CASS
Sentenza 15 giugno 2023
Sentenza 15 giugno 2023
Massime • 1
In materia di spese processuali, nel caso di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili da parte della Cassazione, con rinvio in sede civile, sussiste il potere del giudice del rinvio di provvedere sulle spese, non solo del giudizio di rinvio e di quello di legittimità, ma dell'intero processo, anche se svolto in sede penale, posto che egli conclude il giudizio sulle statuizioni civili che era stato iniziato davanti ai giudici penali e che è proseguito davanti a quello civile dopo l'annullamento in Cassazione, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza all'esito globale del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/2023, n. 17134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17134 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 3 Num. 17134 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: CRICENTI GIUSEPPE Data pubblicazione: 15/06/2023 2 1.-Alfredo IA, in data 25/05/2010, ha sporto denuncia presso la Procura della Repubblica di Catania nei confronti di LA UM e di TO AR, accusandoli di averlo calunniato per avergli attribuito di essersi impossessato di assegni a loro rubati. 2.-In particolare, il IA ha dichiarato di aver venduto a UM e AR una partita di scarpe, che costoro hanno pagato con assegni;
che tuttavia gli acquirenti hanno denunciato il furto degli assegni adombrando l'eventualità che il IA fosse responsabile o di tale furto o della conseguente ricettazione. Il Tribunale penale di Catania ha condannato per calunnia UM e AR disponendo a loro carico altresì il risarcimento dei danni a favore del IA. La Corte di appello ha poi dichiarato prescritto il reato confermando le statuizioni civili del risarcimento. 3.-Tuttavia, la Cassazione penale, con sentenza 9429 del 2019, ha annullato la decisione della Corte d'appello relativamente alle sole statuizioni civili per difetto di motivazione ed ha rinviato alla Corte d'appello civile per una nuova decisione. La causa è stata dunque riassunta dal IA, che ha nuovamente richiesto il risarcimento dei danni derivanti dal reato di calunnia subìto. Il giudice di rinvio ha tuttavia rigettato la domanda ritenendo che non era stata fornita alcuna prova del danno subìto ed ha condannato il IA alla rifusione, non solo delle spese del giudizio di rinvio, ma altresì delle spese dei precedenti gradi del giudizio penale in cui era stata pure sostenuta la domanda civile di risarcimento. 4.-Avverso tale pronuncia il IA ricorre con un motivo di censura. Nessuno degli intimati si è costituito. Il IA ha depositato memorie. Il PG ha chiesto il rigetto. Considerato che 5.- L'unico motivo di censura denuncia violazione dell'articolo 91 del codice di procedura civile. La tesi del ricorrente è che il giudice di rinvio non poteva decidere sulle spese dei giudizi penali precedenti, in quanto le spese dei giudizi penali precedenti avrebbero dovuto essere liquidate per l'appunto dal giudice penale, e quelli del giudizio di Cassazione, che ha concluso la vicenda penale, avrebbero dovuto per 3 l'appunto essere liquidati dalla Corte di legittimità, con la conseguenza che i giudici di rinvio avrebbero dovuto soltanto provvedere in ordine alle spese del giudizio da loro definito, mentre hanno erroneamente liquidato anche le spese di giudizi precedenti, che però avevano ad oggetto l'accertamento penale, e le cui spese erano rimesse al relativo giudice. Il motivo è infondato. Va premesso che i precedenti gradi di giudizio si sono svolti, si, davanti al giudice penale, ma hanno avuto ad oggetto anche la domanda civile di risarcimento del danno da reato. Mentre l'accertamento di quest'ultimo è stato definito con la sentenza citata della Corte di Cassazione, il giudizio civile sulla domanda di risarcimento del danno da reato è proseguito, davanti al giudice del rinvio, proprio a seguito dell'annullamento della Cassazione. Con la conseguenza che il giudice di rinvio aveva il potere di decidere delle spese, sia di quel giudizio, che dei giudizi precedenti aventi il medesimo oggetto, ossia aventi ad oggetto il risarcimento del danno da reato. E’ principio di diritto affermato da questa Corte che <<in materia di spese processuali, la parte soccombente nei gradi merito precedenti a quello legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio rinvio, ha diritto ad ottenere liquidazione non solo delle processuali relative ai giudizi rinvio e cassazione, ma anche quelle sostenute nel corso dell'intero processo>> (Cass. 1407/ 2020). Nel caso presente le parti soccombenti nei precedenti gradi di merito, ossia UM e AR, sono risultate vittoriose all'esito del giudizio di rinvio. Né vale osservare che tra i precedenti gradi di giudizio e quello di rinvio v’è diversità di giurisdizione, essendosi svolti i primi davanti al giudice penale ed il secondo davanti al giudice civile, in quanto quest'ultimo ha deciso, concludendolo, il giudizio sulle statuizioni civili che era stato iniziato davanti ai giudici penali e che è proseguito davanti a quello civile dopo l'annullamento in Cassazione (del resto che il giudice civile possa decidere anche le spese della precedente fase penale si ricava ex Cass. 10153/ 1995) 4 In sostanza, il giudizio di rinvio era nient’altro che la prosecuzione di quello iniziato davanti ai giudici penali, quanto alla domanda di risarcimento del danno da reato: con la conseguenza che, giusto il principio sopra richiamato, la regola della soccombenza si applica anche ai giudizi precedenti quello di rinvio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale/ e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Roma 9.2.2023 L’estensore Il Presidente
che tuttavia gli acquirenti hanno denunciato il furto degli assegni adombrando l'eventualità che il IA fosse responsabile o di tale furto o della conseguente ricettazione. Il Tribunale penale di Catania ha condannato per calunnia UM e AR disponendo a loro carico altresì il risarcimento dei danni a favore del IA. La Corte di appello ha poi dichiarato prescritto il reato confermando le statuizioni civili del risarcimento. 3.-Tuttavia, la Cassazione penale, con sentenza 9429 del 2019, ha annullato la decisione della Corte d'appello relativamente alle sole statuizioni civili per difetto di motivazione ed ha rinviato alla Corte d'appello civile per una nuova decisione. La causa è stata dunque riassunta dal IA, che ha nuovamente richiesto il risarcimento dei danni derivanti dal reato di calunnia subìto. Il giudice di rinvio ha tuttavia rigettato la domanda ritenendo che non era stata fornita alcuna prova del danno subìto ed ha condannato il IA alla rifusione, non solo delle spese del giudizio di rinvio, ma altresì delle spese dei precedenti gradi del giudizio penale in cui era stata pure sostenuta la domanda civile di risarcimento. 4.-Avverso tale pronuncia il IA ricorre con un motivo di censura. Nessuno degli intimati si è costituito. Il IA ha depositato memorie. Il PG ha chiesto il rigetto. Considerato che 5.- L'unico motivo di censura denuncia violazione dell'articolo 91 del codice di procedura civile. La tesi del ricorrente è che il giudice di rinvio non poteva decidere sulle spese dei giudizi penali precedenti, in quanto le spese dei giudizi penali precedenti avrebbero dovuto essere liquidate per l'appunto dal giudice penale, e quelli del giudizio di Cassazione, che ha concluso la vicenda penale, avrebbero dovuto per 3 l'appunto essere liquidati dalla Corte di legittimità, con la conseguenza che i giudici di rinvio avrebbero dovuto soltanto provvedere in ordine alle spese del giudizio da loro definito, mentre hanno erroneamente liquidato anche le spese di giudizi precedenti, che però avevano ad oggetto l'accertamento penale, e le cui spese erano rimesse al relativo giudice. Il motivo è infondato. Va premesso che i precedenti gradi di giudizio si sono svolti, si, davanti al giudice penale, ma hanno avuto ad oggetto anche la domanda civile di risarcimento del danno da reato. Mentre l'accertamento di quest'ultimo è stato definito con la sentenza citata della Corte di Cassazione, il giudizio civile sulla domanda di risarcimento del danno da reato è proseguito, davanti al giudice del rinvio, proprio a seguito dell'annullamento della Cassazione. Con la conseguenza che il giudice di rinvio aveva il potere di decidere delle spese, sia di quel giudizio, che dei giudizi precedenti aventi il medesimo oggetto, ossia aventi ad oggetto il risarcimento del danno da reato. E’ principio di diritto affermato da questa Corte che <<in materia di spese processuali, la parte soccombente nei gradi merito precedenti a quello legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio rinvio, ha diritto ad ottenere liquidazione non solo delle processuali relative ai giudizi rinvio e cassazione, ma anche quelle sostenute nel corso dell'intero processo>> (Cass. 1407/ 2020). Nel caso presente le parti soccombenti nei precedenti gradi di merito, ossia UM e AR, sono risultate vittoriose all'esito del giudizio di rinvio. Né vale osservare che tra i precedenti gradi di giudizio e quello di rinvio v’è diversità di giurisdizione, essendosi svolti i primi davanti al giudice penale ed il secondo davanti al giudice civile, in quanto quest'ultimo ha deciso, concludendolo, il giudizio sulle statuizioni civili che era stato iniziato davanti ai giudici penali e che è proseguito davanti a quello civile dopo l'annullamento in Cassazione (del resto che il giudice civile possa decidere anche le spese della precedente fase penale si ricava ex Cass. 10153/ 1995) 4 In sostanza, il giudizio di rinvio era nient’altro che la prosecuzione di quello iniziato davanti ai giudici penali, quanto alla domanda di risarcimento del danno da reato: con la conseguenza che, giusto il principio sopra richiamato, la regola della soccombenza si applica anche ai giudizi precedenti quello di rinvio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale/ e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Roma 9.2.2023 L’estensore Il Presidente