Cass. civ., sez. II, sentenza 21/11/2014, n. 24856
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Sentenza 21 novembre 2014

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, presieduta dal Dott. Luigi Piccialli, con la partecipazione di altri magistrati. Le parti in causa erano un procuratore generale e gli eredi di un soggetto, coinvolti in una controversia riguardante l'accertamento di una servitù di passaggio su un androne di proprietà di un terzo. Il ricorrente sosteneva che l'androne fosse stato utilizzato per il passaggio, mentre i controricorrenti negavano tale utilizzo, contestando anche la visibilità e la permanenza delle opere necessarie per l'usucapione della servitù.

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi di impugnazione. Ha sottolineato che, per configurare una servitù di passaggio, è necessario che le opere siano visibili e permanenti, specificamente destinate all'esercizio della servitù e non semplicemente utilizzabili da entrambi i fondi. La sentenza impugnata, secondo la Corte, aveva erroneamente interpretato il requisito della destinazione specifica, confondendo l'apparenza della servitù con la mera fruibilità delle opere. Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Torino, rinviando la questione per un nuovo esame, in conformità ai principi di diritto stabiliti.

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Massime1

Il requisito dell'apparenza della servitù, di cui all'art. 1061 cod. civ., necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al relativo esercizio ed attestanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, anche quando tali opere insistano sul fondo dominante o su quello appartenente a terzi. Ne consegue che, ove le opere visibili e permanenti consistano in un portone ed in un androne, siti nel preteso fondo servente e utilizzabili per l'accesso sia a quest'ultimo che al preteso fondo dominante, l'apparenza della servitù postula comunque il riscontro dell'univocità della loro funzione oggettiva rispetto all'uso della servitù stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 21/11/2014, n. 24856
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24856
    Data del deposito : 21 novembre 2014

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