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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 06/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3149/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Sezione II civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Simon Tschager - Giudice
dott. Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3149/2023
promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. SCHWEITZER NATALIE e dall'avv.
BRANDSTÄTTER GERHARD, domiciliatari;
- ricorrente -
1 contro contumace;
CP_1
- convenuto -
con l'intervento del Pubblico Ministero.
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
di parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale di Bolzano adito disporre la modifica delle
condizioni di divorzio emesse nella sentenza del Tribunale di
Bolzano n. 697/2017 dd. 05.05.2017, emesso nel procedimento sub
R.G. 1714/2017, nei seguenti punti
1. Modifica punto 1
Il punto 1 sarà modificato ed integrato nel seguente senso:
La figlia nata il [...] a [...], verrà affidata in via Per_1
esclusiva al padre, con residenza principale presso il padre a Caldaro
(BZ). Le decisioni di maggior interesse sono assunte di comune
accordo, mentre le decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione riguardanti la vita quotidiana sono prese dai
genitori anche separatamente. Qualsiasi cambiamento di residenza
della comune figlia deve essere preventivamente accordato tra i
genitori.
2
2. Modifica punto 2
Si prevede per la madre un ampio diritto e dovere di frequentazione
della figlia minorenne, che dovrà svolgersi a Caldaro o dintorni,
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di
Per_1
Durante l'estate potrà passare due volte fino a 3 settimane Per_1
anche consecutive con la madre a Caldaro o dintorni. I genitori si
accorderanno sui periodi esatti entro aprile di ogni anno.
Per quanto riguarda le ferie scolastiche e festività, i genitori si
metteranno d'accordo con congruo anticipo, cercando di venirsi
incontro relativamente alle esigenze lavorative di ognuno.
Il padre si impegna a dare alla sig.ra regolarmente tutte le CP_1
informazioni riguardanti la comune figlia.
3. Modifica punto 3
Non è dovuto nessun contributo di mantenimento per la figlia
da parte della madre Sig.ra Per_1 CP_1
4. Modifica punto 4
Questo punto rimane invariato.
5. Modifica punto 5 e 6
Questi punti devono essere tolti, in quanto superati.
3
6. Modifica punto 7
Questo punto rimane invariato.
7. Modifica punto 8
Ai sensi della disciplina per gli assegni familiari ed eventuali altri
sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati e per eventuali domande
ovvero richieste ad enti pubblici, la figlia è da considerarsi a tutti gli
effetti a carico del padre e tutti gli sussidi provinciali o statali
spetteranno al padre.
Entrambi i genitori avranno diritto di fruire delle detrazioni fiscali
per la figlia al 50%.
8. Modifica punto 9
Questo punto dovrà essere tolto, in quanto superato.
9. Modifica punto 10 e 11
Questi punti rimangono invariati.
10. Modifica punto 12
Le spese per il presente atto saranno a carico della sig.ra se CP_1
non dovesse accettare queste modifiche delle condizioni della
sentenza di divorzio.
In via istruttoria: come da ricorso“;
del Pubblico Ministero:
4 “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle
conclusioni formulate nel ricorso“.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dati per noti la sentenza di divorzio ed il ricorso, le domande del ricorrente vanno accolte, salvo quanto infra.
Circa l'affidamento esclusivo, devono ritenersi attendibili le dichiarazioni del ricorrente contenute nel ricorso
– che a loro volta riprendono quelle oggetto della querela sporta in data 16.4.2023 - circa la sostanziale sottrazione di minore da parte della madre, secondo le quali la convenuta sarebbe sparita insieme al nuovo marito portando con sé la figlia senza dare più notizie di entrambe.
Ritiene il Collegio tale condotta rilevante ai sensi dell'art. 347 quater, comma 1 c.c., perché contraria agli interessi della minore, in considerazione del venir meno del rapporto con il padre in età adolescenziale e in considerazione del radicamento di rapporti familiari e territoriali maturato in
Italia.
Non rilevano pertanto gli innumerevoli espatri e rimpatri verso e dall'Ucraina, del resto coperti dall'aperto consenso del ricorrente di cui alla sentenza di divorzio, bensì
5 l'aver fatto perdere le proprie tracce, circostanza da ultimo ribadita anche all'ultima udienza, ove si dichiarava di ignorare “… dove entrambe si trovino e che da recenti contatti
intrattenuti tra la madre del ricorrente e la madre della convenuta
pare che quest'ultima si trovi in Ucraina, tuttavia si ignora dove”.
Ove la figlia dovesse pertanto di fatto trovarsi collocata presso il padre, il diritto di visita in favore della madre potrà
essere esercitato previo accordo con il ricorrente.
Va di conseguenza revocato l'obbligo contributivo a carico dello stesso previsto in sentenza di divorzio.
Non può essere accolta la richiesta di non prevedere contributo a carico della convenuta, poiché diritto non disponibile, la cui esecuzione tuttavia potrà aversi unicamente ove la figlia venga di fatto a trovarsi collocata stabilmente presso il padre. Si ritiene congruo importo di € 300,00 mensili
– soggetto ai consueti criteri di pagamento e rivalutazione - in considerazione del presumibile potenziale reddituale della convenuta, indicata quale “cartomante” (pag. 5 del ricorso).
Eventuali contributi pubblici erogati per la figlia andranno ad esclusivo vantaggio del ricorrente.
Le spese processuali, non ravvisandosi né soccombenza
6 né mancata accettazione da parte della convenuta delle condizioni richieste, rimangono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita,
dispone
che le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 697/2017
dd.
5.5.2017 di questo Tribunale siano modificate come segue:
Punto 1
La figlia nata il [...] a [...], viene affidata Per_1
in via esclusiva al padre, con residenza principale presso il padre a Caldaro (BZ). Le decisioni di maggior interesse sono assunte di comune accordo, mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione riguardanti la vita quotidiana sono prese dai genitori anche separatamente. Qualsiasi
cambiamento di residenza della comune figlia deve essere preventivamente accordato tra i genitori.
Punto 2
Il diritto di visita in favore della madre verrà esercitato previo accordo con il signor;
Parte_1
7 Punto 3
Ove la figlia venga collocata stabilmente presso il Per_1
padre, da quel momento sarà obbligata a CP_1
pagare, a titolo di contributo di mantenimento della figlia, la somma di € 300,00 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
tale somma è soggetta alla rivalutazione annua secondo gli indici ASTAT valevoli per il Comune di Bolzano per le famiglie di impiegati ed operai;
la prima rivalutazione andrà
effettuata dopo un anno a partire dal mese corrispondente al primo pagamento dovuto;
Punti 5 e 6
Le corrispondenti condizioni decadono, in quanto superate.
Punto 8
Ai sensi della disciplina per gli assegni familiari ed eventuali altri sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati e per eventuali domande ovvero richieste ad enti pubblici, la figlia è
da considerarsi a tutti gli effetti a carico del padre e tutti gli sussidi provinciali o statali spetteranno al padre.
Entrambi i genitori avranno diritto di fruire delle detrazioni fiscali per la figlia al 50%.
Punto 9
8 La corrispondente condizione decade, in quanto superata.
Fermo il resto.
Spese a carico del ricorrente.
Così deciso in Bolzano, 05/03/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Sezione II civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Simon Tschager - Giudice
dott. Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3149/2023
promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. SCHWEITZER NATALIE e dall'avv.
BRANDSTÄTTER GERHARD, domiciliatari;
- ricorrente -
1 contro contumace;
CP_1
- convenuto -
con l'intervento del Pubblico Ministero.
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
di parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale di Bolzano adito disporre la modifica delle
condizioni di divorzio emesse nella sentenza del Tribunale di
Bolzano n. 697/2017 dd. 05.05.2017, emesso nel procedimento sub
R.G. 1714/2017, nei seguenti punti
1. Modifica punto 1
Il punto 1 sarà modificato ed integrato nel seguente senso:
La figlia nata il [...] a [...], verrà affidata in via Per_1
esclusiva al padre, con residenza principale presso il padre a Caldaro
(BZ). Le decisioni di maggior interesse sono assunte di comune
accordo, mentre le decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione riguardanti la vita quotidiana sono prese dai
genitori anche separatamente. Qualsiasi cambiamento di residenza
della comune figlia deve essere preventivamente accordato tra i
genitori.
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2. Modifica punto 2
Si prevede per la madre un ampio diritto e dovere di frequentazione
della figlia minorenne, che dovrà svolgersi a Caldaro o dintorni,
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di
Per_1
Durante l'estate potrà passare due volte fino a 3 settimane Per_1
anche consecutive con la madre a Caldaro o dintorni. I genitori si
accorderanno sui periodi esatti entro aprile di ogni anno.
Per quanto riguarda le ferie scolastiche e festività, i genitori si
metteranno d'accordo con congruo anticipo, cercando di venirsi
incontro relativamente alle esigenze lavorative di ognuno.
Il padre si impegna a dare alla sig.ra regolarmente tutte le CP_1
informazioni riguardanti la comune figlia.
3. Modifica punto 3
Non è dovuto nessun contributo di mantenimento per la figlia
da parte della madre Sig.ra Per_1 CP_1
4. Modifica punto 4
Questo punto rimane invariato.
5. Modifica punto 5 e 6
Questi punti devono essere tolti, in quanto superati.
3
6. Modifica punto 7
Questo punto rimane invariato.
7. Modifica punto 8
Ai sensi della disciplina per gli assegni familiari ed eventuali altri
sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati e per eventuali domande
ovvero richieste ad enti pubblici, la figlia è da considerarsi a tutti gli
effetti a carico del padre e tutti gli sussidi provinciali o statali
spetteranno al padre.
Entrambi i genitori avranno diritto di fruire delle detrazioni fiscali
per la figlia al 50%.
8. Modifica punto 9
Questo punto dovrà essere tolto, in quanto superato.
9. Modifica punto 10 e 11
Questi punti rimangono invariati.
10. Modifica punto 12
Le spese per il presente atto saranno a carico della sig.ra se CP_1
non dovesse accettare queste modifiche delle condizioni della
sentenza di divorzio.
In via istruttoria: come da ricorso“;
del Pubblico Ministero:
4 “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle
conclusioni formulate nel ricorso“.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dati per noti la sentenza di divorzio ed il ricorso, le domande del ricorrente vanno accolte, salvo quanto infra.
Circa l'affidamento esclusivo, devono ritenersi attendibili le dichiarazioni del ricorrente contenute nel ricorso
– che a loro volta riprendono quelle oggetto della querela sporta in data 16.4.2023 - circa la sostanziale sottrazione di minore da parte della madre, secondo le quali la convenuta sarebbe sparita insieme al nuovo marito portando con sé la figlia senza dare più notizie di entrambe.
Ritiene il Collegio tale condotta rilevante ai sensi dell'art. 347 quater, comma 1 c.c., perché contraria agli interessi della minore, in considerazione del venir meno del rapporto con il padre in età adolescenziale e in considerazione del radicamento di rapporti familiari e territoriali maturato in
Italia.
Non rilevano pertanto gli innumerevoli espatri e rimpatri verso e dall'Ucraina, del resto coperti dall'aperto consenso del ricorrente di cui alla sentenza di divorzio, bensì
5 l'aver fatto perdere le proprie tracce, circostanza da ultimo ribadita anche all'ultima udienza, ove si dichiarava di ignorare “… dove entrambe si trovino e che da recenti contatti
intrattenuti tra la madre del ricorrente e la madre della convenuta
pare che quest'ultima si trovi in Ucraina, tuttavia si ignora dove”.
Ove la figlia dovesse pertanto di fatto trovarsi collocata presso il padre, il diritto di visita in favore della madre potrà
essere esercitato previo accordo con il ricorrente.
Va di conseguenza revocato l'obbligo contributivo a carico dello stesso previsto in sentenza di divorzio.
Non può essere accolta la richiesta di non prevedere contributo a carico della convenuta, poiché diritto non disponibile, la cui esecuzione tuttavia potrà aversi unicamente ove la figlia venga di fatto a trovarsi collocata stabilmente presso il padre. Si ritiene congruo importo di € 300,00 mensili
– soggetto ai consueti criteri di pagamento e rivalutazione - in considerazione del presumibile potenziale reddituale della convenuta, indicata quale “cartomante” (pag. 5 del ricorso).
Eventuali contributi pubblici erogati per la figlia andranno ad esclusivo vantaggio del ricorrente.
Le spese processuali, non ravvisandosi né soccombenza
6 né mancata accettazione da parte della convenuta delle condizioni richieste, rimangono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita,
dispone
che le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 697/2017
dd.
5.5.2017 di questo Tribunale siano modificate come segue:
Punto 1
La figlia nata il [...] a [...], viene affidata Per_1
in via esclusiva al padre, con residenza principale presso il padre a Caldaro (BZ). Le decisioni di maggior interesse sono assunte di comune accordo, mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione riguardanti la vita quotidiana sono prese dai genitori anche separatamente. Qualsiasi
cambiamento di residenza della comune figlia deve essere preventivamente accordato tra i genitori.
Punto 2
Il diritto di visita in favore della madre verrà esercitato previo accordo con il signor;
Parte_1
7 Punto 3
Ove la figlia venga collocata stabilmente presso il Per_1
padre, da quel momento sarà obbligata a CP_1
pagare, a titolo di contributo di mantenimento della figlia, la somma di € 300,00 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
tale somma è soggetta alla rivalutazione annua secondo gli indici ASTAT valevoli per il Comune di Bolzano per le famiglie di impiegati ed operai;
la prima rivalutazione andrà
effettuata dopo un anno a partire dal mese corrispondente al primo pagamento dovuto;
Punti 5 e 6
Le corrispondenti condizioni decadono, in quanto superate.
Punto 8
Ai sensi della disciplina per gli assegni familiari ed eventuali altri sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati e per eventuali domande ovvero richieste ad enti pubblici, la figlia è
da considerarsi a tutti gli effetti a carico del padre e tutti gli sussidi provinciali o statali spetteranno al padre.
Entrambi i genitori avranno diritto di fruire delle detrazioni fiscali per la figlia al 50%.
Punto 9
8 La corrispondente condizione decade, in quanto superata.
Fermo il resto.
Spese a carico del ricorrente.
Così deciso in Bolzano, 05/03/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
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