CA
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 18/04/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 26 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 297 dell'anno 2024, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giuliana Parte_1
Murino, Fabrizio Rodin e Giorgio Rodin, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso la propria avvocatura di sede, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doa, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9 febbraio 2024, aveva, innanzitutto, premesso che, all'esito Parte_1
della consulenza tecnica d'ufficio, disposta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo da lei introdotto per ottenere il riconoscimento, con decorrenza dalla data della visita di revisione del 22 aprile 2022, della persistenza dei requisiti sanitari necessari per il godimento dell'indennità di accompagnamento, il Tribunale di Cagliari, con decreto di omologa del 23
settembre 2023, la aveva riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri dell'età, nella misura del 100%, con necessità di assistenza continua dalla data della disposta revisione.
La ricorrente aveva, quindi, allegato di avere, rispettivamente in data 28 settembre 2023 e in data
4 ottobre 2023, notificato il suddetto decreto e inviato il c.d. modello AP70 all' , il quale, CP_2
nonostante il decorso di un tempo superiore ai 120 giorni previsti dall'art. 445 bis, comma 5,
c.p.c., non aveva ancora provveduto al riconoscimento del diritto e al pagamento della prestazione.
aveva, quindi, concluso, domandando che il giudice dichiarasse che aveva diritto di Parte_1
percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della visita di revisione,
nella misura di legge, e che l' fosse, quindi, condannato al pagamento, in suo favore, dei CP_2
ratei maturati, con decorrenza e in misura di legge, oltre spese del giudizio.
***
L' si era costituito in giudizio con memoria depositata il 10 maggio 2024 e aveva dato atto CP_2
che, nel frattempo, con provvedimento del 26 marzo 2024, aveva provveduto alla liquidazione del beneficio oggetto di causa e aveva, altresì, provveduto, con valuta del 22 aprile 2024, al pagamento degli arretrati dovuti.
Aveva, quindi, concluso domandando che il giudice dichiarasse cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
***
Con le note di trattazione scritta depositate il 27 maggio 2024, in vista dell'udienza cartolare di discussione (prima udienza) fissata per il 28 maggio 2024, la ricorrente si era opposta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, visto che l' , nel liquidare gli CP_2
2 arretrati, aveva effettuato una trattenuta pari a €. 1.050,34 per “recupero indebiti” e aveva chiesto che l'Istituto chiarisse l'origine del recupero effettuato.
L' non aveva depositato note scritte di trattazione. CP_2
***
Il Tribunale, con sentenza n. 810/2024 del 29 maggio 2024, dopo avere premesso che “con le
note di trattazione scritta da ultimo depositate, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuta
corresponsione delle mensilità e degli arretrati, comprensivi degli interessi maturati, ed ha
richiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di
lite”,
“sulle concordi conclusioni formulate dalle parti” aveva dichiarato cessata la materia del contendere, riconoscendo la soccombenza virtuale dell' e liquidando, in favore della CP_2
ricorrente, le spese del giudizio, quantificate in €. 2.051,50, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori, facendo riferimento alle controversie previdenziali di valore compreso tra €.
5.200,01 e €. 26.000,00, con applicazione dei valori minimi e con esclusione del compenso per la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi.
Il primo giudice, infine, aveva disposto un incremento del 10% del compenso ex art. 4, comma 1
bis, del citato DM 55/2014.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia la Corte:
“1) Nel merito, dichiarare cessata la materia del contendere per quanto riguarda la trattenuta
di €1.050,34;
3 2) In accoglimento dell'appello condannare l' al pagamento delle spese di lite relative al CP_2
primo grado di giudizio in favore degli avv. Rodin e Murino, antistatari, ricalcolate tenendo
conto anche della fase istruttoria/di trattazione nella misura minima prevista dal D.M: 55/2014,
oltre a spese generali ed accessori;
3) Con il favore delle spese relative a questo grado di giudizio, da distrarsi in favore degli avv.
Rodin e Murino, antistatari, come da nota spese che si deposita.”
Nell'interesse dell' appellato: CP_1
Voglia la Corte:
“1) rigettare l'appello.
2) con vittoria di spese e competenze, come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
Con un primo motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado per avere il Parte_1
Tribunale dichiarato cessata la materia del contendere malgrado ella si fosse opposta, non avendo ricevuto dall' risposta ai chiarimenti richiesti in ordine alla trattenuta di €. 1.054,34 CP_2
operata sugli arretrati liquidati ed erogati nel corso del primo grado di giudizio.
***
L'appello sul punto deve essere dichiarato inammissibile.
Nella presente fase del giudizio, l' , con la memoria difensiva, ha chiarito che la trattenuta in CP_2
contestazione, in realtà un conguaglio, era stata effettuata in quanto i primi due ratei dell'indennità di accompagnamento liquidati in favore dell'attuale appellante a titolo di arretrati,
quelli relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, erano già stati pagati in quel periodo, prima che,
all'esito della visita di revisione del 22 aprile 2022, nella quale era stata negata la sussistenza, in capo a dei requisiti sanitari necessari per il mantenimento dell'indennità di Parte_1
accompagnamento, poi invece riconosciuti dal Tribunale, la prestazione venisse revocata.
All'esito degli indicati chiarimenti, l'appellante ha riconosciuto la correttezza della trattenuta
4 effettuata dall' e ha concluso, quanto al merito della controversia, chiedendo che fosse CP_2
dichiarata cessata la materia del contendere.
Deve, quindi, escludersi che l'appellante, in ordine al merito della controversia, avesse interesse a proporre la presente impugnazione, con la quale ha, di fatto, finito per censurare solo la formula processuale adottata dal primo giudice per la definizione del giudizio, riconoscendo,
invece, nel corso della fase di impugnazione stessa, la natura integralmente satisfattiva della prestazione eseguita dall' che con quella formula il giudice aveva voluto significare. CP_2
***
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 5, D.M. 55/2014.
Con un secondo motivo di appello, ha criticato la sentenza impugnata per avere, a suo Parte_1
dire, il primo giudice liquidato le spese in misura onnicomprensiva, senza indicare i compensi liquidati per ciascuna delle fasi del giudizio.
3) Violazione D.M. 55/2014 art. 4, comma 5, lettera c).
Con un terzo motivo di appello, ha, invece, censurato la sentenza impugnata per avere Parte_1
il Tribunale escluso dal computo delle spese di lite i compensi previsti per la fase istruttoria/di trattazione.
A differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, ha osservato l'appellante, la predetta fase,
infatti, oltre che essere ineludibile, si era effettivamente svolta, in quanto i suoi difensori, nelle note di trattazione scritta depositate il 27 maggio 2024, avevano espressamente chiesto che la parte convenuta completasse l'istruttoria, fornendo chiarimenti sulla trattenuta operata in fase di liquidazione degli arretrati, e, comunque, nel corso del primo grado di giudizio, avevano esaminato il decreto giudiziale con cui era stata disposta la trattazione scritta dell'unica udienza svoltasi e avevano redatto e depositato le note di trattazione scritta sopra menzionate.
I compensi minimi spettanti in favore della parte vittoriosa, ha, quindi, concluso sul punto l'appellante, erano pari a €. 2.695,50, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
5 ***
Il secondo e il terzo motivo di appello sono infondati.
Non risponde, innanzitutto, al vero la circostanza che il Tribunale avesse liquidato le spese in misura onnicomprensiva, senza indicare i compensi relativi a ciascuna fase del giudizio.
Il primo giudice, infatti, aveva chiaramente indicato i criteri utilizzati, e cioè la tabella (cause in materia previdenziale) e lo scaglione di valore (da €. 5.200,01 a €. 26.000,00) applicati, l'utilizzo dei valori minimi, l'esclusione della fase istruttoria/di trattazione, il 10% di aumento ex art. 4,
comma 1 bis, DM 55/2014, le spese generali nella misura del 15% e gli accessori di legge,
rendendo così determinabile il compenso liquidato per ciascuna fase (€. 929,00 : 2 + 10% =€.
510,95 per la fase introduttiva;
€. 777,00 : 2 + 10% = €. 427,35 per la fase di studio;
€. 2.021,00 :
2 +10% = €. 1.111,55 per la fase decisionale, per un totale di €. 2.049,85, arrotondati di circa due unità, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA).
La liquidazione operata dal primo giudice risulta, in ogni caso, a parere del Collegio, rispettosa dei criteri normativi dettati in materia.
La fase di trattazione/istruttoria non poteva, infatti, essere compresa nella liquidazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale, considerato che il procedimento di primo grado si era svolto in una sola udienza cartolare, quella del 28 maggio 2024, in vista della quale, mentre l' non CP_2
aveva depositato note di trattazione scritta, la parte ricorrente, attuale appellante, con le note di trattazione scritta depositate il 27 maggio 2024, si era limitata a lamentare l'esistenza della ritenuta più volte citata e a chiedere che l' desse dei chiarimenti al riguardo e in esito alla CP_2
quale il giudice aveva deciso la causa pronunciando la sentenza impugnata.
