Sentenza 21 novembre 2014
Massime • 1
Il requisito dell'apparenza della servitù, di cui all'art. 1061 cod. civ., necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al relativo esercizio ed attestanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, anche quando tali opere insistano sul fondo dominante o su quello appartenente a terzi. Ne consegue che, ove le opere visibili e permanenti consistano in un portone ed in un androne, siti nel preteso fondo servente e utilizzabili per l'accesso sia a quest'ultimo che al preteso fondo dominante, l'apparenza della servitù postula comunque il riscontro dell'univocità della loro funzione oggettiva rispetto all'uso della servitù stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/11/2014, n. 24856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24856 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
Dott. MATERA Lina - Consigliere -
Dott. MANNA Felice - rel. Consigliere -
Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3532-2009 proposto da:
OP AO [...], NELLA SUA QUALITÀ DI PROCURATORE GENERALE DI LA NI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio dell'avvocato COLARIZI MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VECCHIONE MARIO;
- ricorrente -
contro
OL RO MA C.F. [...], IN QUALITÀ DI EREDE DELLAMADRE OC MA, OL AL [...], PERSONALMENTE NONCHÉ IN QUALITÀ DI EREDE DEL CONIUGE OC MA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIETRO CAVALLINI 21, presso lo studio dell'avvocato VANZETTA FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GALERI EMANUELA;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1248/2008 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 18/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2014 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
udito l'Avvocato Riccardo Vecchione con delega depositata in udienza dell'Avv. Vecchione Mario difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LO VA e CO MA, comproprietari di unità immobili site in Torre Canadese, distinte dalle particelle catastali 597 (fabbricato rurale) e 599 (porzione di fabbricato rurale) nonché contitolari di una corte comune distinta dalla particella 598 del foglio di mappa 24, agivano innanzi al Tribunale di Ivrea per l'accertamento di una servitù di passo carraio sul vicino androne sottostante il fabbricato di proprietà di LA IA, identificato dalla particella 600, lamentandone la riduzione a causa di lavori di ristrutturazione edilizia. Nel resistere in giudizio la convenuta negava che l'androne fosse stato mai utilizzato dagli attori per il passaggio, anche in considerazione del fatto che ciò sarebbe stato possibile solo transitando nel cortile di suo uso esclusivo. Contestava, inoltre, l'unicità delle opere visibili e permanenti necessarie per l'usucapione della servitù vantata.
Il Tribunale, dichiarata la proprietà comune della corte distinta dalla particella 598, rigettava la domanda confessoria degli attori. Adita da questi ultimi, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava acquistata per usucapione la servitù di passaggio e condannava la parte appellata a ripristinare lo stato dei luoghi precedente le opere di ristrutturazione.
La Corte territoriale riteneva condivisibile la premessa di parte appellante, secondo cui quando le opere siano tutte collocate nel fondo servente ovvero presentino una certa equivocità, occorre rilevare un collegamento, almeno funzionale, tra l'opera ed il fondo dominante, in modo che risulti che l'opera stessa sia anche in funzione dell'utilità di quest'ultimo.
Osservava, quindi, che nel caso di specie la configurazione dei luoghi e la stessa natura dell'androne e del relativo portone d'accesso deponevano nel senso della dedotta servitù. La funzione dell'uno e dell'altro, infatti, non poteva essere che quella di consentire a tutti i proprietari dei fabbricati prospicienti la corte di raggiungere le loro proprietà individuali e il cortile comune. Rilevava, quindi, che dalle deposizioni raccolte era emerso che fino ai primi anni '60 non esisteva l'accesso pedonale sulla via S. Grato e che, quindi, da detta via non era possibile accedere al mapp. 597, il quale, invece, aveva un collegamento diretto con la corte interna e quindi con l'androne e il portone di proprieta' appellata. Non senza sottolineare, inoltre, che gli immobili prospicienti la corte comune costituivano un tempo un unico fondo e che il cortile serviva quale mezzo di passaggio per carri e altri mezzi agricoli, sicché l'androne non aveva altra funzione se non quella di realizzare l'ingresso nel cortile comune, essendone l'unico accesso carraio e pedonale.
Per la cassazione di tale sentenza CO PA, quale procuratore generale di LA IA, propone ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso LO VA e LO RO MA, il primo anche in proprio, entrambi quali eredi di CO MA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Col primo motivo d'impugnazione, corredato da quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c. (applicabile ratione temporis), parte ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione dell'art. 1061 c.c., comma 2. Sostiene che l'esistenza di un portone d'accesso all'abitazione di proprietà LA e al relativo androne non può essere considerato come opera visibile e permanente che denoti l'asservimento dell'androne stesso al susseguente cortile comune interno, su cui affacciano altre proprietà individuali. Richiama, in particolare, Cass. n. 11020/91, secondo cui per definire apparente la servitù di passo attraverso un portone e un andito non basta la presenza di tali opere, che possono essere utilizzate anche soltanto per il passaggio del loro proprietario, ma occorre che tali opere risultino specificamente destinate all'esercizio della servitù, cioè al vantaggio di un dato fondo dominante.
Sostiene, pertanto, che il portone e l'andito carraio, costituenti parte del preteso fondo servente, che consentano l'eccesso oltre a quest'ultimo anche al cortile preteso dominante e non intercluso, non costituisce opera visibile e permanente per l'esercizio della servitù di passaggio, in assenza di ulteriori opere a ciò specificamente deputate.
2.-I restanti due motivi, corredati dal momento di sintesi della censura, affrontano la medesima questione giuridica sotto il profilo, però, del vizio motivazionale, in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
5. Con essi parte ricorrente lamenta che la Corte territoriale a) non abbia o abbia insufficientemente motivato in merito agli elementi da cui desumere quei profili di visibilità e permanenza della specifica destinazione all'utilità del fondo preteso come dominante;
e b) abbia considerato che l'androne è anche in funzione dell'utilità del fondo dominante, il che capovolge il principio di diritto fissato dall'art. 1061 c.c., comma 2 sulla finalizzazione delle opere al servizio del fondo dominante.
3. - I tre motivi d'impugnazione, da esaminare insieme perché sotto angoli visuali formalmente diversi ripetono, in sostanza, una medesima censura di violazione di legge, sono fondati. 3.1. - Com'è noto, la giurisprudenza di questa Corte
nell'interpretare l'art. 1061 c.c. relativamente all'ipotesi di costituzione di servitù di passaggio, ha costantemente affermato che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non è al riguardo pertanto sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cass. nn. 13238/10, 14189/04, 2994/04, 8633/98, 6207/98 e 11254/96). Univocità di destinazione all'esercizio della servitù che, a sua volta, non viene meno nell'ipotesi in cui le opere visibili e permanenti insistano sul fondo dominante o su quello appartenente a un terzo (cfr. Cass. nn. 7817/06, 3695/89 e 282/80). È stato, quindi, ulteriormente precisato che anche ove le opere visibili e permanenti consistano in un andito o portone siti nel fabbricato del vicino ed utilizzati anche da quest'ultimo per il passaggio, è necessario un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cass. nn. 11254/96 e 11020/91). 3.1.1. - La sentenza impugnata si è discostata da tale orientamento lì dove ha dapprima ritenuto condivisibile la tesi degli appellanti, secondo cui in presenza di una situazione connotata da un certa equivocità sarebbe rilevante il collegamento funzionale tra l'opera visibile e permanente e il fondo che si pretende dominante, nel senso che la servitù sussisterebbe nel caso in cui le opere servissero anche a quest'ultimo fondo. E poi, ritenuto che tale collegamento fosse dimostrato dalla natura stessa dei luoghi, ha recuperato il requisito di univocità della destinazione dalla mera circostanza che l'androne carraio e il portone d'accesso fossero utilizzabili a vantaggio dei fabbricati prospicienti la corte comune. Il senso finale di tale operazione ermeneutica è che l'apparenza della servitù ricorrerebbe nel caso di opere visibili e permanenti utilizzabili allo stesso modo come dal fondo servente anche da quello dominante (significativa la sottolineatura della congiunzione aggiuntiva "anche", contenuta a pag. 11 della sentenza impugnata). Ma, in disparte la non latente contraddizione tra l'equivocità delle opere, che giustificherebbe un'indagine mirata a verificarne il collegamento funzionale anche e non solo col fondo dominante, e l'univocità della loro funzione oggettiva;
ciò a parte, tale interpretazione sopprime il requisito della destinazione specifica che integra l'asservimento, sostituendolo con quello, minore, dell'attitudine delle opere stesse a essere fruibili da entrambi di fondi, servente e dominante. E in definitiva sovrappone, confondendole, le opere visibili e permanenti, che attengono all'esercizio del diritto e ne denotano il possesso idoneo alla costituzione della servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, con il locus servitutis, che è una componente dell'oggetto della servitù.
4. - Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, che nel decidere il merito si atterrà ai principi di diritto sopra esposti, provvedendo anche sulle spese di cassazione, il cui regolamento le è rimesso ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, che provvederà anche sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2014. Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2014