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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/09/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2526/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giorgio Latti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2526/2018 promossa da:
P.VA , con il patrocinio dell'avv. BRUNDU ADRIANA, Parte_1 P.VA_1
OPPONENTE
e
(P.VA , con il patrocinio dell'avv. DE MONTIS Controparte_1 P.VA_2
PIERGIORGIO, VIA SONNINO N. 208 CAGLIARI;
VIA Controparte_2 CP_3
G. ABBA, 21 09127 CAGLIARI, elettivamente domiciliato in VIA CARBONIA N. 10 09112
CAGLIARI
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse di entrambe le parti:
Nell'interesse dell'opponente, l'Avv. Adriana Brundu e della opposta, gli Parte_1 Controparte_1
avv.ti Piergiorgio De Montis, e , danno atto di avere raggiunto un CP_3 Controparte_2
accordo transattivo e, pertanto, a definizione del presente giudizio, chiedono congiuntamente che
pagina 1 di 4 Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare cessata la materia del contendere nel presente procedimento
distinto al n. R.G. 2526/2018 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 225/2018 emesso dal
Tribunale di Cagliari in data 26.01.2018 nel procedimento monitorio n. RG 313/2018, disponendo la
compensazione integrale delle spese del procedimento.
Gli Avv.ti Adriana Brundu, Piergiorgio De Montis, e dichiarano di CP_3 Controparte_2
rinunciare alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e chiedono che la causa sia tenuta a
decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 225/2018, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 24.1.2018, è stato ingiunto alla il pagamento, a favore della della somma di € 140.500,00 oltre interessi di Parte_1 Controparte_1
mora, dovuta per:
- fornitura di noleggio macchinari descritta nella fattura 22/2017 del 01.09.2017 (“LAVORI DI
REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TEMPIO S.P. PER AGLIENTU PIA SS
17-19* “ALTA GALLURA – 2° STRALCIO FUNZIONALE – LOTTO 2° TRATTO 1 DA KM 1+725 A
KM 2+292 – CIG: 62563084AF CUP: C61B07000390002” Vostro dare per nolo a freddo mezzi d'opera al
11/08/2017, per € 25.000,00) emessa in virtù del contratto di nolo a freddo del 01.04.2017;
- lavori indicati nella fattura n. 23/2017 del 08.09.2017 (RIF. CONTRATTO DI SUBAPPALTO “LAVORI
DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TEMPIO S.P. PER AGLIENTU PIA SS
17-19* “ALTA GALLURA – 2° STRALCIO FUNZIONALE – LOTTO 2° TRATTO 1 DA KM 1+725 A
KM 2+292 – CIG: 62563084AF CUP: C61B07000390002” 1 SAL € 110.000,00) emessa in virtù del contratto di subappalto stipulato in data 10.07.2017.
pagina 2 di 4 Con atto di citazione la ha proposto opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, eccependo Pt_1
che il contratto di noleggio prodotto in atti non è sottoscritto e i lavori affidati in subappalto non sarebbero mai stati iniziati (essendo state eseguite solo delle opere in sub affidamento per la preparazione del piano di posa dei rilevati e movimento terra).
Si è costituita la deducendo che la esecuzione delle opere in subappalto sarebbe dimostrata CP_1
dalla comunicazione del Direttore dei lavori del 21.2.2018 (doc. 6) nella quale dà atto che “la ditta
[...]
ha eseguito parte delle lavorazioni di cui al contratto di subappalto che sono state CP_1
regolarmente contabilizzate nell'ambito del 1° e 2° sal”; la opponente ha eccepito che nella nota del
Direttore dei lavori del 28.2.2018 (doc. 27) si attesta che “nessuna lavorazione è stata svolta dalla ditta
C subappaltatrice successivamente a tale data”.
Espletata l'attività istruttoria, le parti hanno formulato congiuntamente una domanda di cessazioen della materia del contendere in quanto, a seguito dell'accordo conciliativo, è inequivocabilmente venuto meno l'interesse alla naturale conclusione del giudizio.
Deve, quindi, essere pronunciata una sentenza dichiarativa della impossibilita' di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso e, per l'effetto, deve essere espressamente revocato il decreto ingiuntivo opposto n.
225/2018 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 26.01.2018 nel procedimento monitorio n. RG
313/2018.
Le spese processuali, anche in considerazione della sostanziale convergenza di interessi, devono esser integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
pagina 3 di 4 2. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 225/2018 emesso dal Tribunale di Cagliari in data
26.01.2018 nel procedimento monitorio n. RG 313/2018;
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Cagliari, 18.9.2025
Il Giudice
dott. Giorgio Latti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giorgio Latti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2526/2018 promossa da:
P.VA , con il patrocinio dell'avv. BRUNDU ADRIANA, Parte_1 P.VA_1
OPPONENTE
e
(P.VA , con il patrocinio dell'avv. DE MONTIS Controparte_1 P.VA_2
PIERGIORGIO, VIA SONNINO N. 208 CAGLIARI;
VIA Controparte_2 CP_3
G. ABBA, 21 09127 CAGLIARI, elettivamente domiciliato in VIA CARBONIA N. 10 09112
CAGLIARI
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse di entrambe le parti:
Nell'interesse dell'opponente, l'Avv. Adriana Brundu e della opposta, gli Parte_1 Controparte_1
avv.ti Piergiorgio De Montis, e , danno atto di avere raggiunto un CP_3 Controparte_2
accordo transattivo e, pertanto, a definizione del presente giudizio, chiedono congiuntamente che
pagina 1 di 4 Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare cessata la materia del contendere nel presente procedimento
distinto al n. R.G. 2526/2018 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 225/2018 emesso dal
Tribunale di Cagliari in data 26.01.2018 nel procedimento monitorio n. RG 313/2018, disponendo la
compensazione integrale delle spese del procedimento.
Gli Avv.ti Adriana Brundu, Piergiorgio De Montis, e dichiarano di CP_3 Controparte_2
rinunciare alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e chiedono che la causa sia tenuta a
decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 225/2018, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 24.1.2018, è stato ingiunto alla il pagamento, a favore della della somma di € 140.500,00 oltre interessi di Parte_1 Controparte_1
mora, dovuta per:
- fornitura di noleggio macchinari descritta nella fattura 22/2017 del 01.09.2017 (“LAVORI DI
REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TEMPIO S.P. PER AGLIENTU PIA SS
17-19* “ALTA GALLURA – 2° STRALCIO FUNZIONALE – LOTTO 2° TRATTO 1 DA KM 1+725 A
KM 2+292 – CIG: 62563084AF CUP: C61B07000390002” Vostro dare per nolo a freddo mezzi d'opera al
11/08/2017, per € 25.000,00) emessa in virtù del contratto di nolo a freddo del 01.04.2017;
- lavori indicati nella fattura n. 23/2017 del 08.09.2017 (RIF. CONTRATTO DI SUBAPPALTO “LAVORI
DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TEMPIO S.P. PER AGLIENTU PIA SS
17-19* “ALTA GALLURA – 2° STRALCIO FUNZIONALE – LOTTO 2° TRATTO 1 DA KM 1+725 A
KM 2+292 – CIG: 62563084AF CUP: C61B07000390002” 1 SAL € 110.000,00) emessa in virtù del contratto di subappalto stipulato in data 10.07.2017.
pagina 2 di 4 Con atto di citazione la ha proposto opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, eccependo Pt_1
che il contratto di noleggio prodotto in atti non è sottoscritto e i lavori affidati in subappalto non sarebbero mai stati iniziati (essendo state eseguite solo delle opere in sub affidamento per la preparazione del piano di posa dei rilevati e movimento terra).
Si è costituita la deducendo che la esecuzione delle opere in subappalto sarebbe dimostrata CP_1
dalla comunicazione del Direttore dei lavori del 21.2.2018 (doc. 6) nella quale dà atto che “la ditta
[...]
ha eseguito parte delle lavorazioni di cui al contratto di subappalto che sono state CP_1
regolarmente contabilizzate nell'ambito del 1° e 2° sal”; la opponente ha eccepito che nella nota del
Direttore dei lavori del 28.2.2018 (doc. 27) si attesta che “nessuna lavorazione è stata svolta dalla ditta
C subappaltatrice successivamente a tale data”.
Espletata l'attività istruttoria, le parti hanno formulato congiuntamente una domanda di cessazioen della materia del contendere in quanto, a seguito dell'accordo conciliativo, è inequivocabilmente venuto meno l'interesse alla naturale conclusione del giudizio.
Deve, quindi, essere pronunciata una sentenza dichiarativa della impossibilita' di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso e, per l'effetto, deve essere espressamente revocato il decreto ingiuntivo opposto n.
225/2018 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 26.01.2018 nel procedimento monitorio n. RG
313/2018.
Le spese processuali, anche in considerazione della sostanziale convergenza di interessi, devono esser integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
pagina 3 di 4 2. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 225/2018 emesso dal Tribunale di Cagliari in data
26.01.2018 nel procedimento monitorio n. RG 313/2018;
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Cagliari, 18.9.2025
Il Giudice
dott. Giorgio Latti
pagina 4 di 4