Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/2023, n. 17134
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Sentenza 15 giugno 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 9 febbraio 2023. Le parti in causa erano un ricorrente, che aveva sporto denuncia per calunnia, e gli intimati, accusati di averlo calunniato. Il ricorrente richiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa della calunnia, mentre gli intimati contestavano la legittimità della richiesta di risarcimento e le spese processuali. La Corte d'Appello aveva inizialmente confermato il risarcimento, ma la Cassazione penale aveva annullato la decisione riguardante le statuizioni civili per difetto di motivazione, rinviando la questione alla Corte d'Appello civile.

Nel giudizio di rinvio, il giudice ha rigettato la domanda di risarcimento, ritenendo che il ricorrente non avesse fornito prove sufficienti del danno subito e ha condannato il ricorrente a rifondere le spese dei precedenti gradi di giudizio. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del ricorrente, affermando che il giudice di rinvio aveva il potere di decidere sulle spese dei giudizi precedenti, in quanto questi avevano ad oggetto la stessa domanda di risarcimento. La Corte ha richiamato un principio di diritto secondo cui la parte soccombente nei gradi di merito ha diritto alla liquidazione delle spese anche per i giudizi precedenti, confermando così la decisione del giudice di rinvio.

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Massime1

In materia di spese processuali, nel caso di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili da parte della Cassazione, con rinvio in sede civile, sussiste il potere del giudice del rinvio di provvedere sulle spese, non solo del giudizio di rinvio e di quello di legittimità, ma dell'intero processo, anche se svolto in sede penale, posto che egli conclude il giudizio sulle statuizioni civili che era stato iniziato davanti ai giudici penali e che è proseguito davanti a quello civile dopo l'annullamento in Cassazione, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza all'esito globale del processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/2023, n. 17134
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17134
    Data del deposito : 15 giugno 2023

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