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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/07/2025, n. 3065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3065 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 14.7.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10550/2023 R.G.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Acireale (CT), viale Regina Margherita n. 70, presso lo studio dell'avv. Sergio Spina, che lo rappresenta e difende disgiuntamente con l'avv. Sebastiano Mauro Bonaccorso, giusta procura congiunta al ricorso.
- Ricorrente -
e
(c.f. Controparte_1
– P. IVA ), in persona del presidente e legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, in forza di procura generale alle liti congiunta alla memoria.
- Resistente -
Oggetto: Trattamento di fine rapporto – fallimento società datrice di lavoro – Fondo di garanzia
Conclusioni: come da ricorso, da memoria difensiva e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.10.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, deducendo, in primis, di essere creditore, a titolo di retribuzioni e TFR, della società «DACCA MONOUSO S.P.A.» -
1 avente sede in Aci Catena (CT), via Allegracuore n.
6 - dichiarata fallita da codesto
Tribunale con sentenza del 17.10.2019.
Ha asserito di aver in data 30.1.2020 inoltrato telematicamente al Curatore la domanda di ammissione allo stato passivo fallimentare - poi reso esecutivo dal giudice delegato con decreto notificato tramite PEC l'1.2.2022 - e di essere stato conseguentemente ammesso allo stesso in misura pari ad € 13.275,87 per il TFR residuo;
oltreché di aver inviato, in data 13.4.2022 e a mezzo patronato, apposita istanza volta alla liquidazione delle somme ammesse al passivo, domandando l'intervento del Fondo di Garanzia presso l' per il CP_1 pagamento del TFR e dei crediti di lavoro (retribuzioni).
Ed ancora, l'istante ha precisato che alla data di proposizione del presente ricorso giudiziario risultavano già superati i termini di legge disciplinati dall'art. 2 L. n. 241/1990 per la conclusione del procedimento amministrativo, con conseguente rimozione della condizione di procedibilità della domanda come previsto dall'art. 443 c.p.c.
Ha lamentato, altresì, il fatto che l' in realtà si era limitato a liquidare Controparte_2
- oltre agli importi dovuti a titolo di retribuzioni – una somma, relativa al TFR, assolutamente irrisoria pari ad € 3.565,80, al netto di ritenute, e dunque solo un mero acconto derivante dall'inesattezza dei calcoli effettuati.
Infine, dopo aver dettagliatamente descritto le corrette operazioni da svolgere, ha domandato il riconoscimento del diritto alla corresponsione di almeno € 22.877,00, dai quali detrarre unicamente la ritenuta di imposta pari al 23%.
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: «1) accertare che il ricorrente ha diritto al pagamento, a carico del Fondo di Garanzia della somma complessiva CP_1 lorda di euro 22.877,00 o della somma maggiore (anche in caso di accertamento che anziché acconti TFR trattavasi di prestiti da restituire) o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sul capitale dal dì del dovuto al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
2) condannare l' al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva CP_1 lorda di euro 19.311,20 (già ridotta da quanto liquidato da e cioè euro 3.565,80) o CP_1 della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sul capitale dal dì del dovuto al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria sino al soddisfo, alla quale somma lorda deve andare solo detratta la ritenuta di legge del 23%;
3) condannare l' al pagamento dei compensi professionali oltre accessori da distrarsi CP_1 nei confronti dei difensori che si dichiarano antistatari».
2 Con memoria difensiva depositata in data 22.1.2024, si è costituito in giudizio l'
[...]
, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione Controparte_1 del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado - competente in materia di controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati - nonché, in subordine, l'infondatezza del ricorso per ragioni di fatto e di diritto.
Ha osservato come, avendo già liquidato al ricorrente l'esatto importo spettantegli, non dovesse essere riconosciuta dal Fondo di Garanzia nessun'altra somma a titolo di TFR. CP_ L' ha, altresì, dichiarato di aver considerato la tassazione di tutto il trattamento di fine rapporto, essendo, in sede di liquidazione, tenuto ad operare le ritenute IRPEF all'atto del pagamento del TFR, in qualità di sostituto di imposta.
Data la legittimità della tassazione di tutto il TFR (compresi gli acconti percepiti), in assenza di diversa indicazione adeguatamente comprovata dal ricorrente circa eventuali trattenute fiscali sulle anticipazioni del TFR, parte resistente ha ribadito l'infondatezza della richiesta di condanna nella misura dedotta in ricorso, dovendosi altresì considerare l'obbligo di applicazione delle ritenute fiscali, nel rispetto della sua funzione di sostituto di imposta e secondo le modalità di tassazione del TFR disciplinate dagli artt. 17 e 19 del
Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
In estremo subordine e senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni, ha domandato di limitare l'eventuale condanna ad € 4.394,12 lordi pari alla differenza tra la somma ammessa allo stato passivo (€ 13.275,87) e la somma lorda liquidata dal Fondo di garanzia
(€ 8.881,75). CP_ Da ultimo, l' ha chiesto il rigetto della domanda volta al cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, trattandosi di prestazione assistenziale.
Con ordinanza del 19.2.2024, è stata disposta consulenza tecnica contabile e la causa è stata rinviata per esame delle risultanze della CTU all'udienza del 30.9.2024 e per discussione e decisione all'udienza del 10.3.2025, rinviata per carico del ruolo all'udienza del 14.7.2025.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate da parte ricorrente, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
3 2. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' CP_1 in favore del giudice tributario.
Oggetto del contendere non è, infatti, né la qualità di debitore del datore di lavoro insolvente ed in suo luogo dell' - chiamato a soddisfare il credito del lavoratore con CP_1 conseguente diritto di surroga in sede fallimentare - né l'esistenza stessa dell'obbligo fiscale, con riguardo al quale il datore di lavoro - prima - e l'ente previdenziale – poi - hanno posizione di sostituti di imposta come tali vincolati ad effettuare in sede solutoria le dovute ritenute;
né tantomeno la misura di siffatto obbligo, dirimendosi bensì in ordine all'importo che in concreto spetta al lavoratore dipendente da società fallita ai sensi della normativa in materia di Fondo di garanzia e in ragione delle somme corrisposte e previa verifica delle cifre dovute al netto e al lordo delle suddette ritenute fiscali.
3. Ciò posto, il ricorso è in parte fondato e, pertanto, merita di essere parzialmente accolto per le ragioni ivi di seguito esposte.
Al riguardo, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per l'analogia delle questioni proposte e della situazione processuale trattata, può farsi riferimento ex art. 118 Disp. Att. c.p.c., recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., sentenza n. 3073/2024 emessa in data 3.6.2024 nel proc. n. 10534/2023 R.G., est. dott.ssa Laura Renda;
sentenza n. 3184/2024 emessa il giorno 10.6.2024 nel proc. n.
10544/2023 R.G., est. dott.ssa Laura Renda;
tra le altre, sentenza n. 2650/2025 emessa in data 20.6.2025 nel proc. n. 12223/2023 R.G., est. dott.ssa Federica Amoroso).
«La l. 29.05.1982, n. 297, nel dare attuazione alla direttiva comunitaria n. 80/1987, ha istituito presso l' il fondo di garanzia, gestito dall'Istituto medesimo, per assicurare CP_1 ai lavoratori subordinati, nelle situazioni di insolvenza dell'impresa datrice di lavoro, la corresponsione effettiva del TFR e, a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. n.
80/1992, dei crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione maturata prima della cessazione del rapporto di lavoro entro un massimale predeterminato.
I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2 della richiamata legge n. 297/1982, regolano i presupposti e
i termini in base ai quali i lavoratori possono presentare al Fondo la richiesta di pagamento, distinguendo due ipotesi, e precisamente quella in cui il rapporto di lavoro è intercorso con datore di lavoro sottoposto a una procedura concorsuale, dalla situazione di inadempimento facente capo ad imprese non soggette alle disposizioni del R.D.
16.03.1942 n. 267, condizionando l'accoglimento delle domande amministrative, nel primo caso, alla prova dell'inadempimento, totale o parziale, dei crediti de quibus da
4 parte del datore di lavoro e all'accertata insolvenza del medesimo, mentre, nella seconda ipotesi, all'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata laddove le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Secondo il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte, il Fondo di garanzia costituisce una forma di assicurazione sociale che si attiva, in sostituzione del datore di lavoro, per neutralizzare il rischio dell'insolvenza di quest'ultimo, per cui il diritto del CP_ lavoratore ad ottenere dall' la corresponsione dei crediti non pagati dalla parte datoriale si risolve in un diritto di credito ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto a quello vantato nei confronti del datore di lavoro, essendo svincolato dal legame con i presupposti concreti delle obbligazioni retributive rimaste inadempiute
(Cass. 19.07.2018, n. 19277; Cass. 24.02.2006, n. 4183).
E' stato quindi sottolineato che “Il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal
Fondo di garanzia costituito presso l' , ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, ove, CP_1 accertata l'insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l'esame della domanda tardiva di insinuazione è stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato "in bonis" e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente” (Cass. 28.01.2020, n. 1886).
Ai sensi dell'art. 2, comma 7, l. n. 297/1982 “Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751 bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate”, senza che
l' debba dimostrare al datore di lavoro inadempiente la sussistenza degli elementi CP_1 costitutivi della autonoma fattispecie previdenziale, ma semplicemente –secondo principi desumibili dagli artt. 1886 e 1916 c.c.- l'avvenuta erogazione della prestazione assicurativa ai lavoratori ed il diritto al TFR in capo ai lavoratori cui l' è surrogato CP_1 per legge.
Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'adempimento da parte del fondo di garanzia dell'obbligazione assicurativa nasce dall'esigenza di assicurare ai lavoratori subordinati una copertura sociale per l'ammontare complessivo del TFR maturato rimasto impagato che ammortizzi l'omissione contributiva del datore di lavoro insolvente (Cass.
11.10.2019, n.25682; conf., tra le tante, Cass. 13.11.2014, n. 24231).
L'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e
l'ammontare d'un credito (nella specie, per trattamento di fine rapporto) in favore del
5 dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 della L. 29 maggio 1982, n. 297, il subentro dell nel debito del datore di lavoro insolvente, senza CP_1 che l'istituto previdenziale possa contestare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale
e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.
Ciò è confermato dallo stesso tenore letterale della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 2, là dove si prevede che, trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi della L. Fall., art. 97, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere "a domanda" il pagamento, a carico del Fondo di G. all'uopo istituito presso
l' del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori. CP_1
D'altro verso va precisato che la modifica apportata all'art. 10 del d.lgs. n. 252/2005 dal comma 764 dell'art. 1 della l. n. 296/2006 non influisce sulla ratio e sulla funzione del fondo di garanzia, perseguendo una più modesta esigenza di semplificazione, in guisa da favorire la percezione del TFR con esonero dall'obbligo contributivo relativo al fondo di garanzia per i datori di lavoro che si trovano in una situazione di regolarità contributiva
(Trib. di Catania, sez. lav. 8.07.2019, n. 3414; id. del 7.03.2019, n. 1019).
Al riguardo, giova evidenziare che la legge finanziaria n. 296/2006, all'art .1, commi 755
e 756, ha concepito i versamenti al “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.”, slegati dalla situazione di insolvenza datoriale ed in alternativa alle opzioni del lavoratore nell'ambito della previdenza complementare e integrativa.
“Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall' su un apposito conto corrente aperto presso la CP_1 tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo” (c. 755 cit.).
“Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
6 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al
Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva” (c. 756).
Come efficacemente esposto dall'esegesi in tema, l'istituzione del Fondo (di Garanzia) ha risposto all'esigenza di socializzazione del rischio di insolvenza datoriale, di tal ché per
l'accesso a tale forma di previdenza è che possano ritenersi rigorosamente accertati tanto
l'esistenza e l'ammontare del credito quanto l'insolvenza del datore di lavoro.
L'obbligazione del Fondo di Garanzia ha, dunque, ad oggetto una prestazione previdenziale e deve considerarsi indipendente dall'obbligazione contributiva del datore di lavoro. Come detto, presupposto indefettibile per ottenere la prestazione è innanzitutto la verifica dell'esistenza e della misura del credito in oggetto. È pertanto necessaria la previa ammissione del credito al passivo fallimentare o la verifica dello stesso nel corso di altra procedura collettiva ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato alle procedure concorsuali, la formazione di un titolo esecutivo .[…] Si tratta di forma di assicurazione sociale obbligatoria nella quale la tutela previdenziale si concretizza mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso di insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito nel suo ammontare complessivo (in questi termini Tribunale di Catania nn.
742/2021; 3358/2020; 11204/2019; 389/2018)» (cfr. Tribunale di Catania, sent. n.
3073/2024 cit.).
4. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la materia controversa concerne la quantificazione dell'importo ancora dovuto al ricorrente per il vantato titolo, avendo l' dedotto che, in ragione di quanto già liquidato dal Fondo di Garanzia e dal Fondo CP_1 di Tesoreria, nulla deve essere riconosciuto al dipendente, gravando su quest'ultimo l'onere di dimostrare eventuali trattenute fiscali sulle anticipazioni di TFR effettuate in
7 sede di liquidazione, al più spettandogli esclusivamente la differenza tra la somma ammessa allo stato passivo (€ 13.275,87) e la somma lorda già liquidata dal Fondo di
Garanzia (€ 8.881,75), pari ad € 4.394,12.
Ora, al riguardo e come già osservato nella richiamata sentenza emessa da questo Ufficio,
«In ragione della suddetta presa di posizione dell' ; considerato che Controparte_2
l'importo ammesso allo stato passivo va considerato al lordo e nel suo valore matematico, non potendo certo effettuarsi compensazioni e recuperi per cifre afferenti altre causali;
che deve tenersi conto degli acconti corrisposti ma che tutti gli importi indicati allo stato passivo vanno considerati al lordo di ritenute […]» (cfr. Tribunale di Catania, sent. n.
3073/2024 cit.), è stata disposta, con ordinanza del 19.2.2024, consulenza tecnica contabile onde accertare «esaminati gli atti e i documenti di causa, esperito ogni opportuno accertamento, l'importo eventualmente ancora spettante a parte ricorrente a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto a carico del Fondo di garanzia, in ragione del rapporto di lavoro intercorso con CA MO S.p.A. e considerato l'importo al predetto titolo ammesso al passivo, nonché gli acconti al medesimo titolo corrisposti».
Il CTU nominato, Dott. ha accertato che – a fronte dell'importo del Persona_1
TFR ammesso al passivo pari ad € 13.275,87 lordi, già detratti gli acconti corrisposti di €
22.822,38 parimenti al lordo, considerati gli ulteriori importi ammessi al passivo inerenti agli interessi legali maturati fino alla data di deposito del progetto di riparto e alla rivalutazione monetaria fino alla data di esecutività dello stato passivo, da calcolarsi entrambi sull'importo del TRF residuo lordo di € 13.275,87, ed infine, tenuto conto di quanto liquidato dall' , sì come indicato nel prospetto di liquidazione in atti (€ CP_1
1.395,45 per rivalutazione ed € 442,68 per interessi legali, non contestati dal ricorrente) – la cifra complessivamente dovuta ed ammessa al passivo per TFR è pari ad € 15.114,00 lordi (TFR lordo € 36.098,25 – acconti lordi € 22.822,38 = residuo TFR lordo € 13.275,87
+ rivalutazione € 1.395,45 + interessi € 442,68), dalla quale occorre detrarre la ritenuta
IRPEF a tassazione separata ex art. 17 TUIR nella misura del 23% (= €3.476,22), con un residuo importo di TFR netto equivalente ad € 11.637,78 (= 15.114,00 – 3.476,22).
L'ausiliare ha poi sottratto alla somma così ottenuta quella che l' ha liquidato in CP_1 favore di parte ricorrente al medesimo titolo per l'importo netto di € 3.565,80, così quantificando la differenza ancora dovuta al ricorrente nella somma netta pari ad €
8.071,98.
Non coglie nel segno la prospettazione difensiva fatta valere in sede di operazioni peritali dal CTP dell' , secondo la quale: «l'ammissione al passivo sia da considerare come CP_1
8 condizionata nell'importo, in quanto il G.D. nel provvedimento di ammissione espressamente riserva di rilevare come gli importi versati al fondo di tesoreria risultino CP_ verificati in sede di verbale ispettivo dell' (n. 2020005187/DDL del 20/05/2021) che ha accertato omissioni contributive del TFR tesoreria per il periodo da agosto 2015 a settembre 2019. Sicché gli importi indicati nello stato passivo sarebbero da ridurre tenuto conto delle risultanze di detto verbale ispettivo e della certificazione unica anno d'imposta
2018 ed estratto conto Tesoreria in atti» (cfr. pag. 5 della relazione tecnica contabile depositata in data 7.5.2024).
La suindicata sentenza n. 3073/2024 del Tribunale di Catania sul punto ha evidenziato: «In disparte la considerazione che trattasi di eccezione del tutto nuova rispetto alla stessa tesi difensiva di cui alla memoria, si osserva che alcuna riserva o condizione – anche a voler astrattamente ritenere possibile, cosa che non è, una ammissione “condizionata” al passivo del fallimento – è stata posta, osservando esclusivamente il giudice delegato, nel rigettare l'insinuazione afferente la domanda per la parte di tfr di competenza del Fondo di tesoreria, che trattasi di somme già versate nel corso del rapporto di lavoro al predetto
Fondo, come risultante dal cassetto previdenziale, e rilevando in obiter che gli importi
“versati” al Fondo di tesoreria risultano verificati in sede di verbale ispettivo. Alcuna condizione afferisce l'ammissione al passivo del TFR dovuto a carico del Fondo di garanzia, come peraltro dimostrato dallo stesso comportamento dell' che ha pure CP_1 corrisposto acconti per poi assumere contraddittoriamente in giudizio, con argomenti scarsamente intelligibili, di null'altro dovere».
Ed ancora, appare dirimente richiamare la sentenza n. 2650/2025 - pubblicata da questo
Tribunale il 20.6.2025 nel proc. n. 12223/2023 R.G. - data l'analogia delle osservazioni mosse dal CTP alla relazione tecnica in atti, che ha affermato che: «Secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità: “L'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare d'un credito (nella specie, per trattamento di fine rapporto) in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il subentro dell' nel CP_1 debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa contestare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'"an" e del "quantum debeatur". (cfr. Cass. n. 24231/2014).
Nella medesima prospettiva è stato ulteriormente precisato che “l' subentra ex lege CP_1 nel debito del datore insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo divenuto definitivo e nella
9 misura in cui esso risulta in quella sede accertato. In altre parole, una volta che i crediti de quibus siano stati definitivamente ammessi al passivo della società sottoposta a procedura concorsuale, l' non può contestare tale accertamento, che vincola l'istituto CP_1 previdenziale sia che abbia partecipato alla procedura concorsuale (in tal caso lo stato passivo munito di esecutività ha forza di cosa giudicata anche nei suoi confronti) sia che ad essa sia rimasto estraneo” (Cassazione, n. 24730 del 2015).
Tale impostazione, pur nella consapevolezza circa l'esistenza di orientamenti parzialmente difformi, appare coerente con la ratio legis della disciplina che è quella di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori, senza costringerli ad ulteriori defatiganti accertamenti in altra sede.
Non ricorre, comunque, nel caso di specie, alcun dubbio sui presupposti dell'intervento del Fondo, come definiti dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982 né si è realizzata alcuna vicenda circolatoria che possa mettere in dubbio la relazione causale e temporale tra inadempimento datoriale ed insolvenza dichiarata con procedura concorsuale.
Le censure mosse da nel caso di specie […], non appaiono strettamente pertinenti CP_1 rispetto alla questione oggetto del giudizio, laddove si riferiscono alla eventuale debenza di somme afferenti al Fondo di Tesoreria, mentre l'intervento richiesto ed oggetto del giudizio è relativo al Fondo di Garanzia. Non appare, in particolare, possibile operare alcuna commistione delle spettanze in carico a distinte gestioni, operanti sulla base di distinte normative e aventi finalità del tutto diverse».
5. Pertanto, alla stregua di quanto sopra delineato, sussiste il diritto di parte ricorrente alla corresponsione a carico del Fondo di Garanzia della somma netta di € 8.071,98, oltre CP_1 ulteriori interessi e rivalutazione monetaria, in quanto il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 29 maggio 1982 n. 297 e del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di Garanzia gestito dall' per l'insolvenza o l'inadempimento del CP_1 datore di lavoro ed è comprensivo, come di regola di interessi legali e di rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991; a nulla rilevando che l' possa poi surrogarsi nel privilegio CP_1 spettante al lavoratore ai sensi degli artt. 2751 bis e 2776 c.c., con ammissione al passivo nella stessa posizione che avrebbe assunto il lavoratore e, quindi, non già per l'intero importo corrisposto a quest'ultimo, ma comprendendo nel credito privilegiato solo gli interessi maturati sino alla data della vendita, nonché la rivalutazione monetaria maturata
10 fino al momento in cui lo stato passivo sia divenuto definitivo, con la conseguente esclusione degli interessi e della rivalutazione maturati in epoca successiva.
6. Le spese di lite, ivi comprese le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell' nella CP_1 misura liquidata in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (sì come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, nonché tenuto conto della natura e del valore della causa, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- condanna l' al pagamento in favore di della somma netta pari ad CP_1 Parte_1
€ 8.071,98 a titolo di TFR, oltre ulteriore rivalutazione ed interessi al soddisfo;
- condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi € 2.695,50, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come da separato CP_1 decreto.
Così deciso in Catania, il 15 luglio 2025
La giudice
Federica Porcelli
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