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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/06/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 418/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 418/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAZZERI ELENA Parte_1 C.F._1
in In il difensore avv. ZAZZERI ELENA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTANO MARIA CP_1 C.F._2 GIGLIOLA e dell'avv. UCCELLI ELENA ( ) PIAZZA BENAMOZEGH N. 17 C.F._3
57123 LIVORNO;
elettivamente domiciliat AMOZEGH 17 57123 LIVORNO presso il difensore avv. MONTANO MARIA GIGLIOLA
CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.2.25, la ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio inter partes, in particolare, ha domandato la revoca della assegnazione della casa familiare disposta in favore del in ragione della collocazione presso di lui della prole. CP_1
Il si è costituito in giudizio e si è opposto alla domanda di modifica. CP_1
Le parti in sede di prima udienza hanno raggiunto un accordo che può essere recepito.
P. Q. M.
a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza RG. 4197/2014 del 11.11.2016 dispone come segue: pagina 1 di 2 1. Revoca l'assegnazione della casa familiare in favore di;
CP_1
2. Revoca qualsiasi forma di contributo al mantenimento indiretto a carico dei genitori in favore della figlia maggiorenne Per_1
3. Le spese universitarie (retta, libri e altre strettamente connesse allo studio) di e le altre Per_1 spese straordinarie continueranno ad essere sopportate dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
le eventuali spese di alloggio che dovesse in futuro affrontare a Firenze verranno sostenute Per_1 dalla sola madre;
4. Il si impegna a cedere alla la quota del 30% dell'immobile di Via Tacchinardi in CP_1 Pt_1
Livorno dietro corresponsione della somma di Euro 200.000,00; la si impegna ad acquistare Pt_1
a tale importo la quota in comproprietà del di cui al punto 4; l'atto di trasferimento innanzi CP_1 al notaio dovrà avvenire entro il 30 settembre 2025; il si impegna a rilasciare l'immobile non CP_1 appena avvenuto il trasferimento immobiliare;
5. Si dà atto che il trasferimento di cui al punto 4 avverrà quale strumento essenziale di risoluzione della controversia familiare di modifica delle condizioni di divorzio;
6. Le parti si impegnano a suddividere i beni mobili presenti nella casa familiare in separata sede e comunque entro il rilascio dell'immobile;
7. La si impegna a ritirare eventuali denunce e querele nei confronti del per fatti Pt_1 CP_1 relativi alla gestione e detenzione dei beni mobili presenti nella casa familiare e a non presentarne altre per le medesime ragioni;
8. Le parti inoltre dichiarano di intendere risolta ogni altra pendenza di debito-credito esistente tra di loro alla data odierna, salvo gli obblighi e i diritti derivanti dal presente accordo;
Dichiara interamente compensate le spese di lite .
Livorno, 19/06/2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 418/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAZZERI ELENA Parte_1 C.F._1
in In il difensore avv. ZAZZERI ELENA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTANO MARIA CP_1 C.F._2 GIGLIOLA e dell'avv. UCCELLI ELENA ( ) PIAZZA BENAMOZEGH N. 17 C.F._3
57123 LIVORNO;
elettivamente domiciliat AMOZEGH 17 57123 LIVORNO presso il difensore avv. MONTANO MARIA GIGLIOLA
CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.2.25, la ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio inter partes, in particolare, ha domandato la revoca della assegnazione della casa familiare disposta in favore del in ragione della collocazione presso di lui della prole. CP_1
Il si è costituito in giudizio e si è opposto alla domanda di modifica. CP_1
Le parti in sede di prima udienza hanno raggiunto un accordo che può essere recepito.
P. Q. M.
a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza RG. 4197/2014 del 11.11.2016 dispone come segue: pagina 1 di 2 1. Revoca l'assegnazione della casa familiare in favore di;
CP_1
2. Revoca qualsiasi forma di contributo al mantenimento indiretto a carico dei genitori in favore della figlia maggiorenne Per_1
3. Le spese universitarie (retta, libri e altre strettamente connesse allo studio) di e le altre Per_1 spese straordinarie continueranno ad essere sopportate dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
le eventuali spese di alloggio che dovesse in futuro affrontare a Firenze verranno sostenute Per_1 dalla sola madre;
4. Il si impegna a cedere alla la quota del 30% dell'immobile di Via Tacchinardi in CP_1 Pt_1
Livorno dietro corresponsione della somma di Euro 200.000,00; la si impegna ad acquistare Pt_1
a tale importo la quota in comproprietà del di cui al punto 4; l'atto di trasferimento innanzi CP_1 al notaio dovrà avvenire entro il 30 settembre 2025; il si impegna a rilasciare l'immobile non CP_1 appena avvenuto il trasferimento immobiliare;
5. Si dà atto che il trasferimento di cui al punto 4 avverrà quale strumento essenziale di risoluzione della controversia familiare di modifica delle condizioni di divorzio;
6. Le parti si impegnano a suddividere i beni mobili presenti nella casa familiare in separata sede e comunque entro il rilascio dell'immobile;
7. La si impegna a ritirare eventuali denunce e querele nei confronti del per fatti Pt_1 CP_1 relativi alla gestione e detenzione dei beni mobili presenti nella casa familiare e a non presentarne altre per le medesime ragioni;
8. Le parti inoltre dichiarano di intendere risolta ogni altra pendenza di debito-credito esistente tra di loro alla data odierna, salvo gli obblighi e i diritti derivanti dal presente accordo;
Dichiara interamente compensate le spese di lite .
Livorno, 19/06/2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
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