TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/10/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 904 / 2025 V.G.
REPU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 904 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a SAN GIORGIO A CREMANO (NA) il 10/10/1968 Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. COPPOLA ETTORE Codice Fiscale 1
Codice Fiscale 2
Controparte_2 nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 3 ) con C.F. 4il patrocinio dell'Avv. DE MICCO SARA (C.F.
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 16/05/2025 con il quale Controparte 1 e [...] CP 2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 6.12.1997, a Portici (NA), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli Per_1 e Per 2 entrambi maggiorenni ma, dei quali, solo il primo economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 25.09.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Assegnare la casa familiare con tutti i suppellettili e il garage sottostante di pertinenza dell'abitazione, siti in Morciano di Romagna (RN) alla via Spallicci 27, alla sig.ra Controparte_2 dove abiterà con i figli Per_1 e Per 2
2) Porre a carico del sig. Controparte 1 a titolo di concorso al mantenimento del figlio Per_2 oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il pagamento dell'importo mensile di €
200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al figlio Per 2 e avente le seguenti coordinate IBAN [...];
3) Porre a carico del sig. Controparte 1 il 50% delle spese extra relative al figlio Per_2 secondo le
"Linee guida del Tribunale di Bologna" del 09/08/2017 da versarsi nelle medesime modalità di cui al punto 3).
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
Controparte_1 e [...]omologa la separazione consensuale di a)
CP 2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici (NA) di procedere b) all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 277 Parte I Serie Anno 1997); rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 904 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a SAN GIORGIO A CREMANO (NA) il 10/10/1968 Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. COPPOLA ETTORE Codice Fiscale 1
Codice Fiscale 2
Controparte_2 nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 3 ) con C.F. 4il patrocinio dell'Avv. DE MICCO SARA (C.F.
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 16/05/2025 con il quale Controparte 1 e [...] CP 2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 6.12.1997, a Portici (NA), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli Per_1 e Per 2 entrambi maggiorenni ma, dei quali, solo il primo economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 25.09.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Assegnare la casa familiare con tutti i suppellettili e il garage sottostante di pertinenza dell'abitazione, siti in Morciano di Romagna (RN) alla via Spallicci 27, alla sig.ra Controparte_2 dove abiterà con i figli Per_1 e Per 2
2) Porre a carico del sig. Controparte 1 a titolo di concorso al mantenimento del figlio Per_2 oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il pagamento dell'importo mensile di €
200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al figlio Per 2 e avente le seguenti coordinate IBAN [...];
3) Porre a carico del sig. Controparte 1 il 50% delle spese extra relative al figlio Per_2 secondo le
"Linee guida del Tribunale di Bologna" del 09/08/2017 da versarsi nelle medesime modalità di cui al punto 3).
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
Controparte_1 e [...]omologa la separazione consensuale di a)
CP 2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici (NA) di procedere b) all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 277 Parte I Serie Anno 1997); rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi