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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 523/2024 R.G. TRA
rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. Francesco De Tullio;
Parte_1
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Antonio Controparte_1
Baccellieri;
- CONVENUTO –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 02/01/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con il Controparte_1
25/7/1998 in Bitetto e, a fondamento della sua domanda, deduceva che:
• dal loro matrimonio erano nati due figli: (1/7/2000) e (20/3/2004); Per_1 Per_2
• il Tribunale di Bari, con sentenza n. 3903/2012 del 4/12/2012, aveva dichiarato la loro separazione personale alle condizioni concordate, che prevedevano tra l'altro l'obbligo posto a carico del di versarle € 650,00 mensili a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della prole (€ 325,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
• lei era disoccupata mentre suo marito era titolare di una rendita INAIL superiore ad € 20.000,00 annui;
• la casa coniugale era in comproprietà;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Chiedeva che il Tribunale adito disponesse l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, l'obbligo di suo marito di versare sia € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole non autosufficiente (€ 225,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, sia € 100,00 a titolo di assegno divorzile. Fissata la comparizione personale delle parti, il convenuto si costituiva in giudizio e, pur non opponendosi alla declaratoria ex adverso invocata, contestava l'avversa prospettazione dei fatti, deducendo che a seguito di un incidente sul lavoro non era più idoneo a prestare attività lavorativa. Aggiungeva che il figlio maggiore era studente fuori corso mentre il secondogenito aveva Per_1 ripreso a lavorare;
inoltre, precisava che lui versava € 300,00 mensili per la locazione dell'immobile in cui viveva e che pagava, altresì, la rata del mutuo della casa coniugale. Chiedeva, pertanto, di revocare il contributo al mantenimento del figlio e di disporre in Per_2 favore del figlio un contributo al suo mantenimento in misura pari ad € 200,00 mensili, fino Per_1 al mese di aprile 2025. All'udienza del 19/6/2024 il Presidente adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, revocando il contributo economico paterno relativo al secondogenito, confermando il contributo paterno per il figlio più grande della coppia così come previsto in sede separativa, negando alla un Pt_1 assegno muliebre e disponendo la percezione integrale dell'AUU in favore della madre.
All'udienza figurata del 17/02/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle seguenti condizioni riportate nella convenzione del 20/1/2025 che prevedono tra l'altro: la revoca del contributo al mantenimento del figlio , in virtù della sua sopravvenuta Per_2 indipendenza economica, la conferma del contributo al mantenimento in favore del figlio , Per_1 la rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra coniugi e la percezione integrale dell'AUU in favore della . Pt_1
La causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 22/02/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza di separazione emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di un anno richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bitetto, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (che prevedono, tra l'altro, la revoca del contributo al mantenimento del figlio , la conferma del contributo al Per_2 mantenimento in favore del figlio , la rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra Per_1 coniugi e la percezione integrale dell'AUU in favore della ) sono conformi alla legge e, Pt_1 pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite. 5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bitetto il 25/7/1998 da e trascritto al n. 32, P. II, serie A, Parte_1 Controparte_1 anno 1998;
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 20/1/2025, da loro sottoscritta e depositata telematicamente;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 1 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 523/2024 R.G. TRA
rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. Francesco De Tullio;
Parte_1
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Antonio Controparte_1
Baccellieri;
- CONVENUTO –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 02/01/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con il Controparte_1
25/7/1998 in Bitetto e, a fondamento della sua domanda, deduceva che:
• dal loro matrimonio erano nati due figli: (1/7/2000) e (20/3/2004); Per_1 Per_2
• il Tribunale di Bari, con sentenza n. 3903/2012 del 4/12/2012, aveva dichiarato la loro separazione personale alle condizioni concordate, che prevedevano tra l'altro l'obbligo posto a carico del di versarle € 650,00 mensili a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della prole (€ 325,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
• lei era disoccupata mentre suo marito era titolare di una rendita INAIL superiore ad € 20.000,00 annui;
• la casa coniugale era in comproprietà;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Chiedeva che il Tribunale adito disponesse l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, l'obbligo di suo marito di versare sia € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole non autosufficiente (€ 225,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, sia € 100,00 a titolo di assegno divorzile. Fissata la comparizione personale delle parti, il convenuto si costituiva in giudizio e, pur non opponendosi alla declaratoria ex adverso invocata, contestava l'avversa prospettazione dei fatti, deducendo che a seguito di un incidente sul lavoro non era più idoneo a prestare attività lavorativa. Aggiungeva che il figlio maggiore era studente fuori corso mentre il secondogenito aveva Per_1 ripreso a lavorare;
inoltre, precisava che lui versava € 300,00 mensili per la locazione dell'immobile in cui viveva e che pagava, altresì, la rata del mutuo della casa coniugale. Chiedeva, pertanto, di revocare il contributo al mantenimento del figlio e di disporre in Per_2 favore del figlio un contributo al suo mantenimento in misura pari ad € 200,00 mensili, fino Per_1 al mese di aprile 2025. All'udienza del 19/6/2024 il Presidente adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, revocando il contributo economico paterno relativo al secondogenito, confermando il contributo paterno per il figlio più grande della coppia così come previsto in sede separativa, negando alla un Pt_1 assegno muliebre e disponendo la percezione integrale dell'AUU in favore della madre.
All'udienza figurata del 17/02/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle seguenti condizioni riportate nella convenzione del 20/1/2025 che prevedono tra l'altro: la revoca del contributo al mantenimento del figlio , in virtù della sua sopravvenuta Per_2 indipendenza economica, la conferma del contributo al mantenimento in favore del figlio , Per_1 la rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra coniugi e la percezione integrale dell'AUU in favore della . Pt_1
La causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 22/02/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza di separazione emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di un anno richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bitetto, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (che prevedono, tra l'altro, la revoca del contributo al mantenimento del figlio , la conferma del contributo al Per_2 mantenimento in favore del figlio , la rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra Per_1 coniugi e la percezione integrale dell'AUU in favore della ) sono conformi alla legge e, Pt_1 pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite. 5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bitetto il 25/7/1998 da e trascritto al n. 32, P. II, serie A, Parte_1 Controparte_1 anno 1998;
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 20/1/2025, da loro sottoscritta e depositata telematicamente;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 1 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato