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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/12/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. US De OS Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. OSrio NE SI Consigliere relatore
all'esito della udienza di discussione orale, ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. del 25
novembre 2025, nel corso della quale ha riservato il deposito della sentenza in trenta giorni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1371/2024 R.G. promossa da:
con sede legale in Milano Piazza Filippo Meda 4 (CF Controparte_1
), in persona del procuratore dott. con il P.IVA_1 Controparte_2
patrocinio dell'Avv. US Mercanti.
Contro
con sede in Imola (BO) via Aldrovandi n.11/A (CF e P.IVA CP_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_2
dell'Avv. Nicola Stangolini
e nato il [...] a [...] e Controparte_4
residente a [...] (CF ), con il patrocinio C.F._1
dell'Avv. Maurizio Allegro Pontani
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 20489/2015 del 2 aprile 2015 del
Tribunale di Bologna, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione.
sulle conclusioni formulate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi
OSSERVA
1- Con atto di citazione ex art. 548 c.p.c. ora Controparte_5 [...]
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Bologna, CP_1 Controparte_4
e la (ora ) chiedendo l'accertamento che il proprio Controparte_6 CP_3
debitore fosse creditore della società ora menzionata per compensi allo CP_4
stesso dovuti quale Presidente del Collegio Sindacale della stessa.
a, in particolare, allegato di essere creditrice del Controparte_5
della somma di €. 21.400,00 in forza del decreto ingiuntivo n. 494/2008 CP_4
emesso dal Tribunale di Lodi, confermato, a seguito di opposizione, con sentenza del medesimo Tribunale del 09.09.2011, alla quale era seguito - in data 16.01.2012 - il pignoramento presso terzi, dal quale aveva avuto origine il presente giudizio.
(ora ,), quale terza debitrice, aveva reso al GE Controparte_6 Controparte_3
dichiarazione negativa in quanto il svolgeva la funzione di Sindaco CP_4
nell'interesse della Parte_1
con sede in Milano. Essa attrice aveva, pertanto, chiesto procedersi
[...]
all'istruzione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.
pag. 2/15 Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna si è costituita (ora Controparte_6
) per resistere alla domanda di CP_3 Controparte_7
[... invece, rimasto contumace . Controparte_4
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n.20489/2015, ha dichiarato che la convenuta era debitrice, nei confronti del convenuto Controparte_6 CP_4
, della somma di € 19.329,50 e ha fissato in giorni sessanta il termine per la
[...]
riassunzione del processo esecutivo.
La decisione era motivata sul presupposto che la somma in controversia corrispondeva ai compensi sindacali maturati dal dott. opo la data di notifica dell'atto di CP_4
pignoramento presso terzi e fino alla data di cessazione del suo incarico.
Il Tribunale ha evidenziato che una Associazione Professionale, pur essendo un autonomo centro di imputazione di effetti giuridici, non poteva sostituirsi legittimamente ai singoli professionisti, nei rapporti con la clientela, nel caso di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richiedesse particolari titoli di abilitazione dei quali solo il singolo era in possesso e che, pertanto, le stessa non poteva avere diritto al pertinente compenso. Non risultava, inoltre, raggiunta la prova dell'avvenuta cessione del diritto al compenso per le prestazioni svolte dal CP_4
favore della in precedenza menzionata. Parte_1
2- ha proposto gravame, dinanzi alla Corte di Bologna. Controparte_3
Si è costituito e ha aderito all'appello proposto da Controparte_4
proponendo anche appello incidentale per ottenere la riforma della Controparte_3
sentenza di primo grado.
pag. 3/15 Si è costituta anche (ora Controparte_8 [...]
per resistere all'appello di e proporre, a sua volta, CP_1 Controparte_3
appello incidentale.
La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza n.1229/2020 del 17 dicembre 2019- 12
maggio 2020, ha accolto l'appello principale di e, in riforma della Controparte_3
sentenza del Tribunale di Bologna, oggetto di impugnazione, ha rigettato la domanda formulata in primo grado da ora Controparte_5 CP_1
condannandola al rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi, in favore di
[...]
e delle spese del giudizio di appello, in favore di Controparte_3 [...]
, posto che quest'ultimo era rimasto contumace in primo grado. CP_4
Ha dichiarato assorbiti gli appelli incidentali.
La Corte di Appello di Bologna ha evidenziato:
-che, nel giudizio di cognizione per accertamento dell'obbligo del terzo, conseguente alla mancata dichiarazione o alla sua contestazione come nel caso di specie, il creditore pignorante, avendo la qualità di terzo, era tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore o l'appartenenza a questi della cosa pignorata, mentre il terzo pignorato, qualora eccepisse di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, avrebbe dovuto provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l'anteriorità di esso rispetto al pignoramento;
-che, pertanto, alla spettava l'onere di provare il fatto costitutivo dell'obbligo di CP_9
mentre gravava su quest' ultima l'onere di provare eventualmente di Controparte_3
avere estinto la propria obbligazione prima del pignoramento, con la conseguenza del venir meno dell'esistenza del credito supposta dal pignorante;
pag. 4/15 -che non era contestato che il dott. fosse stato nominato Presidente del CP_4
Collegio Sindacale della e avesse svolto personalmente l'incarico e Controparte_3
che uno studio professionale associato non potesse legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si trattasse di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richiedesse particolari titoli di abilitazione dei quali soltanto il singolo poteva essere in possesso;
-che, ai sensi dell'art. 36 c.c., l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute erano regolati dagli accordi tra gli associati, che ben potevano attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, eventualmente delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, così come prevedeva l'art. 6 dell'associazione in questione;
-che ne derivava che, ove accertata tale circostanza, sussisteva la legittimazione attiva dello associato, cui la legge attribuiva la capacità di porsi come Controparte_10
autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici anche rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico,
poiché il fenomeno associativo tra professionisti poteva non essere necessariamente finalizzato in modo univoco alla divisione delle spese e alla gestione congiunta dei proventi;
-che il principio di personalità della prestazione tipico del contratto d'opera intellettuale ex art. 2229 c.c. era compatibile con uno studio associato, con la conseguenza che la titolarità del credito per lo svolgimento dell'attività professionale degli associati poteva essere attribuita allo studio, poiché il credito per l'onorario non rientrava tra quelli per i pag. 5/15 quali sussisteva un divieto assoluto di cessione, ma era obbligatorio che la prestazione fosse resa dal singolo associato;
-che era stata prodotta in atti la comunicazione, da parte del dott. alla CP_4
in data 28.11.2011, a mezzo racc. a/r, dell'avvenuta costituzione in Controparte_3
data 11.11.2011 dell' cui Parte_1
facevano capo tutti i rapporti in essere per l'attività professionale svolta dott. CP_4
e a nome della quale, pertanto, dovevano essere emesse note e fatture relative a tale attività, subentrando l' in detti rapporti ad ogni effetto di legge;
Parte_1
-che erano state, altresì, allegate le successive fatture emesse dallo studio associato nei confronti della con imputazione agli emolumenti dovuti quale Controparte_3
Presidente del Collegio della Società stessa;
-che ciò era avvenuto antecedentemente alla notifica da parte della Controparte_11
in data 16.01.2012 -alla dell'atto di pignoramento presso terzi. Controparte_3
ha presentato ricorso per cassazione, affidandolo a quattro Parte_2
motivi.
ha presentato controricorso, così come Controparte_4 CP_3
[...]
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.16475/2024 del 6-13 giugno 2024, ha accolto il secondo e il quarto motivo del ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il terzo e ha,
pertanto, cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato alla
Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
pag. 6/15 La Suprema Corte ha evidenziato che le questioni poste erano già state risolte tra le medesime parti, anche se con terzi esecutati diversi, da Cass. 756/2023, che aveva accolto ricorso della statuendo: «La società che conferisce l'incarico di CP_1
sindaco ad un professionista è dunque debitrice di quest'ultimo. Di questo credito è
consentito, come per qualsiasi altro credito, trasferire la legittimazione all'esercizio
(ad es., per mandato), la legittimazione all'incasso (ad es., per indicazione di
pagamento) o la titolarità (ad es., per cessione). Tuttavia, il trasferimento della
legittimazione all'esercizio od all'incasso non è opponibile al creditor creditoris. Il
creditore resta tale, e può pignorare i crediti del proprio debitore verso i terzi, a nulla
rilevando che quest'ultimo abbia conferito mandato a chicchessia per l'incasso di quei
crediti. Quanto al trasferimento del credito per cessione, esso ovviamente presuppone
un atto formale in tal senso. La circostanza, poi, che avesse per Controparte_4
statuto sociale assunto l'obbligo di versare i compensi all'Associazione di cui era
membro costituiva un obbligo interno vincolante i soli membri dell'associazione, come
tale inopponibile ai creditori del singolo associato, per l'ovvio divieto di stipulare
contratti de iure tertii. Ed infatti chi promette di versare al promissario quanto dovuto
al promittente da un proprio debitore non rende il promissario creditore di
quest'ultimo».;
-che sullo Statuto della costituita l'ordinanza predetta aveva Parte_1
statuito che l'interpretazione individuata dalla Corte di Appello non era corretta, poiché
per effetto delle clausole statutarie i compensi dovuti a dalle Controparte_4
società che l'avevano nominato sindaco non potevano essere imputati direttamente in capo all' ; Parte_1
pag. 7/15 -che le clausole in questione definivano un patto di esclusiva e non si occupavano della titolarità del credito derivante dall'esecuzione personale della prestazione professionale,
stabilendo con quali modalità e in quale misura gli utili dovevano essere ripartiti tra gli associati;
-che l'ordinanza richiamata aveva definito i seguenti principi di diritto, che il Collegio
condivideva ed intendeva applicare anche nel giudizio in esame: «è solo la cessione del
credito, e non la mera delega all'incasso, che priva il creditore di tale sua qualità.
Pertanto, il creditore di un professionista può pignorare i compensi a questi dovuti dai
suoi clienti nelle forme del pignoramento presso terzi, a nulla rilevando che quel
professionista abbia delegato altri all'incasso, oppure si sia obbligato, nei confronti
dell'associazione professionale cui appartiene, a riversare in un fondo comune i
proventi della propria attività professionale»;
-che il primo ed il terzo motivo rimanevano assorbiti dall'accoglimento del secondo e quarto mezzo.
4- Il procedimento è stato riassunto dinanzi a questa Corte da Controparte_1
Si sono costituiti . Controparte_3 Controparte_4
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito di udienza di discussione orale, ex artt.
350 bis e 281 sexies c.p.c., del 25 novembre 2025, con riserva di deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
5-Ciò premesso, è principio consolidato che la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro,
ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse,
salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria,
pag. 8/15 siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Conseguentemente,
nel giudizio di rinvio, non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato,
l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno
(Cass. n. 4096 del 2007; Cass. n. 13719 del 2006; in senso analogo, Cass. n. 13006 del
2003).
Pertanto, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già
come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (cfr. per tutte, Cass. n.
4018 del 2006). Invero, le parti in sede di rinvio, conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento che ha dato origine alla sentenza cassata
(vedi art.394 cpc). E di conseguenza la Corte di merito è tenuta pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni introdotte nell'originario giudizio di appello, senza ritenere sussistente alcuna preclusione.
Preme, tuttavia, sottolineare che, nel giudizio di rinvio, che è, come si è detto, un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il pag. 9/15 principio della sua intangibilità (Cass., Sez. 4, 11/03/2004, n. 5018; Cass., Sez. 4,
10/07/2002, n. 10046; Cass., Sez. 3, 9/02/2000, n. 1437; Cassazione civile, sez. I,
14/01/2019, n. 636).
6-Ebbene, va, innanzitutto, evidenziato che il presente procedimento è stato instaurato da per accertare l'esistenza e l'importo di credito di Controparte_1 [...]
nei confronti di oggetto di espropriazione ad CP_4 Controparte_3
opera dell'Istituto bancario suddetto, per la soddisfazione coattiva di un proprio credito,
nei confronti del rimasto insoddisfatto. Il presente procedimento è, dunque, CP_4
funzionale alla prosecuzione della procedura esecutiva avviata da Controparte_1
e alla soddisfazione del credito da quest'ultima vantato.
Dovrebbe, quindi, procedersi all'esame dell'appello principale di Controparte_3
nonché degli appelli incidentali di e di Controparte_4 CP_1
rimasti assorbiti dall'accoglimento dell'appello principale, per verificare, alla
[...]
stregua del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, se esistesse, alla data del pignoramento presso terzi (16 gennaio 2012), eseguito da il Controparte_1
credito oggetto di esproprio e la sua effettiva consistenza, al fine di determinare l'importo dal quale ricavare la somma da assegnare a quest'ultima, da parte del Giudice
della Esecuzione, per la soddisfazione del credito rimasto inadempiuto.
Orbene, è pacifico che il credito di sia stato, nelle more, Controparte_1
soddisfatto e che, pertanto, sia venuto mano l'interesse delle parti ad una pronuncia sull'esistenza e sull'importo del credito del debitore esecutato CP_4
nei confronti di
[...] Controparte_3
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto pag. 10/15 meno l'interesse delle parti ad una pronuncia sulle rispettive impugnazioni.
7-Va, tuttavia, evidenziato che deve essere condannata a restituire a CP_3
ex art. 389 c. p. c., le somme per spese di primo e secondo grado CP_1 CP_1
ricevute in virtù della sentenza annullata dalla Suprema Corte, per l'importo di 26.222,
19 Euro, oltre interessi di legge dalla data del pagamento al saldo (vedi documentazione prodotta da . CP_1 CP_1
Per costante orientamento della Suprema Corte non rilevano, invero, in questa materia valutazioni di buona o mala fede non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti (Cass., 19 ottobre 2007 n. 21992; 13 aprile
2007 n. 8829; Cass., 5 agosto 2005 n. 16559; Cass. Civ. Sez. III 14 ottobre 2008
n.25143).
deve, poi, essere condannato a restituire a Controparte_4 [...]
la somma di 6.298,94 Euro da quest'ultima direttamente versata, in forza CP_1
della sentenza annullata, al difensore del non indicato come distrattario in CP_4
tale sentenza, con gli interessi di legge dall'erogazione al saldo.
Il pagamento delle spese processuali effettuato direttamente al difensore non indicato come distrattario, in virtù di una sentenza di condanna poi riformata o annullata, non elide l'obbligo della parte al rimborso, in quanto unica legittimata passiva rispetto alla domanda di restituzione dell'importo corrisposto (vedi Cassazione civile sez. II -
31/05/2019, n. 15030).
8- Residua, infine, contrasto tra le parti sul regolamento delle spese e, pertanto, la Corte
deve procedere al regolamento delle spese del precedente giudizio di appello, del pag. 11/15 giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, sulla base del principio della soccombenza virtuale.
La Suprema Corte ha chiarito che spetta al giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, il compito di delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, con apprezzamento di fatto la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie, e che è sindacabile in cassazione solo quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei
(Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 11098 del
24/04/2024, Cass. Sez. 1 21/03/2025 n.7573).
Orbene, alla luce dei principi espressi dalla ordinanza della Corte di Cassazione, che ha annullato con rinvio la sentenza di questa Corte n.1229/2020, deve considerarsi infondato l'appello di posto che la raccomandata del 28 novembre Controparte_3
2011, inviata da a (ora Controparte_4 Controparte_6 CP_3
, contiene esclusivamente la comunicazione alla società predetta, presso la quale
[...]
il icopriva l'incarico di Presidente del Collegio Sindacale, della costituzione CP_4
della alla quale le stesso Parte_1
partecipava, con la conseguenza che tutti i rapporti in essere per l'attività professionale del vrebbero fatto capo alla predetta Associazione, che subentrava a tutti gli CP_4
effetti di legge, e che, pertanto, le notule e/o le fatture sarebbero state emesse a nome dell' , con l'indicazione degli estremi bancari IBAN di Parte_1
riferimento.
pag. 12/15 Appare evidente, sulla scorta dell'intero contenuto della comunicazione suddetta, che la stessa non prova una cessione del credito professionale vantato dal nei CP_4
confronti di (ora , indicando solo un ulteriore Controparte_6 Controparte_3
soggetto delegato a riscuotere gli importi dovuti al professionista per le prestazioni espletate.
D'altra parte, le disposizioni dello Statuto della associazione professionale suddetta e gli obblighi assunti dal ei confronti di quest'ultima (quali l'obbligo di riversare CP_4
nel fondo comune i proventi dell'attività professionale espletata) non erano opponibili a
Controparte_1
La documentazione in atti è, comunque, idonea a provare l'esistenza dell'incarico professionale conferito da a e Controparte_3 Controparte_4
l'importo del credito da quest'ultimo vantato nei confronti della società predetta, pari a
51.949,02 Euro (vedi visura storica della società, verbale di assemblea del 30 novembre
2010 e fatture in atti), non essendo opponibili i pagamenti dedotti da Controparte_3
posto che i documenti che li attesterebbero sono privi di data certa antecedente al pignoramento (vedi art. 2917 c.c.).
Le considerazioni svolte inducono a ritenere che avrebbe trovato pieno accoglimento l'appello incidentale di che sarebbero stati, per contro, disattesi Controparte_1
l'appello principale di e l'appello incidentale di Controparte_3 CP_4
.
[...]
9- e devono, pertanto, essere CP_3 Controparte_4
condannati a rimborsare a le spese del giudizio di appello, Controparte_1
pag. 13/15 definito con la sentenza n.1229/2020 del 17 dicembre 2019-12 maggio 2020, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
La liquidazione deve avvenire sulla scorta del DM 147/2022, vigente al momento della adozione della presente sentenza (vedi Cassazione civile, sez. III, 13/07/2021, n. 19989)
Le spese vanno, di conseguenza, così liquidate, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra 26.000,01 e 52.000,00 Euro):
per il giudizio di appello definito con la sentenza n.1229/2020, in 777,00 euro per spese vive e in 6.615,00 Euro per compenso di avvocato (1.960,00 Euro per la fase di studio,
1.350,00 Euro per la fase introduttiva, 3.305,00 euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato;
per il giudizio di legittimità in 5.513,00 Euro per compenso di avvocato (2.336,00 Euro
per la fase di studio, 1.969,00 Euro per la fase introduttiva e 1.208,00 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato;
per il presente giudizio di rinvio in 518,00 Euro per spese vive e in 3.473,00 Euro per compenso di avvocato (1.029,00 Euro per la fase di studio, 709,00 Euro per la fase introduttiva e 1.735,00 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
Il compenso di avvocato per il giudizio di rinvio è stato liquidato nella misura minima in ragione della modesta attività della presente fase.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, a seguito di rinvio dalla Cassazione:
I-Dichiara cessata la materia del contendere;
pag. 14/15 II- ND a restituire a la somma di Controparte_3 Controparte_1
26.222,00 Euro, oltre interessi di legge dalla data del versamento al saldo;
III- ND a restituire a la Controparte_4 Controparte_1
somma di 6.298,00 Euro, oltre interessi di legge dalla data del versamento al saldo;
IV- ND , e a rimborsare a Controparte_3 Controparte_4
le spese del giudizio di appello definito con la sentenza Controparte_1
n.1229/2020, liquidate in 777,00 euro per spese vive e in 6.615,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e
Cpa come per legge, le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.513,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, e le spese del presente giudizio di rinvio, liquidate in 518,00 Euro per spese vive e in 3.473,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 25
novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
OSrio NE SI US De OS
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. US De OS Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. OSrio NE SI Consigliere relatore
all'esito della udienza di discussione orale, ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. del 25
novembre 2025, nel corso della quale ha riservato il deposito della sentenza in trenta giorni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1371/2024 R.G. promossa da:
con sede legale in Milano Piazza Filippo Meda 4 (CF Controparte_1
), in persona del procuratore dott. con il P.IVA_1 Controparte_2
patrocinio dell'Avv. US Mercanti.
Contro
con sede in Imola (BO) via Aldrovandi n.11/A (CF e P.IVA CP_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_2
dell'Avv. Nicola Stangolini
e nato il [...] a [...] e Controparte_4
residente a [...] (CF ), con il patrocinio C.F._1
dell'Avv. Maurizio Allegro Pontani
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 20489/2015 del 2 aprile 2015 del
Tribunale di Bologna, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione.
sulle conclusioni formulate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi
OSSERVA
1- Con atto di citazione ex art. 548 c.p.c. ora Controparte_5 [...]
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Bologna, CP_1 Controparte_4
e la (ora ) chiedendo l'accertamento che il proprio Controparte_6 CP_3
debitore fosse creditore della società ora menzionata per compensi allo CP_4
stesso dovuti quale Presidente del Collegio Sindacale della stessa.
a, in particolare, allegato di essere creditrice del Controparte_5
della somma di €. 21.400,00 in forza del decreto ingiuntivo n. 494/2008 CP_4
emesso dal Tribunale di Lodi, confermato, a seguito di opposizione, con sentenza del medesimo Tribunale del 09.09.2011, alla quale era seguito - in data 16.01.2012 - il pignoramento presso terzi, dal quale aveva avuto origine il presente giudizio.
(ora ,), quale terza debitrice, aveva reso al GE Controparte_6 Controparte_3
dichiarazione negativa in quanto il svolgeva la funzione di Sindaco CP_4
nell'interesse della Parte_1
con sede in Milano. Essa attrice aveva, pertanto, chiesto procedersi
[...]
all'istruzione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.
pag. 2/15 Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna si è costituita (ora Controparte_6
) per resistere alla domanda di CP_3 Controparte_7
[... invece, rimasto contumace . Controparte_4
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n.20489/2015, ha dichiarato che la convenuta era debitrice, nei confronti del convenuto Controparte_6 CP_4
, della somma di € 19.329,50 e ha fissato in giorni sessanta il termine per la
[...]
riassunzione del processo esecutivo.
La decisione era motivata sul presupposto che la somma in controversia corrispondeva ai compensi sindacali maturati dal dott. opo la data di notifica dell'atto di CP_4
pignoramento presso terzi e fino alla data di cessazione del suo incarico.
Il Tribunale ha evidenziato che una Associazione Professionale, pur essendo un autonomo centro di imputazione di effetti giuridici, non poteva sostituirsi legittimamente ai singoli professionisti, nei rapporti con la clientela, nel caso di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richiedesse particolari titoli di abilitazione dei quali solo il singolo era in possesso e che, pertanto, le stessa non poteva avere diritto al pertinente compenso. Non risultava, inoltre, raggiunta la prova dell'avvenuta cessione del diritto al compenso per le prestazioni svolte dal CP_4
favore della in precedenza menzionata. Parte_1
2- ha proposto gravame, dinanzi alla Corte di Bologna. Controparte_3
Si è costituito e ha aderito all'appello proposto da Controparte_4
proponendo anche appello incidentale per ottenere la riforma della Controparte_3
sentenza di primo grado.
pag. 3/15 Si è costituta anche (ora Controparte_8 [...]
per resistere all'appello di e proporre, a sua volta, CP_1 Controparte_3
appello incidentale.
La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza n.1229/2020 del 17 dicembre 2019- 12
maggio 2020, ha accolto l'appello principale di e, in riforma della Controparte_3
sentenza del Tribunale di Bologna, oggetto di impugnazione, ha rigettato la domanda formulata in primo grado da ora Controparte_5 CP_1
condannandola al rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi, in favore di
[...]
e delle spese del giudizio di appello, in favore di Controparte_3 [...]
, posto che quest'ultimo era rimasto contumace in primo grado. CP_4
Ha dichiarato assorbiti gli appelli incidentali.
La Corte di Appello di Bologna ha evidenziato:
-che, nel giudizio di cognizione per accertamento dell'obbligo del terzo, conseguente alla mancata dichiarazione o alla sua contestazione come nel caso di specie, il creditore pignorante, avendo la qualità di terzo, era tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore o l'appartenenza a questi della cosa pignorata, mentre il terzo pignorato, qualora eccepisse di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, avrebbe dovuto provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l'anteriorità di esso rispetto al pignoramento;
-che, pertanto, alla spettava l'onere di provare il fatto costitutivo dell'obbligo di CP_9
mentre gravava su quest' ultima l'onere di provare eventualmente di Controparte_3
avere estinto la propria obbligazione prima del pignoramento, con la conseguenza del venir meno dell'esistenza del credito supposta dal pignorante;
pag. 4/15 -che non era contestato che il dott. fosse stato nominato Presidente del CP_4
Collegio Sindacale della e avesse svolto personalmente l'incarico e Controparte_3
che uno studio professionale associato non potesse legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si trattasse di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richiedesse particolari titoli di abilitazione dei quali soltanto il singolo poteva essere in possesso;
-che, ai sensi dell'art. 36 c.c., l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute erano regolati dagli accordi tra gli associati, che ben potevano attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, eventualmente delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, così come prevedeva l'art. 6 dell'associazione in questione;
-che ne derivava che, ove accertata tale circostanza, sussisteva la legittimazione attiva dello associato, cui la legge attribuiva la capacità di porsi come Controparte_10
autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici anche rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico,
poiché il fenomeno associativo tra professionisti poteva non essere necessariamente finalizzato in modo univoco alla divisione delle spese e alla gestione congiunta dei proventi;
-che il principio di personalità della prestazione tipico del contratto d'opera intellettuale ex art. 2229 c.c. era compatibile con uno studio associato, con la conseguenza che la titolarità del credito per lo svolgimento dell'attività professionale degli associati poteva essere attribuita allo studio, poiché il credito per l'onorario non rientrava tra quelli per i pag. 5/15 quali sussisteva un divieto assoluto di cessione, ma era obbligatorio che la prestazione fosse resa dal singolo associato;
-che era stata prodotta in atti la comunicazione, da parte del dott. alla CP_4
in data 28.11.2011, a mezzo racc. a/r, dell'avvenuta costituzione in Controparte_3
data 11.11.2011 dell' cui Parte_1
facevano capo tutti i rapporti in essere per l'attività professionale svolta dott. CP_4
e a nome della quale, pertanto, dovevano essere emesse note e fatture relative a tale attività, subentrando l' in detti rapporti ad ogni effetto di legge;
Parte_1
-che erano state, altresì, allegate le successive fatture emesse dallo studio associato nei confronti della con imputazione agli emolumenti dovuti quale Controparte_3
Presidente del Collegio della Società stessa;
-che ciò era avvenuto antecedentemente alla notifica da parte della Controparte_11
in data 16.01.2012 -alla dell'atto di pignoramento presso terzi. Controparte_3
ha presentato ricorso per cassazione, affidandolo a quattro Parte_2
motivi.
ha presentato controricorso, così come Controparte_4 CP_3
[...]
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.16475/2024 del 6-13 giugno 2024, ha accolto il secondo e il quarto motivo del ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il terzo e ha,
pertanto, cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato alla
Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
pag. 6/15 La Suprema Corte ha evidenziato che le questioni poste erano già state risolte tra le medesime parti, anche se con terzi esecutati diversi, da Cass. 756/2023, che aveva accolto ricorso della statuendo: «La società che conferisce l'incarico di CP_1
sindaco ad un professionista è dunque debitrice di quest'ultimo. Di questo credito è
consentito, come per qualsiasi altro credito, trasferire la legittimazione all'esercizio
(ad es., per mandato), la legittimazione all'incasso (ad es., per indicazione di
pagamento) o la titolarità (ad es., per cessione). Tuttavia, il trasferimento della
legittimazione all'esercizio od all'incasso non è opponibile al creditor creditoris. Il
creditore resta tale, e può pignorare i crediti del proprio debitore verso i terzi, a nulla
rilevando che quest'ultimo abbia conferito mandato a chicchessia per l'incasso di quei
crediti. Quanto al trasferimento del credito per cessione, esso ovviamente presuppone
un atto formale in tal senso. La circostanza, poi, che avesse per Controparte_4
statuto sociale assunto l'obbligo di versare i compensi all'Associazione di cui era
membro costituiva un obbligo interno vincolante i soli membri dell'associazione, come
tale inopponibile ai creditori del singolo associato, per l'ovvio divieto di stipulare
contratti de iure tertii. Ed infatti chi promette di versare al promissario quanto dovuto
al promittente da un proprio debitore non rende il promissario creditore di
quest'ultimo».;
-che sullo Statuto della costituita l'ordinanza predetta aveva Parte_1
statuito che l'interpretazione individuata dalla Corte di Appello non era corretta, poiché
per effetto delle clausole statutarie i compensi dovuti a dalle Controparte_4
società che l'avevano nominato sindaco non potevano essere imputati direttamente in capo all' ; Parte_1
pag. 7/15 -che le clausole in questione definivano un patto di esclusiva e non si occupavano della titolarità del credito derivante dall'esecuzione personale della prestazione professionale,
stabilendo con quali modalità e in quale misura gli utili dovevano essere ripartiti tra gli associati;
-che l'ordinanza richiamata aveva definito i seguenti principi di diritto, che il Collegio
condivideva ed intendeva applicare anche nel giudizio in esame: «è solo la cessione del
credito, e non la mera delega all'incasso, che priva il creditore di tale sua qualità.
Pertanto, il creditore di un professionista può pignorare i compensi a questi dovuti dai
suoi clienti nelle forme del pignoramento presso terzi, a nulla rilevando che quel
professionista abbia delegato altri all'incasso, oppure si sia obbligato, nei confronti
dell'associazione professionale cui appartiene, a riversare in un fondo comune i
proventi della propria attività professionale»;
-che il primo ed il terzo motivo rimanevano assorbiti dall'accoglimento del secondo e quarto mezzo.
4- Il procedimento è stato riassunto dinanzi a questa Corte da Controparte_1
Si sono costituiti . Controparte_3 Controparte_4
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito di udienza di discussione orale, ex artt.
350 bis e 281 sexies c.p.c., del 25 novembre 2025, con riserva di deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
5-Ciò premesso, è principio consolidato che la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro,
ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse,
salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria,
pag. 8/15 siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Conseguentemente,
nel giudizio di rinvio, non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato,
l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno
(Cass. n. 4096 del 2007; Cass. n. 13719 del 2006; in senso analogo, Cass. n. 13006 del
2003).
Pertanto, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già
come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (cfr. per tutte, Cass. n.
4018 del 2006). Invero, le parti in sede di rinvio, conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento che ha dato origine alla sentenza cassata
(vedi art.394 cpc). E di conseguenza la Corte di merito è tenuta pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni introdotte nell'originario giudizio di appello, senza ritenere sussistente alcuna preclusione.
Preme, tuttavia, sottolineare che, nel giudizio di rinvio, che è, come si è detto, un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il pag. 9/15 principio della sua intangibilità (Cass., Sez. 4, 11/03/2004, n. 5018; Cass., Sez. 4,
10/07/2002, n. 10046; Cass., Sez. 3, 9/02/2000, n. 1437; Cassazione civile, sez. I,
14/01/2019, n. 636).
6-Ebbene, va, innanzitutto, evidenziato che il presente procedimento è stato instaurato da per accertare l'esistenza e l'importo di credito di Controparte_1 [...]
nei confronti di oggetto di espropriazione ad CP_4 Controparte_3
opera dell'Istituto bancario suddetto, per la soddisfazione coattiva di un proprio credito,
nei confronti del rimasto insoddisfatto. Il presente procedimento è, dunque, CP_4
funzionale alla prosecuzione della procedura esecutiva avviata da Controparte_1
e alla soddisfazione del credito da quest'ultima vantato.
Dovrebbe, quindi, procedersi all'esame dell'appello principale di Controparte_3
nonché degli appelli incidentali di e di Controparte_4 CP_1
rimasti assorbiti dall'accoglimento dell'appello principale, per verificare, alla
[...]
stregua del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, se esistesse, alla data del pignoramento presso terzi (16 gennaio 2012), eseguito da il Controparte_1
credito oggetto di esproprio e la sua effettiva consistenza, al fine di determinare l'importo dal quale ricavare la somma da assegnare a quest'ultima, da parte del Giudice
della Esecuzione, per la soddisfazione del credito rimasto inadempiuto.
Orbene, è pacifico che il credito di sia stato, nelle more, Controparte_1
soddisfatto e che, pertanto, sia venuto mano l'interesse delle parti ad una pronuncia sull'esistenza e sull'importo del credito del debitore esecutato CP_4
nei confronti di
[...] Controparte_3
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto pag. 10/15 meno l'interesse delle parti ad una pronuncia sulle rispettive impugnazioni.
7-Va, tuttavia, evidenziato che deve essere condannata a restituire a CP_3
ex art. 389 c. p. c., le somme per spese di primo e secondo grado CP_1 CP_1
ricevute in virtù della sentenza annullata dalla Suprema Corte, per l'importo di 26.222,
19 Euro, oltre interessi di legge dalla data del pagamento al saldo (vedi documentazione prodotta da . CP_1 CP_1
Per costante orientamento della Suprema Corte non rilevano, invero, in questa materia valutazioni di buona o mala fede non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti (Cass., 19 ottobre 2007 n. 21992; 13 aprile
2007 n. 8829; Cass., 5 agosto 2005 n. 16559; Cass. Civ. Sez. III 14 ottobre 2008
n.25143).
deve, poi, essere condannato a restituire a Controparte_4 [...]
la somma di 6.298,94 Euro da quest'ultima direttamente versata, in forza CP_1
della sentenza annullata, al difensore del non indicato come distrattario in CP_4
tale sentenza, con gli interessi di legge dall'erogazione al saldo.
Il pagamento delle spese processuali effettuato direttamente al difensore non indicato come distrattario, in virtù di una sentenza di condanna poi riformata o annullata, non elide l'obbligo della parte al rimborso, in quanto unica legittimata passiva rispetto alla domanda di restituzione dell'importo corrisposto (vedi Cassazione civile sez. II -
31/05/2019, n. 15030).
8- Residua, infine, contrasto tra le parti sul regolamento delle spese e, pertanto, la Corte
deve procedere al regolamento delle spese del precedente giudizio di appello, del pag. 11/15 giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, sulla base del principio della soccombenza virtuale.
La Suprema Corte ha chiarito che spetta al giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, il compito di delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, con apprezzamento di fatto la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie, e che è sindacabile in cassazione solo quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei
(Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 11098 del
24/04/2024, Cass. Sez. 1 21/03/2025 n.7573).
Orbene, alla luce dei principi espressi dalla ordinanza della Corte di Cassazione, che ha annullato con rinvio la sentenza di questa Corte n.1229/2020, deve considerarsi infondato l'appello di posto che la raccomandata del 28 novembre Controparte_3
2011, inviata da a (ora Controparte_4 Controparte_6 CP_3
, contiene esclusivamente la comunicazione alla società predetta, presso la quale
[...]
il icopriva l'incarico di Presidente del Collegio Sindacale, della costituzione CP_4
della alla quale le stesso Parte_1
partecipava, con la conseguenza che tutti i rapporti in essere per l'attività professionale del vrebbero fatto capo alla predetta Associazione, che subentrava a tutti gli CP_4
effetti di legge, e che, pertanto, le notule e/o le fatture sarebbero state emesse a nome dell' , con l'indicazione degli estremi bancari IBAN di Parte_1
riferimento.
pag. 12/15 Appare evidente, sulla scorta dell'intero contenuto della comunicazione suddetta, che la stessa non prova una cessione del credito professionale vantato dal nei CP_4
confronti di (ora , indicando solo un ulteriore Controparte_6 Controparte_3
soggetto delegato a riscuotere gli importi dovuti al professionista per le prestazioni espletate.
D'altra parte, le disposizioni dello Statuto della associazione professionale suddetta e gli obblighi assunti dal ei confronti di quest'ultima (quali l'obbligo di riversare CP_4
nel fondo comune i proventi dell'attività professionale espletata) non erano opponibili a
Controparte_1
La documentazione in atti è, comunque, idonea a provare l'esistenza dell'incarico professionale conferito da a e Controparte_3 Controparte_4
l'importo del credito da quest'ultimo vantato nei confronti della società predetta, pari a
51.949,02 Euro (vedi visura storica della società, verbale di assemblea del 30 novembre
2010 e fatture in atti), non essendo opponibili i pagamenti dedotti da Controparte_3
posto che i documenti che li attesterebbero sono privi di data certa antecedente al pignoramento (vedi art. 2917 c.c.).
Le considerazioni svolte inducono a ritenere che avrebbe trovato pieno accoglimento l'appello incidentale di che sarebbero stati, per contro, disattesi Controparte_1
l'appello principale di e l'appello incidentale di Controparte_3 CP_4
.
[...]
9- e devono, pertanto, essere CP_3 Controparte_4
condannati a rimborsare a le spese del giudizio di appello, Controparte_1
pag. 13/15 definito con la sentenza n.1229/2020 del 17 dicembre 2019-12 maggio 2020, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
La liquidazione deve avvenire sulla scorta del DM 147/2022, vigente al momento della adozione della presente sentenza (vedi Cassazione civile, sez. III, 13/07/2021, n. 19989)
Le spese vanno, di conseguenza, così liquidate, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra 26.000,01 e 52.000,00 Euro):
per il giudizio di appello definito con la sentenza n.1229/2020, in 777,00 euro per spese vive e in 6.615,00 Euro per compenso di avvocato (1.960,00 Euro per la fase di studio,
1.350,00 Euro per la fase introduttiva, 3.305,00 euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato;
per il giudizio di legittimità in 5.513,00 Euro per compenso di avvocato (2.336,00 Euro
per la fase di studio, 1.969,00 Euro per la fase introduttiva e 1.208,00 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato;
per il presente giudizio di rinvio in 518,00 Euro per spese vive e in 3.473,00 Euro per compenso di avvocato (1.029,00 Euro per la fase di studio, 709,00 Euro per la fase introduttiva e 1.735,00 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
Il compenso di avvocato per il giudizio di rinvio è stato liquidato nella misura minima in ragione della modesta attività della presente fase.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, a seguito di rinvio dalla Cassazione:
I-Dichiara cessata la materia del contendere;
pag. 14/15 II- ND a restituire a la somma di Controparte_3 Controparte_1
26.222,00 Euro, oltre interessi di legge dalla data del versamento al saldo;
III- ND a restituire a la Controparte_4 Controparte_1
somma di 6.298,00 Euro, oltre interessi di legge dalla data del versamento al saldo;
IV- ND , e a rimborsare a Controparte_3 Controparte_4
le spese del giudizio di appello definito con la sentenza Controparte_1
n.1229/2020, liquidate in 777,00 euro per spese vive e in 6.615,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e
Cpa come per legge, le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.513,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, e le spese del presente giudizio di rinvio, liquidate in 518,00 Euro per spese vive e in 3.473,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 25
novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
OSrio NE SI US De OS
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