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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente rel. est.
2) Dott. Maria Stella Arena Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 425/2024 R.G., avente per oggetto: “Mutuo”,
promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata, in viale XX Settembre n. 56, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Vagliasindi giusta procura in atti.
Appellante
Contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e residente Controparte_1 CodiceFiscale_2
a Catania, in via Ulisse n. 39, non costituitosi in giudizio.
Appellato
All'esito dell'udienza di discussione orale del 3 dicembre 2024, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ricorreva al Tribunale di Catania per sentire ingiungere a Parte_1
il pagamento della somma di euro 23.800,00 (oltre interessi dal dì Controparte_1 della domanda giudiziale) in virtù di una scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 23.04.2006. Mediante tale scrittura veniva regolato un negozio di prestazioni corrispettive con cui la concedeva in prestito al una somma Pt_1 CP_1 corrispondente al 20% della quota societaria della M.P. Costruzioni e restauri s.r.l. dietro svolgimento dell'opera di “professionista e di amministratore di detta società” in luogo del pagamento degli interessi.
Il relativo decreto ingiuntivo n. 5624/2019 del 07.11.2019 veniva opposto dal che ne chiedeva la revoca deducendo l'intervenuta prescrizione del credito CP_1 azionato.
Il giudizio veniva definito dalla sentenza n. 3678/2023 del Tribunale di Catania, pubblicata il 15 settembre 2023, con la quale il Tribunale accoglieva la proposta opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 5624/2019, condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 15.03.2024, la proponeva Pt_1 appello avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
All'esito dell'udienza di discussione orale del 3 dicembre 2024, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellato , che Controparte_1
non si è costituito nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione in appello.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto prescritto il credito derivante dalla scrittura privata sottoscritta tra le parti.
Giova premettere che, sulla qualificazione giuridica della scrittura privata e, segnatamente, nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto l'erogazione della somma di denaro un contratto di mutuo, non è intervenuta impugnazione, sicché è preclusa alla Corte ogni indagine sul punto.
In particolare, in tale scrittura il dichiarava che tutto il capitale sociale della CP_1
M.P. Costruzioni e Restauri s.r.l. e i finanziamenti effettuati dai soci erano stati versati dalla e che la quota risultante a nome dello stesso era stata a lui Pt_1 CP_1
intestata fiduciariamente. In forza della stessa scrittura, la riconosceva alla Pt_1 controparte una partecipazione agli utili societari nella misura del 20%, con l'obbligo del di investire l'utile di sua spettanza nella predetta società. Il prestito CP_1 ricevuto dal non avrebbe comportato il pagamento di interessi in denaro, CP_1 ma l'obbligo, da parte dello stesso, di prestare “opera di professionista e di amministratore di detta società”.
L'appellante deduce l'erroneità dell'impugnata sentenza, osservando che la scrittura privata contiene non solo un contratto di mutuo, ma anche un contratto d'opera professionale.
Secondo quanto rilevato da parte appellante, «deve escludersi che nella perduranza dello svolgimento funzionale del sinallagma, nell'ambito del quale la mutuante accetta le prestazioni provenienti dal mutuatario/prestatore d'opera, la mutuante stessa possa ritenersi contemporaneamente portatrice del diritto di pretendere legittimamente la ripetizione, poiché l'esercizio unilaterale e potestativo di tale diritto condurrebbe non soltanto all'estinzione del rapporto di mutuo ma anche all'estinzione dell'intero negozio siccome negozialmente pattuito da entrambe le parti: si tratterebbe dunque di un comportamento contra legem».
Da ciò deriva, secondo l'appellante, che il diritto alla ripetizione della somma prestata poteva essere fatto valere solo a seguito della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione, avvenuta il 26.03.2012, allorché la società veniva posta in liquidazione, e che, pertanto, la prescrizione decennale sarebbe stata tempestivamente interrotta dalla lettera di costituzione in mora del
20.08.2019.
Il motivo sopra esposto è infondato.
Come rilevato dal giudice di prime cure e, altresì, da parte appellante, il si CP_1 obbligava, in luogo della corresponsione di interessi, a una prestazione d'opera professionale.
Invero, nel mutuo, quale contratto naturalmente a titolo oneroso, non necessariamente il corrispettivo deve essere convenuto in termini di interessi (cioè, come prestazione di una quantità di cose dello stesso genere e qualità di quelle mutuate, commisurata, secondo il saggio di interessi, alle singole unità di tempo), potendo anche consistere, tra l'altro, in una controprestazione di fare o non fare. Anche in tale ipotesi valgono le regole del codice civile, pur se dettate per la prestazione di interessi.
È utile, al riguardo, rilevare che, in tema di prescrizione, condizione necessaria e sufficiente affinché essa decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, sicché, quando il termine acceda al diritto di credito da far valere, la prescrizione decorre anche quando il diritto non sia esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, potendo il creditore ricorrere al giudice per la fissazione di un termine, ai sensi dell'art. 1183, comma secondo, c.c. (ex multis, Cass. 07/05/2020 n. 8640; Cass. 19/11/2010, n. 23457; Cass. 19/06/2009, n.
14345, Cass. 10/12/2001 n. 15587; Cass. 6209 del 1999; Cass. 03/06/1997, n. 4939;
Cass. 14/03/1086, n. 1731).
Per quanto concerne il contratto di mutuo, dagli artt. 1816 e 1817 c.c. risulta essenziale l'esistenza di un termine, vista la funzione tipica del mutuo. Se il termine per la restituzione non è stato fissato, né espressamente né implicitamente, si ricorre alla determinazione del termine ad opera del giudice.
In assenza della determinazione convenzionale del termine per la restituzione, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che «il mutuante ha diritto di pretendere la restituzione del mutuante dalla data della stipula, previa la fissazione del termine di adempimento con la speciale azione di cui all'art. 1817 c.c. Dalla data di cui sopra, di conseguenza, decorre anche la prescrizione del diritto alla restituzione del denaro mutuato” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14345 del 19/06/2009, Rv. 608529; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1731 del 14/03/1986, Rv. 445053; cfr. anche Cass. Sez.
3, Sentenza n. 4939 del 03/06/1997, Rv. 504911; da ultimo, Cass. Sez. 2, Sentenza n.
4349 del 13/02/2023).
Ne discendono la piena esigibilità della prestazione restitutoria sin dalla data di erogazione del mutuo (nel caso di specie, individuabile, in assenza di altri elementi probatori, nel giorno -23.04.2006- di sottoscrizione della relativa dichiarazione tra le parti), e la conseguente decorrenza della relativa prescrizione estintiva dalla medesima data, a partire dalla quale, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il diritto in questione poteva essere fatto valere dalla parte mutuante.
Nel caso che ci occupa, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la prestazione dell'“opera di professionista e di amministratore della società” rileva soltanto ai fini dell'onerosità del mutuo, in sostituzione dell'obbligazione accessoria di corrispondere gli interessi sul capitale prestato.
Appare, pertanto, inconducente la censura dedotta dall'appellante e imperniata sul rilievo dell'impossibilità di pretendere la restituzione delle somme prestate nella perduranza dello svolgimento funzionale del sinallagma (a pena di porre in essere un comportamento contra legem), in quanto l'indeterminatezza temporale della prevista prestazione dell'opera di professionista e amministratore della società non consente di ravvisare nella relativa clausola negoziale un termine iniziale certo per l'esigibilità del credito di restituzione della somma mutuata.
Invero, non è possibile individuare il termine iniziale per detta esigibilità (e per il conseguente adempimento del correlativo obbligo restitutorio) nel compimento del periodo (a sua volta indeterminato) di svolgimento dell'incarico di amministratore da parte del CP_1
Da ciò discende che, pur non avendo la creditrice adito il giudice per la fissazione del termine per l'adempimento, il credito è comunque prescritto, stante l'inutile decorso del relativo termine decennale ex art. 2946 c.c., ed essendo il menzionato atto di costituzione in mora del 20.08.2019 intervenuto ben oltre il decennio dalla predetta data del 23.04.2006.
Il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante deduce l'erroneità della sua condanna alle spese di lite, è infondato, avendo il giudice di primo grado -che ha accolto la proposta opposizione al decreto ingiuntivo- fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il proposto appello va, quindi, rigettato.
Va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alle spese del presente grado di giudizio, in considerazione della contumacia di . Controparte_1
Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale, quando l'impugnazione
è respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 425/2024 R.G.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3678/2023 Parte_1
del 15 settembre 2023 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento iscritto al n.
239/2020 R.G.), che conferma;
dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dalla stessa dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 17 dicembre 2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente rel. est.
