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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Michela Bacchetti Consigliere rel (Giudice Ausiliare)
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16 maggio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 398/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Mascolo presso il cui Parte_1
studio in Nola, alla Via Stella n. 209, ha eletto domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Massimo Boffa del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale pec dell avv. Massimo Boffa:
Email_2
, in persona del Presidente Controparte_2
p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S. in Napoli, Via Alcide De Gasperi n. 55, posta elettronica certificata: t Email_3 appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 22.2.2024 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola – Sez. Lavoro – n. 7/2024, pubblicata il
9.1.2024 non notificata, che in accoglimento del ricorso dichiarava prescritta la somma di €
1.273,10, contenuta nell'intimazione di pagamento n. 07120199000891573000 e relativa all'avviso di addebito n. 3712012001684777000, afferente il mancato pagamento di contributi I.V.S. per il periodo 10.12.05 e condannava in solido le parti oggi appellate al pagamento delle spese liquidate in € 450,00 oltre accessori.
L'appellante si doleva della decisione solo nella parte relativa alle spese di giudizio evidenziando il mancato rispetto dei minimi previsti dalle tariffe professionali ed insisteva, quindi, per la riforma dell'impugnata sentenza.
Con comparsa del 2.5.2025 si costituiva in giudizio l' che Controparte_1 resisteva all'impugnazione e, osservando che non era responsabile dell'erronea liquidazione, chiedeva la compensazione delle spese del presente grado.
In data 5.5.2025 si costituiva in giudizio l'INPS che resisteva all'impugnazione chiedendone il rigetto osservando che la prescrizione era conseguente all'inattività di CP_3
a cui carico dovevano essere poste le spese.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Rileva, innanzitutto, il Collegio che oggetto del presente gravame è solo la valutazione della correttezza o meno della statuizione delle spese di primo grado che il Tribunale ha ritenuto di liquidare in € 450,00 somma ritenuta dall'appellante sotto i minimi previsti dal DM
55/2014 e ssmm.
Nel caso in esame è, infatti, pacifico che il Tribunale ha accolto la domanda dell'appellante, dichiarando la prescrizione del credito di € 1.273,10 contenuto nell'intimazione di pagamento impugnata, e nel rispetto del principio di soccombenza ha condannato gli odierni appellata al pagamento delle spese.
Preliminarmente si osserva che il D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M successivi) ha disciplinato i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo che: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento” e prevedendo espressamente all'art. 4 che “Il compenso è liquidato per fasi.
Il DM, con riferimento alle diverse fasi del giudizio specifica che si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti
a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma
o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempi-menti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto
d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame
e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”.
Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che tenuto conto della domanda
(impugnazione dell'intimazione di pagamento della somma di € 1.273,10) e della disposta condanna alla spese, nel rispetto del principio della soccombenza, correttamente l'appellante ha individuato, quale scaglione di riferimento, quello delle cause di valore compreso nello scaglione fino a € 5.200,00.
I compensi dovuti, attesa la semplicità della causa e delle questioni giuridiche trattate possono essere liquidati per le quattro fasi nei minimi e quindi in € 1.312,00 (€ 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria ed € 460,00 per la fase decisionale).
Ne consegue che nel caso in esame l'ammontare liquidato dal giudice di primo grado pari Cont ad € 450,00 non appare congruo e rispettoso dei parametri individuati dai cit. DD. e dell'attività svolta.
L'appello va accolto, le spese del primo grado vanno quindi rideterminate in € 1.312,00 come richiesto dall'appellante, in luogo di € 450,00, e la sentenza, in questo senso riformata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, sono poste a cario delle parti appellate, che comunque hanno dato origine alla lite, tenuto conto dello scaglione fino ad € 1.100,00 e vengono liquidate in dispositivo tenendo conto della modestissima rilevanza giuridica della questione e della semplicità della causa che giustificano una liquidazione per la metà degli importi previsti dal D.M. 55/2014 e ssmmii.
PQM
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo B della sentenza impugnata, condanna gli appellati in solido al pagamento, in favore di delle spese Parte_1
del primo grado che ridetermina in € 1.312,00 (in luogo di € 450,00) oltre spese generali
CPA e Iva, come per legge, con attribuzione all'avv. Mascolo Filippo.
Condanna gli appellati in solido al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado che liquida in € 350,00 oltre spese generali CPA e Iva, come per legge con attribuzione all'avv. Mascolo Filippo.
Napoli, 16 maggio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente