TAR Salerno, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 407
TAR
Decreto cautelare 26 giugno 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
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TAR
Sentenza 3 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Richiesta di incremento ore trattamento BA

    La richiesta di incremento dell'intensità del trattamento BA non può essere accolta in quanto presuppone un approfondimento diagnostico sui minori. I minori fruiscono già di 60 ore mensili di trattamento BA.

  • Rigettato
    Illegittimità e inefficacia dei progetti riabilitativi

    Le doglianze relative all'adeguatezza delle ore di trattamento BA non sono fondate alla luce degli esiti della CTU, che ha ritenuto idonee le 60 ore mensili, pur evidenziando la necessità di incrementare parent training e supervisione.

  • Accolto
    Erogazione diretta o indiretta del trattamento BA

    Il Tribunale ordina all'ASL di garantire l'erogazione del trattamento riabilitativo con modalità BA nella misura di 15 ore a settimana per ciascun minore, con ripartizione indicata dal CTU, oltre 1 ora settimanale di parent training e 2 ore di supervisione mensile. La durata è fissata in 12 mesi.

  • Accolto
    Accesso documentale

    L'istanza di accesso è accolta nei limiti in cui i documenti risultino necessari alle esigenze difensive dei ricorrenti, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione. L'ASL dovrà consentire l'accesso ai documenti richiesti e non ancora ostesi, potendo oscurare dati non necessari alla difesa.

  • Accolto
    Domanda risarcitoria per danno non patrimoniale

    La domanda risarcitoria è accolta nei limiti del periodo dal [data adozione piani] all'udienza odierna. L'ASL dovrà proporre il pagamento di una somma, quantificata secondo criteri specificati in motivazione, a fronte dell'esibizione di fatture e documenti attestanti le spese sostenute dai ricorrenti per le ore di trattamento non erogate dall'ASL nel periodo indicato. La domanda generica di risarcimento del danno biologico ed esistenziale è rigettata.

  • Rigettato
    Illegittimità dei rinnovi dei piani terapeutici per omessa valutazione

    I motivi aggiunti sono rigettati quanto alla domanda demolitoria. I piani terapeutici impugnati sono confermati nei limiti indicati nella motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 407
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 407
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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