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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 14/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2880/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 2880/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PA C.F._1
OS GA ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Pavia (PV), via C. Beccaria, n. 5
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Cicciò Mirella Controparte_1 C.F._2
e Rocchi Claudio ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Milano (MI), via Podgora, n.12/b
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In cui reparti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
«Nel merito:
- affidare il figlio minorenne congiuntamente ad entrambi i coniugi, con Persona_1
allocazione presso la madre ai fini di stabilirne la residenza e con facoltà del padre di tenerlo con sé in misura paritaria unitamente all'altra figlia già maggiorenne a settimane Persona_2
alternate, disponendo il libero accesso e recesso, eventualmente anche per il pernotto, dei ragazzi dalla casa del padre e della madre nelle settimane in cui gli stessi sono da uno dei due genitori;
pagina 1 di 11
- Previsione di giorni quindici di vacanza anche non alternati, con il padre con obbligo di comunicazione per iscritto (anche a mezzo di messaggi di cellulare o whatsapp) del periodo di ferie entro il 31 maggio di ogni anno;
festività natalizie e pasquali in previsione alternata come di prassi, con relativi accordi da prendere tra i genitori per iscritto (anche a mezzo di messaggi di cellulare o whatsapp);
- assegnare quale contributo al mantenimento della prole la casa familiare sita in Cura
Carpignano (PV) Via Madonnina, 30 comprensiva degli arredi, alla SI.ra perché la abiti in CP_1
funzione dell'allocazione della prole, con spese di mutuo manutenzione e di gestione a carico esclusivo di parte assegnataria;
- prevedere il mantenimento diretto della prole a carico dei genitori in misura paritaria, oltre all'obbligo a carico degli stessi di corrispondere il 50% delle spese straordinarie in ossequio al
Protocollo vigente avanti il Tribunale di Pavia».
Parte resistente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito:
1) Disporre l'affidamento condiviso tra i genitori del figlio minore con Persona_1 collocamento prevalente di quest'ultimo presso la madre in via Madonnina n. 30 – Cura Carpignano
(PV) ossia nella casa coniugale ove attualmente la stessa risiede e ove tutt'oggi il minore risulta avere la propria residenza anagrafica, unitamente alla sorella maggiorenne ma non ancora autosufficiente
e stabilire un regime di visite paterne, per il solo figlio minore, nei seguenti Persona_2 termini, il tutto fatte salve le esigenze scolastiche, educative, sportive di quest'ultimo e fatto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori del minore:
a) - nelle settimane con turni lavorativi del SI. 06.00 / 14.00 disporre che: PA
nel caso di week end di spettanza, il SI. terrà con sé il figlio minore n. 2 PA
pomeriggi infrasettimanali senza pernottamento, non coincidenti con i pomeriggi (tre a settimana) in cui si terranno gli allenamenti di Basket di , e con impegno Per_1
del padre di prelevare da scuola e riportarlo a casa dopo cena entro e non oltre le ore Per_1
21.30;
pagina 2 di 11 nel caso di week end non di spettanza, il SI. terrà con sé n. 3 pomeriggi PA
infrasettimanali di cui:
n. 1 pomeriggio, in cui è previsto l'allenamento di , il SI. Per_1 PA
accompagnerà il minore agli allenamenti (che inizieranno indicativamente
[...]
verso le ore 18.00/18.30) o accordandosi con altri genitori affinchè il minore venga accompagnato agli allenamenti;
n. 2 pomeriggi, quelli nei quali non si terranno gli allenamenti del minore, il padre preleverà
da scuola e lo riporterà a casa dopo cena, entro e non oltre le ore Per_1
21,30.
b) - nelle settimane con turni lavorativi del SI. ore 14.00/22.00: il padre PA
terrà con sé il minore solo nei casi in cui il week end sia di sua spettanza con impegno di andare a prendere presso la casa della madre il venerdì indicativamente verso le ore 19, cenando Per_1
con lui, e con impegno a riportarlo a casa della madre la domenica sera dopo cena entro le ore 21.30;
c) - nelle settimane con turni lavorativi notturni del SI. ore PA
22.00/6.00:
nel caso di week end di spettanza, il padre terrà con sé il figlio minore n. 2 pomeriggi infrasettimanali senza pernottamento, non coincidenti con i pomeriggi in cui si terranno gli allenamenti di Basket di Alessandro, e con impegno a prelevare da scuola e riportarlo a Per_1
casa dopo cena comunque entro e non oltre le ore 21.00;
nel caso di week end non di spettanza, il padre terrà con sé il figlio minore n. 3 pomeriggi infrasettimanali di cui:
n. 1 pomeriggio con impegno del SI. di portare agli allenamenti PA Per_1
(che inizieranno indicativamente verso le ore 18.00/18.30) o accordandosi con altri genitori affinchè il minore venga accompagnato a Basket;
n. 2 pomeriggi con impegno del padre di prelevare da scuola e riportarlo a Per_1
casa dopo cena entro e non oltre le ore 21,00.
d) - i week end di spettanza del padre rispetteranno comunque il requisito dell'alternanza ed eventuali richieste di modifiche circa il tempo che il SI. PA
trascorrerà con il figlio avverranno sempre, con ampio preavviso, in forma scritta (anche a mezzo di messaggi di cellulare o whatsapp).
e) - nei week end di spettanza del padre, quest'ultimo accompagnerà il figlio minore alla partita (che potrebbe tenersi nella giornata di sabato o di domenica) e, in caso di impossibilità, si accorderà con la madre e/o con altri genitori al fine di consentirgli di
pagina 3 di 11 giocare la partita.
f) - i c.d. ponti saranno assorbiti nel week end di relativa spettanza immediatamente contiguo sia antecedente sia successivo;
g) - metà periodo delle vacanze scolastiche natalizie (dal loro inizio fino al 30.12. alle ore 11.00, ovvero dal 30.12. dalle ore 11.00 fino alla loro fine), sarà trascorso dal minore in alternanza, di anno in anno con i rispettivi genitori, disponendo che la Persona_1
giornata di Natale – il 25.12. di ogni anno – venga sempre trascorsa con la madre e la giornata di
Santo Stefano – il 26.12. di ogni anno – venga sempre trascorsa con il padre (primo periodo delle vacanze scolastiche natalizie 2024 di competenza paterna);
h) - durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà quindici Persona_1
giorni di vacanza, anche non consecutivi, con il padre con obbligo a carico del SI. PA
di comunicazione per iscritto (anche a mezzo di messaggi di cellulare o whatsapp) alla
[...]
