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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 3108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3108 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 338/2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del
4.6.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come modificato dall'art.3, comma 19, lett. b), del Dlgs. n. 149/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Torre
Annunziata n. 17/2025 pubblicata il 3.1.2025, vertente
TRA
(c.f. ), quale procuratrice di sè stessa, elett.me Parte_1 C.F._1
dom.ta presso il proprio studio in Piano di Sorrento (Na), al Corso Italia n. 198;
Pec e fax: fax 081/808.60.21 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
sito in PIANO DI SORRENTO (c.f. Controparte_1
, in persona dell'amm.re p.t. avv. Moscovicci Ivan (C.F. P.IVA_1
), procuratore di sè stesso, elett.te dom.to in S. Agnello al Corso C.F._2
Italia, n. 115; Pec: Email_2
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 18/10/2022, il Controparte_1
conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Torre Annunziata per Parte_1
riassumere, nel merito, l'opposizione proposta dalla stessa nell'ambito del Parte_1
procedimento esecutivo RGE 1806/2022.
1.2. Nello specifico , con comparsa depositata in data 31.5.2022 Parte_1 nell'ambito della procedura esecutiva RGE 1806/2022, aveva proposto opposizione al pignoramento presso terzi promosso contro di lei dal attuale appellato, sulla CP_1
base del decreto ingiuntivo n. 63/2022 del Giudice di Pace di Sorrento. A fondamento dell'opposizione aveva dedotto: 1) la mancata autorizzazione dell'assemblea all'amministratore ad agire in via monitoria contro essa condomina;
2) la nullità della notifica del precetto in quanto non preceduta dalla notifica del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva;
3) l'inammissibilità dell'azione esecutiva per mancanza della condizione dell'azione rappresentata dalla esistenza di un valido titolo esecutivo, assumendo che la notifica del decreto ingiuntivo era stata eseguita erroneamente al suo indirizzo di pec professionale quando invece afferiva un credito di natura privata;
4) la violazione della correttezza e buona fede in quanto il decreto ingiuntivo era stato chiesto sulla base di delibere tutte impugnate e radicalmente nulle. Sulla base di tali argomenti aveva chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione in corso e, nel merito, la declaratoria di inammissibilità del pignoramento, con liberazione delle somme vincolate presso il terzo e con condanna del procedente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc. CP_1
1.3. Sospesa con ordinanza del GE l'esecuzione, il giudizio di merito dell'opposizione al pignoramento veniva incardinato dal creditore pignorante, e deciso con CP_1
sentenza n. 17/2025 del tribunale di Torre Annunziata pubblicata il 3.1.2025 di declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
1.4. Quanto alle ragioni di fatto e di diritto sottese alla pronuncia, il primo giudice prendeva atto che il decreto ingiuntivo n. 63/2022, posto a base del pignoramento opposto, era stato revocato dal Giudice di Pace di Sorrento con sentenza n. 592/2024, che aveva accolto l'opposizione proposta dalla avverso il predetto provvedimento monitorio. Parte_1
Sosteneva che, essendo l'esecuzione fondata su un titolo non definitivo (come, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione) la sopravvenuta caducazione dello stesso per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importava che il giudizio di opposizione all'esecuzione, per altri motivi proposto, andava definito con una pronuncia di cessazione della materia e non di accoglimento dell'opposizione.
1.5. Quanto alle spese del giudizio, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, riteneva ricorressero le condizioni per la loro totale compensazione per due ragioni: perché “oggetto dell'opposizione era costituito, prevalentemente, dalla deduzione della nullità delle notifiche del titolo esecutivo e del precetto siccome effettuate presso la pec professionale del debitore, ma attinenti a questioni estranee a quelle professionali” che, a suo dire, seppure eccezione fondata, costituiva questione dibattuta, non mancando orientamenti diversi;
inoltre a fondamento dell' opposizione erano poste ulteriori ragioni attinenti al merito del titolo, come tali inammissibili nell'ambito dell'opposizione esecutiva.
2. Avverso la sentenza del tribunale di Torre Annunziata n. 17/2025 ha proposto appello con un unico motivo di appello. Parte_1
2.1. L'appellante, nello specifico, contesta la decisione impugnata nella parte in cui il giudice ha compensato le spese di giudizio tra le parti, assumendo che non vi sarebbero le ragioni giustificatrici di tale scelta e la motivazione sarebbe illogica ed erronea, non avendo il tribunale considerato la totale soccombenza virtuale del odierno appellato. CP_1
2.3. Ha concluso chiedendo: “1) In via preliminare, ordinare lo sblocco delle somme ed il pagamento degli interessi dall'atto del pignoramento delle somme e fino al completo soddisfo. 2) Accogliere l'appello in ordine al punto della sentenza di primo grado impugnata;
3) Condannare il convenuto appellato al pagamento della somma per il giudizio di I° grado che verrà ritenuta congrua e soddisfacente e/o nella diversa somma che dovesse determinare il Giudice adito;
4) Condannare l'opponente . Parte_2
al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ad i sottoscritti procuratori antistataria che se ne dichiara antistatale ex art. 93 c.p.c., oltre IVA e C.P.A., come per legge ed aumentato del 15% su diritti ed onorari”.
2.4. Si è costituito il che ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1
per totale infondatezza, vinte le spese del giudizio con attribuzione al difensore antistatario.
2.5. Acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado, la causa, di pronta soluzione, è stata riservata in decisione dal Collegio ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies cpc all'udienza del 4.6.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, previo deposito di note scritte di discussione a cura delle parti nel termine assegnato.
3. Preliminarmente, va dato atto della tempestività dell'impugnazione.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata n. 17/2025 è stata pubblicata il 3/01/2025 e non notificata e l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec in data 22/01/2025.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 327 cpc è stato osservato.
4. Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
5. Si osserva che, secondo i granitici principi della Corte regolatrice, il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 cpc come modificato dall'art. 13 comma 1 DL 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni, nella l. 10 novembre 2014 n. 162 e riformulato con sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, impone al giudice di essere particolarmente rigoroso nella esplicazione delle ragioni che lo hanno indotto a derogare al principio della soccombenza
(cfr. ex plurimis Cass. ordinanza n. 1950/2022).
6. Nel caso di specie il giudice di prime cure risulta aver fatto buon governo di tali precipitati atteso che ha fornito idonea e convincente giustificazione delle ragioni che lo hanno indotto alla compensazione integrale delle spese del primo grado, ravvisando una soccombenza reciproca virtuale: infatti ha ritenuto che alcuni motivi dell'opposizione al pignoramento proposta dalla fossero da condividere (segnatamente quelli Parte_1
afferenti la nullità della notifica del titolo e del precetto effettuata all'indirizzo pec professionale della ) e ha, invece, reputato inammissibili tutti gli altri che Parte_1
riguardavano il merito del titolo esecutivo ( decreto ingiuntivo); inoltre, anche in riferimento alla questione della notifica del titolo esecutivo e del precetto ha correttamente dato conto del contrasto giurisprudenziale, all'epoca della decisione esistente, in merito alla validità o meno della notifica pec eseguita all'indirizzo di posta elettronica utilizzata per l'attività professionale anche in relazione ad atti esulanti da detta attività.
7. A fronte di tale articolato percorso argomentativo, l'appellante non ha spiegato in che termini vi sarebbe, invece, totale soccombenza (virtuale) del posto che le CP_1
vicende attinenti la pretesa creditoria sottesa al decreto ingiuntivo, che ancora la Parte_1
agita a fondamento delle sue censure, non rilevano in sede di opposizione esecutiva, come già chiarito dal tribunale, ma riguardano il diverso giudizio di merito afferente detta pretesa, ancora sub iudice (il ha dedotto che pende appello avverso la sentenza del CP_1
Giudice di Pace che ha revocato il decreto ingiuntivo su cui il pignoramento si fondava) e che sulla questione della validità o meno della notifica pec all'indirizzo professionale è di recente intervenuta la Corte regolatrice, affermando il principio secondo cui “In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto”(cfr. Cass. Ordinanza n. 12134 del 06/05/2024). Il che, a maggior ragione, esclude che possa ravvisarsi soccombenza totale (virtuale) del tale da comportare la sua condanna alle spese del primo grado, come voluto CP_1
dall'appellante.
8. Ne consegue l'infondatezza dell'appello proposto dalla e la conferma della Parte_1
sentenza gravata.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore della causa (indeterminato basso: scaglione da euro 5201,00 ad euro
26.000,00) e applicati i valori minimi (per la semplicità delle questioni controverse), tenuto conto, altresì, dell'attività difensiva effettivamente svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria, quest'ultima da ridurre in quanto priva di appendici scritte in forza del rito).
10. Al rigetto dell'appello consegue, altresì, l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
P.Q.M
.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata n. 17/2025, pubblicata il 3/01/2025 e non notificata, così definitivamente provvede:
1- Rigetta l'appello;
2- Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore del Parte_1
appellato che liquida in complessivi euro 1800,00 per compensi di avvocato, CP_1
oltre spese generali, IVA e CP come per legge, con attribuzione all'avv. Ivan Moscovicci, dichiaratosi antistatario;
3- Dà atto che ricorrono i presupposti, stante il rigetto dell'appello, per l'applicazione a carico di dell'art.13 comma 1 quater DPR 115 del 2002. Parte_1
Così deciso in Napoli, li 11.6.2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 338/2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del
4.6.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come modificato dall'art.3, comma 19, lett. b), del Dlgs. n. 149/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Torre
Annunziata n. 17/2025 pubblicata il 3.1.2025, vertente
TRA
(c.f. ), quale procuratrice di sè stessa, elett.me Parte_1 C.F._1
dom.ta presso il proprio studio in Piano di Sorrento (Na), al Corso Italia n. 198;
Pec e fax: fax 081/808.60.21 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
sito in PIANO DI SORRENTO (c.f. Controparte_1
, in persona dell'amm.re p.t. avv. Moscovicci Ivan (C.F. P.IVA_1
), procuratore di sè stesso, elett.te dom.to in S. Agnello al Corso C.F._2
Italia, n. 115; Pec: Email_2
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 18/10/2022, il Controparte_1
conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Torre Annunziata per Parte_1
riassumere, nel merito, l'opposizione proposta dalla stessa nell'ambito del Parte_1
procedimento esecutivo RGE 1806/2022.
1.2. Nello specifico , con comparsa depositata in data 31.5.2022 Parte_1 nell'ambito della procedura esecutiva RGE 1806/2022, aveva proposto opposizione al pignoramento presso terzi promosso contro di lei dal attuale appellato, sulla CP_1
base del decreto ingiuntivo n. 63/2022 del Giudice di Pace di Sorrento. A fondamento dell'opposizione aveva dedotto: 1) la mancata autorizzazione dell'assemblea all'amministratore ad agire in via monitoria contro essa condomina;
2) la nullità della notifica del precetto in quanto non preceduta dalla notifica del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva;
3) l'inammissibilità dell'azione esecutiva per mancanza della condizione dell'azione rappresentata dalla esistenza di un valido titolo esecutivo, assumendo che la notifica del decreto ingiuntivo era stata eseguita erroneamente al suo indirizzo di pec professionale quando invece afferiva un credito di natura privata;
4) la violazione della correttezza e buona fede in quanto il decreto ingiuntivo era stato chiesto sulla base di delibere tutte impugnate e radicalmente nulle. Sulla base di tali argomenti aveva chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione in corso e, nel merito, la declaratoria di inammissibilità del pignoramento, con liberazione delle somme vincolate presso il terzo e con condanna del procedente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc. CP_1
1.3. Sospesa con ordinanza del GE l'esecuzione, il giudizio di merito dell'opposizione al pignoramento veniva incardinato dal creditore pignorante, e deciso con CP_1
sentenza n. 17/2025 del tribunale di Torre Annunziata pubblicata il 3.1.2025 di declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
1.4. Quanto alle ragioni di fatto e di diritto sottese alla pronuncia, il primo giudice prendeva atto che il decreto ingiuntivo n. 63/2022, posto a base del pignoramento opposto, era stato revocato dal Giudice di Pace di Sorrento con sentenza n. 592/2024, che aveva accolto l'opposizione proposta dalla avverso il predetto provvedimento monitorio. Parte_1
Sosteneva che, essendo l'esecuzione fondata su un titolo non definitivo (come, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione) la sopravvenuta caducazione dello stesso per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importava che il giudizio di opposizione all'esecuzione, per altri motivi proposto, andava definito con una pronuncia di cessazione della materia e non di accoglimento dell'opposizione.
1.5. Quanto alle spese del giudizio, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, riteneva ricorressero le condizioni per la loro totale compensazione per due ragioni: perché “oggetto dell'opposizione era costituito, prevalentemente, dalla deduzione della nullità delle notifiche del titolo esecutivo e del precetto siccome effettuate presso la pec professionale del debitore, ma attinenti a questioni estranee a quelle professionali” che, a suo dire, seppure eccezione fondata, costituiva questione dibattuta, non mancando orientamenti diversi;
inoltre a fondamento dell' opposizione erano poste ulteriori ragioni attinenti al merito del titolo, come tali inammissibili nell'ambito dell'opposizione esecutiva.
2. Avverso la sentenza del tribunale di Torre Annunziata n. 17/2025 ha proposto appello con un unico motivo di appello. Parte_1
2.1. L'appellante, nello specifico, contesta la decisione impugnata nella parte in cui il giudice ha compensato le spese di giudizio tra le parti, assumendo che non vi sarebbero le ragioni giustificatrici di tale scelta e la motivazione sarebbe illogica ed erronea, non avendo il tribunale considerato la totale soccombenza virtuale del odierno appellato. CP_1
2.3. Ha concluso chiedendo: “1) In via preliminare, ordinare lo sblocco delle somme ed il pagamento degli interessi dall'atto del pignoramento delle somme e fino al completo soddisfo. 2) Accogliere l'appello in ordine al punto della sentenza di primo grado impugnata;
3) Condannare il convenuto appellato al pagamento della somma per il giudizio di I° grado che verrà ritenuta congrua e soddisfacente e/o nella diversa somma che dovesse determinare il Giudice adito;
4) Condannare l'opponente . Parte_2
al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ad i sottoscritti procuratori antistataria che se ne dichiara antistatale ex art. 93 c.p.c., oltre IVA e C.P.A., come per legge ed aumentato del 15% su diritti ed onorari”.
2.4. Si è costituito il che ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1
per totale infondatezza, vinte le spese del giudizio con attribuzione al difensore antistatario.
2.5. Acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado, la causa, di pronta soluzione, è stata riservata in decisione dal Collegio ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies cpc all'udienza del 4.6.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, previo deposito di note scritte di discussione a cura delle parti nel termine assegnato.
3. Preliminarmente, va dato atto della tempestività dell'impugnazione.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata n. 17/2025 è stata pubblicata il 3/01/2025 e non notificata e l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec in data 22/01/2025.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 327 cpc è stato osservato.
4. Nel merito, l'appello è infondato e va respinto.
5. Si osserva che, secondo i granitici principi della Corte regolatrice, il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 cpc come modificato dall'art. 13 comma 1 DL 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni, nella l. 10 novembre 2014 n. 162 e riformulato con sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, impone al giudice di essere particolarmente rigoroso nella esplicazione delle ragioni che lo hanno indotto a derogare al principio della soccombenza
(cfr. ex plurimis Cass. ordinanza n. 1950/2022).
6. Nel caso di specie il giudice di prime cure risulta aver fatto buon governo di tali precipitati atteso che ha fornito idonea e convincente giustificazione delle ragioni che lo hanno indotto alla compensazione integrale delle spese del primo grado, ravvisando una soccombenza reciproca virtuale: infatti ha ritenuto che alcuni motivi dell'opposizione al pignoramento proposta dalla fossero da condividere (segnatamente quelli Parte_1
afferenti la nullità della notifica del titolo e del precetto effettuata all'indirizzo pec professionale della ) e ha, invece, reputato inammissibili tutti gli altri che Parte_1
riguardavano il merito del titolo esecutivo ( decreto ingiuntivo); inoltre, anche in riferimento alla questione della notifica del titolo esecutivo e del precetto ha correttamente dato conto del contrasto giurisprudenziale, all'epoca della decisione esistente, in merito alla validità o meno della notifica pec eseguita all'indirizzo di posta elettronica utilizzata per l'attività professionale anche in relazione ad atti esulanti da detta attività.
7. A fronte di tale articolato percorso argomentativo, l'appellante non ha spiegato in che termini vi sarebbe, invece, totale soccombenza (virtuale) del posto che le CP_1
vicende attinenti la pretesa creditoria sottesa al decreto ingiuntivo, che ancora la Parte_1
agita a fondamento delle sue censure, non rilevano in sede di opposizione esecutiva, come già chiarito dal tribunale, ma riguardano il diverso giudizio di merito afferente detta pretesa, ancora sub iudice (il ha dedotto che pende appello avverso la sentenza del CP_1
Giudice di Pace che ha revocato il decreto ingiuntivo su cui il pignoramento si fondava) e che sulla questione della validità o meno della notifica pec all'indirizzo professionale è di recente intervenuta la Corte regolatrice, affermando il principio secondo cui “In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto”(cfr. Cass. Ordinanza n. 12134 del 06/05/2024). Il che, a maggior ragione, esclude che possa ravvisarsi soccombenza totale (virtuale) del tale da comportare la sua condanna alle spese del primo grado, come voluto CP_1
dall'appellante.
8. Ne consegue l'infondatezza dell'appello proposto dalla e la conferma della Parte_1
sentenza gravata.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore della causa (indeterminato basso: scaglione da euro 5201,00 ad euro
26.000,00) e applicati i valori minimi (per la semplicità delle questioni controverse), tenuto conto, altresì, dell'attività difensiva effettivamente svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria, quest'ultima da ridurre in quanto priva di appendici scritte in forza del rito).
10. Al rigetto dell'appello consegue, altresì, l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
P.Q.M
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La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata n. 17/2025, pubblicata il 3/01/2025 e non notificata, così definitivamente provvede:
1- Rigetta l'appello;
2- Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore del Parte_1
appellato che liquida in complessivi euro 1800,00 per compensi di avvocato, CP_1
oltre spese generali, IVA e CP come per legge, con attribuzione all'avv. Ivan Moscovicci, dichiaratosi antistatario;
3- Dà atto che ricorrono i presupposti, stante il rigetto dell'appello, per l'applicazione a carico di dell'art.13 comma 1 quater DPR 115 del 2002. Parte_1
Così deciso in Napoli, li 11.6.2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello