinario di cognizione, e dunque anche tramite la produzione della relativa scrittura privata entro il maturare della preclusione per tale attività processuale.
È evidente che siffatta condotta non integra una mutatio libelli, posto che le domande dell'attore erano e sono fondate sul contratto del 21 settembre 2021; e che essa nemmeno importa la confessione di una qualche risoluzione dell'accordo quadro del 21 settembre 2021, posto che l'attore ha per contro dichiarato di ritenere risolto il precedente contratto del 2 settembre 2021, del tutto irrilevante ai fini del decidere in quanto esso non è nemmeno menzionato nelle argomentazioni dell'attore o dei convenuti. La produzione di un documento erroneo o irrilevante nemmeno determina nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., né lede il diritto di difesa dei convenuti, che a partire dalla terza memoria integrativa hann potuto difendersi sul contenuto della scrittura privata prodotta.
3 La valutazione della fondatezza o infondatezza delle domande ed eccezioni delle parti può dunque essere condotta, nel merito, sulla base del doc. 1 attore, prodotto con la seconda memoria integrativa.
*
3. Sulla domanda di risoluzione del contratto formulata dall'attore.
In citazione l'attore ha argomentato in punto di grave inadempimento, e anzi “frode contrattuale”, del convenuto e ha su tali basi affermato, in diritto, l'avvenuta risoluzione ipso jure del CP_2 contratto per effetto della clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) prevista in contratto al n. 10 e della diffida ad adempiere, non seguita da adempimento (art. 1454 c.c.).
Ha dunque affermato che «sussistono […] tutti i presupposti di legge per dichiarare l'intervenuta risoluzione contrattuale per colpa grave di (pag. 13 citazione, enfasi aggiunta). CP_2
Le conclusioni rassegnate in citazione, confermate nella prima memoria integrativa, chiedono che il
Tribunale accerti e dichiari la risoluzione dell'accordo quadro.
Difese di tal fatta manifestano come l'attore abbia inteso invocare una dichiarazione di accertamento dell'avvenuta risoluzione stragiudiziale, ipso jure, del contratto;
e non abbia invece inteso domandare una pronuncia costitutiva di risoluzione giudiziale del negozio. Trattasi infatti di azioni ben distinte
(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36918 del 26/11/2021: «La pronuncia di risoluzione del contratto può avere natura costitutiva o meramente dichiarativa, in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata ed accolta;
in particolare, l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto») e spetta all'attore di optare per la domanda dell'una o dell'altra pronuncia.
Ebbene, secondo la ricostruzione dell'attore, il momento determinante della risoluzione del contratto si situa nei mesi di maggio e giugno dell'anno 2023, quanto l'attore fece recapitare le due missive del
5 maggio e del 23 giugno.
Con la prima (doc. 22 attore), l'attore ha rappresentato, in sintesi, quanto segue: «Senonché, ad oggi,
–nonostante le numerose rimostranze e solleciti avanzati a (vedasi in primis ns diffida CP_2 Pt_4 ad adempiere del 28 07 2022)– non ha adempiuto agli obblighi derivanti a proprio carico dall'Accordo Quadro e dai Contratti Attuativi, non avendo fornito a adeguato supporto tecnico Pt_4
e commerciale alla negoziazione e sottoscrizione dei Preliminari, dei Preliminari Notarili nonché alla gestione delle relazioni con i Proprietari dei Terreni. Infatti, l'attività di -o meglio CP_2
4 inattività- non ha sortito alcun risultato utile per lo sviluppo dei Progetti».
Su questa base ha espresso la seguente diffida: «Per l'effetto, in nome e per conto di come in Pt_4 epigrafe rappresentata e difesa invitiamo e diffidiamo in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, ad avviare entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ogni più opportuna azione di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 cod. civ. con riferimento a tutti i contratti preliminari sottoscritti in relazione ai Progetti di solare fotovoltaico di cui all'Accordo Quadro sottoscritto con con Pt_4
l'espresso avvertimento che, in difetto di avvio delle predette azioni, l'Accordo Quadro si intenderà risolto ex art. 1454 c.c. con conseguente obbligo di di provvedere all'immediata restituzione CP_2 delle somme versate a titolo di deposito ed acconto per le operazioni di acquisto dei terreni».
Con la seconda lettera (doc. 23 attore) l'attore ha significato quanto segue: «[…] Inviamo la presente in nome e per conto della società con sede in Soresina, Via Pietro Triboldi Controparte_1
n.4 (in seguito anche “ ) per segnalare che la nostra diffida del 5 maggio scorso è rimasta, ad Pt_4 oggi, priva di oggettivo riscontro.
Pertanto, con la presente comunichiamo formalmente la risoluzione dell'Accordo Quadro da Voi sottoscritto il 21 settembre 2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 10.1 lett. a) e d) e, per quanto occorrer possa, anche il recesso, ai sensi dell'art. 11, lett. a) ed e) dell'Accordo Quadro da tutti i
Contratti Attuativi […]»
Il richiamo alla clausola n. 10.1 del contratto, lettera a) e d), conduce al seguente: «L'Accordo Quadro si intenderà risolto ipso jure ai sensi dell'articolo 1456 c.c. per fatto e colpa dello Sviluppatore, con conseguente diritto di DRen di ottenere il risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
(a) frode o grave negligenza nell'esecuzione dei Servizi da parte dello Sviluppatore;
[…]
(d) altro inadempimento che possa pregiudicare l'ottenimento di ogni permesso, consenso, approvazione, autorizzazione, convenzione, licenza di qualsiasi natura e comunque denominato, rilasciato da o concluso con qualsiasi pubblica amministrazione, locale, regionale o nazionale, che consenta la costruzione, operatività, gestione e manutenzione degli Impianti e della relativa
Infrastruttura Elettrica di Connessione (le “Autorizzazioni”) al quale non ponga rimedio entro 10 giorni dalla diffida scritta di fermo restando che tale ipotesi di risoluzione non opererà qualora Pt_4
l'inosservanza sia conseguenza delle indicazioni scritte formulate dalla stessa o di altro Pt_4 inadempimento di agli obblighi nascenti dall'Accordo Quadro» (enfasi aggiunta). Pt_4
Ebbene, a norma dell'art. 1456 c.c.: «I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva».
5 Al riguardo, è stato condivisibilmente affermato che «per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto» (Cass., Sez. III, 26/07/2002, n. 11055).
La lettera (a) della clausola n. 10 non costituisce, certo, una valida clausola risolutiva espressa, in quanto l'effetto risolutivo non è collegato all'inadempimento di una determinata obbligazione, ma a qualsiasi negligenza grave o frode.
La lettera (d) è stata chiaramente evocata a sproposito dall'attore, posto che l'inadempimento lamentato (“non avere fornito all'attore adeguato supporto tecnico e commerciale alla negoziazione e sottoscrizione dei Preliminari, dei Preliminari Notarili nonché alla gestione delle relazioni con i
Proprietari dei Terreni”) non pregiudica l'ottenimento di provvedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti, bensì è in grado pregiudicare l'ottenimento dei necessari diritti reali sui fondi.
È dunque vana la pretesa di provocare una risoluzione automatica del contratto tramite semplice dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Occorre perciò valutare se la risoluzione automatica del contratto, per inadempimento del convenuto possa invece essere effetto della diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.. CP_2
La risposta è in questo caso positiva.
Al riguardo, si richiama che ai sensi dell'art. 1454 c.c.: «Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto».
La diffida del 5 maggio 2023 (doc. 22 attore) contiene, come visto, dichiarazione siffatta.
Si ritiene inoltre che a tale data il convenuto fosse gravemente inadempiente all'accordo CP_2 quadro e ai quattro contratti attuativi. Trascorsi, infatti, oltre diciotto mesi dalla conclusione dell'accordo quadro (oltre metà dell'intera durata triennale prevista), il convenuto non CP_2 fu in grado di dare ulteriore impulso allo sviluppo dei progetti, essendosi verificata una singolare situazione.
Fu lo stesso convenuto a mezzo del proprio difensore, a invitare l'attore, con messaggio CP_2 di posta elettronica dell'11 agosto 2022, a invitare a sua volta i proprietari dei terreni a concludere un
6 nuovo contratto preliminare avanti a notaio (doc. 16 attore). Ciò era in linea con quanto previsto nell'accordo quadro: dopo la sottoscrizione dei contratti preliminari fra i proprietari dei fondi e il convenuto questi avrebbe potuto cedere i contratti all'attore o indicarlo quale soggetto CP_2 che sarebbe intervenuto avanti a notaio per la conclusione di un rinnovato contratto preliminare.
Sennonché, il legale di molti dei proprietari aveva già comunicato all'attore di non ritenere in alcun modo vincolanti i contratti preliminari vantati dal convenuto in quanto le firme dei propri CP_2 assistiti erano false (doc. 13 attore); così pure era accaduto per altri proprietari (doc. 14 attore).
A fronte di ciò, il convenuto sempre a mezzo del difensore, significò all'attore di avere CP_2 presentato una querela contro tale Arch. Indelicato «(che seguì la stipula del suddetto preliminare) per riscontrate irregolarità nelle attività svolte per la mia assistita» (doc. 17 attore).
Come prevedibile, la convocazione avanti a notaio di proprietari che disconoscevano l'esistenza del preliminare non ebbe alcun esito (doc. 19 attore).
Al conseguente stallo il convenuto non pose alcun rimedio: è infatti pacifico che egli non CP_2 introdusse alcuna azione ai sensi dell'art. 2932 c.c. nei confronti dei proprietari che apparentemente avevano promesso di cedere i loro diritti reali sugli immobili, né altrimenti si adoperò per fare giungere in capo all'attore i diritti necessari a procedere con i quattro progetti in via di attuazione.
Trattasi, a parere del Tribunale, di inadempimento grave del convenuto che a norma dei CP_2 contratti attuativi aveva ottenuto il versamento del deposito cauzionale proprio sulla sua dichiarazione di essere titolare di contratti preliminari pronti a essere ceduti in favore dell'attore.
Posto che sino al termine fissato nella diffida il convenuto è rimasto silente e inerte, senza CP_2 adempiere al contratto che lo obbligava a fornire all'attore adeguato supporto tecnico e commerciale alla negoziazione e sottoscrizione dei preliminari, dei preliminari notarili nonché alla gestione delle relazioni con i proprietari dei terreni, allora è fondata la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto dell'accordo quadro e dei contratti attuativi tutti per inadempimento del convenuto CP_2
Su questa base potranno essere esaminate le domande di condanna formulate dall'attore.
*
4. Sulle domande di condanna formulate dall'attore.
Va premessa l'infondatezza dell'eccezione dei convenuti di inefficacia di talune clausole dell'accordo quadro perché non specificamente approvate per iscritto: l'accordo quadro e i contratti attuativi non consistono, infatti, in contratti per adesione ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., sì che il requisito di approvazione specifica delle clausole vessatorie non è applicabile.
Alla risoluzione del contratto per inadempimento consegue l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale pagato: non vi è necessità alcuna di remunerazione a carico dell'attore dell'attività svolta
7 da parte dello sviluppatore, posto che per effetto della risoluzione il convenuto rimane CP_2 unico titolare dei progetti di sviluppo, che è libero di valorizzare come meglio ritiene. Tale obbligazione è assistita dalla fideiussione del convenuto (clausola n. 7 del Parte_1 contratto da lui sottoscritto), che dunque va condannato in uno con la parte garantita.
La risoluzione per fatto e colpa del convenuto dà ingresso, poi, alla domanda risarcitoria CP_2 dell'attore.
Al riguardo, l'attore ha allegato e dimostrato di avere pagato € 12.200,00 in favore del terzo CP_3
(doc. 6 e 7 attore) quale contributo per la “soluzione tecnica minima generale”: trattasi di una
[...] perdita subita dall'attore, posto che in conseguenza dell'inadempimento del convenuto CP_2 la soluzione tecnica ottenuta non potrà essere da lui utilizzata.
Trattandosi di debito c.d. di valore, obbligazione risarcitoria, la somma di € 12.200,00 deve essere liquidata alla data odierna tramite rivalutazione d'ufficio sulla base degli indici ISTAT (Cass. S.U. n.
1712/1995) a far data dal pagamento;
e così per € 13.529,80. Sulla somma oggi liquidata decorreranno interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. sino al pagamento.
Non vi è prova delle ulteriori perdite genericamente allegate per “perdite di tempo”.
Similmente, non vi è alcuna prova del mancato guadagno di almeno € 10.000.000,00 allegato dall'attore, quale futuro presumibile prezzo di vendita a terzi degli impianti che sarebbero stati costruiti: in particolare, l'attore ha mancato fornire alcun elemento utile a dimostrare che gli impianti fotovoltaici oggetto di sviluppo avrebbero assunto un valore superiore rispetto al corrispettivo promesso in favore dello sviluppatore convenuto In altri termini, l'attore ha mancato di CP_2 fornire elementi utili a dimostrare che il corretto adempimento del contratto da parte del convenuto gli avrebbe garantito un qualche utile. CP_2
Quanto alla pretesa restitutoria, il debito grava, come visto, in solido con il convenuto CP_2 anche sul convenuto , in forza della clausola n. 7 dell'accordo quadro e tenuto Parte_1 conto che l'attore, con la comunicazione del 23 giugno 2023, ha dichiarato di avvalersi, per quanto occorrer possa, della clausola n. 11 del contratto.
Ritenuto in conclusione che
In parziale accoglimento delle domande dell'attore, si accerta l'avvenuta risoluzione di diritto, per inadempimento del convenuto del contratto denominato «ACCORDO QUADRO DI CP_2
SVILUPPO» prodotto come doc. 1 attore (allegato alla seconda memoria integrativa) e datato 21 settembre 2021 e dei quattro contratti attuativi prodotti come doc. 2 attore.
I convenuti, in solido fra loro, devono essere condannati a pagare in favore dell'attore la somma di €
372.000,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla data della costituzione in mora (23 giugno 2023: doc. 23 attore) sino al pagamento.
8 Il convenuto deve essere condannato a pagare a favore dell'attore la somma di € CP_2
13.529,80 oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. da computarsi dalla data odierna sino al pagamento.
Le spese processuali seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta. La condanna dei convenuti è solidale ai sensi dell'art. 97 c.p.c. stante il loro comune interesse in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 19 aprile 2024, da nei confronti di e di , Controparte_1 CP_2 Parte_1
n.q. di titolare dell'impresa Amtekgroup, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accerta l'avvenuta risoluzione di diritto per inadempimento del convenuto del CP_2
contratto denominato «ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO» prodotto come doc. 1 attore
(allegato alla seconda memoria integrativa) e datato 21 settembre 2021 e dei quattro contratti attuativi prodotti come doc. 2 attore;
2) condanna i convenuti, in solido fra loro, a pagare in favore dell'attore la somma di € 372.000,00,
oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 da computarsi dal 23 giugno 2023 sino al pagamento;
3) condanna il convenuto a pagare a favore dell'attore la somma di € 13.529,80 oltre CP_2
interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. da computarsi dalla data odierna sino al pagamento;
4) condanna i convenuti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in € 1.713,00 per spese esenti ed € 18.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 27 ottobre 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con gli avv. PONTECORVI PAOLO e DI Controparte_1 P.IVA_1
RO LI, indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1
e ; Email_2
-attore-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. BECHINI MARCO, domicilio eletto presso lo CP_2 P.IVA_2 studio dell'avv. EL AR in Milano, via Podgora n. 6;
n.q. di titolare dell'impresa AMTEKGROUP, CF/PI: Parte_1
con l'avv. BECHINI MARCO, domicilio eletto presso lo studio dell'avv. C.F._1
EL AR in Milano, via Podgora n. 6;
-convenuti-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 18 giugno 2025 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attore ha agito in giudizio nei confronti dei convenuti allegando di avere concluso con il convenuto in data 21 settembre 2021, un contratto denominato “Accordo quadro di sviluppo” con CP_2 il quale il convenuto si impegnò, per un corrispettivo, a prestare i servizi necessari allo CP_2 sviluppo di impianti solari fotovoltaici;
di avere concluso quattro “contratti attuativi” attinenti il progetto FV09 , FV79 Marinesi, FV 80 e FV34-35 Parco Pernice, per una Pt_2 Parte_3 potenzialità realizzativa di circa 158 MW.
L'attore ha soggiunto di avere versato € 372.000,00 complessivi in favore del convenuto CP_2
1 a titolo di deposito cauzionale, come previsto dalla clausola n.
6.2 dell'accordo quadro, ed € 10.000,00 oltre IVA in favore del terzo Terna per la “Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG)” e le sue varianti, ma di avere dovuto riscontrare il grave inadempimento del convenuto che, CP_2 nonostante avesse dichiarato il contrario, non era titolare di validi ed efficaci contratti preliminari di cessione del diritto di superficie sui fondi interessati dagli interventi, posto che alcuni dei promittenti cedenti disconobbero la firma da loro apparentemente apposta o le condizioni pattuite, e che comunque rimase del tutto inerte, omettendo di intraprendere giudizi ex art. 2932 c.c. per l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre.
L'attore ha inoltre allegato come, anche a prescindere dall'adempimento o inadempimento del convenuto a termini di contratto l'attore avrebbe potuto recedere dai singoli contratti CP_2 attuativi, con preavviso di venti giorni.
L'attore ha così dedotto come, riscontrato il protratto inadempimento del convenuto CP_2 anche dopo ricevuta la diffida ad adempiere (lettera datata 5 maggio 2023), egli dichiarò la risoluzione del contratto o, in subordine, il recesso per inadempimento con lettera del 22 giugno 2023.
Su tali basi l'attore ha concluso, in citazione, perché in via principale sia accertata e dichiarata la risoluzione dell'accordo quadro del 21 settembre 2021 per inadempimento del convenuto CP_2
e comunque la correlata risoluzione dei o recesso dai contratti attuativi;
perché sia condannato
[...] il convenuto al risarcimento del danno conseguente alla risoluzione indicato in € CP_2
392.000,00 per danno emergente ed € 10.000.000,00 per lucro cessante. In via subordinata, ha concluso in citazione perché i convenuti siano condannati in solido fra loro al rimborso del deposito cauzionale di € 372.000,00, oltre interessi. Quanto alla posizione del convenuto , Parte_1
l'attore ne ha invocato la responsabilità quale garante dell'obbligazione restitutoria.
I convenuti, tempestivamente costituitisi in giudizio con il patrocinio del medesimo difensore, hanno negato qualsiasi proprio inadempimento e hanno piuttosto argomentato che fu l'attore che, perso interesse per lo sviluppo dei progetti fotovoltaici siciliani di cui ai quattro contratti attuativi, si sottrasse all'adempimento dei contratti usando quale pretesto l'allegazione di un inadempimento del convenuto Al riguardo, stante il corretto adempimento delle obbligazioni gravanti sul CP_2 convenuto questi ha avversato la domanda di risoluzione dei contratti e ha, comunque, CP_2 eccepito l'inefficacia delle clausole n. 6, 7 e 10 dell'accordo quadro in quanto non specificamente sottoscritte ai sensi dell'art. 1341 c.c.. I convenuti hanno dunque concluso, in comparsa di risposta, perché le domande dell'attore siano tutte respinte.
Con la seconda memoria integrativa l'attore ha prodotto l'accordo quadro del 21 settembre 2021, dichiarando di avere prodotto per mero errore con l'atto di citazione un precedente accordo quadro, datato 2 settembre 2021, risolto poco dopo la stipulazione.
2 Con la terza memoria integrativa i convenuti hanno eccepito l'inammissibilità della mutatio libelli, avvenuta tramite produzione in giudizio di un contratto diverso rispetto a quello azionato, la nullità della citazione e la confessione, da parte dell'attore, che il contratto sulla base del quale egli aveva agito (prodotto in uno con la citazione) era in verità stato risolto.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 18 giugno 2025, fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c., ed è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 17 settembre 2025.
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2. Sull'eccezione in punto di produzione dell'accordo quadro con la seconda memoria integrativa dell'attore.
L'attore ha allegato chiaramente, a pag. 2 della citazione, che l'attore e il convenuto CP_2 sottoscrissero un accordo quadro di sviluppo il 21 settembre 2021.
A propria volta, il convenuto ha allegato chiaramente, a pag. 2 della comparsa di risposta, CP_2 che il convenuto e l'attore sottoscrissero un accordo quadro di sviluppo il 21 settembre CP_2
2021.
La conclusione di un contratto in tale data è dunque un fatto pacifico perché allegato da entrambi i contraenti in giudizio.
La produzione del contratto in giudizio riguarda la prova del contenuto dell'accordo. Nel caso di specie, la produzione è avvenuta con la seconda memoria integrativa, tempestivamente depositata il
26 settembre 2024, e dunque entro il maturare delle preclusioni istruttorie.
Diversamente rispetto a quanto argomentato dai convenuti, non rileva che l'attore, con la citazione, avesse prodotto un diverso contratto fra le parti (datato 2 settembre 2021), posto che l'inutile produzione di un diverso contratto non gli preclude certo di dare dimostrazione del contenuto dell'accordo del 21 settembre 2021, unico allegato in citazione, secondo le regole del giudizio ordinario di cognizione, e dunque anche tramite la produzione della relativa scrittura privata entro il maturare della preclusione per tale attività processuale.
È evidente che siffatta condotta non integra una mutatio libelli, posto che le domande dell'attore erano e sono fondate sul contratto del 21 settembre 2021; e che essa nemmeno importa la confessione di una qualche risoluzione dell'accordo quadro del 21 settembre 2021, posto che l'attore ha per contro dichiarato di ritenere risolto il precedente contratto del 2 settembre 2021, del tutto irrilevante ai fini del decidere in quanto esso non è nemmeno menzionato nelle argomentazioni dell'attore o dei convenuti. La produzione di un documento erroneo o irrilevante nemmeno determina nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., né lede il diritto di difesa dei convenuti, che a partire dalla terza memoria integrativa hann potuto difendersi sul contenuto della scrittura privata prodotta.
3 La valutazione della fondatezza o infondatezza delle domande ed eccezioni delle parti può dunque essere condotta, nel merito, sulla base del doc. 1 attore, prodotto con la seconda memoria integrativa.
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3. Sulla domanda di risoluzione del contratto formulata dall'attore.
In citazione l'attore ha argomentato in punto di grave inadempimento, e anzi “frode contrattuale”, del convenuto e ha su tali basi affermato, in diritto, l'avvenuta risoluzione ipso jure del CP_2 contratto per effetto della clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) prevista in contratto al n. 10 e della diffida ad adempiere, non seguita da adempimento (art. 1454 c.c.).
Ha dunque affermato che «sussistono […] tutti i presupposti di legge per dichiarare l'intervenuta risoluzione contrattuale per colpa grave di (pag. 13 citazione, enfasi aggiunta). CP_2
Le conclusioni rassegnate in citazione, confermate nella prima memoria integrativa, chiedono che il
Tribunale accerti e dichiari la risoluzione dell'accordo quadro.
Difese di tal fatta manifestano come l'attore abbia inteso invocare una dichiarazione di accertamento dell'avvenuta risoluzione stragiudiziale, ipso jure, del contratto;
e non abbia invece inteso domandare una pronuncia costitutiva di risoluzione giudiziale del negozio. Trattasi infatti di azioni ben distinte
(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36918 del 26/11/2021: «La pronuncia di risoluzione del contratto può avere natura costitutiva o meramente dichiarativa, in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata ed accolta;
in particolare, l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto») e spetta all'attore di optare per la domanda dell'una o dell'altra pronuncia.
Ebbene, secondo la ricostruzione dell'attore, il momento determinante della risoluzione del contratto si situa nei mesi di maggio e giugno dell'anno 2023, quanto l'attore fece recapitare le due missive del
5 maggio e del 23 giugno.
Con la prima (doc. 22 attore), l'attore ha rappresentato, in sintesi, quanto segue: «Senonché, ad oggi,
–nonostante le numerose rimostranze e solleciti avanzati a (vedasi in primis ns diffida CP_2 Pt_4 ad adempiere del 28 07 2022)– non ha adempiuto agli obblighi derivanti a proprio carico dall'Accordo Quadro e dai Contratti Attuativi, non avendo fornito a adeguato supporto tecnico Pt_4
e commerciale alla negoziazione e sottoscrizione dei Preliminari, dei Preliminari Notarili nonché alla gestione delle relazioni con i Proprietari dei Terreni. Infatti, l'attività di -o meglio CP_2
4 inattività- non ha sortito alcun risultato utile per lo sviluppo dei Progetti».
Su questa base ha espresso la seguente diffida: «Per l'effetto, in nome e per conto di come in Pt_4 epigrafe rappresentata e difesa invitiamo e diffidiamo in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, ad avviare entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ogni più opportuna azione di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 cod. civ. con riferimento a tutti i contratti preliminari sottoscritti in relazione ai Progetti di solare fotovoltaico di cui all'Accordo Quadro sottoscritto con con Pt_4
l'espresso avvertimento che, in difetto di avvio delle predette azioni, l'Accordo Quadro si intenderà risolto ex art. 1454 c.c. con conseguente obbligo di di provvedere all'immediata restituzione CP_2 delle somme versate a titolo di deposito ed acconto per le operazioni di acquisto dei terreni».
Con la seconda lettera (doc. 23 attore) l'attore ha significato quanto segue: «[…] Inviamo la presente in nome e per conto della società con sede in Soresina, Via Pietro Triboldi Controparte_1
n.4 (in seguito anche “ ) per segnalare che la nostra diffida del 5 maggio scorso è rimasta, ad Pt_4 oggi, priva di oggettivo riscontro.
Pertanto, con la presente comunichiamo formalmente la risoluzione dell'Accordo Quadro da Voi sottoscritto il 21 settembre 2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 10.1 lett. a) e d) e, per quanto occorrer possa, anche il recesso, ai sensi dell'art. 11, lett. a) ed e) dell'Accordo Quadro da tutti i
Contratti Attuativi […]»
Il richiamo alla clausola n. 10.1 del contratto, lettera a) e d), conduce al seguente: «L'Accordo Quadro si intenderà risolto ipso jure ai sensi dell'articolo 1456 c.c. per fatto e colpa dello Sviluppatore, con conseguente diritto di DRen di ottenere il risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
(a) frode o grave negligenza nell'esecuzione dei Servizi da parte dello Sviluppatore;
[…]
(d) altro inadempimento che possa pregiudicare l'ottenimento di ogni permesso, consenso, approvazione, autorizzazione, convenzione, licenza di qualsiasi natura e comunque denominato, rilasciato da o concluso con qualsiasi pubblica amministrazione, locale, regionale o nazionale, che consenta la costruzione, operatività, gestione e manutenzione degli Impianti e della relativa
Infrastruttura Elettrica di Connessione (le “Autorizzazioni”) al quale non ponga rimedio entro 10 giorni dalla diffida scritta di fermo restando che tale ipotesi di risoluzione non opererà qualora Pt_4
l'inosservanza sia conseguenza delle indicazioni scritte formulate dalla stessa o di altro Pt_4 inadempimento di agli obblighi nascenti dall'Accordo Quadro» (enfasi aggiunta). Pt_4
Ebbene, a norma dell'art. 1456 c.c.: «I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva».
5 Al riguardo, è stato condivisibilmente affermato che «per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto» (Cass., Sez. III, 26/07/2002, n. 11055).
La lettera (a) della clausola n. 10 non costituisce, certo, una valida clausola risolutiva espressa, in quanto l'effetto risolutivo non è collegato all'inadempimento di una determinata obbligazione, ma a qualsiasi negligenza grave o frode.
La lettera (d) è stata chiaramente evocata a sproposito dall'attore, posto che l'inadempimento lamentato (“non avere fornito all'attore adeguato supporto tecnico e commerciale alla negoziazione e sottoscrizione dei Preliminari, dei Preliminari Notarili nonché alla gestione delle relazioni con i
Proprietari dei Terreni”) non pregiudica l'ottenimento di provvedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti, bensì è in grado pregiudicare l'ottenimento dei necessari diritti reali sui fondi.
È dunque vana la pretesa di provocare una risoluzione automatica del contratto tramite semplice dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Occorre perciò valutare se la risoluzione automatica del contratto, per inadempimento del convenuto possa invece essere effetto della diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.. CP_2
La risposta è in questo caso positiva.
Al riguardo, si richiama che ai sensi dell'art. 1454 c.c.: «Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto».
La diffida del 5 maggio 2023 (doc. 22 attore) contiene, come visto, dichiarazione siffatta.
Si ritiene inoltre che a tale data il convenuto fosse gravemente inadempiente all'accordo CP_2 quadro e ai quattro contratti attuativi. Trascorsi, infatti, oltre diciotto mesi dalla conclusione dell'accordo quadro (oltre metà dell'intera durata triennale prevista), il convenuto non CP_2 fu in grado di dare ulteriore impulso allo sviluppo dei progetti, essendosi verificata una singolare situazione.
Fu lo stesso convenuto a mezzo del proprio difensore, a invitare l'attore, con messaggio CP_2 di posta elettronica dell'11 agosto 2022, a invitare a sua volta i proprietari dei terreni a concludere un
6 nuovo contratto preliminare avanti a notaio (doc. 16 attore). Ciò era in linea con quanto previsto nell'accordo quadro: dopo la sottoscrizione dei contratti preliminari fra i proprietari dei fondi e il convenuto questi avrebbe potuto cedere i contratti all'attore o indicarlo quale soggetto CP_2 che sarebbe intervenuto avanti a notaio per la conclusione di un rinnovato contratto preliminare.
Sennonché, il legale di molti dei proprietari aveva già comunicato all'attore di non ritenere in alcun modo vincolanti i contratti preliminari vantati dal convenuto in quanto le firme dei propri CP_2 assistiti erano false (doc. 13 attore); così pure era accaduto per altri proprietari (doc. 14 attore).
A fronte di ciò, il convenuto sempre a mezzo del difensore, significò all'attore di avere CP_2 presentato una querela contro tale Arch. Indelicato «(che seguì la stipula del suddetto preliminare) per riscontrate irregolarità nelle attività svolte per la mia assistita» (doc. 17 attore).
Come prevedibile, la convocazione avanti a notaio di proprietari che disconoscevano l'esistenza del preliminare non ebbe alcun esito (doc. 19 attore).
Al conseguente stallo il convenuto non pose alcun rimedio: è infatti pacifico che egli non CP_2 introdusse alcuna azione ai sensi dell'art. 2932 c.c. nei confronti dei proprietari che apparentemente avevano promesso di cedere i loro diritti reali sugli immobili, né altrimenti si adoperò per fare giungere in capo all'attore i diritti necessari a procedere con i quattro progetti in via di attuazione.
Trattasi, a parere del Tribunale, di inadempimento grave del convenuto che a norma dei CP_2 contratti attuativi aveva ottenuto il versamento del deposito cauzionale proprio sulla sua dichiarazione di essere titolare di contratti preliminari pronti a essere ceduti in favore dell'attore.
Posto che sino al termine fissato nella diffida il convenuto è rimasto silente e inerte, senza CP_2 adempiere al contratto che lo obbligava a fornire all'attore adeguato supporto tecnico e commerciale alla negoziazione e sottoscrizione dei preliminari, dei preliminari notarili nonché alla gestione delle relazioni con i proprietari dei terreni, allora è fondata la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto dell'accordo quadro e dei contratti attuativi tutti per inadempimento del convenuto CP_2
Su questa base potranno essere esaminate le domande di condanna formulate dall'attore.
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4. Sulle domande di condanna formulate dall'attore.