NO del periodo di ferie e relativo programma entro il 31 maggio di ogni Controparte_1
anno; nel restante periodo si applicherà la disciplina ordinaria delle visite paterne;
i) trascorrerà l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali, ad anni Persona_1
alterni con la madre (vacanze scolastiche pasquali 2024 di competenza materna) e così l'intero periodo delle vacanze scolastiche di carnevale ad anni alterni con la madre
(vacanze scolastiche di carnevale 2024 di competenza paterna);
l) i giorni festivi del calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) verranno assorbiti nel giorno di relativa spettanza del genitore che doveva già tenere con sé il figlio;
Per_1
m) il giorno del compleanno di , salvo diverso e migliore accordo tra le parti, sarà Per_1
assorbito nel giorno di relativa spettanza tra i genitori e potrà trascorrere il giorno del Per_1
compleanno della madre con la madre e così per il padre;
2) Assegnare la casa coniugale sita in Cura Carpignano (PV) Via Madonnina, 30, comprensiva degli arredi, alla SI.ra , in qualità di genitore collocatario prevalente del figlio minore Controparte_1
e di convivente con la figlia maggiorenne non ancora Persona_1 Persona_2
indipendente economicamente;
3) Tenuto conto dei tempi di permanenza presso la madre e delle condizioni reddituali ed economiche dei coniugi, disporre che il SI. versi, in favore della NO PA
, un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli Controparte_1 Per_2
pagina 4 di 11 e in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla PA Persona_1
data di deposito della memoria difensiva e di costituzione del 21.9.2023, ossia dal mese di ottobre
2023 compreso, l'importo mensile di complessivi € 600,00 (seicento//00) – ossia € 300,00 per ciascun figlio – o quell'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN di [...]CC0011995975, importo Controparte_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat-costo vita, disponendo altresì che l'assegno unico o simili saranno integralmente percepiti dalla NO . Controparte_1
Disporre che i genitori provvederanno a sostenere e ad accollarsi, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese extra assegno, come delineate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia, da intendersi qui integralmente riportato.
4) Rigettare ogni diversa domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e dichiarare l'inammissibilità della modifica in punto di accollo integrale del pagamento delle residue rate di mutuo in capo alla resistente.
5) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%,
Iva e Cpa come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, SI. , con ricorso presentato in data 29 giugno 2023, ha PA
chiesto: la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto con la SI.ra l'affidamento condiviso del figlio minorenne (nato il [...]), Controparte_1 Per_1 il collocamento dello stesso presso l'abitazione materna, l'assegnazione della ex casa famigliare sita in
Cura Carpignano (PV), via Madonnina, n. 30 alla SI.ra ed il mantenimento diretto dei figli CP_1
(nata il [...]) e a carico dei genitori in misura paritaria. Per_2 Per_1
La resistente, SI.ra in data 30 giugno 2023, si è costituita in giudizio e ha Controparte_1 domandato: la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto con l'odierno ricorrente, l'affidamento condiviso del figlio ed il collocamento dello stesso presso di lei, Per_1
nuove modalità di frequentazione tra padre e figlio, l'assegnazione della casa coniugale e l'obbligo posto in capo al SI. di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di un PA assegno mensile di € 600,00.
pagina 5 di 11 Con ordinanza del 26 ottobre 2023, contestuale all'udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato, alla luce delle domande formulate dalle parti, ha disposto l'ascolto di entrambi i figli.
Nell'udienza del 16 novembre 2023 sono stati ascoltati i figli della coppia . Persona_3
Entrambi hanno affermato di avere un buon rapporto con entrambi i genitori e di non voler modificare le modalità di frequentazione con il padre rispetto a quelle concordate dai genitori in sede di separazione personale.
Con provvedimento del 29 dicembre 2023, il Giudice delegato ha confermato i provvedimenti contenuti nella sentenza di separazione personale e il prosieguo dell'attività istruttoria.
In data 22 gennaio 2024 il Collegio ha pronunciato la sentenza parziale di scioglimento del matrimonio civile tra il SI. e la SI.ra Con successiva ordinanza, adottata il PA CP_1
medesimo giorno, la causa è stata rimessa in istruttoria.
All'udienza del 15 marzo 2024 sono stati escussi i testi di parte resistente: , Testimone_1 Tes_2
e .
[...] Testimone_3
Con Ordinanza del 6 novembre 2024 il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dato atto che, nel corso del presente procedimento, è stata dichiarata con sentenza non definitiva n.
200/2024 (pubblicata il 25 gennaio 2024) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e con il presente provvedimento il Collegio decide sulle PA Controparte_1
ulteriori istanze formulate dalle parti.
Sull'affidamento dei figli.
Preliminarmente occorre rilevare che questo Collegio non deve disporre nulla in merito all'affidamento di (nata il [...]) data la sua maggiore età. Persona_2
In merito all'affidamento del figlio minore, (nato il [...]), Persona_1 entrambe le parti hanno chiesto l'affidamento condiviso, come dalle stesse già concordato in sede di separazione personale. Pertanto, il Collegio considerato che non emergono dagli atti e dall'istruttoria elementi che portino a ritenere che la forma di affido preferita dalla legge non sia conforme all'interesse del minore nel caso specifico, reputa corretto che lo stesso sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori.
