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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/10/2025, n. 4353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4353 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione del Giudice del Lavoro e in persona del giudice Giuseppe
AN nella causa iscritta al n. 8641/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gulotta Antonio Walter
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
- contumace -
All'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Dichiara inammissibile il ricorso e, per l'effetto, dichiara la insussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente.
Dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' . CP_2
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico CP_2 preventivo già liquidate.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 04/06/2025 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' , chiedendo dichiararsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' convenuto rimaneva CP_1 contumace;
premesso che la causa veniva decisa come da dispositivo in epigrafe;
ritenuto che
la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.); considerato pertanto che nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex Cass. n. 7013 del
2004); ritenuto che parte ricorrente ha dedotto l'erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, il quale avrebbe sottostimato l'entità delle patologie denunciate senza tuttavia specificarne adeguatamente le motivazioni, essendosi limitata ad allegare che talune delle patologie sofferte dovrebbero essere valutate differentemente da quanto indicato nella CTU;
considerato che
dette censure non appaiono in grado di revocare in dubbio le conclusioni della perizia, che all'opposto evidenziano in modo coerente con gli accertamenti eseguiti e documentati in atti l'esatta obiettività clinica delle patologie a carico di parte ricorrente;
ritenuta pertanto l'inammissibilità del ricorso ex art. 445-bis, penult. co, c.p.c., nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c.; considerato che restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica della CP_2 fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate;
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 16/10/2025
IL GIUDICE
Giuseppe AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione del Giudice del Lavoro e in persona del giudice Giuseppe
AN nella causa iscritta al n. 8641/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gulotta Antonio Walter
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
- contumace -
All'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Dichiara inammissibile il ricorso e, per l'effetto, dichiara la insussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente.
Dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' . CP_2
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico CP_2 preventivo già liquidate.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 04/06/2025 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' , chiedendo dichiararsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' convenuto rimaneva CP_1 contumace;
premesso che la causa veniva decisa come da dispositivo in epigrafe;
ritenuto che
la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.); considerato pertanto che nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex Cass. n. 7013 del
2004); ritenuto che parte ricorrente ha dedotto l'erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, il quale avrebbe sottostimato l'entità delle patologie denunciate senza tuttavia specificarne adeguatamente le motivazioni, essendosi limitata ad allegare che talune delle patologie sofferte dovrebbero essere valutate differentemente da quanto indicato nella CTU;
considerato che
dette censure non appaiono in grado di revocare in dubbio le conclusioni della perizia, che all'opposto evidenziano in modo coerente con gli accertamenti eseguiti e documentati in atti l'esatta obiettività clinica delle patologie a carico di parte ricorrente;
ritenuta pertanto l'inammissibilità del ricorso ex art. 445-bis, penult. co, c.p.c., nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c.; considerato che restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica della CP_2 fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate;
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 16/10/2025
IL GIUDICE
Giuseppe AN