2) Dott. Maria Stella Arena Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 425/2024 R.G., avente per oggetto: “Mutuo”,
promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata, in viale XX Settembre n. 56, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Vagliasindi giusta procura in atti.
Appellante
Contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e residente Controparte_1 CodiceFiscale_2
a Catania, in via Ulisse n. 39, non costituitosi in giudizio.
Appellato
All'esito dell'udienza di discussione orale del 3 dicembre 2024, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ricorreva al Tribunale di Catania per sentire ingiungere a Parte_1
il pagamento della somma di euro 23.800,00 (oltre interessi dal dì Controparte_1 della domanda giudiziale) in virtù di una scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 23.04.2006. Mediante tale scrittura veniva regolato un negozio di prestazioni corrispettive con cui la concedeva in prestito al una somma Pt_1 CP_1 corrispondente al 20% della quota societaria della M.P. Costruzioni e restauri s.r.l. dietro svolgimento dell'opera di “professionista e di amministratore di detta società” in luogo del pagamento degli interessi.
Il relativo decreto ingiuntivo n. 5624/2019 del 07.11.2019 veniva opposto dal che ne chiedeva la revoca deducendo l'intervenuta prescrizione del credito CP_1 azionato.
Il giudizio veniva definito dalla sentenza n. 3678/2023 del Tribunale di Catania, pubblicata il 15 settembre 2023, con la quale il Tribunale accoglieva la proposta opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 5624/2019, condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 15.03.2024, la proponeva Pt_1 appello avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
All'esito dell'udienza di discussione orale del 3 dicembre 2024, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellato , che Controparte_1
non si è costituito nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione in appello.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto prescritto il credito derivante dalla scrittura privata sottoscritta tra le parti.
Giova premettere che, sulla qualificazione giuridica della scrittura privata e, segnatamente, nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto l'erogazione della somma di denaro un contratto di mutuo, non è intervenuta impugnazione, sicché è preclusa alla Corte ogni indagine sul punto.
In particolare, in tale scrittura il dichiarava che tutto il capitale sociale della CP_1
M.P. Costruzioni e Restauri s.r.l. e i finanziamenti effettuati dai soci erano stati versati dalla e che la quota risultante a nome dello stesso era stata a lui Pt_1 CP_1
intestata fiduciariamente. In forza della stessa scrittura, la riconosceva alla Pt_1 controparte una partecipazione agli utili societari nella misura del 20%, con l'obbligo del di investire l'utile di sua spettanza nella predetta società. Il prestito CP_1 ricevuto dal non avrebbe comportato il pagamento di interessi in denaro, CP_1 ma l'obbligo, da parte dello stesso, di prestare “opera di professionista e di amministratore di detta società”.
L'appellante deduce l'erroneità dell'impugnata sentenza, osservando che la scrittura privata contiene non solo un contratto di mutuo, ma anche un contratto d'opera professionale.
Secondo quanto rilevato da parte appellante, «deve escludersi che nella perduranza dello svolgimento funzionale del sinallagma, nell'ambito del quale la mutuante accetta le prestazioni provenienti dal mutuatario/prestatore d'opera, la mutuante stessa possa ritenersi contemporaneamente portatrice del diritto di pretendere legittimamente la ripetizione, poiché l'esercizio unilaterale e potestativo di tale diritto condurrebbe non soltanto all'estinzione del rapporto di mutuo ma anche all'estinzione dell'intero negozio siccome negozialmente pattuito da entrambe le parti: si tratterebbe dunque di un comportamento contra legem».
Da ciò deriva, secondo l'appellante, che il diritto alla ripetizione della somma prestata poteva essere fatto valere solo a seguito della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione, avvenuta il 26.03.2012, allorché la società veniva posta in liquidazione, e che, pertanto, la prescrizione decennale sarebbe stata tempestivamente interrotta dalla lettera di costituzione in mora del
20.08.2019.
Il motivo sopra esposto è infondato.
Come rilevato dal giudice di prime cure e, altresì, da parte appellante, il si CP_1 obbligava, in luogo della corresponsione di interessi, a una prestazione d'opera professionale.
Invero, nel mutuo, quale contratto naturalmente a titolo oneroso, non necessariamente il corrispettivo deve essere convenuto in termini di interessi (cioè, come prestazione di una quantità di cose dello stesso genere e qualità di quelle mutuate, commisurata, secondo il saggio di interessi, alle singole unità di tempo), potendo anche consistere, tra l'altro, in una controprestazione di fare o non fare. Anche in tale ipotesi valgono le regole del codice civile, pur se dettate per la prestazione di interessi.
È utile, al riguardo, rilevare che, in tema di prescrizione, condizione necessaria e sufficiente affinché essa decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, sicché, quando il termine acceda al diritto di credito da far valere, la prescrizione decorre anche quando il diritto non sia esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, potendo il creditore ricorrere al giudice per la fissazione di un termine, ai sensi dell'art. 1183, comma secondo, c.c. (ex multis, Cass. 07/05/2020 n. 8640; Cass. 19/11/2010, n. 23457; Cass. 19/06/2009, n.
14345, Cass. 10/12/2001 n. 15587; Cass. 6209 del 1999; Cass. 03/06/1997, n. 4939;
Cass. 14/03/1086, n. 1731).
Per quanto concerne il contratto di mutuo, dagli artt. 1816 e 1817 c.c. risulta essenziale l'esistenza di un termine, vista la funzione tipica del mutuo. Se il termine per la restituzione non è stato fissato, né espressamente né implicitamente, si ricorre alla determinazione del termine ad opera del giudice.
In assenza della determinazione convenzionale del termine per la restituzione, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che «il mutuante ha diritto di pretendere la restituzione del mutuante dalla data della stipula, previa la fissazione del termine di adempimento con la speciale azione di cui all'art. 1817 c.c. Dalla data di cui sopra, di conseguenza, decorre anche la prescrizione del diritto alla restituzione del denaro mutuato” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14345 del 19/06/2009, Rv. 608529; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1731 del 14/03/1986, Rv. 445053; cfr. anche Cass. Sez.
3, Sentenza n. 4939 del 03/06/1997, Rv. 504911; da ultimo, Cass. Sez. 2, Sentenza n.
4349 del 13/02/2023).
Ne discendono la piena esigibilità della prestazione restitutoria sin dalla data di erogazione del mutuo (nel caso di specie, individuabile, in assenza di altri elementi probatori, nel giorno -23.04.2006- di sottoscrizione della relativa dichiarazione tra le parti), e la conseguente decorrenza della relativa prescrizione estintiva dalla medesima data, a partire dalla quale, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il diritto in questione poteva essere fatto valere dalla parte mutuante.
Nel caso che ci occupa, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la prestazione dell'“opera di professionista e di amministratore della società” rileva soltanto ai fini dell'onerosità del mutuo, in sostituzione dell'obbligazione accessoria di corrispondere gli interessi sul capitale prestato.
Appare, pertanto, inconducente la censura dedotta dall'appellante e imperniata sul rilievo dell'impossibilità di pretendere la restituzione delle somme prestate nella perduranza dello svolgimento funzionale del sinallagma (a pena di porre in essere un comportamento contra legem), in quanto l'indeterminatezza temporale della prevista prestazione dell'opera di professionista e amministratore della società non consente di ravvisare nella relativa clausola negoziale un termine iniziale certo per l'esigibilità del credito di restituzione della somma mutuata.
Invero, non è possibile individuare il termine iniziale per detta esigibilità (e per il conseguente adempimento del correlativo obbligo restitutorio) nel compimento del periodo (a sua volta indeterminato) di svolgimento dell'incarico di amministratore da parte del CP_1
Da ciò discende che, pur non avendo la creditrice adito il giudice per la fissazione del termine per l'adempimento, il credito è comunque prescritto, stante l'inutile decorso del relativo termine decennale ex art. 2946 c.c., ed essendo il menzionato atto di costituzione in mora del 20.08.2019 intervenuto ben oltre il decennio dalla predetta data del 23.04.2006.
Il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante deduce l'erroneità della sua condanna alle spese di lite, è infondato, avendo il giudice di primo grado -che ha accolto la proposta opposizione al decreto ingiuntivo- fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il proposto appello va, quindi, rigettato.
Va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alle spese del presente grado di giudizio, in considerazione della contumacia di . Controparte_1
Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale, quando l'impugnazione
è respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 425/2024 R.G.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3678/2023 Parte_1
del 15 settembre 2023 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento iscritto al n.
239/2020 R.G.), che conferma;
dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dalla stessa dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 17 dicembre 2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro