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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 15/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1414/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 15 gennaio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 1414/2022
R.G. promossa da (avv. S. Salvà) contro , (funzionario delegato), Parte_1 CP_1
avente ad oggetto: mancata erogazione prestazione, osserva quanto segue:
CP_ Con ricorso depositato il 04.10.2022 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva l' per sentirlo condannare al pagamento di quanto di spettanza essendo risultato in possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno di invalidità civile giusta decreto di omologa del 27.4.2022 reso nel procedimento iscritto al n. 823/2021 R.G. del Tribunale di Enna - Sez. Lavoro, che accertava l'invalidità al 75% con decorrenza dal 16.2.2021.
Esponeva che sebbene fossero decorsi i 120 giorni prescritti l' non aveva provveduto al CP_1
pagamento della prestazione.
CP_ L' pur citato non si costituiva in giudizio
Il ricorrente chiedeva condannarsi l'Istituto al pagamento di quanto di spettanza oltre agli interessi legali e alle spese di lite.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
MOTIVI
CP_ L' non ha provveduto al pagamento di quanto richiesto ed ottenuto dal ricorrente a seguito del procedimento per ATP.
Si osserva come ai sensi del comma V dell'art 445 bis c.p.c. “ Il decreto, non impugnabile né
modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti
gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro
120 giorni”. Vero è che la norma concede all'ente uno spatium deliberandi al fine di esaminare la sussistenza degli altri requisiti cui la legge subordina il diritto alla prestazione, ma è altrettanto incontrovertibile,
alla luce del dato testuale, che il termine decorre dalla notifica del decreto o comunque da quella del relativo modello AP70, necessario all'Istituto per la valutazione dei requisiti necessari alla liquidazione economica ai sensi della legge 111/2011 che ha introdotto l'art. 445 bis del codice di procedura civile (avvenuta in data 24.5.2022 è trasmesso a mezzo p.e.c.).
Nonostante i solleciti di liquidazione, da ultimo formalizzati a mezzo p.e.c. in data 23.9.2022, è
inutilmente trascorso il termine di 120 giorni dalla data di trasmissione del modello AP70, previsto dal 5° comma dell'art. 445bis cpc per il pagamento della prestazione assistenziale in questione.
Ne discende che essendo l' incorsa in ritardo nella liquidazione delle somme spettanti, ne va CP_1
disposta la condanna e sono altresì dovuti gli interessi legali sulle somme liquidate.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
Accoglie il ricorso e condanna l' alla liquidazione e al pagamento in favore della CP_1
ricorrente dei ratei di assegno di invalidità civile dal mese di febbraio 2021 ad oggi nella misura stabilita dalla legge, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria;
CP_
condanna l' al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 843,00
oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge con distrazione;
15.01.2025. Pt_2
IL G.L.