Nessuna attività istruttoria o finalizzata all'istruttoria, né altra attività ricompresa dal DM 55/14
nella fase istruttoria/di trattazione, era stata, quindi, posta in essere dalla parte ricorrente, la quale, oltre ad esaminare provvedimenti giudiziali in alcun modo pronunciati nel corso o in funzione dell'istruzione, si era, infatti, limitata ad esaminare l'atto introduttivo dell' e i CP_2
documenti allo stesso allegati e a richiedere, senza esito, che parte convenuta rendesse
6 chiarimenti in ordine all'origine dell'asserito indebito risultante dal provvedimento di liquidazione degli arretrati - tra l'altro, in realtà, integralmente satisfattivo come in precedenza evidenziato - allegato alla memoria difensiva dell' . CP_1
D'altra parte, come anche affermato dalla Suprema Corte, benché in relazione al giudizio di appello, “in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014,
l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi
processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della
fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo
al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in
essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste
dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere
altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di
trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni,
senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi
documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali”
(Cass. 10206/2021).
La liquidazione operata dal Tribunale, pari, come già osservato, alla somma dei valori minimi previsti nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa alle cause in materia di previdenza per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e comprensiva dell'aumento del 10% ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014, deve, quindi, essere ritenuta corretta e condivisibile.
***
Per tutte le ragioni indicate, l'appello proposto da deve, dunque, quanto al merito della Parte_1
causa, essere dichiarato inammissibile e, quanto alla liquidazione delle spese di lite operata dal
Tribunale, essere rigettato.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo l'appellante allegato e comprovato,
7 mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del 28 novembre
2024, di non essere stata titolare, nell'anno 2023, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall'art. 42, co.11, D.L. 269/03 e non avendo la medesima comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile, quanto al merito della causa, l'appello proposto da e rigetta, Parte_1
invece, l'appello dalla stessa proposto in ordine alla liquidazione delle spese di lite operata dal
Tribunale.
Nulla dispone in ordine alle spese del giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 18 aprile 2025.
L'estensore……… ……………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu……………………… …………………dott. Maria Luisa Scarpa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 26 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 297 dell'anno 2024, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giuliana Parte_1
Murino, Fabrizio Rodin e Giorgio Rodin, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso la propria avvocatura di sede, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doa, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9 febbraio 2024, aveva, innanzitutto, premesso che, all'esito Parte_1
della consulenza tecnica d'ufficio, disposta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo da lei introdotto per ottenere il riconoscimento, con decorrenza dalla data della visita di revisione del 22 aprile 2022, della persistenza dei requisiti sanitari necessari per il godimento dell'indennità di accompagnamento, il Tribunale di Cagliari, con decreto di omologa del 23
settembre 2023, la aveva riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri dell'età, nella misura del 100%, con necessità di assistenza continua dalla data della disposta revisione.
La ricorrente aveva, quindi, allegato di avere, rispettivamente in data 28 settembre 2023 e in data
4 ottobre 2023, notificato il suddetto decreto e inviato il c.d. modello AP70 all' , il quale, CP_2
nonostante il decorso di un tempo superiore ai 120 giorni previsti dall'art. 445 bis, comma 5,
c.p.c., non aveva ancora provveduto al riconoscimento del diritto e al pagamento della prestazione.
aveva, quindi, concluso, domandando che il giudice dichiarasse che aveva diritto di Parte_1
percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della visita di revisione,
nella misura di legge, e che l' fosse, quindi, condannato al pagamento, in suo favore, dei CP_2
ratei maturati, con decorrenza e in misura di legge, oltre spese del giudizio.
***
L' si era costituito in giudizio con memoria depositata il 10 maggio 2024 e aveva dato atto CP_2
che, nel frattempo, con provvedimento del 26 marzo 2024, aveva provveduto alla liquidazione del beneficio oggetto di causa e aveva, altresì, provveduto, con valuta del 22 aprile 2024, al pagamento degli arretrati dovuti.
Aveva, quindi, concluso domandando che il giudice dichiarasse cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
***
Con le note di trattazione scritta depositate il 27 maggio 2024, in vista dell'udienza cartolare di discussione (prima udienza) fissata per il 28 maggio 2024, la ricorrente si era opposta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, visto che l' , nel liquidare gli CP_2
2 arretrati, aveva effettuato una trattenuta pari a €. 1.050,34 per “recupero indebiti” e aveva chiesto che l'Istituto chiarisse l'origine del recupero effettuato.
L' non aveva depositato note scritte di trattazione. CP_2
***
Il Tribunale, con sentenza n. 810/2024 del 29 maggio 2024, dopo avere premesso che “con le
note di trattazione scritta da ultimo depositate, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuta
corresponsione delle mensilità e degli arretrati, comprensivi degli interessi maturati, ed ha
richiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di
lite”,
“sulle concordi conclusioni formulate dalle parti” aveva dichiarato cessata la materia del contendere, riconoscendo la soccombenza virtuale dell' e liquidando, in favore della CP_2
ricorrente, le spese del giudizio, quantificate in €. 2.051,50, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori, facendo riferimento alle controversie previdenziali di valore compreso tra €.
5.200,01 e €. 26.000,00, con applicazione dei valori minimi e con esclusione del compenso per la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi.
Il primo giudice, infine, aveva disposto un incremento del 10% del compenso ex art. 4, comma 1
bis, del citato DM 55/2014.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia la Corte:
“1) Nel merito, dichiarare cessata la materia del contendere per quanto riguarda la trattenuta
di €1.050,34;
3 2) In accoglimento dell'appello condannare l' al pagamento delle spese di lite relative al CP_2
primo grado di giudizio in favore degli avv. Rodin e Murino, antistatari, ricalcolate tenendo
conto anche della fase istruttoria/di trattazione nella misura minima prevista dal D.M: 55/2014,
oltre a spese generali ed accessori;
3) Con il favore delle spese relative a questo grado di giudizio, da distrarsi in favore degli avv.
Rodin e Murino, antistatari, come da nota spese che si deposita.”
Nell'interesse dell' appellato: CP_1
Voglia la Corte:
“1) rigettare l'appello.
2) con vittoria di spese e competenze, come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
Con un primo motivo di appello, ha censurato la sentenza di primo grado per avere il Parte_1
Tribunale dichiarato cessata la materia del contendere malgrado ella si fosse opposta, non avendo ricevuto dall' risposta ai chiarimenti richiesti in ordine alla trattenuta di €. 1.054,34 CP_2
operata sugli arretrati liquidati ed erogati nel corso del primo grado di giudizio.
***
L'appello sul punto deve essere dichiarato inammissibile.
Nella presente fase del giudizio, l' , con la memoria difensiva, ha chiarito che la trattenuta in CP_2
contestazione, in realtà un conguaglio, era stata effettuata in quanto i primi due ratei dell'indennità di accompagnamento liquidati in favore dell'attuale appellante a titolo di arretrati,
quelli relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, erano già stati pagati in quel periodo, prima che,
all'esito della visita di revisione del 22 aprile 2022, nella quale era stata negata la sussistenza, in capo a dei requisiti sanitari necessari per il mantenimento dell'indennità di Parte_1
accompagnamento, poi invece riconosciuti dal Tribunale, la prestazione venisse revocata.
All'esito degli indicati chiarimenti, l'appellante ha riconosciuto la correttezza della trattenuta
4 effettuata dall' e ha concluso, quanto al merito della controversia, chiedendo che fosse CP_2
dichiarata cessata la materia del contendere.
Deve, quindi, escludersi che l'appellante, in ordine al merito della controversia, avesse interesse a proporre la presente impugnazione, con la quale ha, di fatto, finito per censurare solo la formula processuale adottata dal primo giudice per la definizione del giudizio, riconoscendo,
invece, nel corso della fase di impugnazione stessa, la natura integralmente satisfattiva della prestazione eseguita dall' che con quella formula il giudice aveva voluto significare. CP_2
***
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 5, D.M. 55/2014.
Con un secondo motivo di appello, ha criticato la sentenza impugnata per avere, a suo Parte_1
dire, il primo giudice liquidato le spese in misura onnicomprensiva, senza indicare i compensi liquidati per ciascuna delle fasi del giudizio.
3) Violazione D.M. 55/2014 art. 4, comma 5, lettera c).
Con un terzo motivo di appello, ha, invece, censurato la sentenza impugnata per avere Parte_1
il Tribunale escluso dal computo delle spese di lite i compensi previsti per la fase istruttoria/di trattazione.
A differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, ha osservato l'appellante, la predetta fase,
infatti, oltre che essere ineludibile, si era effettivamente svolta, in quanto i suoi difensori, nelle note di trattazione scritta depositate il 27 maggio 2024, avevano espressamente chiesto che la parte convenuta completasse l'istruttoria, fornendo chiarimenti sulla trattenuta operata in fase di liquidazione degli arretrati, e, comunque, nel corso del primo grado di giudizio, avevano esaminato il decreto giudiziale con cui era stata disposta la trattazione scritta dell'unica udienza svoltasi e avevano redatto e depositato le note di trattazione scritta sopra menzionate.
I compensi minimi spettanti in favore della parte vittoriosa, ha, quindi, concluso sul punto l'appellante, erano pari a €. 2.695,50, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
5 ***
Il secondo e il terzo motivo di appello sono infondati.
Non risponde, innanzitutto, al vero la circostanza che il Tribunale avesse liquidato le spese in misura onnicomprensiva, senza indicare i compensi relativi a ciascuna fase del giudizio.
Il primo giudice, infatti, aveva chiaramente indicato i criteri utilizzati, e cioè la tabella (cause in materia previdenziale) e lo scaglione di valore (da €. 5.200,01 a €. 26.000,00) applicati, l'utilizzo dei valori minimi, l'esclusione della fase istruttoria/di trattazione, il 10% di aumento ex art. 4,
comma 1 bis, DM 55/2014, le spese generali nella misura del 15% e gli accessori di legge,
rendendo così determinabile il compenso liquidato per ciascuna fase (€. 929,00 : 2 + 10% =€.
510,95 per la fase introduttiva;
€. 777,00 : 2 + 10% = €. 427,35 per la fase di studio;
€. 2.021,00 :
2 +10% = €. 1.111,55 per la fase decisionale, per un totale di €. 2.049,85, arrotondati di circa due unità, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA).
La liquidazione operata dal primo giudice risulta, in ogni caso, a parere del Collegio, rispettosa dei criteri normativi dettati in materia.
La fase di trattazione/istruttoria non poteva, infatti, essere compresa nella liquidazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale, considerato che il procedimento di primo grado si era svolto in una sola udienza cartolare, quella del 28 maggio 2024, in vista della quale, mentre l' non CP_2
aveva depositato note di trattazione scritta, la parte ricorrente, attuale appellante, con le note di trattazione scritta depositate il 27 maggio 2024, si era limitata a lamentare l'esistenza della ritenuta più volte citata e a chiedere che l' desse dei chiarimenti al riguardo e in esito alla CP_2
quale il giudice aveva deciso la causa pronunciando la sentenza impugnata.
Nessuna attività istruttoria o finalizzata all'istruttoria, né altra attività ricompresa dal DM 55/14
nella fase istruttoria/di trattazione, era stata, quindi, posta in essere dalla parte ricorrente, la quale, oltre ad esaminare provvedimenti giudiziali in alcun modo pronunciati nel corso o in funzione dell'istruzione, si era, infatti, limitata ad esaminare l'atto introduttivo dell' e i CP_2
documenti allo stesso allegati e a richiedere, senza esito, che parte convenuta rendesse
6 chiarimenti in ordine all'origine dell'asserito indebito risultante dal provvedimento di liquidazione degli arretrati - tra l'altro, in realtà, integralmente satisfattivo come in precedenza evidenziato - allegato alla memoria difensiva dell' . CP_1
D'altra parte, come anche affermato dalla Suprema Corte, benché in relazione al giudizio di appello, “in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014,
l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi
processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della
fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo
al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in
essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste
dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere
altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di
trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni,
senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi
documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali”
(Cass. 10206/2021).
La liquidazione operata dal Tribunale, pari, come già osservato, alla somma dei valori minimi previsti nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa alle cause in materia di previdenza per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e comprensiva dell'aumento del 10% ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014, deve, quindi, essere ritenuta corretta e condivisibile.
***
Per tutte le ragioni indicate, l'appello proposto da deve, dunque, quanto al merito della Parte_1
causa, essere dichiarato inammissibile e, quanto alla liquidazione delle spese di lite operata dal
Tribunale, essere rigettato.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo l'appellante allegato e comprovato,
7 mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del 28 novembre
2024, di non essere stata titolare, nell'anno 2023, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall'art. 42, co.11, D.L. 269/03 e non avendo la medesima comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile, quanto al merito della causa, l'appello proposto da e rigetta, Parte_1
invece, l'appello dalla stessa proposto in ordine alla liquidazione delle spese di lite operata dal
Tribunale.
Nulla dispone in ordine alle spese del giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 18 aprile 2025.
L'estensore……… ……………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu……………………… …………………dott. Maria Luisa Scarpa
8