Decreto cautelare 26 giugno 2025
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00407/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00780/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 780 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- in proprio e in qualità di genitori dei minori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Galietta, Claudia Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Macchia, Giovanni Filosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
1) quanto al ricorso introduttivo:
a) per l'accertamento, previa adozione delle misure cautelari
ritenute più idonee a garantire gli effetti interinali del giudizio, del diritto dei figli minori, -OMISSIS-, a ricevere, a carico del SSN e per il tramite dell'ASL Salerno competente, in via diretta o in via indiretta, l’immediata erogazione del trattamento riabilitativo con metodo BA nella misura di almeno 25 (venticinque) ore a settimana, oltre 3 (tre) ore mensili di supervisione da parte del BCBA ed un’ora a settimana di parent training, bilanciando i trattamenti in NET (Natural Environmental Teaching) e in DDT, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
b) e, comunque, per l’accertamento
dell’illegittimità della condotta omissiva e/o di inadempimento tenuta dall'Azienda Sanitaria e della Fondazione -OMISSIS-– Centro di riabilitazione -OMISSIS- con conseguente violazione da parte delle stesse dell’obbligo di provvedere all'erogazione della terapia BA, nella parte in cui non stanno correttamente erogando i piani terapeutici prot. nn.-OMISSIS-, così come confermati/rinnovati con i progetti riabilitativi prot. nn-OMISSIS-, caratterizzati da 60 ore mensili, tra scuola e casa, predisposti dalla stessa;
c) e per la condanna
dell'Azienda Sanitaria Locale Salerno a provvedere direttamente, sostenendone le spese relative, alla somministrazione del trattamento terapeutico BA, come innanzi esplicitato, mediante operatori (i.e. supervisori e terapisti) muniti di adeguata formazione ed esperienza sul metodo BA, ovvero indirettamente, mediante rimborso delle spese mediche che saranno sostenute dai genitori;
d) e, per la condanna
delle Amministrazioni resistenti all’ostensione e/o integrale esibizione,
anche mediante rilascio di copia, di tutti gli atti e documenti relativi alle supervisioni poste in essere nei confronti di -OMISSIS-, unitamente ai fogli presenza ed alle certificazioni di specializzazione con metodo BA (i.e. curricula) degli operatori/terapisti/supervisori che hanno fornito assistenza e degli NPI responsabili del servizio, nonché di qualsivoglia ulteriore atto e documento connesso e strumentale alla redazione dei progetti riabilitativi prot. n.-OMISSIS-come da istanza articolata in ricorso;
e) nonché, per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno biologico ed esistenziale ingiustamente subito dai propri figli minori -OMISSIS- in conseguenza degli atti e dei comportamenti posti in essere dalle resistenti in solido tra loro, ovvero ciascuno per la propria parte,
f) con conseguente condanna delle resistenti al risarcimento per equivalente
dello stesso nella misura stabilita secondo equità;
2) quanto ai motivi aggiunti presentati il -OMISSIS-
per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari
ritenute più idonee, dei piani terapeutici n. -OMISSIS- coi quali è stato riconosciuto lo stesso numero di ore fin qui previsto, ovvero 60 ore mensili per entrambi i bambini;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione -OMISSIS- e della Azienda Sanitaria Locale di Salerno;
Visto il decreto monocratico presidenziale n. -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS- la dott.ssa NA SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, i ricorrenti, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori -OMISSIS-, hanno agito in giudizio al fine di ottenere:
- l’annullamento, previa concessione delle misure cautelari più idonee, dei Progetti Riabilitativi Individualizzati con i quali l’Asl di Salerno ha predisposto piani terapeutici in favore dei due minori nn.-OMISSIS-, così come confermati/rinnovati con i progetti riabilitativi prot. nn-OMISSIS-, caratterizzati da 60 ore mensili, tra scuola e casa;
- l’accertamento del diritto dei minori a ricevere a carico del SSN per il tramite dell’ASL di Salerno l’erogazione del trattamento BA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, oltre 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA (analista del comportamento certificato) ed un’ora a settimana di parent training bilanciando i trattamenti in NET (Natural Environmental Teaching) e in DDT, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- la conseguente condanna della stessa Amministrazione intimata a provvedere all’erogazione modalità diretta o indiretta - mediante il rimborso delle spese mediche che saranno sostenute dai genitori – del trattamento riabilitativo Aba in favore dei minori per 25 ore a settimana, oltre 3 ore mensili di supervisioni da parte del BCBA e di un’ora a settimana di parent training;
- la condanna dell’Amministrazione all’ostensione e/o integrale esibizione, anche mediante rilascio di copia, di tutti gli atti e documenti relativi alle supervisioni poste in essere nei confronti di -OMISSIS-, unitamente ai fogli presenza ed alle certificazioni di specializzazione con metodo BA (i.e. curricula) degli operatori/terapisti/supervisori che hanno fornito assistenza e degli NPI responsabili del servizio, nonché di qualsivoglia ulteriore atto e documento connesso e strumentale alla redazione dei progetti riabilitativi prot. n.-OMISSIS-
- l’accertamento del diritto al risarcimento del danno biologico ed esistenziale ingiustamente sofferto dai minori con conseguente condanna delle resistenti al risarcimento per equivalente dello stesso nella misura stabilita secondo equità.
1.1. A sostegno delle domande proposte i ricorrenti, hanno evidenziato, tra l’altro, quanto segue:
- la storia clinica dei due minori;
- la vicenda pregressa, per come originata dalla sentenza n. -OMISSIS- di questo Tribunale contenente la seguente motivazione: “(…) ciò posto, in rapporto all’oggettiva gravità della patologia sofferta da -OMISSIS-, nonché tenuto conto della mancata attivazione degli strumenti sinergici e integrati propri del modulo assistenziale costituito dal PDTA, la determinazione dei monti ore mensili di intervento sanitario assegnati (48) con i gravati progetti BA prot. n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS--OMISSIS- si presenta irragionevolmente e immotivatamente ridimensionata rispetto a quella fissata nella misura massima (60) con i precedenti (e recenti) progetti BA prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS-; - una simile riduzione dell’assistenza sanitaria in favore dei soggetti in parola è da reputarsi suscettibile di menomare l’adeguatezza dei livelli prestazionali postulati dall’ordinamento onde assicurare il più alto standard di salute conseguibile dai cittadini; (…) - per effetto conformativo dell’emesso dictum giurisdizionale demolitorio, l’amministrazione sanitaria sarà chiamata alla revisione dei progetti anzidetti e ,ove necessario, alla rideterminazione dei monti ore mensili di intervento sanitario in misura congrua rispetto alle patologie sofferte da -OMISSIS-, sulla base della valutazione tecnico-discrezionale all’uopo riservatale, avendo precipuo riguardo alla circostanza della tuttora non avvenuta implementazione del PDTA (…)”;
- la situazione attuale, caratterizzata, ad avviso dei ricorrenti, da una inefficacia dei piani terapeutici stilati in favore dei minori dall’ASL resistente, assumendo che gli stessi sarebbero stati modulati sulla base di una valutazione tecnico – discrezionale che fotografava la condizione clinica e le esigenze dei minori nell’anno -OMISSIS- e, dunque, non più attuale; difatti, nei PRI impugnati (precisamente, piani terapeutici nn. -OMISSIS-, successivamente rinnovati, da ultimo, con i progetti riabilitativi nn.-OMISSIS-), in cui è prevista la presa in carico dei minori per 60 ore mensili, tra scuola e casa, adottati dall’ASL in asserita esecuzione della predetta sentenza n. -OMISSIS- l’Asl non avrebbe tenuto conto delle attuali condizioni cliniche dei ricorrenti e del peggioramento sopravvenuto al sopracitato giudicato;
- il quadro scientifico, normativo e giurisprudenziale in materia.
1.2. Sulla scorta di tali premesse i ricorrenti, previa istanza di accesso agli atti, ex art. 116, comma 2 c.p.a. e 22 e ss. della Legge n.241/1990, hanno impugnato i due Piani Riabilitativi personalizzati, rinnovati in data -OMISSIS-, affidandosi a motivi di ricorso così rubricati:
I. Sulla normativa applicabile in materia. Sul diritto dei minori al progetto riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. in quanto basato sull’evidenza scientifica. Violazione art. 32 Cost. – Violazione dell’art. 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 Decreto Legislativo n. 502/92 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della L. 134/2015 – Violazione dell’art. 2 L. 833/1978 - Violazione dell’art. 60 del Decreto Presidente Consiglio dei ministri 12.1.2017 – Violazione delle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità 2011 n. 21.
II.- Sull’illegittimità ed inefficacia dei progetti riabilitativi adottati con nota prot. nn.-OMISSIS-. Sull’inadempimento imputabile alle Amministrazioni resistenti in sede di mancata/omessa erogazione del piano terapeutico autorizzato. Sul diritto dei minori -OMISSIS- all’erogazione di un piano terapeutico personalizzato, aggiornato e revisionato alla luce delle attuali condizioni cliniche e delle singole esigenze. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Motivazione illogica e contraddittoria. Sintomi di sviamento del potere. Disparità di trattamento e violazione del diritto alla salute ex art.32 Cost.
IV.- Sul diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sub specie di danno alla salute e relazionale e/o esistenziale.
1.3. In particolare, i deducenti censurano i provvedimenti impugnati per violazione del diritto alla salute, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per deficit istruttorio nonché per violazione del diritto dei minori ad un progetto riabilitativo con metodo A.B.A. che sia basato su evidenze scientifiche.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, in estrema sintesi, i provvedimenti adottati dall’ASL sarebbero illegittimi in quanto privi di adeguata motivazione a sostegno delle modalità quantitative e qualitative di trattamento BA prescritto per i minori, stanti le condizioni medico sanitarie degli stessi, connotate da un grave peggioramento rispetto all’anno -OMISSIS-.
Secondo l’assunto dei ricorrenti, sarebbero inoltre mancate le indispensabili attività propedeutiche e le accurate valutazioni sanitarie sullo stato di salute dei bambini, avendo l’ASL provveduto mediante un mero, automatico rinnovo dei piani precedentemente disposti.
A sostegno dell’impugnazione i ricorrenti espongono il quadro medico legale dei minori allegando una perizia di parte a firma del dott.-OMISSIS-ed ulteriore documentazione (Consulenza Dr.ssa -OMISSIS-) da cui si evincerebbe la necessità di incrementare le ore di terapia cognitivo-comportamentale basata sui principi dell’Applied Behavior (BA) per un numero di ore pari ad almeno 25 a settimana.
Riportando il contenuto della CTP, chiedono la somministrazione di un trattamento BA con un numero di ore non inferiore alle 25 a settimana oltre 3 ore mensili di supervisione ed un’ora a settimana di parent training, bilanciando i trattamenti in NET e in DDT, da garantire per i successivi quattro anni.
2. In data-OMISSIS- si è costituita la Fondazione -OMISSIS- eccependo l’insussistenza della legittimazione passiva della resistente, oltre che il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito, ha concluso per il rigetto del ricorso deducendo l’asserita infondatezza dello stesso.
3. In data -OMISSIS- si è costituita, altresì, l’ASL di Salerno eccependo l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione prospettando che la presente controversia non avrebbe ad oggetto immediato la legittimità dei piani terapeutici prot. nn.-OMISSIS-, così come confermati/rinnovati con i progetti riabilitativi prot. nn.-OMISSIS-sino al -OMISSIS- che peraltro sarebbero inoppugnabili, stante l’avvenuta decorrenza del termine decadenziale di legge.
Da ciò deriverebbe l’inammissibilità della domanda di accertamento del diritto dei minori a ricevere un incremento delle ore di trattamento, difettando rispetto ad essa la giurisdizione (esclusiva) di questo plesso giurisdizionale.
L’ASL ha inoltre eccepito l’inammissibilità per violazione della regola generale del ne bis in idem rappresentando che le domande di cui al presente ricorso – ivi inclusa quella risarcitoria – sono state oggetto di giudizio dinanzi al G.O., ed esitate, dapprima, quanto alla fase cautelare (ex art. 700 c.p.c.) con decreto di rigetto del Tribunale di Salerno (RG n. -OMISSIS-), e in seguito, con sentenza di rigetto del medesimo Tribunale n. -OMISSIS-.
Peraltro, con la predetta sentenza n. -OMISSIS- il Tribunale di Salerno ha escluso “una condotta intenzionalmente o colposamente discriminatoria della resistente, in quanto dalla documentazione in atti risulta che l’ASL Salerno si è costantemente attivata per reperire centri convenzionati disponibili ad erogare le prestazioni BA oggetto di causa. ... In sostanza, non può attribuirsi all’ASL Salerno una condotta discriminatoria nei confronti dei minori ricorrenti, in quanto, a parte quanto già rilevato in ordine alla mancata dimostrazione di una situazione di svantaggio nell’accesso alle cure sanitarie, devono in buona parte imputarsi alla scarsa collaborazione della famiglia dei minori ricorrenti le difficoltà nel reperimento di una struttura privata convenzionata disponibile all’erogazione delle prescritte terapie BA domiciliari”.
Nel merito, l’Asl resistente ha dedotto l’infondatezza del gravame di cui ha chiesto pertanto la reiezione.
4. In data -OMISSIS- l’Asl resistente ha adottato i nuovi Piani terapeutici in favore di -OMISSIS- coi quali è stato riconosciuto lo stesso numero di ore precedentemente previsto (ovvero 60 ore mensili) per entrambi i bambini.
Con motivi aggiunti presentati il -OMISSIS- i ricorrenti hanno agito per ottenere, oltre alle domande già proposte, l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee,
dei piani sopracitati n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
4.1. I motivi aggiunti si articolano in un’unica, articolata, doglianza rubricata:
I. ILLEGITTIMITA’ DEI RINNOVI DEI PIANI TERAPEUTICI PER I MINORI PER OMESSA VALUTAZIONE DEI MINORI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED ECCESSO DI POTERE – OMESSA REDAZIONE DI PIANI TERAPEUTICI INDIVIDUALIZZATI - VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 2011 N. 21 - VIOLAZIONE ART. 32 COST. – VIOLAZIONE DELL’ART. 25 DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DECRETO LEGISLATIVO N. 502/92 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L. 134/2015 – VIOLAZIONE DELL’ART. 2 L. 833/1978 - VIOLAZIONE DELL’ART. 60 DEL DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 12.1.2017 – VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 2011 N. 21 con cui, sostanzialmente, i ricorrenti lamentano che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi poiché ai piccoli -OMISSIS- non sarebbe stato erogato un numero sufficiente di ore confacente al loro grado di autismo e alle reali ed aggiornate esigenze, diverse da quelle che si manifestavano nell’anno -OMISSIS-. Il monte ore di terapia erogato dall’ASL di Salerno in favore dei bambini, non sarebbe quindi in linea con i principi legislativi che impongono al SSN di assicurare alle persone affette da autismo un trattamento adeguato alle specifiche esigenze individuali.
5. Con decreto presidenziale n.-OMISSIS-ex art. 56 c.p.a. è stata respinta la domanda cautelare monocratica, fissando la camera di consiglio del -OMISSIS-.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS- resa all’esito della camera di Consiglio del -OMISSIS- è stata rigettata l’istanza cautelare con la seguente motivazione: “ Premesso - che il petitum di cui al ricorso introduttivo, notificato e depositato il -OMISSIS-, risulta connotato da un cumulo oggettivo per la compresenza di più domande di varia natura (di accertamento, risarcitoria, di condanna a provvedere e ad esibire atti);
Considerato - che con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il -OMISSIS-, i ricorrenti hanno impugnato i piani riabilitativi individuali n.-OMISSIS- disposti in favore del figlio minore -OMISSIS-e n.-OMISSIS-in favore del figlio minore -OMISSIS-con i quali l’Asl di Salerno ha reso per entrambi la diagnosi di disturbo dello spettro autistico di grado 3, riconoscendo 60 ore mensili di trattamento per ciascuno dei bambini;
- più nel dettaglio, i ricorrenti hanno contestato la valutazione da ultimo espressa dall’A.S.L. nella misura in cui non ha riconosciuto l’erogazione della terapia BA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, oltre 3 (tre) ore mensili di supervisione da 1 parte del BCBA ed un’ora a settimana di parent training, bilanciando i trattamenti in NET (Natural Environmental Teaching) e in DDT, chiedendo altresì di “accertare e dichiarare, comunque, il diritto dei minori -OMISSIS- a ricevere, a carico del SSN e per il tramite dell'ASL Salerno competente, in via diretta o in via indiretta, l’immediata erogazione del trattamento riabilitativo con metodo BA nella misura di almeno 25 (venticinque) ore a settimana, oltre 3 (tre) ore mensili di supervisione da parte del BCBA ed un’ora a settimana di parent training, bilanciando i trattamenti in NET (Natural Environmental Teaching) e in DDT, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”;
- come già sottolineato in casi analoghi da questa Sezione, la richiesta di incremento dell’intensità del trattamento BA, allo stato, non può essere accolta, in quanto presuppone il necessario svolgimento di un approfondimento diagnostico sui minori ricorrenti; Considerato, peraltro, - che i minori – in esecuzione della sentenza di questo Tribunale Amministrativo n. -OMISSIS- del -OMISSIS-- e delle successive verifiche medico-sanitarie dell’ASL - già fruiscono di trattamento BA nella misura intensiva di 60 ore mensili, siccome previsto nei piani terapeutici in questa sede gravati;
Ritenuto necessario, pertanto - ai soli e circoscritti fini della delibazione della domanda di tutela avanzata con il ricorso per motivi aggiunti disporre C.T.U., assegnando i termini e formulando i quesiti di cui alla parte dispositiva; ”; questa Sezione ha, dunque, disposto una C.T.U. per acquisire gli elementi necessari ai fini della decisione, assegnando i termini necessari all’espletamento della consulenza.
7. Tutte le parti hanno provveduto a nominare propri consulenti di parte.
8. Depositata la relazione scritta di C.T.U in data -OMISSIS-, all’udienza pubblica del -OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Preliminarmente, il Collegio osserva, come pure evidenziato nella sede cautelare, che il petitum risulta connotato da un cumulo oggettivo per la compresenza di più domande di varia natura (di accertamento, risarcitoria, di condanna a provvedere e ad esibire atti) e che nella materia de qua risulta inammissibile una azione di (mero) accertamento volta ad ottenere un incremento di ore di trattamento in mancanza di una contestuale impugnazione di un Piano trattamentale.
10. Tanto premesso, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo – per la domanda demolitoria - per sopravvenuta carenza di interesse, stante la sopravvenienza rappresentata dall’adozione dei nuovi PRI n. -OMISSIS- del -OMISSIS- per -OMISSIS-e n. -OMISSIS-, entrambi impugnati con motivi aggiunti.
11. Sempre preliminarmente va accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Fondazione -OMISSIS-.
11.1. Difatti il petitum sostanziale della presente controversia attiene al presunto cattivo uso da parte dell’Asl del potere pubblicistico, connotato da discrezionalità tecnica, di erogare nella misura e con le modalità corrette il trattamento medico assistenziale con metodologia BA previsto dalla normativa di settore in favore di determinati soggetti affetti da autismo.
In altri termini, i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento in favore dei figli minori, -OMISSIS-, di un maggior numero di ore che, sulla scorta delle causali dagli stessi indicate, andrebbero loro riconosciute.
11.2. Da ciò discende che il ruolo della Fondazione -OMISSIS- nell’intera vicenda, può dirsi circoscritto alla fase successiva all’adozione dei PRI da parte dell’Asl ed eventuali mancanze/inadempimenti rilevano unicamente nel rapporto intercorrente tra la Fondazione e l’Azienda Sanitaria.
