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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/05/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 869/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AR, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 869/2023 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del
Tribunale di Foggia nr. 1444/2023 pubblicata il 23/05/2023 promossa da:
(avv.to Bufano Donato) Parte_1
Contro
(avv.to Scicchitano Sergio) Controparte_1
All'udienza del 13.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, dinnanzi al Controparte_1
Tribunale di Foggia, esponendo che: Parte_1
- con atto pubblico del 29.11.1995, aveva acquistato, dall'impresa costruttrice un CP_2
appartamento facente parte del , sito in Cerignola alla via CP_3 Parte_2
Maria SS Ausiliatrice n. 180, confinante con l'unità immobiliare del medesimo condominio di proprietà di;
Parte_1 Parte_1
- sin dall'epoca dell'acquisto, il vano bagno del suo immobile era cieco ed era servito da una ventola di aerazione, la cui presa d'aria era collocata sul muro del terrazzino del confinante appartamento;
- dal mese di ottobre 2004, detta ventola era stata chiusa dalla convenuta.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “accertata la piena sussistenza ed efficacia della servitù prediale posta a vantaggio della proprietà attrice e a carico di quella di parte convenuta, Voglia il SI. Giudice
pagina 1 di 7 adito ordinare alla sig.ra il ripristino dello stato dei loghi, Parte_1 eliminando qualsivoglia ostacolo alla presa d'aria posta al servizio dell'appartamento della sig.
[...]
” CP_1
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda e chiedendone Parte_1
il rigetto.
Proponeva, in via riconvenzionale, actio negatoria servitutis, volta all'accertamento dell'insussistenza della pretesa servitù prediale a favore dell'attrice nonché del diritto di veduta ed affaccio verso la porzione del balcone terrazzino di sua proprietà, dalla contigua porzione del balcone dell'appartamento dell'attrice, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Istruita la causa con prova orale e disposta la nomina di CTU, il Tribunale con la sentenza nr.
1444/2023 pubblicata il 23/05/2023 accoglieva la domanda dell'attrice ed ordinava il rispristino dello stato dei luoghi, con eliminazione di ogni ostacolo alla presa d'aria posta al servizio dell'appartamento di . Controparte_1
Rigettava la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta che condannava al pagamento delle spese.
Inquadrava la servitù vantata da parte attrice nell'ambito di quelle apparenti il cui acquisto era avvenuto per destinazione del padre di famiglia, avendo le parti acquistato i rispettivi immobili dalla stessa società costruttrice . CP_2
Valorizzava le risultanze dell'istruttoria espletata ed in particolare le dichiarazioni rese, come informatore, dall'ingegnere costruttore dell'edificio nel quale insistono gli immobili oggetto di causa,
le conclusioni rassegnate dal CTU nonché l'atto di acquisto della (atto di Persona_1 Parte_1
permuta del 1992).
Quest'ultimo, al paragrafo 9) prevedeva: “Ciascuna unità immobiliare viene permutata in favore di ciascuno dei signori e ad ognuno di essi come sopra indicato, secondo le risultanze Parte_1
progettuali e tecniche che ciascuno di essi dichiara di ben conoscere e di accettare integralmente, con tutte le accessioni e pertinenze, diritti e ragioni, diritti proporzionali sulle parti comuni dell'intero fabbricato e su tutto quanto ai sensi degli artt. 1117 e seguenti c.c. è ritenuto comune in un fabbricato e così come il tutto verrà posto in essere, nulla escluso od accettato , unitamente tutte quelle servitù attive e passive, che la società si riserva di costituire e regolamentare, per il migliore uso delle unità immobiliari , restando a ciò espressamente facultata da ciascuno dei signori;
e al Parte_1 paragrafo 10): “Le caratteristiche delle unità immobiliari testè trasferite in permuta e dell'intero complesso meglio risultano dal disciplinare dei lavori che le parti, previa visione presane al presente allegano sotto la lettera “N”, per formarne parte integrante e sostanziale”.
pagina 2 di 7 Concludeva che la servitù vantata dall'attrice e contestata dalla convenuta era stata prevista già nel progetto dell'intero edificio e realizzata in corso di sua costruzione.
Rigettava, quindi, la domanda riconvenzionale, diretta ad accertare l'inesistenza della servitù prediale, attesa l'irrilevanza delle dichiarazioni rese dai testi della convenuta marito di Testimone_1
e Parte_1 Testimone_2
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando, con il Parte_1
primo motivo, che il Tribunale sarebbe incorso in un vizio di ultra petizione per aver erroneamente ritenuto la sussistenza di una servitù apparente, acquisita per destinazione del padre di famiglia, laddove l'accertamento chiesto dall' attrice in primo grado era limitato alla verifica della costituzione della servitù per atto pubblico.
Contestava altresì, che il Tribunale aveva erroneamente ravvisato:
- il requisito dell'apparenza, trattandosi, in realtà, di una servitù occulta;
- l'accettazione del peso dell'opera da parte dell'appellante sul proprio fondo in virtù dell'atto di permuta sottoscritto nell'anno 1992.
Instava per la riforma integrale della sentenza appellata con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc. Controparte_1
Nel merito ne contestava la fondatezza instando per il rigetto.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello contenendo lo stesso una sufficiente contestazione delle motivazioni della sentenza di primo grado.
Nel merito l'appello non può essere accolto.
Il primo motivo è infondato atteso che vertendosi in materia di diritti autodeterminati, la domanda viene individuata esclusivamente in base al petitum sostanziale, rimanendo priva di rilevanza, ai fini della mutatio libelli, qualsiasi eventuale successiva modifica della causa petendi (cfr Cass. 5569/2025).
Nel caso di specie, l'identità del petitum impedisce di ravvisare qualsivoglia vizio di ultrapetizione da parte del Tribunale.
Le ulteriori censure sono infondate e possono essere esaminate unitariamente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia può essere validamente costituito anche in assenza di un atto formale, qualora risulti provata la preesistenza di un collegamento funzionale tra due fondi di proprietà diversa, tale da rendere evidente l'intento del proprietario di assoggettare uno dei fondi a vantaggio dell'altro. Cassazione civile Sez. II sentenza n.
16065 del 29 luglio 2015.
pagina 3 di 7 Nel caso di specie, il teste di parte attrice, in qualità di ingegnere costruttore Persona_1 dell'edificio nel quale insistono gli immobili oggetto di causa, sentito all'udienza del 23.01.2014, ha dichiarato: “…il locale bagno dell'appartamento della sig.ra era provvisto di presa d'aria Pt_3
sporgente sul terrazzino della sig.ra così come da originario progetto e costruzione Parte_1 dell'edificio condominiale di questa via Maria SS Ausiliatrice n. 180”.
Ha, altresì, precisato: “ la presa d'aria e la ventola di areazione del bagno dell'appartamento dell'attrice erano sussistenti e funzionanti all'atto di acquisto dei rispettivi immobili dalla ditta costruttrice
IN srl….Posso riferire che l'immobile di proprietà della sig.ra originariamente, come CP_1 gli immobili degli altri piani, era un'unica unità immobiliare che in corso di costruzione e realizzazione
è stata frazionata in due unità con la creazione anche del bagno e la realizzazione della presa d'aria”.
Le suindicate dichiarazioni sono attendibili in quanto rese dall'ingegnere costruttore dell'edificio, soggetto terzo rispetto alle parti nonché dotato di un bagaglio di conoscenze dirette afferenti il tema oggetto di causa.
Tali dichiarazioni trovano ulteriore plastico riscontro nel fascicolo fotografico allegato alla CTU la cui foto n. 10 mostra la ventola di areazione posta in alto a sinistra del vano bagno dell'attrice e la foto n.
28 il foro ostruito nella veranda della convenuta.
Emerge la prova del collegamento funzionale tra il vano bagno cieco dell'appartamento dell'attrice ed il terrazzino della concretizzatosi, in particolare, all'esito del frazionamento di quella che Parte_1 inizialmente era un'unica unità immobiliare.
Il predetto collegamento è stato confermato dalla CTU depositata in primo grado, a firma dell' Ing.
che ha accertato (vd pagg. 10 e 11):“il bagno dell'attrice SI.ra cieco per Persona_2 CP_1
infelice scelta progettuale o per funesta sopravvenienza esecutiva \distributiva dei vari ambienti, ha la parete esterna totalmente in corrispondenza (ulteriore funesta sopravvenienza progettuale) con la veranda della convenuta SI.ra - il foro di aerazione, ubicato in alto a sinistra nel bagno Parte_1 cieco dell'attrice SI.ra (foto n.10,11,12,17,18,19), corrisponde al tappo di chiusura con pezzo CP_1
di piastrella in ceramica trovato nella veranda della convenuta SI.ra tale foro di Parte_1 aerazione, inizialmente aperto e funzionante, è stato successivamente chiuso dall'esterno con sacchetti accartocciati “Buzzi Unicem”, poi con malta biancastra e successivamente con la porzione di piastrella visibile nelle foto n.28,29 e 31, stilata con malta più chiara rispetto ai giunti limitrofi di facciata (foto n.31 allegata); la realizzazione del tappo esterno è certamente successiva alla facciata originaria, per la presenza della porzione di piastrella ritagliata invece di una piastrella intera, per i sacchetti accartocciati ritrovati nel foro, per le modalità stesse esecutive del tappo, per il Parte_4
diverso colore della malta di stilatura dei giunti del tappo rispetto ai limitrofi giunti di facciata, per
pagina 4 di 7 specifica asserzione in tale senso del costruttore ing. e del sig. figlio della inquilina di Per_1 Per_3
allora, come riferito al ctu in sede di sopralluogo.
Il CTU ha analizzato, altresì, il foro di aerazione, accertando che: “ il foro di aerazione è nato, con
l'edificazione dello stabile, aperto e funzionante, con ventola (foto n.11) all'interno del bagno cieco (in alto a sinistra come da foto n.10 allegata) della parte attrice e sfogo all'esterno (foto n. 28,29, 31) nella veranda della convenuta (precisamente in corrispondenza dell'attuale ripostiglio esterno occupato da uno scaffale metallico e dalla caldaia di riscaldamento della convenuta);”….. “il foro è stato successivamente alla costruzione dello stabile ed alla realizzazione del rivestimento esterno di facciata, ostruito dall'esterno, apponendoci un “tappo” costituito materialmente da: carta proveniente da sacchetti tipo “ ” (foto n.2, 13, 14, 15, 16) + malta bianca (foto n.18 e 19) + un pezzo di Parte_4
piastrella (foto n.28, 29, 31) sagomato sul foro + nuova stilatura del giunto circolare lievemente difforme (foto n.31) da quella impiegata per chiudere i giunti tra le limitrofe piastrelle di rivestimento della facciata”… “…il foro di aerazione era aperto e funzionante dal 1995 (anno di ultimazione dello stabile) almeno fino alla fine del 1999 (anno di fusione della Buzzi con la e inizio produzione Pt_4 sacchetti impiegati per il tappo in causa, o al 2004 come asserito dall'ing. (costruttore dello Per_1 stabile) e dal sig. (figlio della residente nell'appartamento con il bagno cieco in causa)” Per_3
(pag.17); “- la porzione di piastrella (foto n.28,29,31) utilizzata per occludere dall'esterno il foro di aerazione è evidentemente stata applicata dopo la realizzazione della facciata stessa, altrimenti non avrebbe avuto senso sagomarla in tale modo. In altri termini, se il foro fosse nato già ostruito od occluso, dall'esterno si vedrebbe ora una facciata uniforme, rivestita da piastrelle uguali, intere e sfalsate: ciò che si vede e si legge chiaramente all'esterno è, invece, un foro poi tappato dall'esterno con un pezzo di piastrella sagomata sul foro da chiudere e poi stilata con malta un po' più chiara di quella circostante” (pag.17).
“Le misure rilevate durante il sopralluogo confermano la corrispondenza tra il foro interno (foto n.10 e
11) nel bagno cieco dell'attrice ed il tappo individuato all'esterno nella veranda della convenuta (foto
n.28, 29, 31).