Va premessa l'infondatezza dell'eccezione dei convenuti di inefficacia di talune clausole dell'accordo quadro perché non specificamente approvate per iscritto: l'accordo quadro e i contratti attuativi non consistono, infatti, in contratti per adesione ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., sì che il requisito di approvazione specifica delle clausole vessatorie non è applicabile.
Alla risoluzione del contratto per inadempimento consegue l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale pagato: non vi è necessità alcuna di remunerazione a carico dell'attore dell'attività svolta
7 da parte dello sviluppatore, posto che per effetto della risoluzione il convenuto rimane CP_2 unico titolare dei progetti di sviluppo, che è libero di valorizzare come meglio ritiene. Tale obbligazione è assistita dalla fideiussione del convenuto (clausola n. 7 del Parte_1 contratto da lui sottoscritto), che dunque va condannato in uno con la parte garantita.
La risoluzione per fatto e colpa del convenuto dà ingresso, poi, alla domanda risarcitoria CP_2 dell'attore.
Al riguardo, l'attore ha allegato e dimostrato di avere pagato € 12.200,00 in favore del terzo CP_3
(doc. 6 e 7 attore) quale contributo per la “soluzione tecnica minima generale”: trattasi di una
[...] perdita subita dall'attore, posto che in conseguenza dell'inadempimento del convenuto CP_2 la soluzione tecnica ottenuta non potrà essere da lui utilizzata.
Trattandosi di debito c.d. di valore, obbligazione risarcitoria, la somma di € 12.200,00 deve essere liquidata alla data odierna tramite rivalutazione d'ufficio sulla base degli indici ISTAT (Cass. S.U. n.
1712/1995) a far data dal pagamento;
e così per € 13.529,80. Sulla somma oggi liquidata decorreranno interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. sino al pagamento.
Non vi è prova delle ulteriori perdite genericamente allegate per “perdite di tempo”.
Similmente, non vi è alcuna prova del mancato guadagno di almeno € 10.000.000,00 allegato dall'attore, quale futuro presumibile prezzo di vendita a terzi degli impianti che sarebbero stati costruiti: in particolare, l'attore ha mancato fornire alcun elemento utile a dimostrare che gli impianti fotovoltaici oggetto di sviluppo avrebbero assunto un valore superiore rispetto al corrispettivo promesso in favore dello sviluppatore convenuto In altri termini, l'attore ha mancato di CP_2 fornire elementi utili a dimostrare che il corretto adempimento del contratto da parte del convenuto gli avrebbe garantito un qualche utile. CP_2
Quanto alla pretesa restitutoria, il debito grava, come visto, in solido con il convenuto CP_2 anche sul convenuto , in forza della clausola n. 7 dell'accordo quadro e tenuto Parte_1 conto che l'attore, con la comunicazione del 23 giugno 2023, ha dichiarato di avvalersi, per quanto occorrer possa, della clausola n. 11 del contratto.
Ritenuto in conclusione che
In parziale accoglimento delle domande dell'attore, si accerta l'avvenuta risoluzione di diritto, per inadempimento del convenuto del contratto denominato «ACCORDO QUADRO DI CP_2
SVILUPPO» prodotto come doc. 1 attore (allegato alla seconda memoria integrativa) e datato 21 settembre 2021 e dei quattro contratti attuativi prodotti come doc. 2 attore.
I convenuti, in solido fra loro, devono essere condannati a pagare in favore dell'attore la somma di €
372.000,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla data della costituzione in mora (23 giugno 2023: doc. 23 attore) sino al pagamento.
8 Il convenuto deve essere condannato a pagare a favore dell'attore la somma di € CP_2
13.529,80 oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. da computarsi dalla data odierna sino al pagamento.
Le spese processuali seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta. La condanna dei convenuti è solidale ai sensi dell'art. 97 c.p.c. stante il loro comune interesse in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 19 aprile 2024, da nei confronti di e di , Controparte_1 CP_2 Parte_1
n.q. di titolare dell'impresa Amtekgroup, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accerta l'avvenuta risoluzione di diritto per inadempimento del convenuto del CP_2
contratto denominato «ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO» prodotto come doc. 1 attore
(allegato alla seconda memoria integrativa) e datato 21 settembre 2021 e dei quattro contratti attuativi prodotti come doc. 2 attore;
2) condanna i convenuti, in solido fra loro, a pagare in favore dell'attore la somma di € 372.000,00,
oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 da computarsi dal 23 giugno 2023 sino al pagamento;
3) condanna il convenuto a pagare a favore dell'attore la somma di € 13.529,80 oltre CP_2
interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. da computarsi dalla data odierna sino al pagamento;
4) condanna i convenuti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in € 1.713,00 per spese esenti ed € 18.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 27 ottobre 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
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