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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Angelo Piraino Presidente
Dott. Laura Petitti Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1799/2021 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
(C.F. ), nata a [...]- Parte_1 C.F._1
lammare del Golfo il 17.05.1957, elettivamente domiciliata a Palermo, in Via Ruggero Settimo n. 74/h presso lo studio dell'avv. Pietro Alosi che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv.to
GI MI per mandato in atti
– parte appellante –
CONTRO
( , nato a [...] CP_1 C.F._2
del Golfo il 28.01.1949, in proprio e quale erede del sig. Persona_1
[...
( ), nato a [...] il C.F._3
26.02.1951, ivi deceduto il 15.06.2023, rappresentato e difeso dall'avv.
AT Di MA per mandato in atti, elettivamente domiciliato pres-
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.1799/2021
so il suo studio sito ad Alcamo, in via Damiano Chiesa n. 4
– parte appellata ed interveniente volontario
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 761/2021 emessa in da- ta 6 ottobre 2021, in accoglimento delle domande proposte dall'attore, condannò alla restituzione delle somme di € Parte_1
11.321,76, € 67.815,80 ed € 6.889,93 in favore di , Parte_2
oltre alla refusione delle spese di lite sostenute dalla controparte.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_3
chiedendone l'integrale riforma. Si costituiva in giudizio
[...] [...]
resistendo al gravame e chiedendo il rigetto dell'appello pro- Pt_2
posto con conferma della sentenza impugnata.
3. Nelle more del giudizio di secondo grado, decedeva Per_2
e con atto depositato in data 28 febbraio 2025, il difensore di-
[...]
chiarava il decesso della parte, avvenuto in data 15.6.2023 giusta certi- ficato di morte allegato ed interveniva nel giudizio volontariamente nella qualità di erede del padre. CP_1
4. Nella medesima comparsa di costituzione si dava atto dell'intervenuta transazione della controversia con l'appellante di cui alla negoziazione assistita parimenti prodotta nel giudizio e, con note difensive scritte, entrambe le parti chiedevano che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
5. Disposta l'anticipazione dell'udienza di precisazione delle con-
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1799/2021
clusioni ai fini della declaratoria di cessazione della materia del con- tendere e la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., all'udienza del 1.10.2025, entrambe le parti hanno concluso confermando l'intervenuto accordo transattivo e reiterando la richiesta di cessazio- ne della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite di questo grado del giudizio.
XXXX
6. Indi, prendendo atto della congiunta richiesta e dell'intervenuto accordo transattivo va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito.
7. In proposito, giova evidenziare che “la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano de- terminate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudi- ce in precedenza richiesta” (v. Cass. 28.05.2013 n. 13217, n.5188/2015,
n.17247/2016, n. 19568/2017 e n. 1257/2023), laddove appunto nel- la specie, tenuto conto di quanto detto, è evidente che una pronunzia
“nel merito” sarebbe del tutto superflua in quanto è cessato ogni moti- vo per la prosecuzione del giudizio. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo (che andrà dichiarata nei termini specificati in dispositivo, siccome figura tipica del proce- dimento di rito), creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1799/2021
quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del conten- dere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddi- re, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente ap- prezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accer- tare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal conve- nuto.
8. Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, in confor- mità a quanto richiesto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
dichiara la cessazione della materia del contendere, dichiara l'estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese di lite di que- sto grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello
di Palermo in data 1.10.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Angelo Piraino
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Angelo Piraino Presidente
Dott. Laura Petitti Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1799/2021 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
(C.F. ), nata a [...]- Parte_1 C.F._1
lammare del Golfo il 17.05.1957, elettivamente domiciliata a Palermo, in Via Ruggero Settimo n. 74/h presso lo studio dell'avv. Pietro Alosi che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv.to
GI MI per mandato in atti
– parte appellante –
CONTRO
( , nato a [...] CP_1 C.F._2
del Golfo il 28.01.1949, in proprio e quale erede del sig. Persona_1
[...
( ), nato a [...] il C.F._3
26.02.1951, ivi deceduto il 15.06.2023, rappresentato e difeso dall'avv.
AT Di MA per mandato in atti, elettivamente domiciliato pres-
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.1799/2021
so il suo studio sito ad Alcamo, in via Damiano Chiesa n. 4
– parte appellata ed interveniente volontario
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 761/2021 emessa in da- ta 6 ottobre 2021, in accoglimento delle domande proposte dall'attore, condannò alla restituzione delle somme di € Parte_1
11.321,76, € 67.815,80 ed € 6.889,93 in favore di , Parte_2
oltre alla refusione delle spese di lite sostenute dalla controparte.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_3
chiedendone l'integrale riforma. Si costituiva in giudizio
[...] [...]
resistendo al gravame e chiedendo il rigetto dell'appello pro- Pt_2
posto con conferma della sentenza impugnata.
3. Nelle more del giudizio di secondo grado, decedeva Per_2
e con atto depositato in data 28 febbraio 2025, il difensore di-
[...]
chiarava il decesso della parte, avvenuto in data 15.6.2023 giusta certi- ficato di morte allegato ed interveniva nel giudizio volontariamente nella qualità di erede del padre. CP_1
4. Nella medesima comparsa di costituzione si dava atto dell'intervenuta transazione della controversia con l'appellante di cui alla negoziazione assistita parimenti prodotta nel giudizio e, con note difensive scritte, entrambe le parti chiedevano che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
5. Disposta l'anticipazione dell'udienza di precisazione delle con-
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1799/2021
clusioni ai fini della declaratoria di cessazione della materia del con- tendere e la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., all'udienza del 1.10.2025, entrambe le parti hanno concluso confermando l'intervenuto accordo transattivo e reiterando la richiesta di cessazio- ne della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite di questo grado del giudizio.
XXXX
6. Indi, prendendo atto della congiunta richiesta e dell'intervenuto accordo transattivo va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito.
7. In proposito, giova evidenziare che “la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano de- terminate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudi- ce in precedenza richiesta” (v. Cass. 28.05.2013 n. 13217, n.5188/2015,
n.17247/2016, n. 19568/2017 e n. 1257/2023), laddove appunto nel- la specie, tenuto conto di quanto detto, è evidente che una pronunzia
“nel merito” sarebbe del tutto superflua in quanto è cessato ogni moti- vo per la prosecuzione del giudizio. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo (che andrà dichiarata nei termini specificati in dispositivo, siccome figura tipica del proce- dimento di rito), creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1799/2021
quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del conten- dere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddi- re, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente ap- prezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accer- tare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal conve- nuto.
8. Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, in confor- mità a quanto richiesto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
dichiara la cessazione della materia del contendere, dichiara l'estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese di lite di que- sto grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello
di Palermo in data 1.10.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Angelo Piraino
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile