Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/03/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere
Terza sezione civile
R.G.5645/2017
Verbale di udienza del 21.03.2025 celebrata ex art. 127 ter cpc
Il Gop,
dato atto che i difensori delle parti hanno depositato nel termine indicato note conclusive richiamando le eccezioni sollevate e riportandosi ai propri atti introduttivi per l'udienza disposta per il 21.03.20245 ex art. 127 ter cpc;
preso atto delle osservazioni e conclusioni delle parti formulate con le note autorizzate in luogo della discussione orale, all'esito delle stesse decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. avv. Raffaelina Chioccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5645 del registro generale per gli affari civili contenziosi dell'anno 2017 posta in deliberazione per l'udienza del 21.03.2025 ex art. 281 sexties cpc con assegnazione contestuale dei termini di legge per il deposito delle note conclusionali e note di trattazione scritte in luogo della discussione orale per l'udienza disposta ex art. 127 ter cpc
TRA
(C.F. ) rappresentati e difesi dagli Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Ferrone e avv. Claudio Antonio Cappiello presso il cui studio in Caserta alla via
Amendola n.24, elettivamente domiciliano, giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
CONTRO
(C.F. e P.I. ) in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso, dall'avv. Lidia Gallo, del foro di S.Maria C.V. albo speciale, ( ), giusta C.F._2 mandato in calce alla comparsa di costituzione, in esecuzione della determina dirigenziale n.853 del
1
CONVENUTO udienza di precisazione delle conclusioni: 12.04.2024
oggetto: Lesione personale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge 18/06/09 n. 69, indicando la succinta esposizione dello svolgimento dei fatti processuali, consistente in un sintetico resoconto inerente al contenuto sostanziale della causa e contenente gli elementi di fatto e di diritto valutati nella decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi l'intestato Tribunale, il per sentirlo condannare, a titolo di risarcimento Controparte_1 danni subiti ed inerenti alle lesioni riportate alla propria persona, patrimoniali, non patrimoniali, morali ed esistenziali conseguenti al sinistro avvenuto il giorno 22.08.2013, alle ore 22,15 circa, in
Caserta alla via Pigna con direzione Tuoro. Deduceva l'attrice, che nelle circostanze di tempo e di luogo innanzi indicate, mentre procedeva a bordo del motociclo Piaggio tg. X3Y44N a causa del dissesto del manto stradale ove insisteva una profonda buca. Tale buca presente sulla sede stradale, non illuminata, non era visibile, non era segnalata né era prevedibile adottando l'ordinaria diligenza. La parte attrice, sosteneva, che la esclusiva responsabilità dell'accaduto fosse da ascriversi all'incuria da parte del poiché non aveva provveduto, con apposita segnaletica stradale ad Controparte_1 avvisare l'utenza del dissesto stradale. Assumeva che a seguito della caduta al suolo, veniva trasportata all'Ospedale di Caserta dove le veniva diagnosticato “Distacco delle spine tibiali ed apparente lassità del collaterale mediale. Ginocchiera, divieto di carico, 2 bastoni, clexane fl,e ricovero per terapia chirurgica.” Rifiutato il ricovero veniva dimessa con prognosi di giorni 25. A seguito di successivi controlli ambulatoriale presso l' le veniva diagnosticato: “Fratture spine tibiali a sn, con prescrizione di Controparte_3 tac. Ginocchio sin.” Assumeva di essere stata sottoposta, dopo diversi controlli e visite mediche ad un intervento chirurgico, presso la Casa di Cura Malzoni di Agropoli, di “cruentazione e reinserzione della spina tibiale anteriore con tecnica di Lachage. Dichiarava di essere guarita con postumi, dopo un ciclo di fisiokinesiterapia, in data 17.02.2014. Concludeva chiedendo la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni nella misura di €. 43.853,50 oltre alle spese sostenute pari ad
€.974,61, lamentando un danno biologico pari al 12%, una ITT di giorni 60 e una ITP al 50% x giorni 30 e una ITP al 25% x giorni 40, oltre al pagamento delle spese e compensi di causa da liquidarsi con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si costituiva il , chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata sia in fatto, Controparte_1 che in diritto, eccependo la nullità dell'atto di citazione per palese violazione dell'art. 318 cpc in combinato disposto con gli artt. 163 e 164 cpc e facendo rilevare la non applicabilità nei confronti della P.A. della presunzione di responsabilità ex art.2051 cc per danni cagionati a terzi da beni demaniali quando si tratti di beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini – elencandosi espressamente al riguardo il demanio marittimo, fluviale, lacuale, le strade, le autostrade…..- e l'estensione del bene demaniale renda praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi. Chiedeva quindi il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
2 In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., le parti depositavano memorie istruttorie. Veniva ammessa la prova per testi articolata da parte attrice e veniva espletata CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
All'udienza del 12.04.2024, rassegnate le conclusioni delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza ex art. 281 sexties cpc per l'udienza del 21.03.2025, previa concessione dei termini per il deposito di note conclusionali e di note scritte per la disposta udienza ex art. 127 ter cpc in sostituzione della discussione orale.
MOTIVI IN DIRITTO
In primo luogo, occorre ribadire che la presente controversia viene decisa facendo applicazione del cd. principio della ragion più liquida che “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.” (Cfr. Cass. civile, sezione III,
Ordinanza, 6 settembre 2022 n. 26214.). Inoltre, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Alla luce di quanto innanzi, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato da questo giudicante.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va premesso che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato dimostrare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. Esaminando l'istruttoria espletata appare raggiunta la prova in merito ad entrambi i requisiti innanzi indicati. Il teste , escusso all'udienza del 29.05.2019, ha dichiarato che: “ Ricordo che era Testimone_1 il 22 agosto 2013 alle ore 22 circa e percorrevo la strada che porta verso Tuoro alla guida di una autovettura, ero da sola in macchina. Mi precedeva un motorino con bordo una persona, a distanza di circa 200 o 300 metri. Ad un certo punto ho visto questo motorino sobbalzare e poi cadere. Il motorino è caduto sulla persona. Non ricordo la tipologia ne il colore del motorino. Mi sono accostata e mi sono avvicinata alla persona ed ho visto che si trattava di che Parte_1 conoscevo di vista per i motivi di cui ho detto. Lei mi ha dato il cellulare per chiamare sua madre, cosa che ho fatto. E di li a poco la madre è giunta sul posto. La ragazza piangeva disperata e lamentava dolori, indossava il casco. Sulla STRADA C'ERA UN BUCA BELLA GRANDE non segnalata in alcun modo e la strada era poco illuminata e priva di illuminazione pubblica. Preciso che dalla distanza in cui ero non ho visto la buca ma ho visto sobbalzare il motorino e poi quando mi sono avvicinata alla ragazza ho visto la buca. Anzi preciso che vi erano due buche una dietro l'altra belle grandi e non so di preciso in quale delle due sia impattata la ragazza. All'epoca quella strada era particolarmente dissestata, tanto che anche a me è capitato di finire con l'auto in quelle buche ma non ho riportato danni. All'epoca quella era l'unica strada per arrivare a Garzano, provenendo dal parco Cerasole. Non so se la buca sia stata successivamente asfaltata e livellata in quanto di li a poco non ho più frequentato quei luoghi. Sia io che il motorino procedevamo a circa
3 30-40 km/H tenuto conto che è una strada in salita, non molto larga e c'era poca illuminazione;
si tratta di una strada a doppio senso di circolazione. Riconosco nelle fotografie allegate all'atto di citazione lo stato dei luoghi e la presenza delle due buche di cui ho detto. …” È provato agli atti, inoltre, che l'attrice, subito dopo l'occorso, veniva trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Caserta. Dal certificato n°2013049785, datato 22.08.2013, del pronto soccorso dell'ospedale di Caserta emerge la seguente diagnosi: “ distacco della spina tibiale apparente lassità del collaterale medile ginocchio sin. Escoriazioni gomito sin.” Venivano inoltre praticate ulteriori cure ambulatoriali e non, nonché veniva depositata la cartella clinica n. 5694 della casa di cura Malzoni nella quale si evidenziava l'intervento chirurgico eseguito il 09.10.2023.
Dagli elementi di giudizio disponibili, quali desumibili dalle testimonianze rese (come innanzi valorizzate), dalla documentazione medica e dalla C.T.U. del dott. emerge che: Persona_1
“Sulla base delle precedenti riflessioni sulla dinamica del sinistro (incidente stradale con caduta al suolo da motociclo) e dei suddetti accertamenti medicolegali, è possibile affermare che sussiste compatibilità tra quanto riferito all'anamnesi circa la dinamica dell'evento lesivo (si exposita vera sunt), la lesività obiettivata dai sanitari che hanno curato la Sig.ra ed i postumi Parte_1 obiettivati attualmente a carico delle suddette strutture anatomiche…… alla luce dell'esame della documentazione medica esibita – avuto riguardo – dell'anamnesi e delle attuali conoscenze scientifiche (in precedenza analizzate) e dell'esperienza in fattispecie omologa, viene provata la sussistenza del rapporto di causalità materiale per le menomazioni riferite dall'attrice in quanto esse soddisfano tutti gli elementi che devono essere considerati per la valutazione dell'esistenza del nesso causale di certezza tecnica che sono i seguenti:
1) Il criterio cronologico: compatibile è il lasso di tempo ovvero il periodo di latenza intercorso tra l'evento traumatico e il trauma
2) Il criterio topografico: compatibile è la sede di azione del trauma con la sede delle manifestazioni cliniche;
3) Il criterio della continuità fenomenica: compatibile è la successione ininterrotta della malattia in esame;
4) Il criterio di idoneità si basa sulla attitudine dell'azione lesiva a cagionare l'effetto dannoso. La entità dell'effetto corrisponde di regola alla efficienza della causa (causa aequat effectum) e la potenzialità patogena viene dedotta in armonia coi principi generali della fisiopatologia, dell'anatomia patologica e della clinica. L'idoneità lesiva, per avere le qualità necessarie a produrre determinati effetti, deve possedere i requisiti conformi a taluni principi generali, che sono: a) Il principio dell'efficienza, cioè la capacità di effettiva produzione dell'evento, che viene dedotta dall'entità del trauma (è compatibile nel caso de quo), a determinare le lesioni che l'attore lamenta;
b) Il principio della proporzionalità tra l'entità della causa e la gravità del danno prodotto, nel senso di logica corrispondenza e concordanza fra l'energia posseduta dall'agente lesivo, la resistenza dell'organo colpito e l'entità' delle lesioni (nel caso de quo vi è compatibilità); c) Il principio della compatibilità che esiste quando la natura della causa e la specie del danno prodotto sono conciliabili sotto il profilo clinico ed anatomo-patologico, nel senso che il tipo delle lesioni sia compreso negli effetti noti che quel fattore causale suole produrre (nel caso de quo vi è compatibilità);
5) Infine ricordiamo il criterio di esclusione che consiste nell'eliminare ogni altra causa possibile in modo da isolare un solo fattore eziologico al quale attribuire la malattia in esame. Nel caso de quo questa esclusione può essere fatta. Si passa infine al giudizio conclusivo che comporta la valutazione complessiva delle prove dedotte dai criteri anzidetti che, nel caso vi sia un rapporto di causalità, devono concordare e convergere verso una conclusione univoca affermativa. Nel caso de quo, per quanto in precedenza riportato vi e' un rapporto causale. Cioè tra l'azione (incidente stradale con caduta al suolo da motociclo) e il
4 fatto morboso in esame (trauma ginocchio sx) esiste relazione, perché tutti i principi prima analizzati sono soddisfatti. Le lesioni sopra riportate hanno provocato la menomazione dell'integrità psicofisica dell'offeso sia temporanea, sia permanente;
tali lesioni determinarono una malattia che ebbe una durata di Cento giorni così suddivisibile: 40 (QUARANTA) giorni di INABILITA' TEMPORANEA TOTALE al
100%, 30 (TRENTA) giorni di INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE, mediamente valutabile al 75%, 20 (VENTI) giorni di INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE, mediamente valutabile al 50% e 10 (DIECI) giorni di INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE, mediamente valutabile al 25%.i 40 al 100%. Si ritiene complessivamente di poter valutare proporzionalmente tenuto conto della realtà clinica diagnostica del caso nel misura del 10% il danno derivato all'incidente de quo.” Per quanto concerne il criterio della diligenza minima richiesta per evitare il fatto, questo giudicante ritiene, anche alla luce dell'elevato dissesto del manto stradale evidenziato nelle foto in atti, che sia stata tenuta una condotta adeguata e non negligente. Vi è, dunque, nesso di causalità tra la condotta del e l'evento ed è provata la responsabilità CP_1 ex art. 2051 c.c.; invero vi è rapporto di custodia tra il bene (strada) e il convenuto.
Peraltro, non risulta essere stata fornita la prova del caso fortuito da parte del convenuto, né tanto meno risulta ravvisabile il cd. "fortuito incidentale" e inoltre, non è stato provato che vi fosse in prossimità della buca idonea segnaletica e/o transennamento.
Dunque, alla luce della obiettiva pericolosità e idoneità causale della presenza di una buca occultata sulla carreggiata ove l'attrice è caduta, si ritiene che la stessa abbia assolto l'onere probatorio su di sé gravante. La domanda è perciò fondata nell'an. In punto di pregiudizi risarcibili, l'attrice ha allegato il danno non patrimoniale conseguente alle lesioni fisiche subìte in occasione del sinistro. Il C.T.U. ha ricostruito tutti i trattamenti ed interventi cui l'attrice è stata sottoposta. Ha ritenuto compatibili le lesioni sopra indicate con la dinamica del sinistro.