12. Nondimeno, quanto all’istanza di accesso agli atti avanzata dai ricorrenti in sede procedimentale e rispetto alla quale hanno ribadito la permanenza di interesse alla conoscenza degli atti richiesti (copia, di tutti gli atti e documenti relativi alle supervisioni poste in essere nei confronti di -OMISSIS-, unitamente ai fogli presenza ed alle certificazioni di specializzazione con metodo BA (i.e. curricula) degli operatori/terapisti/supervisori che hanno fornito assistenza e degli NPI responsabili del servizio, nonché di qualsivoglia ulteriore atto e documento connesso e strumentale alla redazione dei progetti riabilitativi prot. n. -OMISSIS-) il Collegio rammenta che nell’accesso documentale “classico” (id est difensivo) si fronteggiano due interessi giuridici individuali, sicché la riservatezza deve cedere il passo ove la conoscenza dei documenti sia necessaria ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici (art. 24 comma 7 L. n. 241/1990).
Tuttavia, va precisato che l’utilizzo di tale istituto deve ritenersi limitato a consentire l’ostensione di “documenti”, e non di dati e informazioni, non essendo ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni” (art. 24 comma 3 L. n. 241/1990).
12.1. Posti questi principi generali, deve rilevarsi come, nella fattispecie, le ragioni poste dai ricorrenti a base della richiesta di accesso, in origine ancorate alla necessità di difendersi, sono state in seguito specificate con riferimento all’avvenuta proposizione del ricorso introduttivo nell’ambito del quale sono poi stati proposti motivi aggiunti avverso i nuovi PRI del -OMISSIS-.
Pertanto, entro i limiti delle censure già formulate con tale gravame, ritiene il Collegio che i ricorrenti abbiano proceduto alla puntuale identificazione delle esigenze difensive.
13. Con tali limiti, va accolta la domanda di accesso limitatamente agli atti esistenti ed in possesso dell’amministrazione sanitaria locale.
Per la restante parte dell’istanza ostensiva (certificazioni di specializzazione con metodo BA (i.e. curricula) degli operatori/terapisti/supervisori che hanno fornito assistenza e degli NPI responsabili del servizio) osserva il Collegio che la domanda riguarda informazioni e dati sensibili di controinteressati mai evocati dall’amministrazione e rispetto ai quali l’istanza risulta connotata da genericità e finalità esplorativa.
Ne discende che l’istanza di accesso va accolta nei limiti in cui i documenti risultino necessari alle esigenze difensive dei ricorrenti, come sopra individuate, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’effetto, l'amministrazione intimata dovrà consentire l'accesso ai documenti richiesti e non ancora ostesi, rimettendo alla stessa la possibilità di provvedere all’eventuale oscuramento di dati che non siano necessari per la difesa in giudizio.
14. Passando all’esame della domanda di annullamento dei PRI adottati dall’Asl in data -OMISSIS-, vanno ritenute come richiamate e ribadite in questa sede le considerazioni di ordine generale già svolte da questa Sezione e più volte ripetute nella giurisprudenza della stessa (v. tra le tante, sentenza n. 403/2024, n. 627/2024 e più di recente cfr. sentenza n. 1377/2025) in merito al complesso quadro normativo in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria delle persone affette dalla sindrome dello spettro autistico e alle raccomandazioni delle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti pubblicate nell’ottobre 2023 dall’Istituto Superiore di Sanità.
14.1. Va poi dato atto che in materia è, altresì, di recente, intervenuto il Consiglio di Stato con la pronuncia della III Sez. del 6 ottobre 2023, n. 8708, il quale per quanto di interesse in questa sede ha osservato:
“ la Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 31 gennaio 2018, ha avuto modo di chiarire che l’ambito in cui si inscrivono gli interventi previsti dalla legge regionale …. “è appunto quello dei livelli essenziali di assistenza, poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nell’aggiornare i livelli essenziali di assistenza, ha ricompreso in essi l’assistenza sociosanitaria, tra l’altro, alle persone con disturbi mentali e disabilità ”.
4.1. Analogamente, il menzionato d.P.C.M., agli artt. 25, 26, 27 e 32, ricomprende, in particolare, tra i LEA, rispettivamente, l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo.
Non risulta, dunque, ragionevole - specie sotto il profilo di una tutela “piena ed effettiva” delle ragioni invocate dal minore - quanto sostenuto dal primo giudice, là dove, confermando la tesi dell’Asur AR riguardo al trattamento Aba, ritenuto non ricompreso nei Lea, ha escluso l’erogazione per il tramite del SSN.
Nello specifico, il TAR ha ritenuto che l’ASUR AR avesse correttamente applicato le norme regionali di riferimento richiamate nell’odierno giudizio che, a dire del primo giudice, non prevedono l’erogazione diretta del trattamento BA da parte dell’amministrazione sanitaria.
E ciò, si deve qui ribadire, in quanto questo Consiglio di Stato ha più volte affermato, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, che il trattamento BA … rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell’articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 20178, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134 (cfr. sent. n. 2129/2022).
Del resto, non risulta ragionevole opporsi alla necessità - per vero irrinunciabile - di assicurare l’effettivo trattamento ABI - nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità - dovendosi ritenere che tali prestazioni, anche attraverso l’erogazione indiretta e, dunque, strumentale, debbano concorrere a realizzare quella “prestazione di risultato” rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento Aba nei Lea ”.
15. Tanto rammentato, esaminate le doglianze relative agli impugnati PRI del -OMISSIS- predisposti dall’ASL di Salerno in favore dei minori, il Collegio ritiene che le stesse non siano fondate se non in minima parte nel senso che di seguito verrà specificato.
15.1. In effetti, alla luce degli esiti dell’accertamento peritale disposto da questo Collegio, le doglianze relative all’adeguatezza delle ore di trattamento BA rispetto alla specifica condizione dei minori, non possono essere condivise.
15.2. Volendo, per chiarezza, riportare gli esiti del suddetto accertamento compiuto dal CT – il quale ha dato atto del fallimento del preliminare tentativo di accordo tra le parti - con riferimento alla situazione del -OMISSIS- l’ausiliario:
- ha confermato – in risposta al primo quesito formulato dal Collegio – sulla base delle informazioni anamnestiche, della documentazione presente e della valutazione clinico-testologica effettuata, facendo riferimento al Manuale diagnostico e statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5 2013), “ la presenza di un quadro di Disturbo di spettro dell’autismo 299.00 (ICD10 F84.0) di livello grave (livello 3) in cui è necessario un supporto molto significativo sia per la comunicazione sociale sia per i comportamenti ristretti e ripetitivi con un funzionamento intellettivo non verbale nell’ambito del ritardo lieve ma un profilo globale di disabilità intellettiva moderata 318.0 (ICD10 F71.0) e con compromissione del linguaggio. Tale condizione è in comorbidità con ADHD – disturbo da deficit d’attenzione presentazione combinata 314.00 (ICD 10 F90.0) e ARFID – disturbo evitante restrittivo l’assunzione di cibo 307.59 (ICD 10 F50.8) e non è associato a causa medica o genetica nota ”.
Con riferimento al piccolo-OMISSIS-l’ausiliario:
- ha confermato “ la presenza di un quadro di Disturbo di spettro dell’autismo 299.00 (ICD10 F84.0) di livello grave (livello 3) in cui è necessario un supporto molto significativo sia per la comunicazione sociale sia per i comportamenti ristretti e ripetitivi senza compromissione cognitiva e con disturbo del linguaggio 315.32 (ICD 10 F80.2). Tale condizione è in comorbidità con disturbo misto di apprendimento 315 (ICD 10 F81.9); ADHD – disturbo da deficit d’attenzione presentazione iperattiva/disimpulsiva 314.00 (ICD 10 F90.0) e ARFID – disturbo evitante restrittivo l’assunzione di cibo 307.59 (ICD 10 F50.8) e non è associato a causa medica o genetica nota. Si specifica per -OMISSIS-che il quadro comportamentale si configura come Pathological 20 Demand Avoidance – sindrome da evitamento patologico o evitamento estremo delle domande ” (…). Ha specificato che il quadro comportamentale si configura come “ Pathological 20 Demand Avoidance – sindrome da evitamento patologico o evitamento estremo delle domande ” che, seppur non ancora formalmente riconosciuto dai manuali diagnostici, si distingue secondo parte della letteratura scientifica dal disturbo oppositivo-provocatorio (ODD) a causa di presupposti comportamentali differenti quali “ una resistenza/evitamento quasi di tipo compulsivo a qualsiasi tipo di richiesta, anche alle richieste anche comuni, con messa in atto di comportamenti esternalizzanti, anche oltraggiosi o distruttivi come strategia di evitamento, umore irritabile in base alla necessità di mantenere il controllo costante sull’ambiente, sulle cose e sull’altro. ” La differenza sostanziale con l’ODD è che la causa scatenante è l’ansia. Il CT ha inoltre sottolineato una “ intensa disregolazone emotiva (che è un costrutto trans nosografico) che dà logo a frequenti meltdown .”
15.3. Per entrambi i bambini, poi, l’ausiliario ha ritenuto che “ l’erogazione di 60 ore mensili di terapia BA ”, attualmente possa essere ad oggi idonea ed efficace in relazione alle specifiche condizioni di salute dei minori, ma a parte devono essere considerate le ore di parent training e supervisione mensile.
Ha concluso, rispondendo al terzo quesito posto dal Collegio, nel senso di riconoscere la necessità di “ strutturare un intervento A.B.A. per un numero totale di 15 ore a settimana sia per-OMISSIS- individualizzato come di seguito: - 7 ore settimanali di intervento intensivo diretto in ambito domiciliare - 8 ore settimanali di intervento diretto con le insegnanti curriculari e il bambino in contesto scolastico - 1 ora settimanale di intervento di training ai genitori sulla base degli obiettivi dell’intervento diretto e programmato dal BCBA, al fine di favorire le conoscenze riguardo le strategie di 21 gestione dei comportamenti disfunzionali in ambiente naturale, riducendo i rischi comportamentali, nonché favorendo la generalizzazione e il mantenimento delle abilità acquisite in ogni contesto - 2 ore di supervisione mensile effettuato da BCBA.
(…)
Pertanto, si specifica che in merito al trattamento dei minori il piano terapeutico disposto appare adeguato per quanto attiene l’intervento individuale ma manchevole dell’intervento di parent training genitoriale che soprattutto in questa famiglia è indispensabile. Il Parent training assume peraltro grande importanza, al fine di aumentare la loro flessibilità psicologica ed espandere il loro repertorio adattivo-comportamentale. ”.
16. Il Collegio ritiene di poter aderire alle conclusioni del CT circa la sufficienza – al netto delle ore di supervisione e parent training che andranno incrementate - del trattamento BA che era stato previsto dall’A.S.L. nell’atto impugnato sotto il profilo dell’intensità dello stesso.
16.1. Precisa il collegio che ad un differente esito non induce la doglianza circa l’irragionevolezza di una scelta “omologata” per entrambi i minori (pari a 60 ore di trattamento) a fronte di una differente condizione medica degli stessi (vd. pag. 7 della memoria del -OMISSIS-) e ciò per la semplice considerazione che anche il CTP ha indicato un medesimo monte ore per entrambi (25 ore a settimana) (“ si richiede al CT, in relazione all’intervento diretto individuale su -OMISSIS-ed-OMISSIS-di rimodulare la programmazione dell’intervento, ribadendo la necessità di strutturare un programma ad alta intensità settimanale di almeno 25 ore settimanali con trattamento A.B.A .”).
Risulta inoltre condivisibile la motivazione spesa dal CT nel ritenere che “ il bambino -OMISSIS-, pur partendo da un profilo cognitivo nella norma, e pertanto un elemento prognosticamente favorevole per la traiettoria evolutiva, ha invece un profilo di comorbidità ben più complesso e delicato dal punto di vista gestionale. La comorbidità con l’ADHD e ancor di più con il profilo di evitamento patologico della domanda – PDA impone una adeguata gestione e dosaggio dei momenti terapeutici, che rappresentano di per se momenti altamente stressanti poiché spingono il bambino nell’area di apprendimento prossimale che per -OMISSIS-è motivo di ansia profonda e trigger rapido per l’innesco di disregolazione emotiva e crisi di aggressività. L’aumento del tempo terapeutico, pertanto, non rappresenta una condizione utile alla modifica prognostica del quadro, quanto il parent training in tale situazione rappresenta elemento fondamentale del percorso .”
16.2. Con riguardo all’ultimo quesito relativo alla durata, il CT si è così espresso: “(…) si ritiene opportuno che tale trattamento venga erogato con medesima intensità con rivalutazione dell’intensità e delle necessità individuali dopo un anno. ”
16.3. Questo Collegio, facendo proprie le indicazioni del C.T.U., ritiene di fissare in 12 mesi – a far data dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza – la durata del predetto trattamento BA, salvo che, dopo il primo semestre, l’A.S.L. (in linea con la verifica degli esiti del profilo funzionale ogni 6 mesi prescritta dal PDTA vigente in ambito regionale) non addivenga a determinazioni differenti (in aumento o in diminuzione), anche su richiesta degli stessi interessati, sulla base di specifica e concreta istruttoria, e cioè, oltre che sulla scorta dell’analisi dei resoconti di supervisione, previa sottoposizione dei minori a visite specialistiche e previa somministrazione allo stesso di appositi test valutativi.
17. Pertanto, respingendo i motivi aggiunti, non può che essere confermato il diritto dei bambini all’erogazione di 60 ore mensili, cui andranno però aggiunte 2 ore mensili di supervisione e un’ora settimanale di parent training e conseguentemente ordinarsi all’A.S.L. intimata di garantire ai minori l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con le modalità BA come da C.T.U. nella misura di 15 ore a settimana sia per-OMISSIS-sia per -OMISSIS-con la ripartizione sopra indicata dal CT (“ 7 ore settimanali di intervento intensivo diretto in ambito domiciliare; 8 ore settimanali di intervento diretto con le insegnanti curriculari e il bambino in contesto scolastico; 1 ora settimanale di intervento di training ai genitori sulla base degli obiettivi dell’intervento diretto e programmato dal BCBA; 2 ore di supervisione mensile effettuato da BCBA ”).
17.1. Quanto alla durata del predetto trattamento BA la stessa va fissata nella misura di un anno a far data dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, salvo che dopo il primo semestre l’A.S.L. non addivenga a determinazioni differenti (in aumento o in diminuzione), anche su richiesta degli stessi interessati.
17.2. Laddove non sia pervenuta allo scadere del primo semestre a diverse determinazioni, al termine del periodo di un anno l’amministrazione procederà a rivalutare la situazione dei minori.
Come più volte affermato da questa Sezione, va precisato al riguardo che, all’esito di tale rivalutazione, l’A.S.L., ai fini della rivalutazione della situazione dei minori e della successiva adozione dei piani riabilitativi individuali rispettivamente per -OMISSIS-, sarà tenuta a sottoporli nuovamente a visita, (con somministrazione di appositi test valutativi) ed all’esito specificamente e congruamente motivare sulle ragioni di eventuale modifica del numero di ore di trattamento BA attribuite, dovendo necessariamente tenere conto a tal fine: della specifica situazione dei minori, dei resoconti di supervisione sopravvenuti, degli esiti delle visite specialistiche e dei test somministrati, delle ore di trattamento in precedenza praticate in base alla presente sentenza, degli obiettivi raggiunti per mezzo dell’intensità del trattamento praticato e di quelli ancora da raggiungere.
In altri termini, l’A.S.L. dovrà esplicitare le puntuali ragioni che portano a ridurre / aumentare le ore di trattamento in essere fino a quel momento, senza potersi limitare ad applicare alcun automatismo.
18. Resta infine da esaminare la domanda di risarcimento per equivalente del danno ingiusto asseritamente sofferto dai minori.
I ricorrenti hanno lamentato che, rispetto al monte ore di trattamento previste nei piani terapeutici predisposti dall’Asl, i minori avrebbero fruito di un numero minore di ore e che dal 31 marzo al mese di luglio 2025, -OMISSIS-sarebbe rimasto privo di terapia BA.
18.1. Preliminarmente, va ribadito il limite alla giurisdizione di questo Tribunale che attiene unicamente al periodo che va dal -OMISSIS- (data di adozione dei piani n. -OMISSIS- impugnati con motivi aggiunti) all’odierna udienza (-OMISSIS-) e non può riguardare il rapporto tra Asl e Associazione Anfass.
Tanto precisato, a fronte dell’accertata legittimità dei piani gravati, i ricorrenti, possono vantare unicamente il diritto al rimborso delle spese sostenute per far fronte alla lamentata mancata erogazione delle ore di trattamento ed alla “vacanza” di terapia per -OMISSIS-che l’Asl avrebbe dovuto garantire, nei limiti del monte ore dalla stessa riconosciuto nei piani -OMISSIS- del -OMISSIS- e del trattamento tariffario dalla stessa uniformemente applicato, in linea con le previsioni regionali in materia.
18.2. Ciò posto, in ordine alla concreta quantificazione e liquidazione di tale importo, il Collegio reputa opportuno applicare il disposto dell’art. 34, comma 4, c. p. a., secondo cui: “In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti”.
In definitiva, l’Asl di Salerno, ai sensi dell’art. 34, co. 4 c.p.a., previa esibizione a cura dei ricorrenti di fatture e documenti attestanti date, prestazioni, costi sostenuti per acquisire aliunde le ore di trattamento in favore dei minori nel periodo che va dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, dovrà proporre ai ricorrenti, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, il pagamento di una somma di denaro, quantificata secondo i criteri e nei limiti sopra indicati, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.
18.3. Va per il resto rigettata la domanda di risarcimento del danno biologico ed esistenziale asseritamente subito dai minori, essendo formulata in maniera generica e in assenza di qualsivoglia indice probatorio.
19. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede:
- il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- i successivi motivi aggiunti vanno rigettati quanto alla domanda demolitoria e, per l’effetto:
- vanno confermati i PRI impugnati con i motivi aggiunti;
- l’A.S.L. intimata, dunque, garantirà ai minori l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con le modalità BA per la durata come sopra specificata e nella misura di: 60 ore mensili - secondo la ripartizione sopra specificata in linea con le indicazioni del CT – cui andranno solo aggiunte 1 ora settimanale di parent training e 2 di supervisione mensile.
La domanda risarcitoria va accolta nei limiti di cui sopra.
20. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenuto conto della delicatezza degli interessi coinvolti, della peculiarità della fattispecie e della parziale soccombenza reciproca.
21. Quanto agli oneri relativi alla C.T.U., al netto di quanto già eventualmente percepito dall’ausiliario a titolo di acconto, questi possono essere posti definitivamente a carico dell’A.S.L. intimata.
22. Dunque, il Collegio, esaminate la relazione, la documentazione allegata e l’istanza di liquidazione, ritiene congruo liquidare in favore del C.T.U. dott.ssa Valentina De Clemente per l’attività concretamente svolta (per come desumibile dalla relazione depositata) la somma di € 1.800, detratto l’acconto se corrisposto, oltre I.V.A, se non esente, e contributi come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse;
respinge la domanda di annullamento di cui ai motivi aggiunti;
accoglie in parte, nei limiti di cui in motivazione, la domanda relativa all’accesso agli atti;
accoglie in parte la domanda di risarcimento e, per l’effetto, dispone che l’Asl di Salerno, ex art. 34, comma 4 c.p.a., proponga ai ricorrenti il pagamento, nel termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, di una somma di denaro, quantificata secondo i criteri precisati in parte motiva, oltre interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Compensa le spese.
Pone definitivamente gli oneri relativi alla C.T.U., così come liquidati in parte motiva, a carico dell’amministrazione intimata, mandando alla Segreteria per la comunicazione dell’avvenuta liquidazione al C.T.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità dei minori e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, nonché di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
GI SO, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
NA SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA SA | GI SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.