Sul collocamento dei figli.
pagina 6 di 11 Preso atto della maggiore età della figlia questo Collegio nulla deve disporre in merito al Per_2
suo collocamento, ma deve comunque prendere atto che risulta prevalentemente collocata presso la madre.
Per quanto riguarda il collocamento del figlio , la madre ha chiesto la conferma del Per_1
collocamento prevalente del minore preso di sé, mentre il padre ha chiesto -sulla base dell'alternanza paritaria dei figli - il collocamento del minore presso l'abitazione materna soltanto ai fini dell'individuazione della residenza.
Considerato che il minore non è favorevole al collocamento paritario e che non vi sono altre circostanze di rilievo che inducano a non tenere conto del desiderio del minore, si ritiene di confermare il collocamento prevalente del figlio presso la madre.
Sulla assegnazione della casa coniugale.
In merito all'assegnazione della ex casa famigliare sita in Cura Carpignano (PV), via Madonnina, n.
30, questo Collegio reputa di dover confermare quanto stabilito in sede di separazione personale dal momento che la SI.ra risulta essere il genitore collocatario. CP_1
Sulle modalità di frequentazione tra il padre ed il figlio minore.
In merito alle modalità di frequentazione tra il padre ed il figlio , il ricorrente ha Per_1
proposto, senza prevedere alcuna possibile modalità alternativa, di tenere con sé il figlio minore, unitamente all'altra figlia già maggiorenne, a settimane alternate.
La resistente, invece, ha proposto un calendario di visite paterne con il figlio minore leggermente diverso rispetto a quello definito dalle parti di comune accordo in sede di separazione personale dei coniugi. In particolare, la SI.ra ha proposto un minore impegno quantitativo dell'odierno CP_1
ricorrente ad accompagnare il figlio agli allenamenti di basket. Per quanto riguarda il numero di pomeriggi e cene infrasettimanali in caso di fine settimana di spettanza del SI. (due PA
pomeriggi e due cene) e di non spettanza (tre pomeriggi e tre cene) questo rimane invariato rispetto allo schema di frequentazioni concordato dalle parti in sede di separazione.
Come emerso nel corso del procedimento e, in particolare alla luce delle dichiarazioni rese dal figlio nel corso dell'udienza del 16 novembre 2023, il SI. nonostante si fosse Per_1 PA
impegnato, in sede di separazione, ad accompagnare il figlio agli allenamenti e alle partite Per_1
di basket, è invece risultato inadempiente.
Dal momento che per il figlio il basket rappresenta un interesse non secondario, la resistente ha proposto una modifica del calendario delle frequentazioni padre figlio che tenga conto dell'interesse pagina 7 di 11 sportivo del minore e, preso atto della mancanza della controparte, permetta ad di poter Per_1
continuare sia gli allenamenti infrasettimanali sia la presenza alle partite durante il fine settimana.
Pertanto, ritenendo che la proposta materna riesca a coniugare la realizzazione dell'interesse del minore ed il diritto dello stesso alla bigenitorialità con il diritto del padre di trascorrere del tempo con il figlio, il Collegio reputa corretto accogliere la richiesta della resistente in ordine alle frequentazioni ordinarie , mentre in relazione alle frequentazioni nei periodi festivi e durante le vacanze estive, va adottato un criterio standard che richiama ampiamente l'accordo separativo, come da dispositivo.
Sul contributo economico per il mantenimento dei figli.
Preliminarmente occorre rilevare che il contributo al mantenimento spetta non solo al figlio minore
, ma anche alla figlia maggiorenne Quest'ultima, infatti, pur avendo raggiunto la Per_1 Per_2 maggiore età non è economicamente indipendente e, pertanto, ai sensi dell'art. 337-septies, comma 1
c.c. ha diritto al riconoscimento di un assegno periodico.
In merito al mantenimento dei figli, il ricorrente ha chiesto il mantenimento diretto della prole a carico dei genitori in misura paritaria. La resistente, invece, ha chiesto la conferma dell'obbligo paterno di corrispondere un assegno mensile a titolo di mantenimento dei figli, ma aumentato nel quantum rispetto alla somma stabilita, di comune accordo, in sede di condizioni di separazione.
Questo Collegio ritiene di dover rigettare l'istanza di parte ricorrente e, per converso, accogliere la domanda di parte resistente per i seguenti motivi.
In primo luogo, il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma Per_1
collocato prevalentemente presso la madre. È notorio che, in tali situazioni, il genitore non collocatario, oltre ad avere diritto di frequentare i figli, contribuisce al mantenimento economico degli stessi attraverso la corresponsione di un assegno periodico.
In secondo luogo, se dalla documentazione di carattere fiscale (dichiarazione dei redditi ed estratti dei conti correnti degli ultimi tre anni) risulta come la posizione reddituale del ricorrente non abbia subito particolari modifiche rispetto al momento in cui, alla fine dell'anno 2021, le parti hanno raggiunto l'accordo separativo ( redditi netti intorno a € 27.000,00; stipendi tra € 1.800,00 -2.000,00 mensili) , occorre rilevare che risulta provato, sia documentalmente (in particolare dagli estratti dei conti correnti relativi agli anni 2020, 2021, e 2022) sia dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 15 marzo 2024, che il SI. svolge una seconda attività lavorativa di PA
verniciatura/imbiancatura dalla quale si può presumere ottenga, seppure non continuativamente, dei ricavi. Pertanto, a differenza di quanto affermato, la situazione economico-reddituale del ricorrente non può dirsi peggiorata rispetto al periodo della separazione.
pagina 8 di 11 A sostegno di tale affermazione concorre, altresì, il fatto che il ricorrente, da qualche tempo, non paga più, per sua volontà, la propria rata di mutuo per la ex casa coniugale, nonostante si fosse impegnato in tal senso in sede di accordi di separazione personale. Tale circostanza risulta documentalmente provata dai diversi atti di precetto fatti dalla resistente e notificati al ricorrente.