Sulla base della severità delle lesioni sofferte e del decorso clinico, il C.T.U. ha accertato uno stato temporaneo di malattia e convalescenza concretamente dimensionabile quale danno biologico temporaneo nei seguenti termini:
− Inabilità Temporanea Totale ITT al 100% gg. 40;
− Inabilità Temporanea Parziale ITP al 75%, gg. 30;
− Inabilità Temporanea Parziale ITP al 50%, gg. 20 (venti);
− Inabilità Temporanea Parziale ITP al 25%, gg. 10 (dieci). I postumi permanenti residuati sono riconosciuti pari al 10%, da valutarsi come solo danno biologico.
Sono state riconosciute e ritenute congrue, altresì, spese mediche sostenute, con allegate ricevute fiscali, per complessivi €. 965,00. Le valutazioni e conclusioni del C.T.U. devono essere condivise, in quanto chiaramente esposte, prive di aporie logiche o di inesattezze giuridiche, coerenti con la documentazione clinica prodotta dall'attrice e fondate sull'attenta analisi dei dati clinico – documentali ed anamnestici. Sulla scorta delle stesse, può ritenersi sussistente un danno biologico, inteso come danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'interesse costituzionalmente garantito (ex art. 32 Cost.) all'integrità psico-fisica della persona. Ai fini della liquidazione del danno biologico, dovrà farsi applicazione delle Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, in uso anche presso questo Tribunale quale criterio di quantificazione del risarcimento, che, in quanto adottato dalla gran parte degli uffici giudiziari italiani, assicura maggiormente esigenze di uniformità decisionale (sul punto si veda Cass. sent. n. 12408/2011 e n.
14402/2011).
Trattandosi di danni cd. macropermanenti, gli stessi vanno liquidati secondo le tabelle di riferimento del Tribunale di Milano 2014.
5 Tanto premesso, alla luce delle tabelle attualmente in vigore e tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (19 anni), all'attrice deve, pertanto, essere liquidata la somma di euro 29.954,00 per le lesioni permanenti, più euro 4.600,00 per 40150 giorni di invalidità totale temporanea, più euro
2587,50,00 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, più euro 1150,00 per 20 giorni di invalidità parziale al 50% più euro 287,00 per 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. In totale di euro 29.954,00 + euro 8.624,5= € 38.587,50..
Sulla somma così ottenuta vanno, inoltre, calcolati gli interessi compensativi secondo il seguente metodo: la somma di euro 38.587,50 va devalutata al momento dell'illecito e la si rivaluta fino alla data del deposito della presente pronunzia. Sulla somma rivalutata anno per anno si calcolano gli interessi legali con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, la somma ottenuta in seguito alla devalutazione (euro 32.263,80) viene rivalutata anno per anno con il calcolo degli interessi legali con esclusione degli interessi sugli interessi. Ciò al fine di evitare che si realizzi il cumulo, non consentito, di interessi e rivalutazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/95). Effettuando tale calcolo all'attore deve essere, pertanto, risarcita la somma di euro € 43.188,23, comprensiva di interessi e rivalutazione alla data odierna, oltre agli interessi legali decorrenti dalla presente pronunzia fino all'effettivo soddisfacimento. Ne consegue che il , in persona del legale rappresentante p.t. va condannato al Controparte_1 pagamento in favore di di euro 43.188,23, oltre le spese mediche riconosciute Parte_1 per l'importo di €. 965,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a titolo di danno non patrimoniale.
Va, peraltro, chiarito che detto importo appare idoneo a ricomprendere e risarcire adeguatamente anche le componenti soggettive della c.d. sofferenza morale, stante la sostanziale unitarietà del danno non patrimoniale come ricostruita di recente ed affermata anche dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. SS.UU. n. 26972/08).
Ogni ulteriore deduzione, eccezione e domanda delle parti resta assorbita.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata. Le spese di C.T.U. sono definitivamente poste a carico dell'ente convenuto, come da decreto che si deposita in data odierna, che pertanto viene condannato a restituire all'attrice quanto eventualmente da quest'ultima già versato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità del convenuto
[...]
, in persone del sindaco p.t., ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella causazione dei danni non CP_1 patrimoniali subiti dall'attrice, e per l'effetto condanna il primo al pagamento in favore di della somma di €. 43.188,23, oltre ad €. 925,00 per spese ed oltre interessi Parte_1 dalla data di deposito della presente pronuncia al saldo;
- condanna, altresì, il convenuto in persone del sindaco p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attrice , delle spese processuali, che liquida in complessivi €. Parte_1
7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso del C.U., delle spese forfettarie nella misura del
15%, iva e cpa come per legge e se dovute, con attribuzione agli avv.ti Avv. Ferrone Alessandro e avv. Claudio Antonio Cappiello dichiaratisi antistatario;
6 - pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u. come liquidate da decreto in pari data e con onere di rimborso in favore dell'attrice di quanto, e se versato a titolo di acconto.
Così deciso in Santa Maria C.V.21.03.2025 Il G.o.p.
Avv. Raffaelina Chioccarelli
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