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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/07/2024, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Neri Sebastiano Presidente
- dott. Minutoli Giuseppe Consigliere
- dott. Randazzo Vincenza Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 359/2020 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Messina, via C.F._1
Santa Maria del Selciato, n. 4 presso lo studio professionale dell'avv. Filippo Alessi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata;
Appellante in riassunzione
CONTRO
nato il [...] a [...], c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Messina, C.F._2 via San Paolino n. 40, presso lo studio professionale dell'avv.
Antonino Pagano che lo rappresenta e difende giusta procura allegata;
1 in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, c.f., elettivamente domiciliato in Messina, via Ghibellina n. 77 presso lo studio professionale dell'avv. Olivo Candeloro, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata;
nata a [...] il [...] c.f. CP_3
e nato a [...] C.F._3 Controparte_4
il 06.05.1985 c.f. , nella qualità di eredi di C.F._4
, elettivamente domiciliati in Messina, via Persona_1
Ghibellina n. 77, presso lo studio professionale dell'avv. Candido
Bonaventura, che li rappresenta e difende giusta procura allegata;
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_5
, elettivamente domiciliato in Messina, C.F._5
Piazza F. Trombetta n. 1 presso lo studio professionale dell'avv.
Signorina Frisenda, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata;
Appellati in riassunzione
Ogg: giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p.
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con notificata il 21.5.2020, innanzi a questa Parte_1
Corte, ai sensi dell'art. 622 c.p.c. il giudizio di risarcimento del danno da reato, in esito alla decisione della Suprema Corte n.
5315/2020, che pronunciava annullamento agli effetti civili con rinvio della sentenza d'appello penale impugnata.
2 Si costituivano separatamente l' Controparte_2
e chiedendo il rigetto della
[...] Controparte_1 domanda in ragione dell'intervenuta transazione del con i Pt_1
medici e , arbitrariamente Controparte_5 Persona_1
estromessi dal giudizio.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti medici, si costituivano , nonché gli Controparte_5
eredi di , e . Persona_1 CP_3 Controparte_4
All'udienza del 06.07.23 la Corte assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di rito per comparse e repliche.
****
Con sentenza n. 185/2019, emessa dalla Corte d'Appello di
Messina – sez. penale, i dottori Controparte_1 Per_1
e i primi nella qualità di medici del
[...] Controparte_5
Reparto di Ortopedia dell'Ospedale Papardo di Messina e il terzo come radiologo del medesimo nosocomio, venivano assolti con la formula “perché il fatto non sussiste” dal reato di cui agli artt.
113 c.p. e 590 c.p., loro contestato nei confronti di
[...]
, e per il quale, invece, erano stati ritenuti responsabili Pt_1
in primo grado con condanna al risarcimento in solido dei danni in favore della parte civile costituita.
Il fatto oggetto di imputazione consisteva nel non aver diagnosticato al rimasto vittima di un incidente Pt_1
verificatosi il 23.08.2009, una frattura del corpo vertebrale L1 e nell'aver omesso gli accertamenti necessari ad assicurare al paziente la guarigione, determinando l'aggravamento delle sue condizioni e il ritardo nell'individuazione della terapia adeguata.
3 Era, accaduto, infatti, che giunto presso il presidio ospedaliero
, il veniva sottoposto ad accertamenti radiografici CP_2 Pt_1
dal dott. in esito ai quali gli veniva Controparte_5 diagnosticata “infrazione dell'ipofisi traversa di L4 ed infrazione del malleolo peroneale sinistro”.
Ricoverato nel reparto di Ortopedia, gli veniva applicato un gambaletto gessato all'arto inferiore.
Il 26 agosto, a causa del perdurare dei dolori alla schiena, veniva sottoposto a nuova radiografia del torace da parte del dott.
il quale non riscontrava anomalie e pertanto, CP_5 Pt_1
veniva dimesso nella medesima giornata dal dott. con Per_1 diagnosi di “frattura composta del malleolo peroneale sinistro, infrazione apofisi traversa dx di L4, contusione arcata costale, trattamento gambaletto da tenere per trenta giorni”.
Decorsi i trenta giorni di trattamento della frattura del malleolo, stante la persistenza della sintomatologia algica, il si Pt_1 recava presso l'Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, ove veniva sottoposto a TAC della colonna vertebrale da D12 a L1, nella quale si riscontrava il crollo della vertebra L1, con frattura pluri-frammentata, prescrivendo l'utilizzo di un busto da associare a fisioterapia, con rivalutazione a trenta giorni, cui seguiva la prosecuzione del trattamento per ulteriori trenta giorni ed in data il 23.11.2009 veniva prescritto lo svezzamento dal busto ortopedico.
La Corte d'Appello penale, dopo aver disposto consulenza tecnica, pur ritenendo a che l'omessa rilevazione della lesione fratturativa di L1 fosse imputabile a colpa dei sanitari, affermava
4 che ciò, tuttavia, non aveva determinato la malattia necessaria alla configurazione del reato contestato, in quanto non aveva condotto ad alcuna limitazione funzionale o processo patologico diverso da quello che si sarebbe comunque verificato. In sostanza, la parte civile -a causa dell'errore- aveva solo patito il ritardo di circa un mese per la formulazione della corretta diagnosi, l'inizio dell'idonea conseguente terapia e il raggiungimento della guarigione.
Corte, dunque, assolveva gli imputati perché il fatto non sussiste e revocava le statuizioni civili.
Con sentenza n. 5315/2020 la Cassazione, decidendo sull'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 576 c.p.p. da
[...]
, costituito parte civile, ha annullato la sentenza agli Pt_1
effetti civili rinviando il processo al giudice civile competente in grado d'appello.
La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto che “ogni condotta colposa che intervenga sul tempo necessario alla guarigione, pur se non produce ex se un aggravamento della lesione e della relativa perturbazione funzionale, assume rilievo penale allorquando generi la dilatazione del periodo necessario al raggiungimento della guarigione o della stabilizzazione dello stato di salute.”
Ciò posto, considerato che l'omessa diagnosi del crollo della vertebra L1 e della frattura pluriframmentata e la conseguente omessa tempestiva prescrizione della terapia adeguata, avevano determinato un ritardo di trenta giorni nell'adozione delle misure di trattamento, “ne consegue (iva) la necessità di rivalutare
5 l'incidenza della condotta colposa degli imputati sul differimento della guarigione della persona offesa”.
, dunque, ha riassunto il giudizio dinanzi alla Parte_1
Corte d'Appello sez. Civile nei confronti dell
[...]
, nella qualità di responsabile civile, e nei Controparte_2
confronti del dott. per sentirli condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni morali e dei danni patrimoniali patiti in conseguenza dell'omessa diagnosi.
Sostiene l'appellante in riassunzione che l'omessa tempestiva diagnosi della frattura della vertebra gli aveva procurato sofferenze e disagi inenarrabili, stante la mancata adozione di tutti i comportamenti e le precauzioni necessari per lo svolgimento delle funzioni di vita quotidiane.
Nel tempo intercorso fra l'errata diagnosi e quella esatta, infatti, aveva subito il perdurare della sofferenza fisica, senza un minimo beneficio, mentre un'immediata terapia -confacente al tipo di lesione effettivamente riportata- avrebbe lenito le sofferenze del paziente e garantito una diversa qualità dell'approccio della guarigione.
Ha precisato, ancora che avendo ottenuto dall'INAIL il riconoscimento dell'inabilità permanente al 9%, la pretesa risarcitoria rimane circoscritta ai danni morali, compresa la personalizzazione del danno, per l'importo di euro 28.000,00.
Quanto ai danni patrimoniali, invece, ha chiesto il rimborso delle spese subite per affrontare i tre gradi di giudizio penale, liquidati in: €3470,00 oltre accessori per il primo grado;
€4050,00 oltre accessori per il secondo grado;
€6000,00 oltre accessori per il
6 grado in Cassazione. Inoltre, l'appellante ha richiesto il rimborso di €350,00 a titolo di spese sostenute per espletare le visite mediche richieste dai periti nominati dalla Corte d'Appello sez.
Penale ai fini della CTU e di trasferimento da Messina a Catania per presentarsi a tre convocazioni.
L costituitasi, anzitutto Controparte_2
ha dedotto che in data 05.11.2019 (tre giorni prima dell'udienza in Cassazione) è intervenuta remissione di querela del nei Pt_1 confronti di , depositata presso l'Ufficio della Persona_1
Procura della Repubblica di Messina, sostenendo che, se questa fosse stata trasmessa tempestivamente in Corte di Cassazione, avrebbe determinato il diverso esito di quel giudizio, ossia la declaratoria di inammissibilità del ricorso. In merito, ha richiamato il disposto dell'art. 155 c.p., secondo cui la remissione di querela fatta a favore di uno soltanto dei coimputati si estende a tutti - tranne a chi l'abbia ricusata - e determina l'estinzione del reato con travolgimento anche delle statuizioni civili, ed ha sostenuto di dover beneficiare degli effetti della remissione di querela, stante l'identicità della contestazione per tutti e tre i medici imputati.
Quanto al chiesto risarcimento -oggetto del giudizio di rinvio-
l ha rilevato che il ha già ottenuto un Controparte_2 Pt_1
-sia pur parziale- risarcimento del danno in sede di remissione di querela da parte dei due medici, e con cui ha Per_1 CP_5
concluso un accordo transattivo in forza del quale ciascuno dei sanitari gli ha corrisposto la somma di euro 1000,00.
7 Inoltre, evoca l'applicazione dell'art. 1227 c.c. in CP_2
quanto, per stessa ammissione del paziente, durante i 30 giorni intercorsi tra la diagnosi errata e quella corretta egli ha assunto posture e comportamenti da evitare che hanno concorso a cagionargli un'effettiva sofferenza.
Il costituitosi, ha sostenuto le stesse ragioni dell'ente CP_1 appellato e ha rappresentato la ricorrenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario con i medici e , CP_5 Per_1
arbitrariamente estromessi dal presente giudizio.
Come già anticipato, in esito alla disposta integrazione del contraddittorio, si sono costituiti separatamente e CP_3
, nella qualità di eredi di , e Controparte_4 Persona_1
, chiedendo che venga dichiarato il loro difetto Controparte_5
di legittimazione passiva in forza della transazione intervenuta con l'odierno appellante, con la quale egli ha rinunciato ad avanzare qualsiasi pretesa risarcitoria ulteriore, sia in sede penale che in sede civile, nei loro confronti.
Gli eredi di , in via preliminare, hanno eccepito anche la Per_1
tardività della riassunzione nei loro confronti, non essendo stati rispettati i termini di cui all'art. 392 c.p.c.
Ciò premesso, valgono le seguenti considerazioni.
L'eccezione preliminare -appena ora richiamata- è destituita di fondamento.
La necessità di integrare il contraddittorio con riferimento ai medici nei cui confronti la causa non era stata inizialmente riassunta scaturisce dalla configurazione, in specie, di un'ipotesi di litisconsorzio processuale necessario. La cassazione con rinvio
8 di una sentenza, infatti, comporta l'instaurazione di una correlazione tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio tale per cui dinanzi al giudice di rinvio devono essere chiamati tutti i destinatari della pronuncia rescindente e di quella cassata.
L'eventuale difetto di contraddittorio va sanato mediante l'ordine di integrazione del giudice nei confronti di tutte le parti a cui non sia stato notificato l'atto introduttivo, ma non incide sulla tempestività della riassunzione. In virtù della diversificazione degli effetti della notificazione fra notificante e notificato, infatti, la tempestività e conseguente ammissibilità della riassunzione va valutata con esclusivo riguardo al momento in cui la notifica dell'atto di citazione in riassunzione si è perfezionata per il notificante anche in relazione ad uno solo dei destinatari dell'atto. In caso di ordine di integrazione del contraddittorio, invece, il termine perentorio da rispettare non è quello indicato dall'art. 392 c.p.c., bensì il termine assegnato discrezionalmente dal giudice, la cui inosservanza comporta, ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c., l'estinzione del processo.
Passando al merito della controversia, si precisa che il giudizio di rinvio si presenta come una fase del tutto autonoma e svincolata dal precedente giudizio svoltosi in sede penale. Invero “il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., costituisce solo formalmente una mera prosecuzione del processo penale, trattandosi, viceversa, di una sostanziale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, con la conseguenza che rimane del tutto estranea all'assetto del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., la possibilità di applicazione di criteri e regole probatorie, processuali e
9 sostanziali, tipiche della fase penale esauritasi a seguito della pronuncia emessa dalla Corte di cassazione penale ai sensi dell'art. 622 c.p.p., mentre deve ritenersi imposta l'applicazione dei criteri e delle regole probatorie, processuali e sostanziali, proprie del giudizio civile” (Cass. Civ. 16916/2019).
Pertanto, è demandato al giudice civile l'accertamento di tutti gli elementi dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.
Dal compendio probatorio in atti, e più precisamente dalla relazione di consulenza tecnica espletata nella fase d'appello del processo penale, si evince la condotta colposa dei medici e tenuto conto che già dai CP_1 Per_1 CP_5 radiogrammi eseguiti nell'immediatezza del sinistro, il
23.08.2009, risultava ben evidente una “Lieve deformazione a cuneo anteriore del corpo di L1 con modesto avvallamento della limitante superiore e presenza di frammentino osseo a livello dell'angolo antero-superiore della stessa vertebra”. Diagnosi, questa, che avrebbe potuto essere correttamente formulata da un qualsiasi specialista ortopedico e radiologo dotato di un livello professionale nella media. Del resto, l'antidoverosità della condotta omissiva dei sanitari, connotata da negligenza e imperizia, è affermata anche dalla Corte di Cassazione, che - nell'annullare la sentenza penale di assoluzione impugnata ai soli fini civili- ha incaricato il giudice civile di indagare sull'incidenza della condotta colposa dei medici coinvolti sul differimento della guarigione del paziente.
Al riguardo risulta accertato il nesso di causalità fra l'omessa diagnosi e l'allungamento dei tempi di guarigione per un termine
10 di trenta giorni, vale a dire solo quelli intercorsi tra la diagnosi errata e la diagnosi corretta, durante i quali l'appellante in riassunzione assume di avere affrontato sofferenze morali e fisiche inenarrabili ed irrimediabili.
Stando agli accertamenti eseguiti dai periti nominati nel giudizio penale, la tempestiva diagnosi avrebbe determinato l'avvio immediato della terapia, consistente nell'applicazione di un busto ortopedico CAMP C35 per un periodo non inferiore a 60 giorni, ossia di quella stessa di fatto praticata al benché con un Pt_1
ritardo di 30 giorni, e senza che il ritardo abbia inciso sui tempi di mantenimento del busto correttivo. Infatti, una volta iniziata la giusta cura il danneggiato ha tenuto il busto ortopedico per 60 giorni, cioè per lo stesso tempo previsto qualora avesse iniziato tempestivamente l'adeguato trattamento. La condotta colposa imputabile ai medici, dunque, ha comportato esclusivamente un differimento dell'avvio della corretta terapia misurabile in 30 giorni, nei quali si è sostanziato l'allungamento del periodo di guarigione.
Ciò posto, va richiamato che i danni di cui chiede il ristoro Pt_1
sono anzitutto i danni morali, del cui patimento non pare possa dubitarsi, quale pretium doloris, tale intendendosi sia il turbamento connesso al reato subito, sia la maggior sofferenza generata dalla mancanza di un busto che limitasse i movimenti, generatori di dolore, sia l'insofferenza generata dal protrarsi dei tempi di guarigione.
Sussiste, quindi, il diritto dell'appellante in riassunzione al relativo risarcimento.
11 Tuttavia, prima di accedere alla relativa quantificazione, deve affrontarsi la questione della rilevanza che hanno nel giudizio le transazioni intervenute tra l'appellante in riassunzione e i medici e per effetto delle quali ognuno di loro ha Per_1 CP_5
corrisposto la somma di 1000,00 euro al danneggiato e questi, di contro, ha rinunciato ad avanzare qualsiasi ulteriore pretesa nei loro riguardi.
È indubbio che, guardando alle intenzioni del e dei Pt_1
condebitori transigenti, si tratti di transazioni parziali con le quali il danneggiato ha inteso, in ossequio all'art. 1311 c.c., sciogliere il vincolo di solidarietà che legava i medici tra di loro e con l ad esclusivo vantaggio del Controparte_2
e dello Per_1 CP_5
Non avendo ad oggetto l'intero debito, quelle transazioni rimangono res inter alios rispetto all appellata e al CP_2
i quali non possono profittarne, salvo che per gli effetti CP_1
riflessi derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dai debitori transigenti.
In proposito va rimarcato che le Sezioni Unite della Cassazione, componendo i contrasti -in merito agli effetti della transazione che abbia riguardato solo la quota del condebitore solidale- hanno affermato che “Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore
12 alla sua quota ideale di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto” (Sez. Un. Cass. Civ. sent. n.
30174/2011; conf. Cass. Civ. sent. 17983/2020).
Detto questo, si procederà a quantificare l'intero risarcimento che spetterebbe al in conseguenza del fatto illecito subito, per Pt_1
poi detrarre quanto già ricevuto in forza delle richiamate transazioni.
Orbene, il danno morale liquidabile è solo quello connesso all'inabilità temporanea, atteso che nelle conclusioni rassegnate dal collegio peritale si legge che il presenta “lievi esiti Pt_1
algodisfunzionali ascrivibili al tipo di frattura lombare (L1), primitivamente ascrivibili all'evento traumatico che li ha determinati, ed indipendenti dall'inadeguato trattamento”, ove l'inadeguato trattamento coincide con il ritardo nella diagnosi e nel trattamento. La condotta colposa dei sanitari, dunque, non ha inciso sui postumi invalidanti residuati in capo all'appellante e nessun danno morale correlato all'inabilità permanente può essere riconosciuto.
La liquidazione può essere operata applicando le tabelle di
Milano nella versione aggiornata al 2024, le quali indicano -come valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta- la cifra di euro
115,00, comprensiva di euro 84,00 per danno biologico/dinamico-relazionale ed euro 31,00 per danno da
13 sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzazione fino ad un massimo del 50%.
Nel caso di specie, tuttavia, deve ritenersi, che l'inabilità temporanea da cui era affetto il non assoluta ma pari al Pt_1
50%.
A tanto si perviene in conseguenza delle stesse ammissioni di parte appellante, il quale ha allegato che he nei trenta giorni in cui si è concretizzata l'incidenza della condotta colposa dei medici sul prolungamento della malattia -coincidenti con quei primi trenta giorni in cui il è rimasto sprovvisto di Pt_1 adeguata terapia a causa dell'errata diagnosi- ha comunque svolto le funzioni minimali di vita di relazione, coadiuvando la moglie nella quotidianità domestica e gestendo la propria figlia di pochi anni.
All'esito, il valore monetario giornaliero di liquidazione del danno morale, ridotto al 50% e aumentato per effetto della personalizzazione, è pari ad euro 22,50 che, moltiplicato per i giorni totali di inabilità temporanea pari a 30, conduce al riconoscimento della somma complessiva di euro 675,00 a titolo di danno morale.
Con l'atto di citazione in riassunzione il ha avanzato Pt_1
domanda di risarcimento anche dei danni patrimoniali, rappresentati dall'esborso di euro 350,00 per le visite mediche sostenute in occasione della perizia disposta nel giudizio penale e il trasbordo da Messina a Catania e dalle spese di lite affrontate nei diversi gradi del processo penale.
14 In relazione al danno patrimoniale consistito nelle spese mediche e nel trasbordo, va ricordato che in tema di responsabilità civile a poter essere risarcito è il solo danno- conseguenza, vale a dire il pregiudizio sofferto come conseguenza immediata e diretta del fatto colposo o doloso. La risarcibilità del danno, sia esso patrimoniale o non patrimoniale, è però condizionata alla relativa prova che nel caso in esame non è stata fornita.
Quanto invece alle spese di lite, richieste dal sempre a Pt_1
titolo di danno patrimoniale, si precisa che allorquando il giudizio civile sulla domanda di risarcimento del danno da reato
è proseguito davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p.,
“sussiste il potere del giudice del rinvio di provvedere sulle spese, non solo del giudizio di rinvio e di quello di legittimità, ma dell'intero processo, anche se svolto in sede penale, posto che egli conclude il giudizio sulle statuizioni civili che era stato iniziato davanti ai giudici penali e che è proseguito davanti a quello civile dopo l'annullamento in Cassazione, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza all'esito globale del processo” (Cass. Civ. sent. n. 17134/2023).
Pertanto, in considerazione dell'esito finale del processo che vede il vittorioso avendo egli, in astratto, diritto Pt_1 all'ottenimento del risarcimento del danno, questa Corte ritiene di dover liquidare in suo favore le spese dei precedenti gradi di giudizio incardinati dinanzi al giudice penale, ancorché non a titolo di danno patrimoniale ma di spese processuali.
Per l'effetto, tenuto conto della tipologia di reato (colposo) e dell'incidenza minima sulla salute del le spese dei vari Pt_1
15 gradi del processo penale vanno liquidati con i minimi, in ragione di € 1.710,00 per il I grado, € 2025,00 per il secondo grado, €
3015,00 per il giudizio di legittimità (€ 6750).
In esito a quanto liquidato per danno morale e spese, applicando il principio enunciato dalle Sezioni Unite come sopra riportato, relativo alla transazione pro quota, la Corte ritiene che, la quota a carico dell'Ospedale e del dott. rimanga scoperta. CP_1
Essi, quindi vanno condannati in solido al pagamento della metà
(1/4 ciascuno) di quanto liquidato a titolo di danni morali e spese dei precedenti giudizi.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell e del CP_2
e si liquidano come da dispositivo, applicando i minimi CP_1
dello scaglione di valore (tra € 5.201,00 ed € 26.000 -in ragione dell'ammontare del credito risarcitorio vantato dal Pt_1
considerato omnicomprensivo della somma ricevuta in corso di causa a titolo di danno biologico dall'Inail e della somma liquidata in questa sede) ciò in considerazione del fatto che l'attore ha ottenuto in corso di causa quasi interamente le sue spettanze.
Vanno invece compensate tra l'appellate e gli appellati CP_5
e , attese le ragioni meramente formali che hanno CP_3 Per_1
determinato la loro convocazione nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, promosso da contro l Parte_1 Controparte_2
, e
[...] Controparte_1 Controparte_5 CP_3
16 , gli ultimi due quali eredi di Controparte_4 Persona_1
così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere tra Parte_1
appellante e, , e Controparte_5 CP_6 [...]
, appellati;
CP_4
- Condanna l e Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1
: di € 337,50 a titolo di risarcimento danni, oltre Parte_1
interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
2) della metà spese di lite dei precedenti gradi del giudizio, parte che si liquida in: 1) € 855,00 per il primo grado;
2) € 1.012,50 per il secondo grado;
3) €1.507,5 per il giudizio di legittimità, oltre iva, cassa e rimborso spese generali;
-Condanna l e Controparte_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1 [...]
delle spese di lite del presente grado del giudizio, Pt_1 liquidate in € 2,540,00, oltre iva, cassa e rimborso spese generali;
- Dichiara compensate le spese del grado tra il e le restanti Pt_1
parti processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.5.24
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Sebastiano Neri
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Neri Sebastiano Presidente
- dott. Minutoli Giuseppe Consigliere
- dott. Randazzo Vincenza Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 359/2020 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Messina, via C.F._1
Santa Maria del Selciato, n. 4 presso lo studio professionale dell'avv. Filippo Alessi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata;
Appellante in riassunzione
CONTRO
nato il [...] a [...], c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Messina, C.F._2 via San Paolino n. 40, presso lo studio professionale dell'avv.
Antonino Pagano che lo rappresenta e difende giusta procura allegata;
1 in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, c.f., elettivamente domiciliato in Messina, via Ghibellina n. 77 presso lo studio professionale dell'avv. Olivo Candeloro, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata;
nata a [...] il [...] c.f. CP_3
e nato a [...] C.F._3 Controparte_4
il 06.05.1985 c.f. , nella qualità di eredi di C.F._4
, elettivamente domiciliati in Messina, via Persona_1
Ghibellina n. 77, presso lo studio professionale dell'avv. Candido
Bonaventura, che li rappresenta e difende giusta procura allegata;
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_5
, elettivamente domiciliato in Messina, C.F._5
Piazza F. Trombetta n. 1 presso lo studio professionale dell'avv.
Signorina Frisenda, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata;
Appellati in riassunzione
Ogg: giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p.
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con notificata il 21.5.2020, innanzi a questa Parte_1
Corte, ai sensi dell'art. 622 c.p.c. il giudizio di risarcimento del danno da reato, in esito alla decisione della Suprema Corte n.
5315/2020, che pronunciava annullamento agli effetti civili con rinvio della sentenza d'appello penale impugnata.
2 Si costituivano separatamente l' Controparte_2
e chiedendo il rigetto della
[...] Controparte_1 domanda in ragione dell'intervenuta transazione del con i Pt_1
medici e , arbitrariamente Controparte_5 Persona_1
estromessi dal giudizio.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti medici, si costituivano , nonché gli Controparte_5
eredi di , e . Persona_1 CP_3 Controparte_4
All'udienza del 06.07.23 la Corte assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di rito per comparse e repliche.
****
Con sentenza n. 185/2019, emessa dalla Corte d'Appello di
Messina – sez. penale, i dottori Controparte_1 Per_1
e i primi nella qualità di medici del
[...] Controparte_5
Reparto di Ortopedia dell'Ospedale Papardo di Messina e il terzo come radiologo del medesimo nosocomio, venivano assolti con la formula “perché il fatto non sussiste” dal reato di cui agli artt.
113 c.p. e 590 c.p., loro contestato nei confronti di
[...]
, e per il quale, invece, erano stati ritenuti responsabili Pt_1
in primo grado con condanna al risarcimento in solido dei danni in favore della parte civile costituita.
Il fatto oggetto di imputazione consisteva nel non aver diagnosticato al rimasto vittima di un incidente Pt_1
verificatosi il 23.08.2009, una frattura del corpo vertebrale L1 e nell'aver omesso gli accertamenti necessari ad assicurare al paziente la guarigione, determinando l'aggravamento delle sue condizioni e il ritardo nell'individuazione della terapia adeguata.
3 Era, accaduto, infatti, che giunto presso il presidio ospedaliero
, il veniva sottoposto ad accertamenti radiografici CP_2 Pt_1
dal dott. in esito ai quali gli veniva Controparte_5 diagnosticata “infrazione dell'ipofisi traversa di L4 ed infrazione del malleolo peroneale sinistro”.
Ricoverato nel reparto di Ortopedia, gli veniva applicato un gambaletto gessato all'arto inferiore.
Il 26 agosto, a causa del perdurare dei dolori alla schiena, veniva sottoposto a nuova radiografia del torace da parte del dott.
il quale non riscontrava anomalie e pertanto, CP_5 Pt_1
veniva dimesso nella medesima giornata dal dott. con Per_1 diagnosi di “frattura composta del malleolo peroneale sinistro, infrazione apofisi traversa dx di L4, contusione arcata costale, trattamento gambaletto da tenere per trenta giorni”.
Decorsi i trenta giorni di trattamento della frattura del malleolo, stante la persistenza della sintomatologia algica, il si Pt_1 recava presso l'Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, ove veniva sottoposto a TAC della colonna vertebrale da D12 a L1, nella quale si riscontrava il crollo della vertebra L1, con frattura pluri-frammentata, prescrivendo l'utilizzo di un busto da associare a fisioterapia, con rivalutazione a trenta giorni, cui seguiva la prosecuzione del trattamento per ulteriori trenta giorni ed in data il 23.11.2009 veniva prescritto lo svezzamento dal busto ortopedico.
La Corte d'Appello penale, dopo aver disposto consulenza tecnica, pur ritenendo a che l'omessa rilevazione della lesione fratturativa di L1 fosse imputabile a colpa dei sanitari, affermava
4 che ciò, tuttavia, non aveva determinato la malattia necessaria alla configurazione del reato contestato, in quanto non aveva condotto ad alcuna limitazione funzionale o processo patologico diverso da quello che si sarebbe comunque verificato. In sostanza, la parte civile -a causa dell'errore- aveva solo patito il ritardo di circa un mese per la formulazione della corretta diagnosi, l'inizio dell'idonea conseguente terapia e il raggiungimento della guarigione.
Corte, dunque, assolveva gli imputati perché il fatto non sussiste e revocava le statuizioni civili.
Con sentenza n. 5315/2020 la Cassazione, decidendo sull'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 576 c.p.p. da
[...]
, costituito parte civile, ha annullato la sentenza agli Pt_1
effetti civili rinviando il processo al giudice civile competente in grado d'appello.
La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto che “ogni condotta colposa che intervenga sul tempo necessario alla guarigione, pur se non produce ex se un aggravamento della lesione e della relativa perturbazione funzionale, assume rilievo penale allorquando generi la dilatazione del periodo necessario al raggiungimento della guarigione o della stabilizzazione dello stato di salute.”
Ciò posto, considerato che l'omessa diagnosi del crollo della vertebra L1 e della frattura pluriframmentata e la conseguente omessa tempestiva prescrizione della terapia adeguata, avevano determinato un ritardo di trenta giorni nell'adozione delle misure di trattamento, “ne consegue (iva) la necessità di rivalutare
5 l'incidenza della condotta colposa degli imputati sul differimento della guarigione della persona offesa”.
, dunque, ha riassunto il giudizio dinanzi alla Parte_1
Corte d'Appello sez. Civile nei confronti dell
[...]
, nella qualità di responsabile civile, e nei Controparte_2
confronti del dott. per sentirli condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni morali e dei danni patrimoniali patiti in conseguenza dell'omessa diagnosi.
Sostiene l'appellante in riassunzione che l'omessa tempestiva diagnosi della frattura della vertebra gli aveva procurato sofferenze e disagi inenarrabili, stante la mancata adozione di tutti i comportamenti e le precauzioni necessari per lo svolgimento delle funzioni di vita quotidiane.
Nel tempo intercorso fra l'errata diagnosi e quella esatta, infatti, aveva subito il perdurare della sofferenza fisica, senza un minimo beneficio, mentre un'immediata terapia -confacente al tipo di lesione effettivamente riportata- avrebbe lenito le sofferenze del paziente e garantito una diversa qualità dell'approccio della guarigione.
Ha precisato, ancora che avendo ottenuto dall'INAIL il riconoscimento dell'inabilità permanente al 9%, la pretesa risarcitoria rimane circoscritta ai danni morali, compresa la personalizzazione del danno, per l'importo di euro 28.000,00.
Quanto ai danni patrimoniali, invece, ha chiesto il rimborso delle spese subite per affrontare i tre gradi di giudizio penale, liquidati in: €3470,00 oltre accessori per il primo grado;
€4050,00 oltre accessori per il secondo grado;
€6000,00 oltre accessori per il
6 grado in Cassazione. Inoltre, l'appellante ha richiesto il rimborso di €350,00 a titolo di spese sostenute per espletare le visite mediche richieste dai periti nominati dalla Corte d'Appello sez.
Penale ai fini della CTU e di trasferimento da Messina a Catania per presentarsi a tre convocazioni.
L costituitasi, anzitutto Controparte_2
ha dedotto che in data 05.11.2019 (tre giorni prima dell'udienza in Cassazione) è intervenuta remissione di querela del nei Pt_1 confronti di , depositata presso l'Ufficio della Persona_1
Procura della Repubblica di Messina, sostenendo che, se questa fosse stata trasmessa tempestivamente in Corte di Cassazione, avrebbe determinato il diverso esito di quel giudizio, ossia la declaratoria di inammissibilità del ricorso. In merito, ha richiamato il disposto dell'art. 155 c.p., secondo cui la remissione di querela fatta a favore di uno soltanto dei coimputati si estende a tutti - tranne a chi l'abbia ricusata - e determina l'estinzione del reato con travolgimento anche delle statuizioni civili, ed ha sostenuto di dover beneficiare degli effetti della remissione di querela, stante l'identicità della contestazione per tutti e tre i medici imputati.
Quanto al chiesto risarcimento -oggetto del giudizio di rinvio-
l ha rilevato che il ha già ottenuto un Controparte_2 Pt_1
-sia pur parziale- risarcimento del danno in sede di remissione di querela da parte dei due medici, e con cui ha Per_1 CP_5
concluso un accordo transattivo in forza del quale ciascuno dei sanitari gli ha corrisposto la somma di euro 1000,00.
7 Inoltre, evoca l'applicazione dell'art. 1227 c.c. in CP_2
quanto, per stessa ammissione del paziente, durante i 30 giorni intercorsi tra la diagnosi errata e quella corretta egli ha assunto posture e comportamenti da evitare che hanno concorso a cagionargli un'effettiva sofferenza.
Il costituitosi, ha sostenuto le stesse ragioni dell'ente CP_1 appellato e ha rappresentato la ricorrenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario con i medici e , CP_5 Per_1
arbitrariamente estromessi dal presente giudizio.
Come già anticipato, in esito alla disposta integrazione del contraddittorio, si sono costituiti separatamente e CP_3
, nella qualità di eredi di , e Controparte_4 Persona_1
, chiedendo che venga dichiarato il loro difetto Controparte_5
di legittimazione passiva in forza della transazione intervenuta con l'odierno appellante, con la quale egli ha rinunciato ad avanzare qualsiasi pretesa risarcitoria ulteriore, sia in sede penale che in sede civile, nei loro confronti.
Gli eredi di , in via preliminare, hanno eccepito anche la Per_1
tardività della riassunzione nei loro confronti, non essendo stati rispettati i termini di cui all'art. 392 c.p.c.
Ciò premesso, valgono le seguenti considerazioni.
L'eccezione preliminare -appena ora richiamata- è destituita di fondamento.
La necessità di integrare il contraddittorio con riferimento ai medici nei cui confronti la causa non era stata inizialmente riassunta scaturisce dalla configurazione, in specie, di un'ipotesi di litisconsorzio processuale necessario. La cassazione con rinvio
8 di una sentenza, infatti, comporta l'instaurazione di una correlazione tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio tale per cui dinanzi al giudice di rinvio devono essere chiamati tutti i destinatari della pronuncia rescindente e di quella cassata.
L'eventuale difetto di contraddittorio va sanato mediante l'ordine di integrazione del giudice nei confronti di tutte le parti a cui non sia stato notificato l'atto introduttivo, ma non incide sulla tempestività della riassunzione. In virtù della diversificazione degli effetti della notificazione fra notificante e notificato, infatti, la tempestività e conseguente ammissibilità della riassunzione va valutata con esclusivo riguardo al momento in cui la notifica dell'atto di citazione in riassunzione si è perfezionata per il notificante anche in relazione ad uno solo dei destinatari dell'atto. In caso di ordine di integrazione del contraddittorio, invece, il termine perentorio da rispettare non è quello indicato dall'art. 392 c.p.c., bensì il termine assegnato discrezionalmente dal giudice, la cui inosservanza comporta, ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c., l'estinzione del processo.
Passando al merito della controversia, si precisa che il giudizio di rinvio si presenta come una fase del tutto autonoma e svincolata dal precedente giudizio svoltosi in sede penale. Invero “il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., costituisce solo formalmente una mera prosecuzione del processo penale, trattandosi, viceversa, di una sostanziale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, con la conseguenza che rimane del tutto estranea all'assetto del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., la possibilità di applicazione di criteri e regole probatorie, processuali e
9 sostanziali, tipiche della fase penale esauritasi a seguito della pronuncia emessa dalla Corte di cassazione penale ai sensi dell'art. 622 c.p.p., mentre deve ritenersi imposta l'applicazione dei criteri e delle regole probatorie, processuali e sostanziali, proprie del giudizio civile” (Cass. Civ. 16916/2019).
Pertanto, è demandato al giudice civile l'accertamento di tutti gli elementi dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.
Dal compendio probatorio in atti, e più precisamente dalla relazione di consulenza tecnica espletata nella fase d'appello del processo penale, si evince la condotta colposa dei medici e tenuto conto che già dai CP_1 Per_1 CP_5 radiogrammi eseguiti nell'immediatezza del sinistro, il
23.08.2009, risultava ben evidente una “Lieve deformazione a cuneo anteriore del corpo di L1 con modesto avvallamento della limitante superiore e presenza di frammentino osseo a livello dell'angolo antero-superiore della stessa vertebra”. Diagnosi, questa, che avrebbe potuto essere correttamente formulata da un qualsiasi specialista ortopedico e radiologo dotato di un livello professionale nella media. Del resto, l'antidoverosità della condotta omissiva dei sanitari, connotata da negligenza e imperizia, è affermata anche dalla Corte di Cassazione, che - nell'annullare la sentenza penale di assoluzione impugnata ai soli fini civili- ha incaricato il giudice civile di indagare sull'incidenza della condotta colposa dei medici coinvolti sul differimento della guarigione del paziente.
Al riguardo risulta accertato il nesso di causalità fra l'omessa diagnosi e l'allungamento dei tempi di guarigione per un termine
10 di trenta giorni, vale a dire solo quelli intercorsi tra la diagnosi errata e la diagnosi corretta, durante i quali l'appellante in riassunzione assume di avere affrontato sofferenze morali e fisiche inenarrabili ed irrimediabili.
Stando agli accertamenti eseguiti dai periti nominati nel giudizio penale, la tempestiva diagnosi avrebbe determinato l'avvio immediato della terapia, consistente nell'applicazione di un busto ortopedico CAMP C35 per un periodo non inferiore a 60 giorni, ossia di quella stessa di fatto praticata al benché con un Pt_1
ritardo di 30 giorni, e senza che il ritardo abbia inciso sui tempi di mantenimento del busto correttivo. Infatti, una volta iniziata la giusta cura il danneggiato ha tenuto il busto ortopedico per 60 giorni, cioè per lo stesso tempo previsto qualora avesse iniziato tempestivamente l'adeguato trattamento. La condotta colposa imputabile ai medici, dunque, ha comportato esclusivamente un differimento dell'avvio della corretta terapia misurabile in 30 giorni, nei quali si è sostanziato l'allungamento del periodo di guarigione.
Ciò posto, va richiamato che i danni di cui chiede il ristoro Pt_1
sono anzitutto i danni morali, del cui patimento non pare possa dubitarsi, quale pretium doloris, tale intendendosi sia il turbamento connesso al reato subito, sia la maggior sofferenza generata dalla mancanza di un busto che limitasse i movimenti, generatori di dolore, sia l'insofferenza generata dal protrarsi dei tempi di guarigione.
Sussiste, quindi, il diritto dell'appellante in riassunzione al relativo risarcimento.
11 Tuttavia, prima di accedere alla relativa quantificazione, deve affrontarsi la questione della rilevanza che hanno nel giudizio le transazioni intervenute tra l'appellante in riassunzione e i medici e per effetto delle quali ognuno di loro ha Per_1 CP_5
corrisposto la somma di 1000,00 euro al danneggiato e questi, di contro, ha rinunciato ad avanzare qualsiasi ulteriore pretesa nei loro riguardi.
È indubbio che, guardando alle intenzioni del e dei Pt_1
condebitori transigenti, si tratti di transazioni parziali con le quali il danneggiato ha inteso, in ossequio all'art. 1311 c.c., sciogliere il vincolo di solidarietà che legava i medici tra di loro e con l ad esclusivo vantaggio del Controparte_2
e dello Per_1 CP_5
Non avendo ad oggetto l'intero debito, quelle transazioni rimangono res inter alios rispetto all appellata e al CP_2
i quali non possono profittarne, salvo che per gli effetti CP_1
riflessi derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dai debitori transigenti.
In proposito va rimarcato che le Sezioni Unite della Cassazione, componendo i contrasti -in merito agli effetti della transazione che abbia riguardato solo la quota del condebitore solidale- hanno affermato che “Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore
12 alla sua quota ideale di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto” (Sez. Un. Cass. Civ. sent. n.
30174/2011; conf. Cass. Civ. sent. 17983/2020).
Detto questo, si procederà a quantificare l'intero risarcimento che spetterebbe al in conseguenza del fatto illecito subito, per Pt_1
poi detrarre quanto già ricevuto in forza delle richiamate transazioni.
Orbene, il danno morale liquidabile è solo quello connesso all'inabilità temporanea, atteso che nelle conclusioni rassegnate dal collegio peritale si legge che il presenta “lievi esiti Pt_1
algodisfunzionali ascrivibili al tipo di frattura lombare (L1), primitivamente ascrivibili all'evento traumatico che li ha determinati, ed indipendenti dall'inadeguato trattamento”, ove l'inadeguato trattamento coincide con il ritardo nella diagnosi e nel trattamento. La condotta colposa dei sanitari, dunque, non ha inciso sui postumi invalidanti residuati in capo all'appellante e nessun danno morale correlato all'inabilità permanente può essere riconosciuto.
La liquidazione può essere operata applicando le tabelle di
Milano nella versione aggiornata al 2024, le quali indicano -come valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta- la cifra di euro
115,00, comprensiva di euro 84,00 per danno biologico/dinamico-relazionale ed euro 31,00 per danno da
13 sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzazione fino ad un massimo del 50%.
Nel caso di specie, tuttavia, deve ritenersi, che l'inabilità temporanea da cui era affetto il non assoluta ma pari al Pt_1
50%.
A tanto si perviene in conseguenza delle stesse ammissioni di parte appellante, il quale ha allegato che he nei trenta giorni in cui si è concretizzata l'incidenza della condotta colposa dei medici sul prolungamento della malattia -coincidenti con quei primi trenta giorni in cui il è rimasto sprovvisto di Pt_1 adeguata terapia a causa dell'errata diagnosi- ha comunque svolto le funzioni minimali di vita di relazione, coadiuvando la moglie nella quotidianità domestica e gestendo la propria figlia di pochi anni.
All'esito, il valore monetario giornaliero di liquidazione del danno morale, ridotto al 50% e aumentato per effetto della personalizzazione, è pari ad euro 22,50 che, moltiplicato per i giorni totali di inabilità temporanea pari a 30, conduce al riconoscimento della somma complessiva di euro 675,00 a titolo di danno morale.
Con l'atto di citazione in riassunzione il ha avanzato Pt_1
domanda di risarcimento anche dei danni patrimoniali, rappresentati dall'esborso di euro 350,00 per le visite mediche sostenute in occasione della perizia disposta nel giudizio penale e il trasbordo da Messina a Catania e dalle spese di lite affrontate nei diversi gradi del processo penale.
14 In relazione al danno patrimoniale consistito nelle spese mediche e nel trasbordo, va ricordato che in tema di responsabilità civile a poter essere risarcito è il solo danno- conseguenza, vale a dire il pregiudizio sofferto come conseguenza immediata e diretta del fatto colposo o doloso. La risarcibilità del danno, sia esso patrimoniale o non patrimoniale, è però condizionata alla relativa prova che nel caso in esame non è stata fornita.
Quanto invece alle spese di lite, richieste dal sempre a Pt_1
titolo di danno patrimoniale, si precisa che allorquando il giudizio civile sulla domanda di risarcimento del danno da reato
è proseguito davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p.,
“sussiste il potere del giudice del rinvio di provvedere sulle spese, non solo del giudizio di rinvio e di quello di legittimità, ma dell'intero processo, anche se svolto in sede penale, posto che egli conclude il giudizio sulle statuizioni civili che era stato iniziato davanti ai giudici penali e che è proseguito davanti a quello civile dopo l'annullamento in Cassazione, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza all'esito globale del processo” (Cass. Civ. sent. n. 17134/2023).
Pertanto, in considerazione dell'esito finale del processo che vede il vittorioso avendo egli, in astratto, diritto Pt_1 all'ottenimento del risarcimento del danno, questa Corte ritiene di dover liquidare in suo favore le spese dei precedenti gradi di giudizio incardinati dinanzi al giudice penale, ancorché non a titolo di danno patrimoniale ma di spese processuali.
Per l'effetto, tenuto conto della tipologia di reato (colposo) e dell'incidenza minima sulla salute del le spese dei vari Pt_1
15 gradi del processo penale vanno liquidati con i minimi, in ragione di € 1.710,00 per il I grado, € 2025,00 per il secondo grado, €
3015,00 per il giudizio di legittimità (€ 6750).
In esito a quanto liquidato per danno morale e spese, applicando il principio enunciato dalle Sezioni Unite come sopra riportato, relativo alla transazione pro quota, la Corte ritiene che, la quota a carico dell'Ospedale e del dott. rimanga scoperta. CP_1
Essi, quindi vanno condannati in solido al pagamento della metà
(1/4 ciascuno) di quanto liquidato a titolo di danni morali e spese dei precedenti giudizi.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell e del CP_2
e si liquidano come da dispositivo, applicando i minimi CP_1
dello scaglione di valore (tra € 5.201,00 ed € 26.000 -in ragione dell'ammontare del credito risarcitorio vantato dal Pt_1
considerato omnicomprensivo della somma ricevuta in corso di causa a titolo di danno biologico dall'Inail e della somma liquidata in questa sede) ciò in considerazione del fatto che l'attore ha ottenuto in corso di causa quasi interamente le sue spettanze.
Vanno invece compensate tra l'appellate e gli appellati CP_5
e , attese le ragioni meramente formali che hanno CP_3 Per_1
determinato la loro convocazione nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, promosso da contro l Parte_1 Controparte_2
, e
[...] Controparte_1 Controparte_5 CP_3
16 , gli ultimi due quali eredi di Controparte_4 Persona_1
così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere tra Parte_1
appellante e, , e Controparte_5 CP_6 [...]
, appellati;
CP_4
- Condanna l e Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1
: di € 337,50 a titolo di risarcimento danni, oltre Parte_1
interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
2) della metà spese di lite dei precedenti gradi del giudizio, parte che si liquida in: 1) € 855,00 per il primo grado;
2) € 1.012,50 per il secondo grado;
3) €1.507,5 per il giudizio di legittimità, oltre iva, cassa e rimborso spese generali;
-Condanna l e Controparte_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1 [...]
delle spese di lite del presente grado del giudizio, Pt_1 liquidate in € 2,540,00, oltre iva, cassa e rimborso spese generali;
- Dichiara compensate le spese del grado tra il e le restanti Pt_1
parti processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.5.24
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Sebastiano Neri
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