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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/07/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 401/2025, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Guido del Foro di Parte_1
Cosenza, presso il cui studio in Cosenza, alla via Riccardo Misasi n. 11, è anche domiciliato, come da procura allegata al ricorso ricorrente
e
in persona del suo procuratore generale, dott. Controparte_1 CP_2 giusto “Atto di Conferimento sentanza al Personale d Controparte_1 del 16/02/2023 a Notaio dott. Rep. 44809 Racc. 17131, Persona_1 difesa in virtù di procura conferita in calce alla memoria difensiva dall'Avv. Paolo Galli presso e nel cui studio in Genova elegge domicilio resistente
Oggetto: impugnazione licenziamento per giusta causa
Conclusioni:
Per il ricorrente: dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 19.06.2024 per insussistenza della giusta causa indicata da parte datoriale;
ordinare alla societ di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro CP_1 CP_1
e condannarla a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione
1 condannare la società resistente a pagare il risarcimento del danno per aver comminato un licenziamento ingiusto, ritorsivo e discriminatorio, ivi inclusi i danni morali, biologici e materiali tutti.
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA condannare la società a corrispondere al ricorrente l'indennità Controparte_1 prevista dall'art. 3 comma 1 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento
Per la resistente:
Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, nel merito: previo ogni meglio visto accertamento e provvedimento del caso per le ragioni tutte di cui alla presente memoria difen hiarare sibile o comunque respingere il ricorso promosso dal signo contr , poiché Pt_1 CP_1 infondato in fatto ed in diritto, assolvendo la società convenuta da ogni domanda e pretesa in esso contenuta.
Con vittoria di spese diritti ed onorari
Svolgimento del processo
Il ricorrente ha impugnato il licenziamento per giusta causa comminato dalla società convenuta in data 19.5.2024, chiedendo l'applicazione delle tutele di legge.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla udienza del 13.5.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
1. Il ricorrente era stato assunto con contratto a tempo indeterminato in data 13/07/2021 con mansioni da Specialista Digital e Web Innovation presso la Direzione (oggi denominata) Communications, Marketing, Public Affairs & Sustainability e inquadrato nella categoria di Quadro I livello con sede di lavoro in Milano Via Borghetto 5 (doc. 1, fascicolo ricorrente).
Con lettera del 10 maggio 2024 (doc. 2, fascicolo ricorrente) la società convenuta ha contestato al ricorrente quanto segue:
“Ella ha richiesto di potere godere, lo scorso mese di aprile e, in particolare, per i giorni dal 15/04/2024 al 24/04/2024 del congedo straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art 42 comma 5 de per prestare assistenza a persona invalida e in particolare alla signor (sua affine di secondo grado ovvero sua nonna) Parte_2
e residente in [...], dichiarando, ad ogni effetto di legge, di impegnarsi ad instaurare una convivenza con la persona disabile in situazione di gravità entro l'inizio del congedo richiesto e di mantenerla per tutta la durata dello stesso.
Orbene da verifiche effettuate è emerso come Ella, anche volendo tralasciare il fatto che risieda in luogo diverso rispetto a ove ha la residenza/abitazione la signora
2 , non solo entro la data di inizio del congedo richiesto non abbia instaurato Pt_2 una effettiva convivenza c ltima (mai ha soggiornato e/o pernottato presso l'abitazione della signora in Via Magna Grecia 30 durante il congedo) e, Pt_2 dunque, nemmeno la abbia mantenuta per tutta la durata dello stesso, ma non abbia in alcun modo prestato assistenza continuativa in suo favore.
In effetti è emerso come Ella, quantomeno nei giorni 22, 23 e 24 aprile 2024, abbia sempre regolarmente soggiornato e pernottato presso l'abitazione dei Suoi genitori in AT (CZ) in Via Guarasci 33 (e dunque nemmeno presso la Sua formale residenza) e si sia recato presso l'abitazione della signor : Pt_2
il giorno 22 aprile 2024 solamente dalle ore 18:45 alle ore 19:45; il giorno 23 aprile 2024 dalle ore 09:55 alle ore 10:55 e dalle ore 19:50 alle ore 21:30; il giorno 24 aprile 2024 alle si sia recato con un'autovettura (Opel Crossland tg. FN636SF) dalla signora per accompagnarla presso l'abitazione dei suoi Pt_2 genitori in AT (CZ) in Via Guarasci 33 ove la stessa si soffermava sino alle ore 16:50 allorquando veniva riportata presso la propria abitazione da Suo padre utilizzando la stessa autovettura (Opel Crossland tg. FN636SF).
dunque, per i suddetti giorni non ha in alcun modo convissuto con la signora e non ha neppure prestato assistenza continuativa alla stessa (la quale peraltro Pt_2 da quanto emerso sembra essere persona autosufficiente uscendo da sola per fare la spesa, leggendo inoltre tranquillamente il display del cellulare per effettuare e ricevere chiamate).
Senza contare come - sempre da quanto emerso - Suo padre, non sia persona affetta da patologia invalidante e dunque, avrebbe dovuto essere egli il soggetto beneficiario del congedo straordinario, seguendo l'ordine di priorità previsto espressamente dall'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001.
Quanto sopra, malgrado la normativa che disciplina il congedo di cui Lei ha usufruito preveda, oltre alla convivenza, un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale in favore del disabile.
Il Suo comportamento, altresì, ha portato la Scrivente Società a privarsi della prestazione di una risorsa senza alcun legittimo motivo.
*§*§*§*§*
Abbiamo altresì recentemente appreso come:
1) Ella, senza alcuna autorizzazione e in spregio a quanto previsto dalla Regolamentazione Aziendale, in ripetute occasioni abbia inviato dalla Sua casella e-mail aziendale alla Sua casella e-mail personale Email_1
e contenente: (i) informazioni riservate di Email_2
(ii) dati personali dei dipendenti tutelati dalla Controparte_1 normativa sulla privacy. E così in particolare:
a) in data 16 febbraio 2024, il file excel denominato “Prenotazioni Innova”, contenente i nominativi dei colleghi dell'unità organizzativa di appartenenza e la relativa pianificazione di presenza in sede, smart working, ferie e trasferte;
3 b) in data 01 marzo 2024 Ella si è inviato (i) il documento aziendale riservato denomin che costituisce una analisi del Email_3 prodott zione dei nostri punti di forza e Pt_3 nostri punti deboli/ambiti di miglioramento rispetto ai competitor. Il documento prende in esame (i) la Strategia di Co e Pubblicitaria di rispetto ai Pt_3 competitor (ii) il Posizionamento d sui motori di ricerc i competitor Pt_3
(iii) la Usabilità delle pagine we rispetto ai competitor (iv) possibili azioni da Pt_3 indirizzare da parte del Team l'evoluzione della Strategia pubblicitaria di e il miglioramento del posizionamento d sui motori di ricerca. Pt_3 Pt_3
c) in data 28 marzo 2024: documento avente ad oggetto “Pianificazione Ferie 2024
– IMPORTANTE” che contiene l'evidenza di ticket aperti verso HR;
d) in data 2, 3 e 8 aprile 2024, Ella si è inviato le conversazioni private di natura lavorativa intercorse via chat sulla piattaforma Teams con i colleghi dell'unità organizzativa di appartenenza;
e) in data 5 aprile 2024, Ella si è inviato alla Sua casella personale una e-mail contenente (i) corrispondenza intrattenuta via mail con i colleghi dell'unità organizzativa di appartenenza e riportante nomi e cognomi di questi ultimi, nonché il link a una differente versione del documento aziendale relativo all'analisi del prodotto denominato (cfr. precedente Pt_3 CodiceFiscale_1 lettera b));
f) in data 9 aprile 2024, Ella si è inviato alla Sua casella e-mail personale il file excel riportante le ferie dell'intera Direzione Communications, Marketing, Public Affairs and Sustainability.
2) Ella a decorrere dal Suo rientro dall'aspettativa non retribuita concessaLe dalla scrivente (e così a decorrere dal 23 ottobre 2023) ha ripreso, come del resto avveniva in precedenza, anche durante il Suo orario di lavoro (divenendo peraltro una sua consolidata abitudine), a dedicarsi, a una continua e defatigante corrispondenza via mail, via teams, via whatsapp e via ticket indirizzata al Suo Responsabile nonché all'intera Direzione HR nella quale Ella, anziché svolgere le attività lavorative a Lei assegnate, reiterava in maniera ridondante e ciò nonostante Ella fosse in grado di reperire tali informazioni nei normali canali aziendali e nella Intranet. Tali sue richieste sono state più volte reiterate, nonostante Le venissero restituite puntuali risposte sui diversi punti.
Tale copiosa e sproporzionata corrispondenza ha comportato la necessità di rapportarsi con Lei continuamente per iscritto mediante repliche e contro repliche arrecando pregiudizio ad una efficiente gestione degli uffici e dei servizi.
Ad esempio, ciò è avvenuto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in occasione: della mail del 03 aprile 2024 inviata alla Direzione HR, alle ore 17:09 del ticket 28 marzo 2024 indirizzato alla Direzione HR, alle ore 11:54; della mail del 20 marzo 2024 inviata alla Direzione HR, alle ore 22:02; della mail del 19 marzo 2024 inviata alla Direzione HR, alle ore 14:46;
4 del ticket del 29 febbraio 2024 indirizzato alla Direzione HR, alle ore 12:00;
della mail del 14 febbraio 2024 inviata alla Direzione HR, alle ore 17:20; del ticket del 14 dicembre 2023 indirizzato alla Direzione HR, alle ore 18:14;
della mail del 23 febbraio 2024 inviata alla Direzione HR, alle ore14:17 e alle ore 16:21;
della mail del 15 gennaio 2024 inviata alla Direzione HR alle ore 12:55;
della mail del 15 dicembre 2023 inviata alla Direzione HR, alle ore 12:08;
della mail del 12 aprile 2024 inviata al Suo Responsabile, alle ore 15:47;
della mail del 8 aprile 2024 inviata al Suo Responsabile, alle ore 12:35;
della mail del 4 aprile 2024 inviata al Suo Responsabile, alle ore 10:51, 11:18, 16:15;
della mail del 03 aprile 2024 inviata al Suo Responsabile, alle ore 13:01, 14:02;
della mail del 23 febbraio 2024 inviata al Suo Responsabile, alle ore 09:13, 09:22, 12:05, 17:15;
della mail del 15 febbraio 2024 inviata al Suo Responsabile, alle ore 17:30;
della mail del 14 febbraio 2024 inviata al Suo Responsabile, alle ore 17:20;
della mail del 25 gennaio 2024 inviata al Suo Team di appartenenza, alle ore 15:32;
della mail del 13 novembre 2023 inviata al Suo Responsabile, alle ore 17:31;
della mail del 8 novembre 2023 inviata al Suo Responsabile, alle ore 17:23.
3) Ella, quantomeno negli ultimi mesi, ha dichiarato in ripetute occasioni al Suo Responsabile di non potere svolgere (durante l'orario di lavoro) le incombenze lavorative ad Ella assegnate in quanto doveva occuparsi di faccende personali e in particolare di questioni aventi attinenza con l'Inps e/o HR (questioni queste ultime assolutamente avulse dalla mansione da Lei ricoperta) sottraendo di fatto tempo all'attività lavorativa e in alcun modo giustificabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, con il messaggio:
- del 10 aprile 2024 afferma “lasciami tempo pls di rispondere a HR e INPS e torno da te”
- del 12 aprile 2024 afferma di non avere tempo per concludere i lavori assegnati
“causa priorità INPS e HR” .
Tali circostanze, peraltro, fanno seguito alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione comminata con lettera del 28 luglio 2022 che pertanto Le contestiamo ai fini della recidiva.”
Il signor si giustificava con lettera inviata a mezzo pec in data 16/05/2024 Pt_1
(doc. 3, fascicolo ricorrente).
Con lettera del 19.6.2024 è stato, infine, intimato il licenziamento per giusta causa (doc. 6, fascicolo ricorrente).
2. Il ricorrente afferma che “non ha mai posto in essere alcuna delle condotte che gli sono state ascritte e che comunque non rappresentano alcuna violazione degli
5 obblighi gravanti sul lavoratore e sanzionati con la risoluzione del rapporto di lavoro” (cfr. ricorso pag. 28).
Alla luce della documentazione in atti e delle stesse deduzioni di parte ricorrente, il licenziamento deve essere dichiarato legittimo, in quanto i fatti contestati appaiono provati e sufficientemente gravi nell'ottica della sussistenza della giusta causa di licenziamento.
Quanto alla illegittima fruizione del congedo straordinario si osserva quanto segue.
E' pacifico che nel mese di aprile 2024 il signor abbia richiesto e ottenuto Pt_1 di potere godere dal giorno 15/04/2024 al 24/04/2024 del congedo straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 5 dl Dlgs 51/2001, asseritamente per prestare assistenza a persona invalida e, in particolare, alla signora (affine di Parte_2 secondo grado ovvero sua nonna) e residente in [...].
Il ricorrente ha, quindi, dichiarato che si sarebbe impegnato ad instaurare una convivenza con la persona disabile in situazione di gravità entro l'inizio del congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.
La società deduce di avere effettuato delle verifiche dalle quali sarebbe emerso, non solo che il ricorrente non avesse mai soggiornato e/o pernottato presso l'abitazione della signora in Via Magna Grecia 30 durante il congedo, ma anche che non Pt_2 avesse in alcun modo prestato assistenza continuativa in suo favore.
L'attività investigativa commissionata dalla società è sintetizzata nel rapporto prodotto quale doc. 20 allegato alla memoria difensiva e non è contestata dal ricorrente, il quale non ha preso posizione in maniera specifica in ordine alle risultanze della stessa.
Dalla lettura di detto rapporto si evince che quantomeno nei giorni 22, 23 e 24 aprile 2024, il ricorrente abbia pernottato presso l'abitazione dei Suoi genitori in AT (CZ) in Via Guarasci 33 e si sia recato presso l'abitazione della signora : Pt_2
- il giorno 22 aprile 2024 solamente dalle ore 18:45 alle ore 19:45;
- il giorno 23 aprile 2024 dalle ore 09:55 alle ore 10:55 e dalle ore 19:50 alle ore 21:30;
- il giorno 24 aprile 2024 alle ore 12:15 per accompagnarla presso l'abitazione dei suoi genitori in AT (CZ) in Via Guarasci 33 ove la stessa si è fermata sino alle ore 16:50, orario in cui è stata riportata presso la propria abitazione dal padre del ricorrente.
I fatti sopra riportati sono stati ricostruiti mediante attività di osservazione, dettagliata attraverso l'indicazione specifica degli orari in cui sono stati notati gli spostamenti dei soggetti interessati e con la messa a disposizione di documentazione fotografica.
Il ricorrente non ha contestato in maniera specifica tali fatti ed in particolare il fatto di non aver soggiornato e pernottato presso l'abitazione della nonna, ivi recandovisi solo saltuariamente.
6 Né è stato contestato il fatto che effettivamente tale familiare si trovasse nelle condizioni di uscire autonomamente di casa per recarsi a fare la spesa, utilizzando il proprio telefono cellulare per fare e ricevere telefonate.
Sotto tale profilo, il ricorrente non ha nemmeno fornito prova della invalidità che affligge la signora , né ha descritto di quali patologie la stessa sia afflitta. Pt_2
Sia nella mail di giustificazioni del 16.5.2025, sia nel proprio ricorso il sig. Pt_1 formula contestazioni del tutto generiche, richiamando, ad esempio, il fatto che la condizione di “Domicilio/Residenza (provvisorio)” presso la residenza del disabile fosse stata “verificata dall'INPS e ufficializzata dallo stesso Comune di AT”.
E' evidente, tuttavia, che, ai fini della valutazione del legittimo ricorso al beneficio in questione, qualunque “certificazione” può essere superata dall'accertamento in concreto della insussistenza della condizione “certificata”, accertamento che nel caso di specie è stato svolto con i risultati sopra descritti (cfr. doc. 20, fascicolo resistente).
Nemmeno è stato contestato, infine, che il padre del signor , stando alle Pt_1 medesime risultanze investigative, non sia persona affetta da patol lidante, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere egli il soggetto beneficiario del congedo straordinario, seguendo l'ordine di priorità previsto espressamente dall'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001.
Inidonea a dimostrare l'asserita prestazione di assistenza è la documentazione fotografica prodotta in allegato al ricorso quale doc. 56 (peraltro senza richiamo specifico circa il contenuto e la rilevanza ai fini della decisione), posto che lo stesso ricorrente ha indicato, quali prestazioni di assistenza, attività inconferenti quali il recarsi presso l'INPS o il Comune di AT.
3. Anche la contestazione relativa al fatto di essersi inoltrato documentazione aziendale sulla propria mail privata risulta provata.
Il ricorrente non ha contestato il fatto in sé, affermando unicamente di avere avuto
“problematiche di Information Technology” e di non avere in ogni caso diffuso informazioni riservate.
Provata documentalmente è, infine, la contestazione relativa alle comunicazioni intrattenute in quantità anomala con le varie funzioni aziendali per questioni esulanti dall'attività lavorativa (doc. 27, fascicolo resistente).
4. Tanto premesso, deve dirsi che le contestazioni sopra riportate, globalmente considerate, sono idonee a sorreggere l'iniziativa datoriale sotto il profilo della giusta causa di recesso.
Il congedo straordinario spetta solo per l'assistenza a persona in condizioni di disabilità grave, debitamente accertata, che si ravvisa solo in presenza di una minorazione, «singola o plurima», che «abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione» (art. 3, comma 3, I. n. 104 del 1992). Il legislatore predetermina i limiti temporali del congedo, che «non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di
7 handicap e nell'arco della vita lavorativa» (art. 42, comma 5-bis, del d.lgs. n. 151 del 2001), e definisce la misura del trattamento economico spettante al lavoratore.
Tale beneficio si aggiunge a quello previsto dall'art. 33 L. n. 104/92 che consente al lavoratore di usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Si tratta di permessi riconducibili alla medesima ratio giustificatrice, incidendo entrambi sulla sfera organizzativa del datore di lavoro per assicurare un interesse reputato maggiormente meritevole di tutela, com'è appunto quello di assistere un soggetto particolarmente bisognoso.
Il legislatore stabilisce che il congedo straordinario non possa essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona (art. 42, comma 5-bis, terzo periodo, del d.lgs. n. 151 del 2001) e delinea una precisa gerarchia dei beneficiari (art. 42, comma 5). Il congedo spetta, in primo luogo, al coniuge convivente, che è legittimato a goderne «entro sessanta giorni della richiesta». In caso di mancanza, di decesso o di patologie invalidanti del coniuge convivente, subentrano «il padre o la madre anche adottivi». La mancanza, il decesso o le patologie invalidanti dei genitori conferiscono a uno dei figli conviventi il diritto di richiedere il congedo straordinario, che è poi riconosciuto in favore di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi quando anche i figli conviventi manchino, siano deceduti o soffrano di patologie invalidanti.
Con la sentenza n. 203 del 2013 già citata la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non annoverava tra i beneficiari del congedo straordinario anche i parenti o gli affini entro il terzo grado conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione censurata.
La medesima Corte, con la sentenza n. 232 del 2018 pure citata, ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non annovera tra i beneficiari del congedo straordinario ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge.
La Suprema Corte ha chiarito che “solo ai diversi fini del godimento dei permessi di cui all'art. 33 della I. n. 104 del 1992 il legislatore, dopo aver eliminato il requisito della convivenza (art. 19 I. n. 53 del 2000), ha anche eliminato i requisiti della "continuità" e della "esclusività" dell'assistenza prestata al disabile (art. 24, comma 1, I. n. 183 del 2010, successivamente modificato ex art. 6, d. Igs. n. 119 del 2011). Tale specifica disciplina non è applicabile al diverso istituto del congedo straordinario per il quale non solo è prevista la necessità della convivenza ma anche, conformemente al dettato prescritto dall'art. 3, comma 3, I. n. 104 del 1992, che si realizzi «un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione» in favore del disabile” (Cass. Sez. L., 19/07/2019, n. 19580, Rv. 654502 – 01).
8 In ragione delle finalità dei suddetti permessi, il mancato svolgimento della prestazione lavorativa a essi riconducibile può reputarsi giustificato solo ed esclusivamente nella misura in cui sia strumentale al soddisfacimento delle esigenze per le quali il permesso stesso è concesso. Il tempo in cui il soggetto si assenta dal lavoro deve, cioè, porsi in un rapporto causale diretto con lo svolgimento di attività di assistenza al disabile, non potendo tale periodo di tempo essere utilizzato con funzione genericamente compensativa delle energie impiegate, in altri momenti, per assolvere a tali funzioni assistenziali. In assenza di tale legame causale, non è, dunque, possibile reputare legittima l'assenza del dipendente dal luogo di lavoro.
Il comportamento del dipendente che si avvalga di tali benefici per attendere ad esigenze diverse da quelle assistenziali integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro, privato ingiustamente della prestazione lavorativa, che dell'ente assicurativo, chiamato a erogare indebitamente il relativo trattamento economico (ex multis, Cass. civ., sez. lav., n. 17968/16 e, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., n. 26417/24).
5. Nel caso di specie, tenuto conto delle risultanze dell'attività investigativa, può escludersi sia che il ricorrente abbia convissuto con la nonna, sia che lo stesso abbia prestato in favore della stessa assistenza continuativa, sia – ancora più a monte – che vi fossero effettive esigenze di assistenza nei confronti della signora da parte del Pt_2 nipote.
Le violazioni in questione sono idonee a far venire meno il rapporto fiduciario e a giustificare il licenziamento.
A ciò si aggiunga la lesività delle ulteriori condotte contestate (inoltro verso la propria casella mail personale di mail aziendali con documentazione riservata e comunicazione continuativa con le funzioni aziendali per ragioni non inerenti all'attività lavorativa): la prima delle due condotte si pone in contrasto con i regolamenti aziendali citati dalla resistente circa la sicurezza informatica e il trattamento dei dati personali (docc. 21, 38, fascicolo resistente); la seconda incide sull'esatto adempimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore, evidentemente compromessa dal tempo impiegato in attività non rientranti nelle proprie mansioni.
6. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in considerazione della complessità della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
9 Così deciso in Milano, il 13/05/2025
10
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison