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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente e Relatore
MARCOLEONI GIORGIO, Giudice
SARRAGIOTO GIANNI, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 461/2023 depositato il 08/06/2023
proposto da
Ricorrente_1
- P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Venezia - San Marco 4030 30100 Venezia VE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 382/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 2
e pubblicata il 11/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30331692 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30331696 TASI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la difesa della società si riporta a quanto in atti
Resistente/Appellato: la rappresentante dell'ufficio si riporta a quanto in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello presentato nei termini di legge la Ricorrente_1 (già Ricorrente_1) ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Venezia del 26.10.2022 n.382/2/22 che aveva rigettato il ricorso avverso gli avvisi di accertamento ed irrogazione sanzioni per omesso versamento IMU e della TASI per l'anno 2015 con riguardo agli immobili siti in Indirizzo_1, identificati al NCEU Numero_1
di proprietà dell' ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Va precisato che il primo
Giudice, con riferimento alle pretese del Comune di Venezia riguardanti il terzo immobile sito in Indirizzo_1- sub 5, dichiarava cessata la materia del contendere per quanto richiesto negli atti opposti.
L'appellante contesta la decisione del primo Giudice riproponendo le censure in ordine alla sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi legittimanti l'esenzione IMU e TASI;
in subordine chiede che la sentenza sia riformata con rideterminazione della base imponibile presa a base del calcolo attraverso la riduzione in misura pari al 50% della stessa.
Si costituiva il COMUNE DI VENEZIA depositando controdeduzioni.
Successivamente alla sospensione del giudizio disposta dalla Corte -in diversa composizione- con ordinanza in data 20.9.22, in attesa delle decisioni della Corte di Cassazione riferite ad analoghe precedenti controversie, venivano in seguito acquisite le ordinanze della Suprema Corte-Sezione
Tributaria n.12900/25 (depositata in data 14.5.25) e n.13727/25 (depositata in data 22.5.25).
Con ordinanza in data 10.6.25 questa Corte, in considerazione della contestuale trattazione di n.5 controversie (RGA 116/2021; RGA 494/2021; RGA 461/2023; RGA 700/2023 e RGA 541/2024) che vedono le parti rispettivamente nelle vesti di appellante e di appellato, invitava i Difensori a precisare con memoria le loro attuali pretese alla luce delle decisioni della Suprema Corte sopra menzionate.
All'udienza del 15.9.25 le parti hanno rispettivamente concluso come in atti. In particolare il Comune appellante ha dato atto dell'intervenuto riconoscimento dell'agevolazione della riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili di interesse storico/artistico, con conseguente riduzione dell'imposta dovuta.
La Corte ha riservato la decisione ad un'udienza successiva atteso il carico dei procedimenti da trattare, e deciso la causa alla successiva udienza di camera di consiglio del 3 novembre 2025 (la prima in cui si è ricostituito il Collegio).
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 15.9.25 le parti hanno rispettivamente concluso come in atti. In particolare il Comune appellante ha
Ritiene la Corte che l'appello sia meritevole di accoglimento soltanto con riguardo alla richiesta avanzata in via subordinata ex art.13 comma 3, lett.a) D.L.201/2021, considerato che il Comune di Venezia ha ridotto le proprie pretese riconoscendo l'agevolazione della riduzione del 50% sulla base imponibile IMU per gli immobili di interesse storico/artistico, con conseguente riduzione dell'imposta dovuta;
in tal senso la sentenza impugnata dovrà essere in parte riformata.
Con riguardo alle ulteriori censure svolte dall'appellante con riferimento al mancato riconoscimento dell'esenzione dall'IMU e dalla TASI ritiene la Corte che debbano ritenersi infondate e che la sentenza impugnata meriti conferma.
Le contestazioni dell'appellante rappresentano la riproposizione di tesi difensive che la Corte di primo grado ha esaminato e validamente contraddetto in una sentenza ampiamente motivata ed esente da vizi logici e giuridici -motivazioni che per brevità si intendono qui integralmente riportate-.
Il primo Giudice ha correttamente ricostruito la realtà dei tre immobili di cui si tratta, le tre unità catastali cioè che costituiscono un unico corpo fabbricato diviso in una metà inferiore, corrispondente al piano terra ed al primo piano fra loro comunicanti (censiti al subalterno 5, con accesso dal numero civico Indirizzo_1) ed in una metà superiore, costituita dal secondo e terzo piano (censiti ai subalterni 7 ed 8, con accesso dal numero civico Indirizzo_1), concludendo che in base alle quali le caratteristiche degli immobili di cui ai subalterni 7 ed 8 rendono certa la circostanza che fossero adibiti ad attività ricettiva come tale da considerarsi attività commerciale.
Con specifico riferimento agli immobili di cui ai subalterni 7 ed 8, il primo Giudice ha ben evidenziato come nel caso in esame parte ricorrente non abbia concretamente dimostrato i propri assunti riguardo alla sussistenza del requisito oggettivo e di utilizzazione per godere dell'esenzione dall'IMU e dalla TASI
(ex art.7 lett.i) del D.L.vo 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, art.91 bis D.L 1/2012 e art.1, comma 3, del D.L. 16 del 2014 convertito nella legge n.68/2014).
Ed ha per contro valorizzato gli elementi di prova contraria documentati da parte appellata (v. visure catastali e planimetrie, materiale fotografico, visura del sistema di gestione informatizzata dell'imposta di soggiorno del Comune di Venezia) e validamente sostenuto che gli immobili di cui si tratta avevano un'unitaria destinazione ricettiva (e propriamente commerciale), che non risultavano adibiti perciò a mera residenza religiosa secondo i canoni prescritti dalla normativa e dalla giurisprudenza, bensì a residenza turistica.
Argomentava in particolare il primo Giudice, in termini condivisibili che si riportano in sintesi, “la residenza nella casa per ferie anche di personale religioso (3 persone secondo l'autocertificazione del 2019 in atti) non può essere sufficiente a configurare quella destinazione a finalità di religione e di culto (di fatto concorrente con quella ricettiva) che varrebbe a giustificare una qualche esenzione”.
L'esito del giudizio e la parziale rinuncia di fatto dell'appellante ad alcuni motivi giustifica la compensazione delle spese di lite anche di questo grado.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello, dichiara spettante la riduzione del 50% per la presenza del vincolo storico-artistico.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Spese di lite del doppio grado compensate.
Venezia, 15 settembre- 3 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Luisa Napolitano
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente e Relatore
MARCOLEONI GIORGIO, Giudice
SARRAGIOTO GIANNI, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 461/2023 depositato il 08/06/2023
proposto da
Ricorrente_1
- P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Venezia - San Marco 4030 30100 Venezia VE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 382/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 2
e pubblicata il 11/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30331692 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30331696 TASI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la difesa della società si riporta a quanto in atti
Resistente/Appellato: la rappresentante dell'ufficio si riporta a quanto in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello presentato nei termini di legge la Ricorrente_1 (già Ricorrente_1) ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Venezia del 26.10.2022 n.382/2/22 che aveva rigettato il ricorso avverso gli avvisi di accertamento ed irrogazione sanzioni per omesso versamento IMU e della TASI per l'anno 2015 con riguardo agli immobili siti in Indirizzo_1, identificati al NCEU Numero_1
di proprietà dell' ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Va precisato che il primo
Giudice, con riferimento alle pretese del Comune di Venezia riguardanti il terzo immobile sito in Indirizzo_1- sub 5, dichiarava cessata la materia del contendere per quanto richiesto negli atti opposti.
L'appellante contesta la decisione del primo Giudice riproponendo le censure in ordine alla sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi legittimanti l'esenzione IMU e TASI;
in subordine chiede che la sentenza sia riformata con rideterminazione della base imponibile presa a base del calcolo attraverso la riduzione in misura pari al 50% della stessa.
Si costituiva il COMUNE DI VENEZIA depositando controdeduzioni.
Successivamente alla sospensione del giudizio disposta dalla Corte -in diversa composizione- con ordinanza in data 20.9.22, in attesa delle decisioni della Corte di Cassazione riferite ad analoghe precedenti controversie, venivano in seguito acquisite le ordinanze della Suprema Corte-Sezione
Tributaria n.12900/25 (depositata in data 14.5.25) e n.13727/25 (depositata in data 22.5.25).
Con ordinanza in data 10.6.25 questa Corte, in considerazione della contestuale trattazione di n.5 controversie (RGA 116/2021; RGA 494/2021; RGA 461/2023; RGA 700/2023 e RGA 541/2024) che vedono le parti rispettivamente nelle vesti di appellante e di appellato, invitava i Difensori a precisare con memoria le loro attuali pretese alla luce delle decisioni della Suprema Corte sopra menzionate.
All'udienza del 15.9.25 le parti hanno rispettivamente concluso come in atti. In particolare il Comune appellante ha dato atto dell'intervenuto riconoscimento dell'agevolazione della riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili di interesse storico/artistico, con conseguente riduzione dell'imposta dovuta.
La Corte ha riservato la decisione ad un'udienza successiva atteso il carico dei procedimenti da trattare, e deciso la causa alla successiva udienza di camera di consiglio del 3 novembre 2025 (la prima in cui si è ricostituito il Collegio).
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 15.9.25 le parti hanno rispettivamente concluso come in atti. In particolare il Comune appellante ha
Ritiene la Corte che l'appello sia meritevole di accoglimento soltanto con riguardo alla richiesta avanzata in via subordinata ex art.13 comma 3, lett.a) D.L.201/2021, considerato che il Comune di Venezia ha ridotto le proprie pretese riconoscendo l'agevolazione della riduzione del 50% sulla base imponibile IMU per gli immobili di interesse storico/artistico, con conseguente riduzione dell'imposta dovuta;
in tal senso la sentenza impugnata dovrà essere in parte riformata.
Con riguardo alle ulteriori censure svolte dall'appellante con riferimento al mancato riconoscimento dell'esenzione dall'IMU e dalla TASI ritiene la Corte che debbano ritenersi infondate e che la sentenza impugnata meriti conferma.
Le contestazioni dell'appellante rappresentano la riproposizione di tesi difensive che la Corte di primo grado ha esaminato e validamente contraddetto in una sentenza ampiamente motivata ed esente da vizi logici e giuridici -motivazioni che per brevità si intendono qui integralmente riportate-.
Il primo Giudice ha correttamente ricostruito la realtà dei tre immobili di cui si tratta, le tre unità catastali cioè che costituiscono un unico corpo fabbricato diviso in una metà inferiore, corrispondente al piano terra ed al primo piano fra loro comunicanti (censiti al subalterno 5, con accesso dal numero civico Indirizzo_1) ed in una metà superiore, costituita dal secondo e terzo piano (censiti ai subalterni 7 ed 8, con accesso dal numero civico Indirizzo_1), concludendo che in base alle quali le caratteristiche degli immobili di cui ai subalterni 7 ed 8 rendono certa la circostanza che fossero adibiti ad attività ricettiva come tale da considerarsi attività commerciale.
Con specifico riferimento agli immobili di cui ai subalterni 7 ed 8, il primo Giudice ha ben evidenziato come nel caso in esame parte ricorrente non abbia concretamente dimostrato i propri assunti riguardo alla sussistenza del requisito oggettivo e di utilizzazione per godere dell'esenzione dall'IMU e dalla TASI
(ex art.7 lett.i) del D.L.vo 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, art.91 bis D.L 1/2012 e art.1, comma 3, del D.L. 16 del 2014 convertito nella legge n.68/2014).
Ed ha per contro valorizzato gli elementi di prova contraria documentati da parte appellata (v. visure catastali e planimetrie, materiale fotografico, visura del sistema di gestione informatizzata dell'imposta di soggiorno del Comune di Venezia) e validamente sostenuto che gli immobili di cui si tratta avevano un'unitaria destinazione ricettiva (e propriamente commerciale), che non risultavano adibiti perciò a mera residenza religiosa secondo i canoni prescritti dalla normativa e dalla giurisprudenza, bensì a residenza turistica.
Argomentava in particolare il primo Giudice, in termini condivisibili che si riportano in sintesi, “la residenza nella casa per ferie anche di personale religioso (3 persone secondo l'autocertificazione del 2019 in atti) non può essere sufficiente a configurare quella destinazione a finalità di religione e di culto (di fatto concorrente con quella ricettiva) che varrebbe a giustificare una qualche esenzione”.
L'esito del giudizio e la parziale rinuncia di fatto dell'appellante ad alcuni motivi giustifica la compensazione delle spese di lite anche di questo grado.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello, dichiara spettante la riduzione del 50% per la presenza del vincolo storico-artistico.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Spese di lite del doppio grado compensate.
Venezia, 15 settembre- 3 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Luisa Napolitano