TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 18/09/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.535/2024
Oggi 18/09/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi in collegamento da remoto: per la parte ricorrente l'avv. Castelnuovo;
per parte resistente avv. Gianesini.
Il Giudice avverte i procuratori del fatto che la registrazione dell'udienza
è vietata.
L'avv. Castelnuovo discute oralmente la causa.
L'avv. Gianesini discute oralmente la causa.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 535/2024 R.L. promossa da
Parte_1
( ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Avetta ed P.IVA_1
Andrea Castelnuovo;
ricorrente contro
Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Luisa
[...] P.IVA_2
Miazzi ed Irene Gianesini;
resistente
OGGETTO: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertato e dichiarato che nel trasmettere CP_1
a i numeri degli iscritti alle sezioni SNAM di e Gorizia, ha CP_2 Pt_1
errato perché non ha inserito 37 iscritti;
dichiarar tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore a emendare CP_1
l'errore di conteggio e di trasmissi terrificante. Si parte, maione, ordinandole di comunicare immediatamente a che nell'elenco già CP_2
trasmessole degli iscritti alle sezioni di e Gorizia del sindacato Pt_1
2 e mancavano 37 a causa di un errore materiale di computo, con Pt_1
conseguente richiesta alla medesima di prendere atto della CP_2
correzione; con condanna della convenuta alla rifusione di spese ed onorari di giudizio”.
Per la parte resistente: “
1. rigettarsi, per le ragioni sopra esposte, le domande proposte dal Sindacato ricorrente perché inammissibili;
2. in ogni caso, rigettarsi, per le ragioni sopra esposte, le domande proposte dal Sindacato ricorrente perché infondate;
3. spese e competenze di lite interamente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 6.11.2024, il sindacato ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste esponendo di essere uno dei due sindacati maggiormente rappresentativi dei medici italiani convenzionati con il SSN, di avere una struttura nazionale, una struttura regionale per ciascuna delle regioni italiane e una struttura provinciale per ciascuna delle province. Rilevava che le articolazioni provinciali del sindacato si occupano della contrattazione Parte aziendale con le come e tutelano gli interessi dei lavoratori CP_1
iscritti, e che il peso di ogni sigla sindacale dipende dal numero degli iscritti a livello provinciale, regionale e poi nazionale con la conseguenza che un errore nel conteggio degli iscritti ha riflesso diretto sulla rappresentatività della sigla sindacale e dunque sulle scelte di politica contrattuale.
2. Esponeva ancora che in base all'ACN applicabile, il CCNL che regola il Parte rapporto di lavoro parasubordinato dei medici convenzionati, ogni deve conteggiare, tra i medici con la stessa convenzionati, quelli che hanno rilasciato una delega a un sindacato e che quindi nel cedolino paga Parte hanno la trattenuta che la stessa storna al sindacato provinciale di
3 Parte scelta del medico. In seguito, la deve comunicare alla parte pubblica
(Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati, agenzia CP_2
interregionale che funge da controparte pubblica dei sindacati dei medici parasubordinati esattamente come fa l'ARAN nella contrattazione per il pubblico impiego subordinato) il numero delle deleghe.
3. Rilevava che per il 2024, aveva omesso di comunicare il CP_1
nominativo di ben 37 medici iscritti al sindacato e meglio specificati ed indicati in atti, e si trattava di un errore rilevante in assoluto e soprattutto in relazione al fatto che, mancando questi 37 iscritti, il sindacato a Pt_1
livello provinciale e regionale aveva perso il proprio primato sulla sigla concorrente, Fimmg, con correlativo minor peso nelle contrattazioni a tutti i livelli. Chiedeva quindi che il Tribunale, accertato l'errore, ordinasse ad di inserire i 37 nominativi mancanti negli elenchi e nei conteggi da CP_1
trasmettere a il più presto possibile, per porre rimedio all'errore e CP_2
scongiurare il prodursi di ulteriori effetti dannosi in tutti tavoli delle trattative sindacali.
4. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio eccependo l'incompetenza per materia del CP_1
Giudice del Lavoro, e la carenza di interesse ad agire. Rilevava che il termine indicato dalla Circolare n. 218/2024 per conteggiare le CP_2
deleghe era l'1.1.2024 ma la documentazione sul conteggio delle deleghe depositata da controparte faceva riferimento al massimo al 31.12.2023.
Sotto altro profilo rilevava che dei 37 nominativi indicati dal sindacato ricorrente, alcuni non potevano essere conteggiati perché non titolari di incarichi a tempo determinato, indeterminato o di carattere provvisorio come richiesto dalla Circolare, o perché cessati da precedenti incarichi entro il 31.12.2023, o perché non erano nemmeno presenti all'01.01.2024, essendosi limitati ad effettuare sostituzioni nel corso del 2023, o perché
4 avevano revocato la delega a nel 2023, o perché l'avevano Pt_1
conferita successivamente all'1.1.2024.
5. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti agli atti introduttivi e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso deve essere rigettato per i motivi che di seguito vengono illustrati.
7. Deve essere intanto rigettata l'eccezione di incompetenza del Giudice del
Lavoro sollevata da parte resistente, in quanto l'art. 63 c. 3 D. Lgs.
165/2001 dispone che: “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto”. Nel caso di specie lamenta il sindacato ricorrente che, per effetto della mancata comunicazione dell'esatto numero di deleghe rilasciate dai medici iscritti, sarebbe stata pregiudicata la sua rappresentatività a livello di contrattazione. Si tratta a tutti gli effetti di una condotta antisindacale, pur fatta valere con un ricorso ex art. 414 c.p.c. e non con il rito speciale previsto dall'art. 28 L. 300/1970, opzione che la Cassazione ha ritenuto del tutto legittima (Cass. nr. 20091/2012).
8. Parimenti da rigettare è l'eccezione di inammissibilità del ricorso per interesse ad agire. Si deve a tal proposito rammentare che
“L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con
5 riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito” (Cass. civ. n. 13485/2014), ed ancora che “Colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa” (Cass. civ. n. 16162/2015). Le pronunce sopra riportate mettono in chiara evidenza il ruolo del Giudice nel processo civile per quanto in argomento, il quale comporta la verifica, da compiersi anche d'ufficio, in ordine all'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda, in quanto, come sopra evidenziato l'interesse ad agire, deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione. Nel caso di specie, l'asserita mancata indicazione di ben 37 medici asseritamente appartenenti al sindacato, è certamente condotta in astratto idonea a pregiudicare una delle più importanti prerogative sindacali, ovvero quella di essere rappresentata adeguatamente ed in proporzione al numero dei propri iscritti, costituendo utilità ulteriore e non necessaria ai fini del ricorrere dell'interesse ad agire quella, opposta da parte resistente, della maggiore rappresentatività a livello provinciale e regionale rispetto alla sigla concorrente . Pt_3
9. Deve invece rilevarsi la carenza di interesse ad agire per nr. 5 nominativi di medici sui 37 contestati ed oggetto di ricorso (dott. Persona_1
6 , , Per_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
). Difatti la comunicazione delle relative deleghe da parte di è
[...] CP_1
già stata effettuata con rettifica del 5.08.2024 (doc. 7 memoria difensiva), come già comunicato a in data 22.08.2024, prima della Pt_1
proposizione del ricorso.
10. Quanto alle altre posizioni, lamenta il sindacato ricorrente che CP_1
avrebbe erroneamente quantificato il numero di deleghe, all'1.1.2024, da comunicare a ai fini della misurazione della rappresentatività CP_2
sindacale ex art. 15 ACN, causando così uno “sfalsamento della rappresentatività” nei tavoli di contrattazione nazionale, regionale e aziendale. Sostiene, parte ricorrente che si tratterebbe di un errore rilevante in assoluto e soprattutto in relazione al fatto che, mancando questi 37 iscritti, il sindacato Snami a livello provinciale e regionale perderebbe il proprio primato sulla sigla concorrente, Fimmg.
11. La materia è disciplinata dall'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) del
20.01.2022, ed in particolare dall'art. 14 c. 3, per il quale “ciascuna
Organizzazione Sindacale sarà misurata sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare ed intestataria”, dall'art. 15, co. 1, per il quale “La consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite per la ritenuta del contributo sindacale alle singole Aziende dai medici convenzionati titolari di incarico a tempo indeterminato, determinato e provvisorio. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1° gennaio di ogni anno”, e dall'art. 15 c. 6, per il quale “La rilevazione delle deleghe sindacali è effettuata annualmente dalla , che certifica la consistenza associativa e la comunica entro CP_2
il 31 ottobre, e comunque non oltre il 31 dicembre, di ogni anno alle
Organizzazioni Sindacali. Entro il mese di febbraio di ciascun anno le
7 comunicano alla e all'Assessorato regionale alla Sanità la CP_1 CP_2
consistenza associativa risultante alla data del 1° gennaio di ogni anno”.
12. Ebbene, la lettura della normativa consente di fissare alcuni punti fermi:
-la consistenza associativa viene misurata in base alle deleghe conferite dai medici alle singole per la ritenuta del contributo sindacale;
CP_1
-devono essere conteggiate solo ed esclusivamente le deleghe rilasciate dai medici convenzionati titolari di incarico a tempo indeterminato, determinato e provvisorio;
-la consistenza associativa viene misurata per come risultante alla data del
1° gennaio di ogni anno.
13. Ebbene, un primo motivo di rigetto del ricorso risiede nel fatto che tutta la documentazione concernente le deleghe depositata da parte attorea fa riferimento ai medici “iscritti alle sezioni sindacali ricorrenti da gennaio a dicembre 2023”, mentre il termine temporale di cui l' deve tener CP_1
conto è quello dell'1.1.2024, ovvero si deve tenere conto delle deleghe ancora in essere all'1.1.2024. In tal senso ha affermato in memoria, CP_1
di non aver computato, nel calcolo delle deleghe a i seguenti Pt_1
nominativi di nr. 17 medici perché sono cessati da precedenti incarichi entro il 31.12.2023, o perché non erano nemmeno presenti all'01.01.2024:
; Egbe Persona_7 Controparte_3 CP_4 CP_5
; Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
; ; ;
[...] CP_10 Controparte_11 CP_12 [...]
; CP_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16 CP_17
. Tali allegazioni di parte resistente non sono state in
[...] CP_18
alcun modo contrastate dal sindacato ricorrente.
14. Sotto altro profilo, e per ciò che concerne la restante platea dei medici che secondo il sindacato avrebbero dovuto essere inseriti nel novero di quelli da comunicare ai fini della rappresentanza, rileva parte resistente che non
8 sono stati computati da nel calcolo delle deleghe a i CP_1 Pt_1
seguenti 13 nominativi di medici perché privi di un incarico a tempo indeterminato, determinato o provvisorio alla data dell'01.01.2024, trattandosi di medici che a quella data effettuavano soltanto sostituzioni di turni vacanti e dunque: , CP_19 CP_20 CP_21
, , CP_22 Controparte_23 CP_24 Controparte_25 [...]
, , Per_3 Controparte_26 CP_27 CP_28
, OT IC . Ha specificato CP_29 CP_30 Controparte_31
parte ricorrente, ma solo nelle note conclusive che: “quando dice di CP_1
non aver conteggiato quei 37 medici perché dice che sono coloro che essa manda a coprire posti vacanti, confessa una verità sostanziale e al contempo utilizza categorie definitorie sbagliate: quelli non sono sostituti, sono medici che l'azienda invia a ricoprire un incarico provvisorio senza però formalizzarlo ai sensi dell'articolo 37 dell'ACN”.
15. Ebbene, come ricordato la materia è disciplinata dall'Accordo Collettivo
Nazionale (ACN) del 20.01.2022, ed in particolare, per quanto di rilevanza, dall'art. 15, co. 1, per il quale “La consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite per la ritenuta del contributo sindacale alle singole Aziende dai medici convenzionati titolari di incarico a tempo indeterminato, determinato e provvisorio”. Nella circolare nr. 218/2024 (doc. 2 di parte resistente), si specifica che CP_2
“Alla denominazione “ad incarico provvisorio attribuito dall'azienda” afferiscono gli incarichi conferiti ex art. 37, 67 commi 4 e 5, comma 3
ACN per la medicina generale, ex art. 35 ACN per la pediatria di libera scelta, ex art. 23 c. 1 ed Controparte_32
altre professionalità sanitarie.
16. Compito dello scrivente in tal caso, sarebbe quello di porre a confronto la fattispecie concreta relativa all'attività svolta da ciascuno dei medici in
9 questione con la previsione normativa, per verificare se in effetti un incarico ci sia e se rientri tra quelli menzionati dalla contrattazione collettiva ai fini di causa. Tuttavia tale operazione ermeneutica non è possibile nel caso di specie, in quanto nel proporre ricorso il sindacato non ha allegato alcun elemento di fatto relativo alla natura e tipologia degli incarichi asseritamente affidati ai medici in questione. Un tanto contravvenendo alla regola generale prevista dall'art. 2697 c.c. ed incorrendo nelle decadenze probatorie proprie del rito del lavoro.
17. La domanda di parte ricorrente è dunque da rigettare, residuando un'unica posizione, ovvero quella della dott.ssa Persona_8
alla quale non è ricollegabile il ricorrere di un interesse ad
[...]
agire in capo al sindacato, per i profili di competenza dello scrivente, non potendo derivare un pregiudizio alle prerogative sindacali dall'omissione di un singolo nominativo.
18. Il ricorso deve essere dunque in parte dichiarato inammissibile e per il resto rigettato e le spese di lite compensate in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così dispone:
1) dichiara inammissibile il ricorso con riferimento alle posizioni dei dott. , Parte_4 Persona_3 Persona_4
Persona_5 Persona_6 Persona_8
[...]
2) rigetta per il resto;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trieste, data 18/09/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
10