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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4875 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 9923 / 2023
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
VERBALE D'UDIENZA
Udienza del 27/03/2025. Sono comparsi per parte attrice l'avv. MIRENZI FRANCESCO il quale ritenuto che non è intervenuta nessuna decadenza né prescrizione in merito alla domanda avanzata ex art. 1669 c.c. insiste nella nomina di un CTU;
Per parte convenuta l'avv. la quale si oppone alla richiesta di CTU Controparte_1 ritenendola meramente esplorativa, contesta il termine prescrizione ex art. 1669 c.c. in quanto la parte non ha provato la consistenza di gravi danni impedenti il godimento dell'immobile ed eccepisce nuovamente la decadenza ai sensi dell'art. 1667 c.c., e rileva ai sensi dell'art. 115 c.p.c. che parte contraria non ha contestato i rilevi circa le norma di riferimento relative all'impianto e chiede che la causa sia trattenuta in decisione, precisa le conclusioni svolte alla scorsa udienza e chiede rigetto della domanda
Il Giudice dispone procedersi alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
Esaurita la discussione, rilevato che le parti hanno già precisato le conclusioni all'udienza del 5 luglio 2024, il G.I. alle ore 16.55, pronuncia la sentenza che segue, mediante lettura del dispositivo e dei motivi, facenti parte integrante del verbale di causa.
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REPUBBLICA ITALIANA
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Procedimento civile n. 9923 / 2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, - sezione XI civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Domenico Mancini ha pronunziato all'udienza del 27/03/2025 la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 9923 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto appalto
TRA
(CF: ) elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Camesena 46, presso lo studio dell'avv. Mirenzi Francesco che lo rappresentata e difende per procura estesa su foglio separato e dunque da intendersi in calce dell'atto di citazione
ATTORE
E
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cristoforo Colombo, presso lo studio dell'avv. dalla quale è rappresentata e difesa per procura estesa su foglio Controparte_1 separato e dunque da intendersi in calce della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Gli avvocati delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del 5 luglio 2024.
Per parte attrice l'avv. MIRENZI ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate reiterando la richiesta di CTU;
per parte convenuta l'avv. a precisato le conclusioni riportandosi a quelle in atti, CP_1 ribadendo le eccezioni di cui all'art. 1667 c.p.c. e opponendosi alla richiesta di ammissione di CTU. Per parte convenuta va evidenziata la genericità del richiamo agli atti, per questo il giudice ritiene doversi riferire all'atto introduttivo del giudizio, dovendo valere la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate, in particolare, nella fattispecie, all'atto di citazione in opposizione (cfr.: Cass., sez. 3, sentenza n. 409 del 12/01/2006;Cass., sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013; cfr.: anche Cass., sez. 3, sentenza n. 10027 del
09/10/1998; Cass., sez. 3, sentenza n. 1261 del 18/02/1983).
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Procedimento civile n. 9923 / 2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
A sostegno della domanda, tra l'altro, l'istante ha dedotto: di aver Controparte_2 commissionato alla , “vari lavori, tra cui l'installazione di un nuovo Controparte_2 impianto elettrico, per la propria abitazione in Roma alla Via Adelaide Cairoli n. 5, sc. E, int. 5”, quindi di aver “telefonicamente [...] chiesto chiarimenti alla suddetta società”; che, dopo l'esecuzione dei lavori, “dal Dicembre 2020, l'impianto elettrico ha manifestato alcuni problemi quando vi erano più elettrodomestici in uso”; di aver “più volte telefonato all'Amministratore pro tempore per avere spiegazioni, senza Controparte_3 ottenere risposta”; di aver chiesto un immediato intervento con racc. a/r datata 25.01.2021 per la verifica del lavori effettuati dalla missiva ritornata al mittente Controparte_2 per compiuta giacenza, nonché con pec in data 01.02.2021, rimasta senza alcun riscontro;
di aver dunque fatto eseguire “una verifica visiva e strumentale” dell'impianto elettrico alla ditta - AR AN Impianti Elettrici - che “ha rilevato gravi irregolarità al detto impianto elettrico realizzato dalla riportate nel rapporto di intervento Controparte_2 di cui al Preventivo n. 34 del 21.10.2021”; ha evidenziato che la ha Controparte_2 rilasciato Certificazione di legge sulla realizzazione a regola d'arte in Conformità alla vigente normativa dell'impianto elettrico;
che l'impianto “non è conforme sia a livello progettuale, sia nell'installazione, sia nei materiali usati”; che tra gli attuali legali è seguito uno scambio di corrispondenza: pec da parte attrice in data 09.11.2021, a seguito della quale la parte convenuta ha risposto contestando “in toto ogni addebito e richiesta risarcitoria”, con ulteriore invio di pec di riscontro in data 27.01.2022 da parte attorea e rigetto della proposta con pec del 08.02.2022 da parte della convenuta;
di aver attivato la procedura di mediazione con esito negativo.
In conclusione ha domandato “ […] accertato che l'impianto elettrico installato in Roma alla Via Adelaide Cairoli n. 5, sc. E, int. 5, dalla , per i vizi indicati Controparte_4 nel Rapporto di Intervento di cui al Preventivo n. 34 del 21.10.2021 (doc. 3), non è
Conforme alle norme di legge;
per l'effetto condannare la società convenuta CP_4
al pagamento della somma di € 5.429,00 o nella somme che si riterrà di giustizia
[...] in base all'espletamento di CTU, per il ripristino dell'impianto elettrico secondo la regola
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Procedimento civile n. 9923 / 2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dell'arte e delle norme di legge. Con vittoria delle spese legali, Iva, Cap ed accessori di legge, da distrarre in favore dell'avvocato antistatario”
Costituitosi ha contestato tutto quanto eccepito e Controparte_2 domandato da parte opponente e tra l'altro, ha eccepito in via Preliminare la decadenza ex art. 1667 c.c. in quanto pur avendo conoscenza sin dal 2020 di piccoli problemi all'impianto elettrico non ne ha fatto mai menzione se non nel 2021 né con la mail del
15.07.2020 per risolvere alcune problematiche che si sono manifestate a distanza di quasi due anni dalla fine lavori e tra le quali in alcun modo viene menzionata quella afferente all'impianto elettrico così le comunicazioni del 2021 (racc. 25.01.2021 e pec 1.02.2022 doc. all. 1 e 2 di controparte), in cui non si fa riferimento all'impianto elettrico, ma genericamente viene richiesto un incontro “per definire e ripristinare delle incombenze…” che sono alcune di quelle indicate nella mail del 15.07.2020 per le quali la ha CP_5 ritenuto infondata la doglianza;
la inconsistenza delle avverse pretese in quanto la controparte lamenta “piccoli problemi” all'impianto elettrico quando vi sono “più elettrodomestici in uso”, senza tuttavia specificare quali, mentre la data di rilascio della certificazione impiantistica risale al “22.07.2018 a distanza di ben un anno e mezzo prima”; la genericità della lamentela dei vizi che sono comunque riconducili
“evidentemente ad un cattivo utilizzo dell'impianto e non ad una cattiva realizzazione dello stesso”; sostenendo genericamente che l'impianto elettrico non sarebbe stato eseguito a regola d'arte ma non indicando nemmeno una norma tecnica di riferimento a supporto delle sue affermazioni; che sono trascorsi tra dalla data di fine lavori ad oggi, ben 5 anni;
che dal preventivo prodotto da parte attrice si evince il buon funzionamento dell'impianto; ha osservato sulla regolarità facendo rispettivamente riferimento anche alle relative norme CEI per eseguire impianti elettrici a regola d'arte, come espressamente richiamato dalla legge 186/68 dal d.m. 37/2008 sulla sicurezza degli impianti tecnici all'interno degli edifici e in relazione al dlgs 81/08 all. 43 (anche norma UNI EN 1838 del
2013). In conclusione ha domandato “ rigettare la domanda del Sig. poichè Parte_1 infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
È stata istruita la causa e prodotta documentazione.
Si rileva in rito che la causa è pervenuta a questo giudice da precedente magistrato, il quale istruita la causa, fatte precisare le conclusioni e discussa la controversia ha deciso
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Procedimento civile n. 9923 / 2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e
118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
Nel merito anzitutto occorre rilevare che il rapporto negoziale sorto tra le parti è pacifico, ovvero non contestato e quindi incontroverso ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Inoltre risulta non solo pacifico e incontestato che le opere sono state concluse in data
22.07.2018 come dedotto dall'attrice, oltre che dalla certificazione di conformità a regola d'arte dell'impianto rilasciata dalla convenuta (doc. 4, fascicolo attoreo), sottoscritta dalle parti, senza riserve da parte del committente. Questi sono ulteriori elementi indiziari precisi, gravi e concordanti che dimostrano che l'opera è stata conclusa e consegnata e accettata senza riserve da parte della committente.
Ora occorre osservare che esigenze di economia processuale e di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette, inducono a far applicazione nella fattispecie in esame del cosiddetto principio della "ragione più liquida", la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. la recentissima e notissima Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché più specificamente Cass. n. 12002/2014, Cass.
Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n.
11356/2006; per la giurisprudenza di mento, cfr. Trib. Piacenza 22/11/2011 n. 885,
16/2/2011, 28/10/2010 n. 713, Trib. S. Angelo dei Lombardi 12/1/2011, Trib. Torino
21/11/2010 n. 6709, App. Firenze 7/10/2003, Trib. Lucca 8/2/2001; Trib. Reggio Emilia
n. 2039/2012).
Dunque in primo luogo a fronte della eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1667
c.c., a prescindere al momento dal fatto che in caso di accettazione la garanzia non è dovuta (su cui ritorneremo brevemente più avanti), a fronte della contestazione di tali dati fattuali, l'opponente non ha dimostrato, né offerto adeguati riscontri circa la tempestiva denunzia dei vizi, per altro, non indicati se non in maniera assolutamente generica. In effetti seppure non è necessaria ai fini dell'art. 1667 c.c., una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, occorre comunque, una pur sintetica
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Procedimento civile n. 9923 / 2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. indicazione di essi. Non è utile in tal senso il preventivo, richiamato per relationem con l'atto di citazione (doc. 4) da parte dell'attore, da cui non si evince la allegazione della tipologia dei vizi ma che lo stesso è una mera elencazione di lavori da effettuare al 21 novembre 2021, data del preventivo medesimo, senza che da esso possa derivare se i lavori preventivati siano da svolgere a causa di vizi esistenti sull'impianto non indicati, nemmeno la loro gravità. Le stesse allegazioni di parte convenuta nella loro genericità non consentono già a monte di valutare, quali siano i vizi e la loro gravità tale da ridurre il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. Anzi anche contraddittoriamente in tale atto proveniente da terzi e quindi privo di prova a se stante, in mancanza di ulteriori elementi indiziari di riscontro, si evince tra la descrizione dei lavori da effettuare che “ […] L'impianto di terra risulta funzionante con valori ottimi inferiori a 10OHM […] . Il distacco degli interruttori differenziali avviene entro i limiti di sicurezza […] Il numero delle prese corrisponde a quello previsto dalla normativa […]”.
Perciò neppure potrebbe sostenersi che l'onere di specifica allegazione degli elementi costitutivi sia stato da quest'ultima soddisfatto, per relationem, con la produzione del preventivo di cui al doc. 4, fascicolo attoreo, atteso che quest'ultimo atto non contiene , a sua volta, la determinazione degli elementi la cui carenza è stata sinora rilevata.
Quindi pur sussistendo la concorrenza delle garanzie di cui all'art. 1669 c.c. con quelle di cui all'art. 1667 c.c., non avendo la parte convenuta allegato i fatti costituitivi della fattispecie né con l''atto di citazione né con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., in particolare quella di cui alla prima norma, non può che trovare applicazione solo la fattispecie di cui all'art. 1667 c.c. per le difformità e i vizi dell'opera come genericamente dedotti dall'attrice che pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, non appaiono tali da incidere negativamente, con pregiudizio considerevole nel tempo, sulla funzionalità
e sul godimento dell'immobile. Tanto meno, poi, potrebbe obiettarsi che altri documenti, come la corrispondenza depositata (1 racc. a/r datata 25.01.2021; 2) pec del 01.02.2021;
5) pec del 09.11.2021 inviata dall'attore al convenuto;
6) pec del 16.11.2021 inviata dal convenuto all'attore; 7) pec del 27.01.2022 inviata dall'attore al convenuto;
8) pec del
08.02.2022 inviata dal convenuto all'attore; 9), possano, per relationem, assolvere il predetto onere di allegazione, non essendo ipotizzabile che l'esatta individuazione degli elementi fattuali della domanda sia rimessa non all'atto con il quale inizialmente la stessa
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Procedimento civile n. 9923 / 2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. parte introduce la domanda giudiziale, ma (per una serie di rinvii, neppure esplicitata dalla parte ricorrente) per relationem , ad un documento il cui contenuto dovrebbe determinarsi tramite la lettura di un altro ( o di diversi altri) ad esso correlato. Esclusa quindi la ritualità
(e l'idoneità sostanziale a determinare il thema decidendum rispetto alle altre parti ed allo stesso Giudicante) di tale determinazione (per una serie di relazioni con una serie di atti esterni alla domanda e neppure univocamente invocati a tal fine) degli elementi essenziali della domanda della parte che si assume danneggiata, deve anche rilevarsi (sia pure ad abundantiam) che neppure tale catena di rimandi sarebbe utile al fine di assolvere l'onere di allegazione della ricorrente ed opposta. Importa anche osservare che il principio di contestazione della domanda da parte del convenuto trova corrispondenza con quello di allegazione dell'attore. Pertanto il caso in esame deve essere escluso dalla garanzia di cui all'art. 1669 c.c. e va sussunta sotto la fattispecie dei vizi e difformità di cui all'art. 1677
c.c. Orbene, vertendosi in tema appalto, ai sensi dell'art. 1667 c.c., gravava sulla committente l'onere di provare di aver denunciato i vizi all'appaltatore entro sessanta giorni dalla loro scoperta, ovvero dal momento della: “… percezione del nesso causale tra segno esteriore del vizio ed opera dell'appaltatore” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
7449, del 9 agosto 1997). La denuncia dei vizi - condizione dell'azione di garanzia – avrebbe inoltre dovuto essere tale da consentire, seppur sinteticamente, l'individuazione dei difetti riscontrati suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo Cass.
n Sez. 2, Sentenza n. 644, del 23 gennaio 1999)
Pertanto allo stato degli atti manca, in radice, la prova di una tempestiva comunicazione formale qualificabile come “denuncia” ai sensi dell'art. 1667 c.c. e non è stato altrimenti dimostrato che l'appaltatrice sia stata formalmente messa a conoscenza dei vizi con un atto scritto e rappresentativo, entro il termine di decadenza previsto dalla legge.
Pur essendo esaustivo quanto esposto, deve essere aggiunto che la certificazione di conformità dell'impianto rilasciata in data 22 luglio 2018 è stata sottoscritta dalle parti senza una riserva da parte della committente. Dunque per quanto già sopra scritto questa deve ritenersi accettata. In questo caso la garanzia non deve ritenersi dovuta ai sensi dell'art. 1667 c.c. Inoltre l'accettazione dell'opera segna il discrimine dell'onere della prova incombente tra le parti. Invero in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto,
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Procedimento civile n. 9923 / 2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7267 del 13 marzo 2023).
Orbene parte l'attrice pur avendone l'onere non solo ha allegato genericamente i pregiudizi subiti e tanto meno fornito la prova di essi e le conseguenze dannose.
Infine occorre osservare che le carenze riscontrate nell'allegazione nella domanda, ovvero nella compiuta determinazione del thema decidendum, hanno escluso la possibilità di valutare l'ammissibilità di richieste istruttorie formulate dalle parti nel corso del giudizio e non ammesse, anche in relazione ad una consulenza tecnica richiesta dall'attore che si sarebbe rilevata esplorativa e quindi non utile non necessaria.
In considerazione dei rilievi che precedono l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in assenza di nota spese nella misura indicata in dispositivo in base allo scaglione relativo al valore della causa compreso da € 5.201 a € 26.000, secondo i valori medi relativi alla fase di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolte le altri fasi, conclusasi la causa in rito, e avuto riguardo a tutti i criteri stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla tabella al medesimo allegata, come modificati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 (applicabile al presente giudizio ex art. 6 D.M. 147/2022). Gli importi di cui sopra, con riferimento ai valori medi di cui alle tabelle forensi, andranno ridotti del 50% in relazione alle fasi indicate rilevato, tra l'altro, l'attività svolta. Non sono dovute ulteriori spese, genericamente richieste, in difetto di documenti giustificativi. In ogni caso oltre al compenso sono dovute una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione (art. 2 del decreto citato). Sulla somma devono essere aggiunti gli accessori previdenziali e fiscali come e nella misura dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma - sezione XI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (attore), nei confronti di Parte_1
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Procedimento civile n. 9923 / 2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. in persona del legale rappresentante pro tempore (convenuta) così Controparte_2 provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- rigetta ogni altra diversa istanza ed eccezione;
per l'effetto:
- condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 2.919,28 (di cui per compensi € 2.538,50 al CP_2 netto della riduzione, per spese forfettarie -15%- € 380,78- D.M. 55/2014), oltre
CAP ed IVA come per legge
Così deciso in Roma, 27/03/2025
Il Giudice Onorario
Dott. Domenico Mancini
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Procedimento civile n. 9923 / 2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
VERBALE D'UDIENZA
Udienza del 27/03/2025. Sono comparsi per parte attrice l'avv. MIRENZI FRANCESCO il quale ritenuto che non è intervenuta nessuna decadenza né prescrizione in merito alla domanda avanzata ex art. 1669 c.c. insiste nella nomina di un CTU;
Per parte convenuta l'avv. la quale si oppone alla richiesta di CTU Controparte_1 ritenendola meramente esplorativa, contesta il termine prescrizione ex art. 1669 c.c. in quanto la parte non ha provato la consistenza di gravi danni impedenti il godimento dell'immobile ed eccepisce nuovamente la decadenza ai sensi dell'art. 1667 c.c., e rileva ai sensi dell'art. 115 c.p.c. che parte contraria non ha contestato i rilevi circa le norma di riferimento relative all'impianto e chiede che la causa sia trattenuta in decisione, precisa le conclusioni svolte alla scorsa udienza e chiede rigetto della domanda
Il Giudice dispone procedersi alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
Esaurita la discussione, rilevato che le parti hanno già precisato le conclusioni all'udienza del 5 luglio 2024, il G.I. alle ore 16.55, pronuncia la sentenza che segue, mediante lettura del dispositivo e dei motivi, facenti parte integrante del verbale di causa.
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REPUBBLICA ITALIANA
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Procedimento civile n. 9923 / 2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, - sezione XI civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Domenico Mancini ha pronunziato all'udienza del 27/03/2025 la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 9923 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto appalto
TRA
(CF: ) elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Camesena 46, presso lo studio dell'avv. Mirenzi Francesco che lo rappresentata e difende per procura estesa su foglio separato e dunque da intendersi in calce dell'atto di citazione
ATTORE
E
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cristoforo Colombo, presso lo studio dell'avv. dalla quale è rappresentata e difesa per procura estesa su foglio Controparte_1 separato e dunque da intendersi in calce della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Gli avvocati delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del 5 luglio 2024.
Per parte attrice l'avv. MIRENZI ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate reiterando la richiesta di CTU;
per parte convenuta l'avv. a precisato le conclusioni riportandosi a quelle in atti, CP_1 ribadendo le eccezioni di cui all'art. 1667 c.p.c. e opponendosi alla richiesta di ammissione di CTU. Per parte convenuta va evidenziata la genericità del richiamo agli atti, per questo il giudice ritiene doversi riferire all'atto introduttivo del giudizio, dovendo valere la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate, in particolare, nella fattispecie, all'atto di citazione in opposizione (cfr.: Cass., sez. 3, sentenza n. 409 del 12/01/2006;Cass., sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013; cfr.: anche Cass., sez. 3, sentenza n. 10027 del
09/10/1998; Cass., sez. 3, sentenza n. 1261 del 18/02/1983).
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Procedimento civile n. 9923 / 2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
A sostegno della domanda, tra l'altro, l'istante ha dedotto: di aver Controparte_2 commissionato alla , “vari lavori, tra cui l'installazione di un nuovo Controparte_2 impianto elettrico, per la propria abitazione in Roma alla Via Adelaide Cairoli n. 5, sc. E, int. 5”, quindi di aver “telefonicamente [...] chiesto chiarimenti alla suddetta società”; che, dopo l'esecuzione dei lavori, “dal Dicembre 2020, l'impianto elettrico ha manifestato alcuni problemi quando vi erano più elettrodomestici in uso”; di aver “più volte telefonato all'Amministratore pro tempore per avere spiegazioni, senza Controparte_3 ottenere risposta”; di aver chiesto un immediato intervento con racc. a/r datata 25.01.2021 per la verifica del lavori effettuati dalla missiva ritornata al mittente Controparte_2 per compiuta giacenza, nonché con pec in data 01.02.2021, rimasta senza alcun riscontro;
di aver dunque fatto eseguire “una verifica visiva e strumentale” dell'impianto elettrico alla ditta - AR AN Impianti Elettrici - che “ha rilevato gravi irregolarità al detto impianto elettrico realizzato dalla riportate nel rapporto di intervento Controparte_2 di cui al Preventivo n. 34 del 21.10.2021”; ha evidenziato che la ha Controparte_2 rilasciato Certificazione di legge sulla realizzazione a regola d'arte in Conformità alla vigente normativa dell'impianto elettrico;
che l'impianto “non è conforme sia a livello progettuale, sia nell'installazione, sia nei materiali usati”; che tra gli attuali legali è seguito uno scambio di corrispondenza: pec da parte attrice in data 09.11.2021, a seguito della quale la parte convenuta ha risposto contestando “in toto ogni addebito e richiesta risarcitoria”, con ulteriore invio di pec di riscontro in data 27.01.2022 da parte attorea e rigetto della proposta con pec del 08.02.2022 da parte della convenuta;
di aver attivato la procedura di mediazione con esito negativo.
In conclusione ha domandato “ […] accertato che l'impianto elettrico installato in Roma alla Via Adelaide Cairoli n. 5, sc. E, int. 5, dalla , per i vizi indicati Controparte_4 nel Rapporto di Intervento di cui al Preventivo n. 34 del 21.10.2021 (doc. 3), non è
Conforme alle norme di legge;
per l'effetto condannare la società convenuta CP_4
al pagamento della somma di € 5.429,00 o nella somme che si riterrà di giustizia
[...] in base all'espletamento di CTU, per il ripristino dell'impianto elettrico secondo la regola
Pag. 3 di 9
Procedimento civile n. 9923 / 2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dell'arte e delle norme di legge. Con vittoria delle spese legali, Iva, Cap ed accessori di legge, da distrarre in favore dell'avvocato antistatario”
Costituitosi ha contestato tutto quanto eccepito e Controparte_2 domandato da parte opponente e tra l'altro, ha eccepito in via Preliminare la decadenza ex art. 1667 c.c. in quanto pur avendo conoscenza sin dal 2020 di piccoli problemi all'impianto elettrico non ne ha fatto mai menzione se non nel 2021 né con la mail del
15.07.2020 per risolvere alcune problematiche che si sono manifestate a distanza di quasi due anni dalla fine lavori e tra le quali in alcun modo viene menzionata quella afferente all'impianto elettrico così le comunicazioni del 2021 (racc. 25.01.2021 e pec 1.02.2022 doc. all. 1 e 2 di controparte), in cui non si fa riferimento all'impianto elettrico, ma genericamente viene richiesto un incontro “per definire e ripristinare delle incombenze…” che sono alcune di quelle indicate nella mail del 15.07.2020 per le quali la ha CP_5 ritenuto infondata la doglianza;
la inconsistenza delle avverse pretese in quanto la controparte lamenta “piccoli problemi” all'impianto elettrico quando vi sono “più elettrodomestici in uso”, senza tuttavia specificare quali, mentre la data di rilascio della certificazione impiantistica risale al “22.07.2018 a distanza di ben un anno e mezzo prima”; la genericità della lamentela dei vizi che sono comunque riconducili
“evidentemente ad un cattivo utilizzo dell'impianto e non ad una cattiva realizzazione dello stesso”; sostenendo genericamente che l'impianto elettrico non sarebbe stato eseguito a regola d'arte ma non indicando nemmeno una norma tecnica di riferimento a supporto delle sue affermazioni; che sono trascorsi tra dalla data di fine lavori ad oggi, ben 5 anni;
che dal preventivo prodotto da parte attrice si evince il buon funzionamento dell'impianto; ha osservato sulla regolarità facendo rispettivamente riferimento anche alle relative norme CEI per eseguire impianti elettrici a regola d'arte, come espressamente richiamato dalla legge 186/68 dal d.m. 37/2008 sulla sicurezza degli impianti tecnici all'interno degli edifici e in relazione al dlgs 81/08 all. 43 (anche norma UNI EN 1838 del
2013). In conclusione ha domandato “ rigettare la domanda del Sig. poichè Parte_1 infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
È stata istruita la causa e prodotta documentazione.
Si rileva in rito che la causa è pervenuta a questo giudice da precedente magistrato, il quale istruita la causa, fatte precisare le conclusioni e discussa la controversia ha deciso
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Procedimento civile n. 9923 / 2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e
118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
Nel merito anzitutto occorre rilevare che il rapporto negoziale sorto tra le parti è pacifico, ovvero non contestato e quindi incontroverso ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Inoltre risulta non solo pacifico e incontestato che le opere sono state concluse in data
22.07.2018 come dedotto dall'attrice, oltre che dalla certificazione di conformità a regola d'arte dell'impianto rilasciata dalla convenuta (doc. 4, fascicolo attoreo), sottoscritta dalle parti, senza riserve da parte del committente. Questi sono ulteriori elementi indiziari precisi, gravi e concordanti che dimostrano che l'opera è stata conclusa e consegnata e accettata senza riserve da parte della committente.
Ora occorre osservare che esigenze di economia processuale e di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette, inducono a far applicazione nella fattispecie in esame del cosiddetto principio della "ragione più liquida", la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. la recentissima e notissima Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché più specificamente Cass. n. 12002/2014, Cass.
Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n.
11356/2006; per la giurisprudenza di mento, cfr. Trib. Piacenza 22/11/2011 n. 885,
16/2/2011, 28/10/2010 n. 713, Trib. S. Angelo dei Lombardi 12/1/2011, Trib. Torino
21/11/2010 n. 6709, App. Firenze 7/10/2003, Trib. Lucca 8/2/2001; Trib. Reggio Emilia
n. 2039/2012).
Dunque in primo luogo a fronte della eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1667
c.c., a prescindere al momento dal fatto che in caso di accettazione la garanzia non è dovuta (su cui ritorneremo brevemente più avanti), a fronte della contestazione di tali dati fattuali, l'opponente non ha dimostrato, né offerto adeguati riscontri circa la tempestiva denunzia dei vizi, per altro, non indicati se non in maniera assolutamente generica. In effetti seppure non è necessaria ai fini dell'art. 1667 c.c., una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, occorre comunque, una pur sintetica
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Procedimento civile n. 9923 / 2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. indicazione di essi. Non è utile in tal senso il preventivo, richiamato per relationem con l'atto di citazione (doc. 4) da parte dell'attore, da cui non si evince la allegazione della tipologia dei vizi ma che lo stesso è una mera elencazione di lavori da effettuare al 21 novembre 2021, data del preventivo medesimo, senza che da esso possa derivare se i lavori preventivati siano da svolgere a causa di vizi esistenti sull'impianto non indicati, nemmeno la loro gravità. Le stesse allegazioni di parte convenuta nella loro genericità non consentono già a monte di valutare, quali siano i vizi e la loro gravità tale da ridurre il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. Anzi anche contraddittoriamente in tale atto proveniente da terzi e quindi privo di prova a se stante, in mancanza di ulteriori elementi indiziari di riscontro, si evince tra la descrizione dei lavori da effettuare che “ […] L'impianto di terra risulta funzionante con valori ottimi inferiori a 10OHM […] . Il distacco degli interruttori differenziali avviene entro i limiti di sicurezza […] Il numero delle prese corrisponde a quello previsto dalla normativa […]”.
Perciò neppure potrebbe sostenersi che l'onere di specifica allegazione degli elementi costitutivi sia stato da quest'ultima soddisfatto, per relationem, con la produzione del preventivo di cui al doc. 4, fascicolo attoreo, atteso che quest'ultimo atto non contiene , a sua volta, la determinazione degli elementi la cui carenza è stata sinora rilevata.
Quindi pur sussistendo la concorrenza delle garanzie di cui all'art. 1669 c.c. con quelle di cui all'art. 1667 c.c., non avendo la parte convenuta allegato i fatti costituitivi della fattispecie né con l''atto di citazione né con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., in particolare quella di cui alla prima norma, non può che trovare applicazione solo la fattispecie di cui all'art. 1667 c.c. per le difformità e i vizi dell'opera come genericamente dedotti dall'attrice che pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, non appaiono tali da incidere negativamente, con pregiudizio considerevole nel tempo, sulla funzionalità
e sul godimento dell'immobile. Tanto meno, poi, potrebbe obiettarsi che altri documenti, come la corrispondenza depositata (1 racc. a/r datata 25.01.2021; 2) pec del 01.02.2021;
5) pec del 09.11.2021 inviata dall'attore al convenuto;
6) pec del 16.11.2021 inviata dal convenuto all'attore; 7) pec del 27.01.2022 inviata dall'attore al convenuto;
8) pec del
08.02.2022 inviata dal convenuto all'attore; 9), possano, per relationem, assolvere il predetto onere di allegazione, non essendo ipotizzabile che l'esatta individuazione degli elementi fattuali della domanda sia rimessa non all'atto con il quale inizialmente la stessa
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Procedimento civile n. 9923 / 2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. parte introduce la domanda giudiziale, ma (per una serie di rinvii, neppure esplicitata dalla parte ricorrente) per relationem , ad un documento il cui contenuto dovrebbe determinarsi tramite la lettura di un altro ( o di diversi altri) ad esso correlato. Esclusa quindi la ritualità
(e l'idoneità sostanziale a determinare il thema decidendum rispetto alle altre parti ed allo stesso Giudicante) di tale determinazione (per una serie di relazioni con una serie di atti esterni alla domanda e neppure univocamente invocati a tal fine) degli elementi essenziali della domanda della parte che si assume danneggiata, deve anche rilevarsi (sia pure ad abundantiam) che neppure tale catena di rimandi sarebbe utile al fine di assolvere l'onere di allegazione della ricorrente ed opposta. Importa anche osservare che il principio di contestazione della domanda da parte del convenuto trova corrispondenza con quello di allegazione dell'attore. Pertanto il caso in esame deve essere escluso dalla garanzia di cui all'art. 1669 c.c. e va sussunta sotto la fattispecie dei vizi e difformità di cui all'art. 1677
c.c. Orbene, vertendosi in tema appalto, ai sensi dell'art. 1667 c.c., gravava sulla committente l'onere di provare di aver denunciato i vizi all'appaltatore entro sessanta giorni dalla loro scoperta, ovvero dal momento della: “… percezione del nesso causale tra segno esteriore del vizio ed opera dell'appaltatore” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
7449, del 9 agosto 1997). La denuncia dei vizi - condizione dell'azione di garanzia – avrebbe inoltre dovuto essere tale da consentire, seppur sinteticamente, l'individuazione dei difetti riscontrati suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo Cass.
n Sez. 2, Sentenza n. 644, del 23 gennaio 1999)
Pertanto allo stato degli atti manca, in radice, la prova di una tempestiva comunicazione formale qualificabile come “denuncia” ai sensi dell'art. 1667 c.c. e non è stato altrimenti dimostrato che l'appaltatrice sia stata formalmente messa a conoscenza dei vizi con un atto scritto e rappresentativo, entro il termine di decadenza previsto dalla legge.
Pur essendo esaustivo quanto esposto, deve essere aggiunto che la certificazione di conformità dell'impianto rilasciata in data 22 luglio 2018 è stata sottoscritta dalle parti senza una riserva da parte della committente. Dunque per quanto già sopra scritto questa deve ritenersi accettata. In questo caso la garanzia non deve ritenersi dovuta ai sensi dell'art. 1667 c.c. Inoltre l'accettazione dell'opera segna il discrimine dell'onere della prova incombente tra le parti. Invero in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto,
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Procedimento civile n. 9923 / 2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7267 del 13 marzo 2023).
Orbene parte l'attrice pur avendone l'onere non solo ha allegato genericamente i pregiudizi subiti e tanto meno fornito la prova di essi e le conseguenze dannose.
Infine occorre osservare che le carenze riscontrate nell'allegazione nella domanda, ovvero nella compiuta determinazione del thema decidendum, hanno escluso la possibilità di valutare l'ammissibilità di richieste istruttorie formulate dalle parti nel corso del giudizio e non ammesse, anche in relazione ad una consulenza tecnica richiesta dall'attore che si sarebbe rilevata esplorativa e quindi non utile non necessaria.
In considerazione dei rilievi che precedono l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in assenza di nota spese nella misura indicata in dispositivo in base allo scaglione relativo al valore della causa compreso da € 5.201 a € 26.000, secondo i valori medi relativi alla fase di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolte le altri fasi, conclusasi la causa in rito, e avuto riguardo a tutti i criteri stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla tabella al medesimo allegata, come modificati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 (applicabile al presente giudizio ex art. 6 D.M. 147/2022). Gli importi di cui sopra, con riferimento ai valori medi di cui alle tabelle forensi, andranno ridotti del 50% in relazione alle fasi indicate rilevato, tra l'altro, l'attività svolta. Non sono dovute ulteriori spese, genericamente richieste, in difetto di documenti giustificativi. In ogni caso oltre al compenso sono dovute una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione (art. 2 del decreto citato). Sulla somma devono essere aggiunti gli accessori previdenziali e fiscali come e nella misura dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma - sezione XI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (attore), nei confronti di Parte_1
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Procedimento civile n. 9923 / 2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. in persona del legale rappresentante pro tempore (convenuta) così Controparte_2 provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- rigetta ogni altra diversa istanza ed eccezione;
per l'effetto:
- condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 2.919,28 (di cui per compensi € 2.538,50 al CP_2 netto della riduzione, per spese forfettarie -15%- € 380,78- D.M. 55/2014), oltre
CAP ed IVA come per legge
Così deciso in Roma, 27/03/2025
Il Giudice Onorario
Dott. Domenico Mancini
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Procedimento civile n. 9923 / 2023 R.G.A.C. – Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.