Infine, il contributo paterno al mantenimento dei figli va calcolato anche tenendo conto del fatto che le esigenze della prole aumentano con la crescita e lo sviluppo della personalità dei figli. Tale circostanza non necessita, secondo costante giurisprudenza, di specifica dimostrazione
La resistente, per contro, si trova ora a dover sostenere l'intera rata di mutuo a fronte di un reddito netto di circa € 20.000,00 e lo stipendio si aggira intorno ad € 1.500,00 mensili, oltre tredicesima .
Dunque, alla luce delle sovraesposte argomentazioni, questo Collegio ritiene corretto indicare nella somma di € 500,00 rivalutabili alla luce degli indici ISTAT, il contributo economico che parte ricorrente deve corrispondere mensilmente, a titolo di mantenimento dei figli, alla resistente.
Per quanto riguarda le spese straordinarie, si ritiene di doverle suddividere a metà tra ciascun genitore, come peraltro chiesto richiesto da entrambe le parti ed applicando i criteri di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia. Alla resistente va riconosciuto l'intero assegno unico, quale prevalente collocataria dei figli.
Sulle spese processuali.
Si ritiene di dover liquidare, come da dispositivo, le spese a carico dell'odierno ricorrente in virtù del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, confermata la sentenza già pronunciata sullo status n. 200/2024, così dispone:
-affida il minore (nato il [...]) congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, SI. e SI.ra e colloca lo stesso presso PA Controparte_1
l'abitazione della madre sita in Cura Carpignano (PV), via Madonnina, n. 30;
-assegna la casa coniugale alla resistente, prevalente collocataria dei figli;
-prevede che il SI. possa frequentare il figlio minore secondo il seguente calendario e fatti PA
salvi eventuali e diversi accordi tra i genitori:
a) nelle settimane con turni lavorativi del SI. 06.00 / 14.00: PA
• nel caso di week end di spettanza, il SI. terrà con sé il figlio minore n. PA
2 pomeriggi infrasettimanali senza pernottamento, non coincidenti con i pomeriggi (tre a pagina 9 di 11 settimana) in cui si terranno gli allenamenti di Basket di e con impegno del padre di Per_1
prelevare da scuola e riportarlo a casa dopo cena entro e non oltre le ore 21.30; Per_1
• nel caso di week end non di spettanza, il SI. terrà con sé n. 3 PA pomeriggi infrasettimanali di cui: n. 1 pomeriggio, in cui è previsto l'allenamento di , Per_1
il SI. accompagnerà il minore agli allenamenti (che inizieranno PA
indicativamente verso le ore 18.00/18.30) o accordandosi con altri genitori affinché il minore venga accompagnato agli allenamenti e n. 2 pomeriggi, quelli nei quali non si terranno gli allenamenti del minore, il padre preleverà da scuola e lo riporterà a casa dopo cena, Per_1
entro e non oltre le ore 21,30.
b) nelle settimane con turni lavorativi del SI. ore 14.00/22.00: il padre PA
terrà con sé il minore solo nei casi in cui il week end sia di sua spettanza con impegno di andare a prendere presso la casa della madre il venerdì indicativamente verso le ore 19, cenando Per_1
con lui, e con impegno a riportarlo a casa della madre la domenica sera dopo cena entro le ore 21.30;
c) nelle settimane con turni lavorativi notturni del SI. ore 22.00/6.00: PA
• nel caso di week end di spettanza, il padre terrà con sé il figlio minore n. 2 pomeriggi infrasettimanali senza pernottamento, non coincidenti con i pomeriggi in cui si terranno gli allenamenti di Basket di Alessandro, e con impegno a prelevare da scuola e riportarlo a casa dopo cena comunque entro e non oltre le ore 21.00; Per_1
• nel caso di week end non di spettanza, il padre terrà con sé il figlio minore n. 3 pomeriggi infrasettimanali di cui: n. 1 pomeriggio con impegno del SI. PA
di portare agli allenamenti (che inizieranno indicativamente verso le ore 18.00/18.30) o Per_1
accordandosi con altri genitori affinchè il minore venga accompagnato a Basket e n. 2 pomeriggi con impegno del padre di prelevare da scuola e riportarlo a casa dopo cena entro e non oltre le Per_1
ore 21,00.
d) i week end di spettanza del padre rispetteranno comunque il requisito dell'alternanza ed eventuali richieste di modifiche circa il tempo che il SI. trascorrerà con il figlio PA
avverranno sempre, con ampio preavviso, in forma scritta (anche a mezzo di messaggi di cellulare o whatsapp).
pagina 10 di 11 e) nei week end di spettanza del padre, quest'ultimo accompagnerà il figlio minore alla partita (che potrebbe tenersi nella giornata di sabato o di domenica) e, in caso di impossibilità, si accorderà con la madre e/o con altri genitori al fine di consentirgli di giocare la partita.
f) i periodi delle vacanze natalizie e pasquali verranno divisi a metà e trascorsi con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza;
g)in estate ciascun genitori potrà trascorrere con il figlio almeno due settimane anche non consecutive di vacanza da concordare entro al fine di maggio;
-dichiara il SI. tenuto a contribuire al mantenimento dei figli, PA Persona_2
(nata il [...]) e , versando alla sig. entro il giorno 5 di Persona_1 CP_1
ogni mese, la somma mensile di € € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- dispone che le spese straordinarie siano ripartite tra i genitori nella misura del 50%, come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
-dispone che l'assegno unico per i minori venga percepito interamente dalla madre, prevalente collocataria;
-condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che liquida in € 7.400,00 per compensi oltre 15% spese generali IVA e CPA come per legge.
Pavia, camera di consiglio del 14.2.2025
Presidente est.
Marina Bellegrandi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 2880/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PA C.F._1
OS GA ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Pavia (PV), via C. Beccaria, n. 5
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Cicciò Mirella Controparte_1 C.F._2
e Rocchi Claudio ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Milano (MI), via Podgora, n.12/b
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In cui reparti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
«Nel merito:
- affidare il figlio minorenne congiuntamente ad entrambi i coniugi, con Persona_1
allocazione presso la madre ai fini di stabilirne la residenza e con facoltà del padre di tenerlo con sé in misura paritaria unitamente all'altra figlia già maggiorenne a settimane Persona_2
alternate, disponendo il libero accesso e recesso, eventualmente anche per il pernotto, dei ragazzi dalla casa del padre e della madre nelle settimane in cui gli stessi sono da uno dei due genitori;
pagina 1 di 11
- Previsione di giorni quindici di vacanza anche non alternati, con il padre con obbligo di comunicazione per iscritto (anche a mezzo di messaggi di cellulare o whatsapp) del periodo di ferie entro il 31 maggio di ogni anno;
festività natalizie e pasquali in previsione alternata come di prassi, con relativi accordi da prendere tra i genitori per iscritto (anche a mezzo di messaggi di cellulare o whatsapp);
- assegnare quale contributo al mantenimento della prole la casa familiare sita in Cura
Carpignano (PV) Via Madonnina, 30 comprensiva degli arredi, alla SI.ra perché la abiti in CP_1
funzione dell'allocazione della prole, con spese di mutuo manutenzione e di gestione a carico esclusivo di parte assegnataria;
- prevedere il mantenimento diretto della prole a carico dei genitori in misura paritaria, oltre all'obbligo a carico degli stessi di corrispondere il 50% delle spese straordinarie in ossequio al
Protocollo vigente avanti il Tribunale di Pavia».
Parte resistente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito:
1) Disporre l'affidamento condiviso tra i genitori del figlio minore con Persona_1 collocamento prevalente di quest'ultimo presso la madre in via Madonnina n. 30 – Cura Carpignano
(PV) ossia nella casa coniugale ove attualmente la stessa risiede e ove tutt'oggi il minore risulta avere la propria residenza anagrafica, unitamente alla sorella maggiorenne ma non ancora autosufficiente
e stabilire un regime di visite paterne, per il solo figlio minore, nei seguenti Persona_2 termini, il tutto fatte salve le esigenze scolastiche, educative, sportive di quest'ultimo e fatto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori del minore:
a) - nelle settimane con turni lavorativi del SI. 06.00 / 14.00 disporre che: PA
nel caso di week end di spettanza, il SI. terrà con sé il figlio minore n. 2 PA
pomeriggi infrasettimanali senza pernottamento, non coincidenti con i pomeriggi (tre a settimana) in cui si terranno gli allenamenti di Basket di , e con impegno Per_1
del padre di prelevare da scuola e riportarlo a casa dopo cena entro e non oltre le ore Per_1
21.30;
pagina 2 di 11 nel caso di week end non di spettanza, il SI. terrà con sé n. 3 pomeriggi PA
infrasettimanali di cui:
n. 1 pomeriggio, in cui è previsto l'allenamento di , il SI. Per_1 PA
accompagnerà il minore agli allenamenti (che inizieranno indicativamente
[...]
verso le ore 18.00/18.30) o accordandosi con altri genitori affinchè il minore venga accompagnato agli allenamenti;
n. 2 pomeriggi, quelli nei quali non si terranno gli allenamenti del minore, il padre preleverà
da scuola e lo riporterà a casa dopo cena, entro e non oltre le ore Per_1
21,30.
b) - nelle settimane con turni lavorativi del SI. ore 14.00/22.00: il padre PA
terrà con sé il minore solo nei casi in cui il week end sia di sua spettanza con impegno di andare a prendere presso la casa della madre il venerdì indicativamente verso le ore 19, cenando Per_1
con lui, e con impegno a riportarlo a casa della madre la domenica sera dopo cena entro le ore 21.30;
c) - nelle settimane con turni lavorativi notturni del SI. ore PA
22.00/6.00:
nel caso di week end di spettanza, il padre terrà con sé il figlio minore n. 2 pomeriggi infrasettimanali senza pernottamento, non coincidenti con i pomeriggi in cui si terranno gli allenamenti di Basket di Alessandro, e con impegno a prelevare da scuola e riportarlo a Per_1
casa dopo cena comunque entro e non oltre le ore 21.00;
nel caso di week end non di spettanza, il padre terrà con sé il figlio minore n. 3 pomeriggi infrasettimanali di cui:
n. 1 pomeriggio con impegno del SI. di portare agli allenamenti PA Per_1
(che inizieranno indicativamente verso le ore 18.00/18.30) o accordandosi con altri genitori affinchè il minore venga accompagnato a Basket;
n. 2 pomeriggi con impegno del padre di prelevare da scuola e riportarlo a Per_1
casa dopo cena entro e non oltre le ore 21,00.
d) - i week end di spettanza del padre rispetteranno comunque il requisito dell'alternanza ed eventuali richieste di modifiche circa il tempo che il SI. PA
trascorrerà con il figlio avverranno sempre, con ampio preavviso, in forma scritta (anche a mezzo di messaggi di cellulare o whatsapp).
e) - nei week end di spettanza del padre, quest'ultimo accompagnerà il figlio minore alla partita (che potrebbe tenersi nella giornata di sabato o di domenica) e, in caso di impossibilità, si accorderà con la madre e/o con altri genitori al fine di consentirgli di
pagina 3 di 11 giocare la partita.
f) - i c.d. ponti saranno assorbiti nel week end di relativa spettanza immediatamente contiguo sia antecedente sia successivo;
g) - metà periodo delle vacanze scolastiche natalizie (dal loro inizio fino al 30.12. alle ore 11.00, ovvero dal 30.12. dalle ore 11.00 fino alla loro fine), sarà trascorso dal minore in alternanza, di anno in anno con i rispettivi genitori, disponendo che la Persona_1
giornata di Natale – il 25.12. di ogni anno – venga sempre trascorsa con la madre e la giornata di
Santo Stefano – il 26.12. di ogni anno – venga sempre trascorsa con il padre (primo periodo delle vacanze scolastiche natalizie 2024 di competenza paterna);
h) - durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà quindici Persona_1
giorni di vacanza, anche non consecutivi, con il padre con obbligo a carico del SI. PA
di comunicazione per iscritto (anche a mezzo di messaggi di cellulare o whatsapp) alla
[...]
NO del periodo di ferie e relativo programma entro il 31 maggio di ogni Controparte_1
anno; nel restante periodo si applicherà la disciplina ordinaria delle visite paterne;
i) trascorrerà l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali, ad anni Persona_1
alterni con la madre (vacanze scolastiche pasquali 2024 di competenza materna) e così l'intero periodo delle vacanze scolastiche di carnevale ad anni alterni con la madre
(vacanze scolastiche di carnevale 2024 di competenza paterna);
l) i giorni festivi del calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) verranno assorbiti nel giorno di relativa spettanza del genitore che doveva già tenere con sé il figlio;
Per_1
m) il giorno del compleanno di , salvo diverso e migliore accordo tra le parti, sarà Per_1
assorbito nel giorno di relativa spettanza tra i genitori e potrà trascorrere il giorno del Per_1
compleanno della madre con la madre e così per il padre;
2) Assegnare la casa coniugale sita in Cura Carpignano (PV) Via Madonnina, 30, comprensiva degli arredi, alla SI.ra , in qualità di genitore collocatario prevalente del figlio minore Controparte_1
e di convivente con la figlia maggiorenne non ancora Persona_1 Persona_2
indipendente economicamente;
3) Tenuto conto dei tempi di permanenza presso la madre e delle condizioni reddituali ed economiche dei coniugi, disporre che il SI. versi, in favore della NO PA
, un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli Controparte_1 Per_2
pagina 4 di 11 e in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla PA Persona_1
data di deposito della memoria difensiva e di costituzione del 21.9.2023, ossia dal mese di ottobre
2023 compreso, l'importo mensile di complessivi € 600,00 (seicento//00) – ossia € 300,00 per ciascun figlio – o quell'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN di [...]CC0011995975, importo Controparte_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat-costo vita, disponendo altresì che l'assegno unico o simili saranno integralmente percepiti dalla NO . Controparte_1
Disporre che i genitori provvederanno a sostenere e ad accollarsi, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese extra assegno, come delineate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia, da intendersi qui integralmente riportato.
4) Rigettare ogni diversa domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e dichiarare l'inammissibilità della modifica in punto di accollo integrale del pagamento delle residue rate di mutuo in capo alla resistente.
5) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%,
Iva e Cpa come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, SI. , con ricorso presentato in data 29 giugno 2023, ha PA
chiesto: la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto con la SI.ra l'affidamento condiviso del figlio minorenne (nato il [...]), Controparte_1 Per_1 il collocamento dello stesso presso l'abitazione materna, l'assegnazione della ex casa famigliare sita in
Cura Carpignano (PV), via Madonnina, n. 30 alla SI.ra ed il mantenimento diretto dei figli CP_1
(nata il [...]) e a carico dei genitori in misura paritaria. Per_2 Per_1
La resistente, SI.ra in data 30 giugno 2023, si è costituita in giudizio e ha Controparte_1 domandato: la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto con l'odierno ricorrente, l'affidamento condiviso del figlio ed il collocamento dello stesso presso di lei, Per_1
nuove modalità di frequentazione tra padre e figlio, l'assegnazione della casa coniugale e l'obbligo posto in capo al SI. di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di un PA assegno mensile di € 600,00.
pagina 5 di 11 Con ordinanza del 26 ottobre 2023, contestuale all'udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato, alla luce delle domande formulate dalle parti, ha disposto l'ascolto di entrambi i figli.
Nell'udienza del 16 novembre 2023 sono stati ascoltati i figli della coppia . Persona_3
Entrambi hanno affermato di avere un buon rapporto con entrambi i genitori e di non voler modificare le modalità di frequentazione con il padre rispetto a quelle concordate dai genitori in sede di separazione personale.
Con provvedimento del 29 dicembre 2023, il Giudice delegato ha confermato i provvedimenti contenuti nella sentenza di separazione personale e il prosieguo dell'attività istruttoria.
In data 22 gennaio 2024 il Collegio ha pronunciato la sentenza parziale di scioglimento del matrimonio civile tra il SI. e la SI.ra Con successiva ordinanza, adottata il PA CP_1
medesimo giorno, la causa è stata rimessa in istruttoria.
All'udienza del 15 marzo 2024 sono stati escussi i testi di parte resistente: , Testimone_1 Tes_2
e .
[...] Testimone_3
Con Ordinanza del 6 novembre 2024 il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dato atto che, nel corso del presente procedimento, è stata dichiarata con sentenza non definitiva n.
200/2024 (pubblicata il 25 gennaio 2024) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e con il presente provvedimento il Collegio decide sulle PA Controparte_1
ulteriori istanze formulate dalle parti.
Sull'affidamento dei figli.
Preliminarmente occorre rilevare che questo Collegio non deve disporre nulla in merito all'affidamento di (nata il [...]) data la sua maggiore età. Persona_2
In merito all'affidamento del figlio minore, (nato il [...]), Persona_1 entrambe le parti hanno chiesto l'affidamento condiviso, come dalle stesse già concordato in sede di separazione personale. Pertanto, il Collegio considerato che non emergono dagli atti e dall'istruttoria elementi che portino a ritenere che la forma di affido preferita dalla legge non sia conforme all'interesse del minore nel caso specifico, reputa corretto che lo stesso sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori.
Sul collocamento dei figli.
pagina 6 di 11 Preso atto della maggiore età della figlia questo Collegio nulla deve disporre in merito al Per_2
suo collocamento, ma deve comunque prendere atto che risulta prevalentemente collocata presso la madre.
Per quanto riguarda il collocamento del figlio , la madre ha chiesto la conferma del Per_1
collocamento prevalente del minore preso di sé, mentre il padre ha chiesto -sulla base dell'alternanza paritaria dei figli - il collocamento del minore presso l'abitazione materna soltanto ai fini dell'individuazione della residenza.
Considerato che il minore non è favorevole al collocamento paritario e che non vi sono altre circostanze di rilievo che inducano a non tenere conto del desiderio del minore, si ritiene di confermare il collocamento prevalente del figlio presso la madre.
Sulla assegnazione della casa coniugale.
In merito all'assegnazione della ex casa famigliare sita in Cura Carpignano (PV), via Madonnina, n.
30, questo Collegio reputa di dover confermare quanto stabilito in sede di separazione personale dal momento che la SI.ra risulta essere il genitore collocatario. CP_1
Sulle modalità di frequentazione tra il padre ed il figlio minore.
In merito alle modalità di frequentazione tra il padre ed il figlio , il ricorrente ha Per_1
proposto, senza prevedere alcuna possibile modalità alternativa, di tenere con sé il figlio minore, unitamente all'altra figlia già maggiorenne, a settimane alternate.
La resistente, invece, ha proposto un calendario di visite paterne con il figlio minore leggermente diverso rispetto a quello definito dalle parti di comune accordo in sede di separazione personale dei coniugi. In particolare, la SI.ra ha proposto un minore impegno quantitativo dell'odierno CP_1
ricorrente ad accompagnare il figlio agli allenamenti di basket. Per quanto riguarda il numero di pomeriggi e cene infrasettimanali in caso di fine settimana di spettanza del SI. (due PA
pomeriggi e due cene) e di non spettanza (tre pomeriggi e tre cene) questo rimane invariato rispetto allo schema di frequentazioni concordato dalle parti in sede di separazione.
Come emerso nel corso del procedimento e, in particolare alla luce delle dichiarazioni rese dal figlio nel corso dell'udienza del 16 novembre 2023, il SI. nonostante si fosse Per_1 PA
impegnato, in sede di separazione, ad accompagnare il figlio agli allenamenti e alle partite Per_1
di basket, è invece risultato inadempiente.
Dal momento che per il figlio il basket rappresenta un interesse non secondario, la resistente ha proposto una modifica del calendario delle frequentazioni padre figlio che tenga conto dell'interesse pagina 7 di 11 sportivo del minore e, preso atto della mancanza della controparte, permetta ad di poter Per_1
continuare sia gli allenamenti infrasettimanali sia la presenza alle partite durante il fine settimana.
Pertanto, ritenendo che la proposta materna riesca a coniugare la realizzazione dell'interesse del minore ed il diritto dello stesso alla bigenitorialità con il diritto del padre di trascorrere del tempo con il figlio, il Collegio reputa corretto accogliere la richiesta della resistente in ordine alle frequentazioni ordinarie , mentre in relazione alle frequentazioni nei periodi festivi e durante le vacanze estive, va adottato un criterio standard che richiama ampiamente l'accordo separativo, come da dispositivo.
Sul contributo economico per il mantenimento dei figli.
Preliminarmente occorre rilevare che il contributo al mantenimento spetta non solo al figlio minore
, ma anche alla figlia maggiorenne Quest'ultima, infatti, pur avendo raggiunto la Per_1 Per_2 maggiore età non è economicamente indipendente e, pertanto, ai sensi dell'art. 337-septies, comma 1
c.c. ha diritto al riconoscimento di un assegno periodico.
In merito al mantenimento dei figli, il ricorrente ha chiesto il mantenimento diretto della prole a carico dei genitori in misura paritaria. La resistente, invece, ha chiesto la conferma dell'obbligo paterno di corrispondere un assegno mensile a titolo di mantenimento dei figli, ma aumentato nel quantum rispetto alla somma stabilita, di comune accordo, in sede di condizioni di separazione.
Questo Collegio ritiene di dover rigettare l'istanza di parte ricorrente e, per converso, accogliere la domanda di parte resistente per i seguenti motivi.
In primo luogo, il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma Per_1
collocato prevalentemente presso la madre. È notorio che, in tali situazioni, il genitore non collocatario, oltre ad avere diritto di frequentare i figli, contribuisce al mantenimento economico degli stessi attraverso la corresponsione di un assegno periodico.
In secondo luogo, se dalla documentazione di carattere fiscale (dichiarazione dei redditi ed estratti dei conti correnti degli ultimi tre anni) risulta come la posizione reddituale del ricorrente non abbia subito particolari modifiche rispetto al momento in cui, alla fine dell'anno 2021, le parti hanno raggiunto l'accordo separativo ( redditi netti intorno a € 27.000,00; stipendi tra € 1.800,00 -2.000,00 mensili) , occorre rilevare che risulta provato, sia documentalmente (in particolare dagli estratti dei conti correnti relativi agli anni 2020, 2021, e 2022) sia dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 15 marzo 2024, che il SI. svolge una seconda attività lavorativa di PA
verniciatura/imbiancatura dalla quale si può presumere ottenga, seppure non continuativamente, dei ricavi. Pertanto, a differenza di quanto affermato, la situazione economico-reddituale del ricorrente non può dirsi peggiorata rispetto al periodo della separazione.
pagina 8 di 11 A sostegno di tale affermazione concorre, altresì, il fatto che il ricorrente, da qualche tempo, non paga più, per sua volontà, la propria rata di mutuo per la ex casa coniugale, nonostante si fosse impegnato in tal senso in sede di accordi di separazione personale. Tale circostanza risulta documentalmente provata dai diversi atti di precetto fatti dalla resistente e notificati al ricorrente.
Infine, il contributo paterno al mantenimento dei figli va calcolato anche tenendo conto del fatto che le esigenze della prole aumentano con la crescita e lo sviluppo della personalità dei figli. Tale circostanza non necessita, secondo costante giurisprudenza, di specifica dimostrazione
La resistente, per contro, si trova ora a dover sostenere l'intera rata di mutuo a fronte di un reddito netto di circa € 20.000,00 e lo stipendio si aggira intorno ad € 1.500,00 mensili, oltre tredicesima .
Dunque, alla luce delle sovraesposte argomentazioni, questo Collegio ritiene corretto indicare nella somma di € 500,00 rivalutabili alla luce degli indici ISTAT, il contributo economico che parte ricorrente deve corrispondere mensilmente, a titolo di mantenimento dei figli, alla resistente.
Per quanto riguarda le spese straordinarie, si ritiene di doverle suddividere a metà tra ciascun genitore, come peraltro chiesto richiesto da entrambe le parti ed applicando i criteri di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia. Alla resistente va riconosciuto l'intero assegno unico, quale prevalente collocataria dei figli.
Sulle spese processuali.
Si ritiene di dover liquidare, come da dispositivo, le spese a carico dell'odierno ricorrente in virtù del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, confermata la sentenza già pronunciata sullo status n. 200/2024, così dispone:
-affida il minore (nato il [...]) congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, SI. e SI.ra e colloca lo stesso presso PA Controparte_1
l'abitazione della madre sita in Cura Carpignano (PV), via Madonnina, n. 30;
-assegna la casa coniugale alla resistente, prevalente collocataria dei figli;
-prevede che il SI. possa frequentare il figlio minore secondo il seguente calendario e fatti PA
salvi eventuali e diversi accordi tra i genitori:
a) nelle settimane con turni lavorativi del SI. 06.00 / 14.00: PA
• nel caso di week end di spettanza, il SI. terrà con sé il figlio minore n. PA
2 pomeriggi infrasettimanali senza pernottamento, non coincidenti con i pomeriggi (tre a pagina 9 di 11 settimana) in cui si terranno gli allenamenti di Basket di e con impegno del padre di Per_1
prelevare da scuola e riportarlo a casa dopo cena entro e non oltre le ore 21.30; Per_1
• nel caso di week end non di spettanza, il SI. terrà con sé n. 3 PA pomeriggi infrasettimanali di cui: n. 1 pomeriggio, in cui è previsto l'allenamento di , Per_1
il SI. accompagnerà il minore agli allenamenti (che inizieranno PA
indicativamente verso le ore 18.00/18.30) o accordandosi con altri genitori affinché il minore venga accompagnato agli allenamenti e n. 2 pomeriggi, quelli nei quali non si terranno gli allenamenti del minore, il padre preleverà da scuola e lo riporterà a casa dopo cena, Per_1
entro e non oltre le ore 21,30.
b) nelle settimane con turni lavorativi del SI. ore 14.00/22.00: il padre PA
terrà con sé il minore solo nei casi in cui il week end sia di sua spettanza con impegno di andare a prendere presso la casa della madre il venerdì indicativamente verso le ore 19, cenando Per_1
con lui, e con impegno a riportarlo a casa della madre la domenica sera dopo cena entro le ore 21.30;
c) nelle settimane con turni lavorativi notturni del SI. ore 22.00/6.00: PA
• nel caso di week end di spettanza, il padre terrà con sé il figlio minore n. 2 pomeriggi infrasettimanali senza pernottamento, non coincidenti con i pomeriggi in cui si terranno gli allenamenti di Basket di Alessandro, e con impegno a prelevare da scuola e riportarlo a casa dopo cena comunque entro e non oltre le ore 21.00; Per_1
• nel caso di week end non di spettanza, il padre terrà con sé il figlio minore n. 3 pomeriggi infrasettimanali di cui: n. 1 pomeriggio con impegno del SI. PA
di portare agli allenamenti (che inizieranno indicativamente verso le ore 18.00/18.30) o Per_1
accordandosi con altri genitori affinchè il minore venga accompagnato a Basket e n. 2 pomeriggi con impegno del padre di prelevare da scuola e riportarlo a casa dopo cena entro e non oltre le Per_1
ore 21,00.
d) i week end di spettanza del padre rispetteranno comunque il requisito dell'alternanza ed eventuali richieste di modifiche circa il tempo che il SI. trascorrerà con il figlio PA
avverranno sempre, con ampio preavviso, in forma scritta (anche a mezzo di messaggi di cellulare o whatsapp).
pagina 10 di 11 e) nei week end di spettanza del padre, quest'ultimo accompagnerà il figlio minore alla partita (che potrebbe tenersi nella giornata di sabato o di domenica) e, in caso di impossibilità, si accorderà con la madre e/o con altri genitori al fine di consentirgli di giocare la partita.
f) i periodi delle vacanze natalizie e pasquali verranno divisi a metà e trascorsi con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza;
g)in estate ciascun genitori potrà trascorrere con il figlio almeno due settimane anche non consecutive di vacanza da concordare entro al fine di maggio;
-dichiara il SI. tenuto a contribuire al mantenimento dei figli, PA Persona_2
(nata il [...]) e , versando alla sig. entro il giorno 5 di Persona_1 CP_1
ogni mese, la somma mensile di € € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- dispone che le spese straordinarie siano ripartite tra i genitori nella misura del 50%, come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
-dispone che l'assegno unico per i minori venga percepito interamente dalla madre, prevalente collocataria;
-condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che liquida in € 7.400,00 per compensi oltre 15% spese generali IVA e CPA come per legge.
Pavia, camera di consiglio del 14.2.2025
Presidente est.
Marina Bellegrandi
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