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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/08/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2465/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2465/ 2024 R.G., promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/08/1982 e residente in [...], elettivamente domiciliata in AVOLA,
VIA ROMA N. 109, presso lo studio dell'avv. CONCETTA CANCEMI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Pachino in via S. Martino n. 233, elettivamente domiciliato in AVOLA, VIA ROMA N. 109, presso lo studio dell'avv. CONCETTA CANCEMI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 5.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 09/07/2024 chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata l'[...] dalla relazione intrattenuta more-uxorio con il sig. , e Per_1 Controparte_1 riconosciuta da entrambi i genitori. In particolare, chiedeva di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 500,00, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
All'udienza dell'8.7.2024 le parti personalmente presenti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo per la definizione bonaria della lite:
- Il Sig. si impegna a versare la somma mensile di euro 300,00 in favore della Controparte_1 figlia minore come contributo al mantenimento;
Persona_2
- Rivalutare detta somma di anno in anno a far data dall'emissione del richiesto provvedimento, secondo le variazioni degli indici ISTAT;
- Disporre a carico del Sig. l'obbligo di rimborsare alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
il 50% delle spese mediche straordinarie, nel rispetto delle linee guida adottate dal
[...]
Tribunale, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovate la spesa, fintanto che la figlia continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente indipendente;
- La figlia minore continuerà a vivere con la madre nell'immobile sito a Pachino in Via
Brancati n. 132/A dove vive stabilmente insieme al fratello;
- Disporre il diritto di visita libero il padre potrà tenere con se la propria figlia quanto più lo gradisce con il solo obbligo di accordarsi preventivamente con la madre, anche in relazione agli impegni della minore scolastici ed extrascolastici, tutto ciò anche in riferimento ai periodi relativi alle festività religiose e natalizie ed in ogni altro periodo dell'anno, curando di assicurare e garantire le condizioni affinché la minore possa mantenere cordiale e costante rapporto non solo con i genitori ma anche con i rispettivi ascendenti e parenti.
Alla predetta udienza, il Giudice – preso atto dell'accordo – rimetteva la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
5.12.2024).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2465/2024 R.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Così deciso in Siracusa, il 17.07.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2465/ 2024 R.G., promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/08/1982 e residente in [...], elettivamente domiciliata in AVOLA,
VIA ROMA N. 109, presso lo studio dell'avv. CONCETTA CANCEMI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Pachino in via S. Martino n. 233, elettivamente domiciliato in AVOLA, VIA ROMA N. 109, presso lo studio dell'avv. CONCETTA CANCEMI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 5.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 09/07/2024 chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata l'[...] dalla relazione intrattenuta more-uxorio con il sig. , e Per_1 Controparte_1 riconosciuta da entrambi i genitori. In particolare, chiedeva di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 500,00, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
All'udienza dell'8.7.2024 le parti personalmente presenti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo per la definizione bonaria della lite:
- Il Sig. si impegna a versare la somma mensile di euro 300,00 in favore della Controparte_1 figlia minore come contributo al mantenimento;
Persona_2
- Rivalutare detta somma di anno in anno a far data dall'emissione del richiesto provvedimento, secondo le variazioni degli indici ISTAT;
- Disporre a carico del Sig. l'obbligo di rimborsare alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
il 50% delle spese mediche straordinarie, nel rispetto delle linee guida adottate dal
[...]
Tribunale, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovate la spesa, fintanto che la figlia continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente indipendente;
- La figlia minore continuerà a vivere con la madre nell'immobile sito a Pachino in Via
Brancati n. 132/A dove vive stabilmente insieme al fratello;
- Disporre il diritto di visita libero il padre potrà tenere con se la propria figlia quanto più lo gradisce con il solo obbligo di accordarsi preventivamente con la madre, anche in relazione agli impegni della minore scolastici ed extrascolastici, tutto ciò anche in riferimento ai periodi relativi alle festività religiose e natalizie ed in ogni altro periodo dell'anno, curando di assicurare e garantire le condizioni affinché la minore possa mantenere cordiale e costante rapporto non solo con i genitori ma anche con i rispettivi ascendenti e parenti.
Alla predetta udienza, il Giudice – preso atto dell'accordo – rimetteva la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
5.12.2024).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2465/2024 R.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Così deciso in Siracusa, il 17.07.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone