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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/07/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente relatore dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2575/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Poggiomarino alla via Pio La Torre n. 11, presso lo studio dell'Avv. Maria Speranza Iossa, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n. 2025/77/GP del 08.01.2025 del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torre Annunziata
E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Poggiomarino alla via Roma n. C.F._2
145, presso lo studio dell'Avv. Francesco Vorraro, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso, parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, giusta delibera n. 2025/81/GP del 08.01.2025 del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torre Annunziata
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni:
i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate.
Il P.M. in data 10.07.2025 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 18.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio civile celebrato in
Poggiomarino in data 02.07.2008, dal quale non erano nati figli.
All'udienza del 23.04.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il giudice delegato, esaminate le condizioni e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative, riservava al Collegio il provvedimento di omologazione, previa trasmissione degli atti al P.M., il quale in data 10.07.2025 esprimeva parare favorevole all'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Sulle conclusioni conformi del P.M., il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili.
Quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi assegno di mantenimento nei loro confronti, essendo le stesse economicamente indipendenti.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati e possono essere posti alla base della decisione di questo Tribunale. L'assegnazione della casa coniugale al in assenza di convivenza con Pt_1 figli minori o maggiorenni non economicamente autonomi, deve intendersi nel senso che la predetta abitazione resta nel suo godimento.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_2 [...] in data 18.12.2024 così provvede: CP_1
A. omologa la separazione dei coniugi , nato ad [...] il [...] Parte_2
e , nata a [...] il [...] ai seguenti patti e Controparte_1 condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
1) assegna la casa familiare sita in Poggiomarino alla via A. Gramsci n. 30 al signor con ogni arredo e pertinenza, il quale sosterrà il relativo canone di Parte_2 locazione, nonché le relative spese condominiali se previste;
2) dà atto che i coniugi si autorizzano l'un l'altro a richiedere il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o altro documento equipollente valido per l'espatrio;
3) nulla per assegni tra i coniugi in quanto economicamente indipendenti;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Poggiomarino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento stato Civile) (atto n. 6, parte I, dei registri di matrimonio dell'anno
2008);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente relatore dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2575/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Poggiomarino alla via Pio La Torre n. 11, presso lo studio dell'Avv. Maria Speranza Iossa, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n. 2025/77/GP del 08.01.2025 del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torre Annunziata
E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Poggiomarino alla via Roma n. C.F._2
145, presso lo studio dell'Avv. Francesco Vorraro, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso, parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, giusta delibera n. 2025/81/GP del 08.01.2025 del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torre Annunziata
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni:
i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate.
Il P.M. in data 10.07.2025 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 18.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio civile celebrato in
Poggiomarino in data 02.07.2008, dal quale non erano nati figli.
All'udienza del 23.04.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il giudice delegato, esaminate le condizioni e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative, riservava al Collegio il provvedimento di omologazione, previa trasmissione degli atti al P.M., il quale in data 10.07.2025 esprimeva parare favorevole all'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Sulle conclusioni conformi del P.M., il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili.
Quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi assegno di mantenimento nei loro confronti, essendo le stesse economicamente indipendenti.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati e possono essere posti alla base della decisione di questo Tribunale. L'assegnazione della casa coniugale al in assenza di convivenza con Pt_1 figli minori o maggiorenni non economicamente autonomi, deve intendersi nel senso che la predetta abitazione resta nel suo godimento.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_2 [...] in data 18.12.2024 così provvede: CP_1
A. omologa la separazione dei coniugi , nato ad [...] il [...] Parte_2
e , nata a [...] il [...] ai seguenti patti e Controparte_1 condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
1) assegna la casa familiare sita in Poggiomarino alla via A. Gramsci n. 30 al signor con ogni arredo e pertinenza, il quale sosterrà il relativo canone di Parte_2 locazione, nonché le relative spese condominiali se previste;
2) dà atto che i coniugi si autorizzano l'un l'altro a richiedere il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o altro documento equipollente valido per l'espatrio;
3) nulla per assegni tra i coniugi in quanto economicamente indipendenti;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Poggiomarino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento stato Civile) (atto n. 6, parte I, dei registri di matrimonio dell'anno
2008);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato