Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Procedimento n. 213/2023 R.G.
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Ancona, riunita nelle persone dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente Est.
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 213 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa
DA
(c.f. ), in persona del Segretario Parte_1 P.IVA_1
Generale Dott. (c.f. ) ai sensi dell'art. 31, Parte_2 C.F._1
comma 2, dello Statuto comunale e giusta Determinazione S.G. n. 6 del
02.03.2023 (doc. n. 1), rappresentato e difeso per delega a margine del presente atto dall'Avv. Andrea Berti del Foro di Pesaro (c.f.
1
; Email_1
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 [...]
(C.F. , rappresentate e difese dall'Avv. Aldo CP_2 C.F._4
Valentini (C.F. anche disgiuntamente dall'Avv. Paolo C.F._5
Pierini (C.F. per delega in calce ad atto di citazione e C.F._6
riprodotta in memoria al presente atto, elettivamente domiciliate presso il loro studio in Pesaro Via S. Francesco 30, i quali chiedono che ogni comunicazione o notifica sia inviata al fax 0721/69028, o alle seguenti pec:
– pec: - Email_2 Email_3
- APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 80/2023 del Tribunale di Pesaro pubblicata in data 3.2.2023 e notificata in data 13.2.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l' appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, previe le declaratorie del caso ed ogni contraria istanza disattesa, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 80/2023 del 03.02.2023 emessa a definizione del procedimento R.G. n. 1892/2020 e per
l'effetto: 1) respingere le domande proposte dalla sig.re in primo CP_1
grado in quanto infondate e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal Comune di , accertare e dichiarare il loro obbligo di Parte_1
eseguire gli interventi di stabilizzazione della scarpata sul terreno di loro
2 proprietà disposti dal Tribunale di Pesaro con l'impugnata sentenza, con oneri a loro carico, per l'effetto condannandole alla refusione di tutte le spese sostenute dal per la realizzazione di detti lavori, oltre agli interessi legali;
2) Pt_1
respingere la domanda di risarcimento del danno proposta dalle sig.re CP_1
nei confronti del Comune di , in quanto infondata e comunque non Parte_1
provata; 3) condannare parte appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore del , comprese le spese di CTU.” Parte_1
Per gli appellati/appellanti incidentali “Piaccia alla Corte di Appello ecc.ma, contraris reiectis, dichiarare inammissibile e nel merito respingere, siccome infondato, l'appello principale, accogliendo l'appello incidentale e per l'effetto
condannando, anche in via risarcitoria, il in persona del Parte_1
legale rapp.te p.t. al pagamento della somma di € 32.073,20 o in quella maggiore o minore che si ravviserà di ragione e di legge a titolo di rimborso delle spese tecniche e legali anticipate dalle attrici nei procedimenti Tribunale di
Pesaro ex art. 1172 c.c. e 669 quater c.p.c. (RG. 3598/2014) e di quello ex art.
696 bis c.p.c. (RG. 1306/2017). Confermare nel resto la sentenza appellata con
vittoria delle spese legali del grado.”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza n. 80/2023 pubblicata in data 3.2.2023, accoglieva la domanda proposta da e e per l'effetto CP_1 Controparte_2
condannava il Comune di all'esecuzione di opere idonee ad inibire Parte_1
il “ruscellamento” dell'acqua verso la scarpata insistente nella proprietà delle attrici, nonchè ad effettuare opere di riprofilatura e consolidamento del bordo della scarpata;
respingeva la domanda di rimborso delle spese legali e di ATP
3 sostenute dalle attrici negli anteriori procedimenti ex art. 1172 c.c. e ex art. 696 bis c.p.c., stante l'autonomia del presente giudizio.
Il giudice di primo grado, in particolare, sulla base dell'espletata Ctu geologica, riteneva che l'instabilità della scarpata fosse da imputarsi alla strada comunale e per l'effetto condannava il all'esecuzione di ulteriori Parte_1
opere di messa in sicurezza dell'area, respingendo sul punto la domanda riconvenzionale dell'ente locale convenuto.
Il primo giudice condannava inoltre il al pagamento della somma di Pt_1
25,00 € ( al giorno) oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della pronuncia della sentenza fino all'ultimazione dei lavori.
Avverso detta sentenza, propone appello, in via principale, il Parte_1
lamentando l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito
[...]
alle cause della instabilità della scarpata di proprietà privata, in violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la violazione ed omessa applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 31 codice della strada, la violazione dell'art. 112 c.p.c. circa la domanda di risarcimento del danno e la violazione degli artt. 2697, 2056, e 1226 c.c. nella parte in cui il è stato Pt_1
condannato al risarcimento del danno.
Si costituiscono e le quali insistono sulla declaratoria CP_1 Controparte_2
di inammissibilità ovvero di infondatezza dell'appello principale e propongono appello incidentale, impugnando il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di rimborso delle spese legali e di ATP sostenute nei procedimenti ex art. 1172 c.c. ed ex art. 696 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 1. Con il primo ed il secondo motivo d'appello, trattati congiuntamente in quanto connessi, il lamenta l'omessa, insufficiente e Parte_1
contraddittoria motivazione in merito alle cause della instabilità della scarpata di proprietà privata, nonché la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e
116 c.p.c.
In particolare, l'appellante sostiene che il primo giudice non abbia considerato ampi passaggi dell'ATP, poi confermata dalla CTU geologica, ove si illustra che la sussistenza della strada comunale non sarebbe incidente sulle caratteristiche strutturali della scarpata all'interno della proprietà delle essendosi CP_1
discostato dalle risultanze dell'elaborato peritale senza congruamente motivare tale decisione.
A tal proposito la CTU avrebbe individuato le cause di potenziale instabilità della scarpata nella mera conformazione strutturale della stessa, così come la mancata regimazione idrica della strada sarebbe al più da considerarsi come mera condizione di aggravio e non come causa di instabilità della zona.
Il inoltre, si duole della violazione ed omessa Parte_1
applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 31 codice della strada.
Il Tribunale, in particolare, non avrebbe fatto buon governo delle norme di cui all'art. 2051 c.c., essendo la scarpata insistente sul terreno di proprietà delle le quali sarebbero pertanto onerate del dovere di custodia su di essa, CP_1
ponendo la scarpata in condizioni di sicurezza e stabilità, nonché dell'art. 31 del codice della strada, che prevede che la manutenzione delle ripe, onde evitare cedimenti del corpo stradale e l'eventuale esecuzione di apposite opere di manutenzione, spetti ai proprietari dei relativi fondi e non già al proprietario
5 della strada, non estendendosi l'obbligo di manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale, imputabile al proprietario della strada ai sensi dell'art. 14 del CdS, pure alle ripe a essa afferenti.
Pertanto, conclude l'appellante, l'esecuzione dei lavori relativi alla scarpata sarebbe da ascriversi esclusivamente alle appellate.
1.1. I motivi sono infondati.
1.2. La ctu espletata in primo grado dà atto della mancanza delle condizioni di stabilità della scarpata come imposto dalla normativa vigente (Ctu, p. 14). La ctu ha ribadito quanto affermato nell'ATP riguardo alle cause dei fenomeni accertati (ctu, p. 9) e cioè che i parametri adottati nelle verifiche eseguite confermano ciò che visivamente la scarpata mostra, ovvero che in passato porzioni di tale strato possono essere state con buona probabilità anche interessate localmente da movimento franoso superficiale, vista la riprofilatura del pendio con l'insorgere di forte acclività.
1.3. Riguardo alle cause di tale instabilità il consulente tecnico ribadisce quanto da lui accertato nell'ATP (CTU, p. 9). L'ing. ha confermato che la costruzione Tes_1
della strada e la manutenzione della stessa hanno modificato i luoghi, e ciò è evidente in particolare “nella riprofilatura di porzione del pendio a monte che si presenta geomorfologicamente diversa da quella a valle nella pozione prospiciente l'abitazione delle proprietarie” (ATP p. 84-85). Il sorgere di tali acclività devono ritenersi determinanti nell'assetto della stabilità globale della scarpata. Tale condizione di acclività, dovuta in parte ad una cattiva regimazione nelle acque superficiali, è una delle cause concomitanti dell'aggravio delle condizioni di stabilità della scarpata.
6 A questa si unisce il problema di potenziali condizioni di saturazione e ruscellamento dovuto alle acque meteoriche, causato dalla non efficienza della cunetta posta su Strada del Monte sulla porzione sommitale del profilo trasversale della scarpata: tale cunetta, per motivi legati alla sua conformazione costruttiva, non è assolutamente idonea a seguito di precipitazioni importanti, ad impedire che l'acqua raccolta sulla strada convogliata venga immessa nella caditoia per il successivo recapitato al collettore fognario, finendo immancabilmente per essere riversata nella scarpata sottostante.
Il CTU conclude ritenendo che la conformazione della scarpata come appare oggi, unitamente alle condizioni di potenziale sovra saturazione, possono implicare condizioni di instabilità: egli evidenzia dunque che le acque provenienti dalla sede stradale debbano essere regimentate in maniera efficace, atteso che le condizioni di ruscellamento ne comprometterebbero in larga misura le condizioni di stabilità, aggravandone l'instabilità in maniera esponenziale per fenomeni di perdita locale di equilibrio geologico.
1.4. La CTU ha inoltre accertato che la manutenzione da parte delle attrici del terreno “a valle” non costituisce causa di instabilità della scarpata indagata, come appare del resto del tutto coerente con gli accertamenti espletati: per le considerazioni sopra richiamate la causa della citata instabilità dev' essere ricondotta all'acclività del terreno ed al problema di regimazione delle acque.
1.5. Ciò posto, si osserva che la Suprema Corte ha evidenziato come la responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche
7 ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (C. Cass., ord.
18/06/2019 n. 16295).
1.6. Nel caso di specie le considerazioni dell'appellante riguardo alla responsabilità delle proprietarie ed alla violazione degli obblighi di manutenzione ad esse imputabili non appaiono fondate.
Al dev' essere imputata l'esecuzione delle opere necessarie per Pt_1
ristabilire la stabilità della scarpata nella proprietà delle ricorrenti.
Gli accertamenti compiuti hanno infatti dimostrato che i danni arrecati alla scarpata nella proprietà delle ricorrenti sono derivati dall'azione ed omissione da parte del nella realizzazione dell'opera infrastrutturale e dell'assenza di Pt_1
interventi di manutenzione.
È dunque il sia in qualità di esecutore dell'opera (la strada comunale) Pt_1
che di proprietario della stessa, ad essere tenuto al risarcimento in forma specifica mediante l'esecuzione delle opere come determinate dal primo giudice(ed indicate nella ctu), idonee ad evitare ulteriori movimenti franosi in pregiudizio della proprietà delle appellate.
2. Con il terzo e quarto motivo d'appello principale, il lamenta la Pt_1
violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al capo della sentenza con cui il tribunale lo ha condannato al risarcimento del danno futuro in via equitativa, in assenza di una specifica domanda al riguardo da parte delle attrici.
8 Le attrici non avevano infatti formulato una domanda di risarcimento del danno futuro, ma ciononostante il giudice di primo grado ha condannato il per Pt_1
il un danno derivante dall'eventuale smottamento del terreno e dalla presenza del futuro cantiere sulla proprietà delle attrici. Ritiene dunque l'appellante che il primo giudice abbia pronunciato una condanna per un danno non richiesto, violando inoltre gli artt. 2697, 2056 e 1226 c.c.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. Il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., preclude al giudice di pronunziarsi oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa,
ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. sez. 6, ord. n. 8645 del 09/04/2018).
2.3. Nel caso di specie, con l'atto introduttivo del presente giudizio le parti hanno chiesto la condanna al risarcimento dei danni cagionati al terreno, da quantificarsi secondo equità, in conseguenza della responsabilità del Pt_1
per l'inesistente regimazione delle acque provenienti dalla strada pubblica.
Il giudice di primo grado ha ritenuto non provata l'esistenza del danno richiesto dalle attrici e fondato su perdita di decoro, limitazione al godimento della superficie “a valle” della strada, in conseguenza dell' esecuzione della stessa.
Ha però riconosciuto una ragione di danno non richiesta dalle proprietarie e tra l'altro del tutto ipotetica, poiché il giudice ha condannato il a risarcire il Pt_1
danno che dovesse intervenire fino alla ultimazione dell'opera alla cui esecuzione
9 l'amministrazione è stata condannata, qualora si verifichino smottamenti di terreno nonché a causa della presenza del cantiere per la relativa esecuzione.
Da ciò la nullità della statuizione in violazione dell'art. 112 cpc.
3. Passando all'appello incidentale, con l'unico motivo le sig.ne CP_1
impugnano il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di liquidazione delle spese legali e di ATP da esse sostenute nei procedimenti ante causam ex artt. 1172 c.c. e 669 quater c.p.c. e di quello ex art. 696 bis c.p.c.
Le appellanti deducono che i procedimenti in questione non sono da annoverare fra quelli cautelari ma di istruzione preventiva, essendo peraltro inconferente il richiamo in sentenza all'art. 669 octies c.p.c.
3.1. Il motivo è fondato.
3.2. Secondo la Suprema Corte, il giudizio di merito proposto all'esito della fase cautelare può essere validamente instaurato davanti ad un giudice diverso da quello della cautela (purché competente sulla base di una specifica pattuizione contrattuale) sicché le spese, non liquidate dal giudice della cautela, possono essere richieste, quale danno emergente, al giudice del merito (Cass. sez. 3, 31
ottobre 2014 n. 23154).
3.3. A ciò si aggiunga quanto statuito dalla Cassazione riguardo alle spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., le quali rientrano nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite e non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate (Cass. 30854/2023).
10 3.3. Nel caso di specie, la parte attrice ha provato che le spese sostenute nei precedenti giudizi scaturiti dalla omissione da parte del alla Pt_1
manutenzione della strada comunale, istaurati innanzi al Tribunale di Pesaro
(RG. 3598/2014 e RG. 1306/2017) non sono state liquidate. Le sig.re CP_1
hanno provato, allegando le fatture che non risultano specificamente contestate, che tali spese ammontano a € 32.073,20, comprensive di 17.981,00 (doc. 16 –
16 bis), oltre ad € 8.139,20 versati al CTP Arch. (doc. 17) ed € Per_1
5.953,00 versate al proprio legale (doc. 18). Tale importo, oltre agli interessi, nella misura legale, a decorrere dalla data degli esborsi al saldo, dev'essere pertanto liquidato alle appellanti incidentali a titolo di danno emergente da parte del Pt_1
4. Dal parziale accoglimento dell'appello proposto dal e Pt_1
dall'accoglimento integrale dell'appello incidentale proposto dalle sig.ne deriva la necessità di procedere ad una nuova regolazione delle spese CP_1
di lite, che si liquidano come da dispositivo.
4.1. In particolare, vista la soccombenza reciproca, si dispone la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi in ragione di 1\3, con condanna del
[...]
, maggiormente soccombente, per la restante quota di 2\3. Parte_1
5. Le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. 80/2023 del Tribunale di Parte_1
11 Pesaro, nei confronti di e nonché sull'appello CP_2 Controparte_1
incidentale proposto da queste ultime, così dispone:
Conferma la condanna del all'esecuzione delle opere Parte_1
indicate nella sentenza impugnata.
Dichiara la nullità della statuizione di condanna del al Parte_1
pagamento di 25,00 € oltre accessori fino alla data di ultimazione delle opere suddette.
Condanna il al pagamento in favore di e Parte_1 CP_2 [...]
di 32.073,20 euro, oltre interessi legali dalla data degli esborsi al CP_1
saldo.
Condanna il a rifondere a e Parte_1 CP_1 Controparte_2
2\3 delle spese di entrambi i gradi, che si compensano per il residuo e si liquidano, per l'intero, in 4.309,00 euro, di cui 400,00 € per esborsi per il giudizio di primo grado, ed in 4.273,00 euro di cui 800,00 € per esborsi per il presente grado, il tutto, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di CTU.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Guido Federico
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