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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7050/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7050/2025 avente ad oggetto: ricorso congiunto ex art. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRANDI Parte_1 C.F._1 PATRIZIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BRANDI PATRIZIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FACCOLI Parte_2 C.F._2 MATTEO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FACCOLI MATTEO
ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti è nata in data [...] a [...] la figlia . Cessata la convivenza, le parti intendono regolare i rapporti fra le stesse in relazione alla Per_1 figlia minore come da ricorso congiunto, confermato con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4.9.2025. Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse del minore e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
pagina 1 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1) QUANTO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Disporre l'affido condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in San Lazzaro di Savena (BO), via
Colunga n 1/D, di proprietà dei genitori pro quota indivisa al 50%.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
2) QUANTO ALLE FREQUENTAZIONI PADRE/ Pt_3
Il padre avrà la facoltà di vedere la figlia ogni qual volta lo desideri, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e le necessità della minore. La signora prende atto che l'attività Parte_1 lavorativa del signor comporta frequenti trasferte, anche estere, di durata variabile: Parte_2 per tale ragione i genitori si danno atto che non può essere previsto un calendario fisso di frequentazioni, ma entrambi si adopereranno affinché il padre possa vedere e tenere con sé ogni Per_1 qualvolta sia possibile, previo congruo preavviso alla madre.
Per quanto riguarda i mesi estivi non scolastici: durante il periodo estivo la figlia trascorrerà con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, in un periodo da concordarsi fra i ricorrenti di anno in anno. Stesso periodo di vacanza spetterà alla madre.
Quanto alle vacanze natalizie e pasquali: considerata l'età della minore, che oggi ha 16 anni, i genitori si danno atto che le vacanze natalizie e pasquali verranno di volta in volta concordate in base alle esigenze della figlia minore ed agli impegni di ciascuno dei genitori. Tanto premesso, indicativamente la minore trascorrerà con il padre sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprensivi del giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni, e tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, sempre con turnazione annuale.
Ogni altra festività seguirà il criterio dell'alternanza, salvi impegni lavorativi dei genitori.
3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Entrambi i genitori saranno tenuti al mantenimento della figlia. Al fine di realizzare il principio di proporzionalità delle spese, avuto riguardo alle esigenze della figlia, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi i genitori ed, infine, al costo economico dei compiti domestici e di cura che sono presi in carico da ciascun genitore, i ricorrenti convengono che, a titolo di concorso al mantenimento della figlia minorenne, fino a quando la stessa non avrà raggiunto pagina 2 di 4 l'indipendenza e l'autonomia economica, il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 25
(venticinque) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente acceso dalla madre presso
– filiale di San Lazzaro di Savena – IBAN Controparte_1
[...] la somma mensile di € 500,00 (euro cinquecento=00), da rivalutarsi annualmente in misura del 100% della variazione degli indici ISTAT:
I genitori specificano che il contributo al mantenimento di cui sopra comprende tutte le spese ordinarie ed in particolare quelle relative a: vitto, alloggio, spese per utenze domestiche, spese per acquisto di cancelleria, acquisto abbigliamento, ecc.
4) SPESE STRAORDINARIE
4.a) I genitori concordano che le spese straordinarie, per come di seguito dettagliate, saranno sostenute al 100% dal padre: spese per la salute
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
- visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
- tickets sanitari;
b) spese mediche che necessitano del preventivo accordo:
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- farmaci particolari. spese per l'istruzione
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che necessitano del preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
pagina 3 di 4 - alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola. spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo
- attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- corsi di lingua straniera;
- viaggi e vacanze.
Tali spese dovranno essere:
a) documentate;
b) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
5) QUANTO AL MUTUO CONTRATTO PER L'ACQUISTO DELLA CASA SITA IN
BOLOGNA
I ricorrenti si danno atto che sino ad oggi il signor ha provveduto a versare il 100% Parte_2 delle rate del mutuo contratto da entrambi per l'acquisto dell'immobile sito in San Lazzaro di Savena
(BO), via Colunga n 1/D, ove la signora risiede con la figlia minore, mediante Parte_1 accredito mensile della somma sul conto corrente all'uopo acceso presso la banca Controparte_1
filiale di San Lazzaro di Savena (BO).
[...]
Il signor continuerà a farsi carico esclusivo del pagamento delle rate residue sino alla Parte_2 totale estinzione del mutuo.
6) I ricorrenti, infine, si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio della figlia minore, impegnandosi a rinnovare l'impegno ove richiesto dalle amministrazioni pubbliche preposte.
7) nulla sulle spese di giudizio.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7050/2025 avente ad oggetto: ricorso congiunto ex art. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRANDI Parte_1 C.F._1 PATRIZIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BRANDI PATRIZIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FACCOLI Parte_2 C.F._2 MATTEO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FACCOLI MATTEO
ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti è nata in data [...] a [...] la figlia . Cessata la convivenza, le parti intendono regolare i rapporti fra le stesse in relazione alla Per_1 figlia minore come da ricorso congiunto, confermato con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4.9.2025. Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse del minore e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
pagina 1 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1) QUANTO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Disporre l'affido condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in San Lazzaro di Savena (BO), via
Colunga n 1/D, di proprietà dei genitori pro quota indivisa al 50%.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
2) QUANTO ALLE FREQUENTAZIONI PADRE/ Pt_3
Il padre avrà la facoltà di vedere la figlia ogni qual volta lo desideri, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e le necessità della minore. La signora prende atto che l'attività Parte_1 lavorativa del signor comporta frequenti trasferte, anche estere, di durata variabile: Parte_2 per tale ragione i genitori si danno atto che non può essere previsto un calendario fisso di frequentazioni, ma entrambi si adopereranno affinché il padre possa vedere e tenere con sé ogni Per_1 qualvolta sia possibile, previo congruo preavviso alla madre.
Per quanto riguarda i mesi estivi non scolastici: durante il periodo estivo la figlia trascorrerà con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, in un periodo da concordarsi fra i ricorrenti di anno in anno. Stesso periodo di vacanza spetterà alla madre.
Quanto alle vacanze natalizie e pasquali: considerata l'età della minore, che oggi ha 16 anni, i genitori si danno atto che le vacanze natalizie e pasquali verranno di volta in volta concordate in base alle esigenze della figlia minore ed agli impegni di ciascuno dei genitori. Tanto premesso, indicativamente la minore trascorrerà con il padre sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprensivi del giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni, e tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, sempre con turnazione annuale.
Ogni altra festività seguirà il criterio dell'alternanza, salvi impegni lavorativi dei genitori.
3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Entrambi i genitori saranno tenuti al mantenimento della figlia. Al fine di realizzare il principio di proporzionalità delle spese, avuto riguardo alle esigenze della figlia, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi i genitori ed, infine, al costo economico dei compiti domestici e di cura che sono presi in carico da ciascun genitore, i ricorrenti convengono che, a titolo di concorso al mantenimento della figlia minorenne, fino a quando la stessa non avrà raggiunto pagina 2 di 4 l'indipendenza e l'autonomia economica, il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 25
(venticinque) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente acceso dalla madre presso
– filiale di San Lazzaro di Savena – IBAN Controparte_1
[...] la somma mensile di € 500,00 (euro cinquecento=00), da rivalutarsi annualmente in misura del 100% della variazione degli indici ISTAT:
I genitori specificano che il contributo al mantenimento di cui sopra comprende tutte le spese ordinarie ed in particolare quelle relative a: vitto, alloggio, spese per utenze domestiche, spese per acquisto di cancelleria, acquisto abbigliamento, ecc.
4) SPESE STRAORDINARIE
4.a) I genitori concordano che le spese straordinarie, per come di seguito dettagliate, saranno sostenute al 100% dal padre: spese per la salute
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
- visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
- tickets sanitari;
b) spese mediche che necessitano del preventivo accordo:
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- farmaci particolari. spese per l'istruzione
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che necessitano del preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
pagina 3 di 4 - alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola. spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo
- attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- corsi di lingua straniera;
- viaggi e vacanze.
Tali spese dovranno essere:
a) documentate;
b) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
5) QUANTO AL MUTUO CONTRATTO PER L'ACQUISTO DELLA CASA SITA IN
BOLOGNA
I ricorrenti si danno atto che sino ad oggi il signor ha provveduto a versare il 100% Parte_2 delle rate del mutuo contratto da entrambi per l'acquisto dell'immobile sito in San Lazzaro di Savena
(BO), via Colunga n 1/D, ove la signora risiede con la figlia minore, mediante Parte_1 accredito mensile della somma sul conto corrente all'uopo acceso presso la banca Controparte_1
filiale di San Lazzaro di Savena (BO).
[...]
Il signor continuerà a farsi carico esclusivo del pagamento delle rate residue sino alla Parte_2 totale estinzione del mutuo.
6) I ricorrenti, infine, si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio della figlia minore, impegnandosi a rinnovare l'impegno ove richiesto dalle amministrazioni pubbliche preposte.
7) nulla sulle spese di giudizio.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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