A questo punto, si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la servitù di aria e luce, per la sua natura di servitù negativa, in quanto costituita dall'obbligo del vicino di non praticarne la soppressione, non può essere assoggettata all'acquisto per usucapione, mancandone l'apparenza o meglio in considerazione della circostanza per cui l'apparenza della medesima si sostanzia in opere permanenti e visibili che rappresentano oltre il mezzo necessario per l'ottenimento della servitù, l'indice inequivoco del peso imposto al vicino, onde farne ritenere concreta la conoscenza da parte di quest'ultimo (Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 9 novembre 2018 n. 28804).
pagina 5 di 7 Orbene, dalle risultanze dell'istruttoria espletata in primo grado, è emersa, tra i due vani menzionati, la sussistenza di una servitù di presa d'aria la cui apparenza è integrata dalla presa d'aria e dalla ventola di areazione del bagno che, come dichiarato dall'ing. , “erano sussistenti e funzionanti all'atto Per_1 dell'acquisto dei rispettivi immobili dalla ditta costruttrice . CP_2
A fronte di tali univoche emergenze risulta integrata la prova che, all'epoca di acquisto dell'appartamento da parte dell'attrice fosse già sussistente la menzionata servitù a carico della proprietà Parte_1
Senza contare che, come diffusamente argomentato dal Tribunale, al paragrafo 9) del citato contratto di permuta stipulato dalla convenuta si legge: “Ciascuna unità immobiliare viene permutata in favore di ciascuno dei signori e ad ognuno di essi come sopra indicato, secondo le risultanze Parte_1
progettuali e tecniche che ciascuno di essi dichiara di ben conoscere e di accettare integralmente, con tutte le accessioni e pertinenze, diritti e ragioni, diritti proporzionali sulle parti comuni dell'intero fabbricato e su tutto quanto ai sensi degli artt. 1117 e seguenti c.c. è ritenuto comune in un fabbricato e così come il tutto verrà posto in essere, nulla escluso od accettato , unitamente tutte quelle servitù attive e passive, che la società si riserva di costituire e regolamentare, per il migliore uso delle unità immobiliari , restando a ciò espressamente facultata da ciascuno dei signori;
e al Parte_1 paragrafo 10): “Le caratteristiche delle unità immobiliari testè trasferite in permuta e dell'intero complesso meglio risultano dal disciplinare dei lavori che le parti, previa visione presane al presente allegano sotto la lettera “N”, per formarne parte integrante e sostanziale”.
Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa parametri medi con fase di trattazione dimidiata per carenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di AR, I sezione civile, definitamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia nr. 1444/2023 pubblicata Parte_1
il 23/05/2023, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese del grado che Controparte_1 liquida in € 8.469,00;
- sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
pagina 6 di 7 Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di AR , prima sezione civile, del
20.05.2025.
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AR, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 869/2023 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del
Tribunale di Foggia nr. 1444/2023 pubblicata il 23/05/2023 promossa da:
(avv.to Bufano Donato) Parte_1
Contro
(avv.to Scicchitano Sergio) Controparte_1
All'udienza del 13.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, dinnanzi al Controparte_1
Tribunale di Foggia, esponendo che: Parte_1
- con atto pubblico del 29.11.1995, aveva acquistato, dall'impresa costruttrice un CP_2
appartamento facente parte del , sito in Cerignola alla via CP_3 Parte_2
Maria SS Ausiliatrice n. 180, confinante con l'unità immobiliare del medesimo condominio di proprietà di;
Parte_1 Parte_1
- sin dall'epoca dell'acquisto, il vano bagno del suo immobile era cieco ed era servito da una ventola di aerazione, la cui presa d'aria era collocata sul muro del terrazzino del confinante appartamento;
- dal mese di ottobre 2004, detta ventola era stata chiusa dalla convenuta.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “accertata la piena sussistenza ed efficacia della servitù prediale posta a vantaggio della proprietà attrice e a carico di quella di parte convenuta, Voglia il SI. Giudice
pagina 1 di 7 adito ordinare alla sig.ra il ripristino dello stato dei loghi, Parte_1 eliminando qualsivoglia ostacolo alla presa d'aria posta al servizio dell'appartamento della sig.
[...]
” CP_1
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda e chiedendone Parte_1
il rigetto.
Proponeva, in via riconvenzionale, actio negatoria servitutis, volta all'accertamento dell'insussistenza della pretesa servitù prediale a favore dell'attrice nonché del diritto di veduta ed affaccio verso la porzione del balcone terrazzino di sua proprietà, dalla contigua porzione del balcone dell'appartamento dell'attrice, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Istruita la causa con prova orale e disposta la nomina di CTU, il Tribunale con la sentenza nr.
1444/2023 pubblicata il 23/05/2023 accoglieva la domanda dell'attrice ed ordinava il rispristino dello stato dei luoghi, con eliminazione di ogni ostacolo alla presa d'aria posta al servizio dell'appartamento di . Controparte_1
Rigettava la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta che condannava al pagamento delle spese.
Inquadrava la servitù vantata da parte attrice nell'ambito di quelle apparenti il cui acquisto era avvenuto per destinazione del padre di famiglia, avendo le parti acquistato i rispettivi immobili dalla stessa società costruttrice . CP_2
Valorizzava le risultanze dell'istruttoria espletata ed in particolare le dichiarazioni rese, come informatore, dall'ingegnere costruttore dell'edificio nel quale insistono gli immobili oggetto di causa,
le conclusioni rassegnate dal CTU nonché l'atto di acquisto della (atto di Persona_1 Parte_1
permuta del 1992).
Quest'ultimo, al paragrafo 9) prevedeva: “Ciascuna unità immobiliare viene permutata in favore di ciascuno dei signori e ad ognuno di essi come sopra indicato, secondo le risultanze Parte_1
progettuali e tecniche che ciascuno di essi dichiara di ben conoscere e di accettare integralmente, con tutte le accessioni e pertinenze, diritti e ragioni, diritti proporzionali sulle parti comuni dell'intero fabbricato e su tutto quanto ai sensi degli artt. 1117 e seguenti c.c. è ritenuto comune in un fabbricato e così come il tutto verrà posto in essere, nulla escluso od accettato , unitamente tutte quelle servitù attive e passive, che la società si riserva di costituire e regolamentare, per il migliore uso delle unità immobiliari , restando a ciò espressamente facultata da ciascuno dei signori;
e al Parte_1 paragrafo 10): “Le caratteristiche delle unità immobiliari testè trasferite in permuta e dell'intero complesso meglio risultano dal disciplinare dei lavori che le parti, previa visione presane al presente allegano sotto la lettera “N”, per formarne parte integrante e sostanziale”.
pagina 2 di 7 Concludeva che la servitù vantata dall'attrice e contestata dalla convenuta era stata prevista già nel progetto dell'intero edificio e realizzata in corso di sua costruzione.
Rigettava, quindi, la domanda riconvenzionale, diretta ad accertare l'inesistenza della servitù prediale, attesa l'irrilevanza delle dichiarazioni rese dai testi della convenuta marito di Testimone_1
e Parte_1 Testimone_2
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando, con il Parte_1
primo motivo, che il Tribunale sarebbe incorso in un vizio di ultra petizione per aver erroneamente ritenuto la sussistenza di una servitù apparente, acquisita per destinazione del padre di famiglia, laddove l'accertamento chiesto dall' attrice in primo grado era limitato alla verifica della costituzione della servitù per atto pubblico.
Contestava altresì, che il Tribunale aveva erroneamente ravvisato:
- il requisito dell'apparenza, trattandosi, in realtà, di una servitù occulta;
- l'accettazione del peso dell'opera da parte dell'appellante sul proprio fondo in virtù dell'atto di permuta sottoscritto nell'anno 1992.
Instava per la riforma integrale della sentenza appellata con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc. Controparte_1
Nel merito ne contestava la fondatezza instando per il rigetto.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello contenendo lo stesso una sufficiente contestazione delle motivazioni della sentenza di primo grado.
Nel merito l'appello non può essere accolto.
Il primo motivo è infondato atteso che vertendosi in materia di diritti autodeterminati, la domanda viene individuata esclusivamente in base al petitum sostanziale, rimanendo priva di rilevanza, ai fini della mutatio libelli, qualsiasi eventuale successiva modifica della causa petendi (cfr Cass. 5569/2025).
Nel caso di specie, l'identità del petitum impedisce di ravvisare qualsivoglia vizio di ultrapetizione da parte del Tribunale.
Le ulteriori censure sono infondate e possono essere esaminate unitariamente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia può essere validamente costituito anche in assenza di un atto formale, qualora risulti provata la preesistenza di un collegamento funzionale tra due fondi di proprietà diversa, tale da rendere evidente l'intento del proprietario di assoggettare uno dei fondi a vantaggio dell'altro. Cassazione civile Sez. II sentenza n.
16065 del 29 luglio 2015.
pagina 3 di 7 Nel caso di specie, il teste di parte attrice, in qualità di ingegnere costruttore Persona_1 dell'edificio nel quale insistono gli immobili oggetto di causa, sentito all'udienza del 23.01.2014, ha dichiarato: “…il locale bagno dell'appartamento della sig.ra era provvisto di presa d'aria Pt_3
sporgente sul terrazzino della sig.ra così come da originario progetto e costruzione Parte_1 dell'edificio condominiale di questa via Maria SS Ausiliatrice n. 180”.
Ha, altresì, precisato: “ la presa d'aria e la ventola di areazione del bagno dell'appartamento dell'attrice erano sussistenti e funzionanti all'atto di acquisto dei rispettivi immobili dalla ditta costruttrice
IN srl….Posso riferire che l'immobile di proprietà della sig.ra originariamente, come CP_1 gli immobili degli altri piani, era un'unica unità immobiliare che in corso di costruzione e realizzazione
è stata frazionata in due unità con la creazione anche del bagno e la realizzazione della presa d'aria”.
Le suindicate dichiarazioni sono attendibili in quanto rese dall'ingegnere costruttore dell'edificio, soggetto terzo rispetto alle parti nonché dotato di un bagaglio di conoscenze dirette afferenti il tema oggetto di causa.
Tali dichiarazioni trovano ulteriore plastico riscontro nel fascicolo fotografico allegato alla CTU la cui foto n. 10 mostra la ventola di areazione posta in alto a sinistra del vano bagno dell'attrice e la foto n.
28 il foro ostruito nella veranda della convenuta.
Emerge la prova del collegamento funzionale tra il vano bagno cieco dell'appartamento dell'attrice ed il terrazzino della concretizzatosi, in particolare, all'esito del frazionamento di quella che Parte_1 inizialmente era un'unica unità immobiliare.
Il predetto collegamento è stato confermato dalla CTU depositata in primo grado, a firma dell' Ing.
che ha accertato (vd pagg. 10 e 11):“il bagno dell'attrice SI.ra cieco per Persona_2 CP_1
infelice scelta progettuale o per funesta sopravvenienza esecutiva \distributiva dei vari ambienti, ha la parete esterna totalmente in corrispondenza (ulteriore funesta sopravvenienza progettuale) con la veranda della convenuta SI.ra - il foro di aerazione, ubicato in alto a sinistra nel bagno Parte_1 cieco dell'attrice SI.ra (foto n.10,11,12,17,18,19), corrisponde al tappo di chiusura con pezzo CP_1
di piastrella in ceramica trovato nella veranda della convenuta SI.ra tale foro di Parte_1 aerazione, inizialmente aperto e funzionante, è stato successivamente chiuso dall'esterno con sacchetti accartocciati “Buzzi Unicem”, poi con malta biancastra e successivamente con la porzione di piastrella visibile nelle foto n.28,29 e 31, stilata con malta più chiara rispetto ai giunti limitrofi di facciata (foto n.31 allegata); la realizzazione del tappo esterno è certamente successiva alla facciata originaria, per la presenza della porzione di piastrella ritagliata invece di una piastrella intera, per i sacchetti accartocciati ritrovati nel foro, per le modalità stesse esecutive del tappo, per il Parte_4
diverso colore della malta di stilatura dei giunti del tappo rispetto ai limitrofi giunti di facciata, per
pagina 4 di 7 specifica asserzione in tale senso del costruttore ing. e del sig. figlio della inquilina di Per_1 Per_3
allora, come riferito al ctu in sede di sopralluogo.
Il CTU ha analizzato, altresì, il foro di aerazione, accertando che: “ il foro di aerazione è nato, con
l'edificazione dello stabile, aperto e funzionante, con ventola (foto n.11) all'interno del bagno cieco (in alto a sinistra come da foto n.10 allegata) della parte attrice e sfogo all'esterno (foto n. 28,29, 31) nella veranda della convenuta (precisamente in corrispondenza dell'attuale ripostiglio esterno occupato da uno scaffale metallico e dalla caldaia di riscaldamento della convenuta);”….. “il foro è stato successivamente alla costruzione dello stabile ed alla realizzazione del rivestimento esterno di facciata, ostruito dall'esterno, apponendoci un “tappo” costituito materialmente da: carta proveniente da sacchetti tipo “ ” (foto n.2, 13, 14, 15, 16) + malta bianca (foto n.18 e 19) + un pezzo di Parte_4
piastrella (foto n.28, 29, 31) sagomato sul foro + nuova stilatura del giunto circolare lievemente difforme (foto n.31) da quella impiegata per chiudere i giunti tra le limitrofe piastrelle di rivestimento della facciata”… “…il foro di aerazione era aperto e funzionante dal 1995 (anno di ultimazione dello stabile) almeno fino alla fine del 1999 (anno di fusione della Buzzi con la e inizio produzione Pt_4 sacchetti impiegati per il tappo in causa, o al 2004 come asserito dall'ing. (costruttore dello Per_1 stabile) e dal sig. (figlio della residente nell'appartamento con il bagno cieco in causa)” Per_3
(pag.17); “- la porzione di piastrella (foto n.28,29,31) utilizzata per occludere dall'esterno il foro di aerazione è evidentemente stata applicata dopo la realizzazione della facciata stessa, altrimenti non avrebbe avuto senso sagomarla in tale modo. In altri termini, se il foro fosse nato già ostruito od occluso, dall'esterno si vedrebbe ora una facciata uniforme, rivestita da piastrelle uguali, intere e sfalsate: ciò che si vede e si legge chiaramente all'esterno è, invece, un foro poi tappato dall'esterno con un pezzo di piastrella sagomata sul foro da chiudere e poi stilata con malta un po' più chiara di quella circostante” (pag.17).
“Le misure rilevate durante il sopralluogo confermano la corrispondenza tra il foro interno (foto n.10 e
11) nel bagno cieco dell'attrice ed il tappo individuato all'esterno nella veranda della convenuta (foto
n.28, 29, 31).
A questo punto, si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la servitù di aria e luce, per la sua natura di servitù negativa, in quanto costituita dall'obbligo del vicino di non praticarne la soppressione, non può essere assoggettata all'acquisto per usucapione, mancandone l'apparenza o meglio in considerazione della circostanza per cui l'apparenza della medesima si sostanzia in opere permanenti e visibili che rappresentano oltre il mezzo necessario per l'ottenimento della servitù, l'indice inequivoco del peso imposto al vicino, onde farne ritenere concreta la conoscenza da parte di quest'ultimo (Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 9 novembre 2018 n. 28804).
pagina 5 di 7 Orbene, dalle risultanze dell'istruttoria espletata in primo grado, è emersa, tra i due vani menzionati, la sussistenza di una servitù di presa d'aria la cui apparenza è integrata dalla presa d'aria e dalla ventola di areazione del bagno che, come dichiarato dall'ing. , “erano sussistenti e funzionanti all'atto Per_1 dell'acquisto dei rispettivi immobili dalla ditta costruttrice . CP_2
A fronte di tali univoche emergenze risulta integrata la prova che, all'epoca di acquisto dell'appartamento da parte dell'attrice fosse già sussistente la menzionata servitù a carico della proprietà Parte_1
Senza contare che, come diffusamente argomentato dal Tribunale, al paragrafo 9) del citato contratto di permuta stipulato dalla convenuta si legge: “Ciascuna unità immobiliare viene permutata in favore di ciascuno dei signori e ad ognuno di essi come sopra indicato, secondo le risultanze Parte_1
progettuali e tecniche che ciascuno di essi dichiara di ben conoscere e di accettare integralmente, con tutte le accessioni e pertinenze, diritti e ragioni, diritti proporzionali sulle parti comuni dell'intero fabbricato e su tutto quanto ai sensi degli artt. 1117 e seguenti c.c. è ritenuto comune in un fabbricato e così come il tutto verrà posto in essere, nulla escluso od accettato , unitamente tutte quelle servitù attive e passive, che la società si riserva di costituire e regolamentare, per il migliore uso delle unità immobiliari , restando a ciò espressamente facultata da ciascuno dei signori;
e al Parte_1 paragrafo 10): “Le caratteristiche delle unità immobiliari testè trasferite in permuta e dell'intero complesso meglio risultano dal disciplinare dei lavori che le parti, previa visione presane al presente allegano sotto la lettera “N”, per formarne parte integrante e sostanziale”.
Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa parametri medi con fase di trattazione dimidiata per carenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di AR, I sezione civile, definitamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia nr. 1444/2023 pubblicata Parte_1
il 23/05/2023, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese del grado che Controparte_1 liquida in € 8.469,00;
- sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
pagina 6 di 7 Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di AR , prima sezione civile, del
20.05.2025.
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
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