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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/09/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 15/09/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5065/2020 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: retribuzione;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Lucia Parte_1
De Filippo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Striano, via Caionche n. 39; RICORRENTE
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Raffaele Petrone, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via M. Cervantes n. 55/14;
RESISTENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gianfranco Pepe, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_2 bis;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: a) Accertare e dichiarare l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ai sensi dell'art. 2094 c.c. per il periodo dal 15.09.2018 al
30.03.2019. b) Accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire tutte le Parte_1 differenze retributive così come richieste nella premessa del presente ricorso e per l'effetto, condannare la “ (…), alla corresponsione all'istante delle Controparte_1 differenze retributive ordinarie, dello straordinario feriale diurno, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi ex festività e del trattamento di fine rapporto, per un totale complessivo di € 26.108,06 (…). b) Condannare la resistente al pagamento della somma complessiva di € 26.108,06 (…) di cui € 847,62 (…) a titolo di TFR, così come risulta dai titoli e dalle causali indicate analiticamente nel riepilogo del prospetto contabile allegato al presente ricorso e parte integrante del presente atto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., e art. 150 disp. att. c.p.c., dalla data di maturazione dei rispettivi crediti, sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore che riterrà l'On. Giudicante a seguito della espletanda CTU. c) Condannare la resistente a versare all' tutti i Controparte_3 contributi previdenziali ed assicurativi relativi al rapporto di lavoro intercorso, ovvero, per la contribuzione che dovesse risultare prescritta, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere risarcito del danno subito per la omissione contributiva, ai sensi dell'art. 2116 comma II
c.c., e dell'art. 13 L. 1338 del 12 agosto 1962 successive modifiche e/o integrazioni e, per
l'effetto, condannare la resistente a versare la riserva matematica necessaria alla costituzione della rendita ex art. 13 sopra citato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
e)
Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
PER PARTE RESISTENTE: chiede il rigetto del ricorso introduttivo perché infondato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
PER L' : (…) pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande attoree relative alla CP_2 invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato e condannando all'adempimento contributivo il datore di lavoro. (…) Spese, diritti ed onorari interamente rifusi.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.09.2020, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di aver lavorato alle dipendenze della società - operante nel Controparte_1 settore del trasporto - dal 15.09.2018 al 30.03.2019 con contratto a tempo parziale e determinato, con mansione di autista e inquadramento al livello 3S CCNL Trasporto e Spedizioni Merci;
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle ore
21:00 ed il sabato dalle ore 6:00 fino alle ore 17:00 circa;
- di essersi occupato del trasporto di merci alimentari presso ristoranti, supermercati, pub, salumerie e cash and carry, a mezzo di un furgone, modello “Fiat Daily”, fornito dall'azienda;
- che, quotidianamente, si recava presso il deposito di Nola, alla via Boscofangone zona aci, alle ore 6:00, prendeva le bolle con la merce da consegnare, caricava il furgone fornito dall'azienda e si recava presso i vari clienti a cui consegnava la merce caricata di mattina, per poi far rientro alle ore 19:00 circa presso il deposito di Nola, consumando un pasto veloce ad ora di pranzo;
dalle ore 19:00 alle ore 21:00, insieme agli altri operai, si occupava di scaricare il bilico della ditta di trasporto “Torello” e di posizionare la merce nelle varie celle;
a giorni alterni consegnava alla “Gidal s.p.a.”, con sede in Castellammare, la burrata di Puglia, che arrivava verso le 19:30 dalla Puglia e dopo aver scaricato e caricato la merce, partiva alle ore 20:00 da
Nola.
- che i prodotti trasportati erano costituiti da salumi della “Lenti salumificio”, Parte_2
, “salumi , i quali venivano scaricati dalla ditta trasporto “Torello” presso
[...] Parte_3 la sede di Nola, alla via Boscofangone, oltre alle patate Queen's chips, mozzarella, burrata e salumi di ogni genere della ditta “Spiezia”;
- che, quando non era impegnato nella consegna delle merci, si era recato presso
[...]
” a Baiano e ad per caricare patate per poi scaricarle presso il deposito a Nola Parte_4 Pt_5 alla via Boscofangone;
- di aver rifornito supermercati, ingrossi e salumerie siti nel salernitano meglio specificati in atti;
- che, un paio di volte a settimana, era andato a caricare la carne fresca presso il “salumificio
Lacis” ad Avellino, per poi scaricarla a San Cipriano D'Aversa presso Pac 2000 Conad alle ore
20:00;
- che le direttive gli erano state impartite dai sig.ri e Parte_6 Persona_1
(padre di legale rappresentante); Parte_7
- che, per la prestazione resa, era stato retribuito per € 250,00 settimanali, corrisposti in contanti dal sig. indipendentemente da quanto indicato in busta paga;
Persona_1
- di non aver mai goduto di giorni di ferie o di permessi;
- di non aver percepito le mensilità aggiuntive, né la retribuzione per le ore di lavoro straordinario prestato;
- che, alla cessazione del rapporto, non gli era stato corrisposto il TFR;
Rivendicando il proprio diritto a percepire una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto in omaggio alle disposizioni del contratto collettivo applicabile nonché degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del lavoro, la società chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento della somma complessiva di € 26.108,06, a titolo di retribuzione ordinaria, straordinario feriale diurno, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi ex festività, trattamento di fine rapporto, oltre a interessi legali e rivalutazione come per legge.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio la società convenuta contestando, in fatto e diritto, la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
A seguito di integrazione del contraddittorio (Cass. civ., sez. lav., 21/09/2020, n.19679), si costituiva l' evidenziando come eventualmente dovuta la contribuzione non versata nel CP_2 rispetto del termine quinquennale di prescrizione.
Espletata l'istruttoria orale, ammessa dal Magistrato che precedeva il decidente ed espletata dal G.o.p. delegato, in fase decisoria, la causa, in forza il decreto presidenziale n. 59/2025 avente ad oggetto “variazione tabellare immediatamente esecutiva, relativa alla sezione lavoro, per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo PNRR
(cause iscritte a ruolo nel periodo 2017-2022 ancora pendenti)”, veniva scardinata sul ruolo dell'odierno decidente il quale, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza dell'11.09.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva riservata e, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di cui al comma 3 art. 127 ter c.p.c..
2. Parte ricorrente agisce in giudizio per il pagamento degli emolumenti ut supra specificati in forza dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della
[...]
Controparte_1
2.1. Così delineato il thema decidendum, si rammenti che in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo, gravando invece sul debitore, in forza dei principi di riferibilità o di vicinanza della prova e di persistenza delle situazioni giuridiche, l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533).
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
In particolare, va rilevato che le singole voci della retribuzione sono soggette ad un onere probatorio diversificato e segnatamente: sono assoggettate al suddetto vantaggioso criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla tredicesima e quattordicesima mensilità, al TFR e a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Diversamente, sono invece assoggettate al criterio generale “affirmanti incumbit probatio” le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti.
In applicazione delle suindicate regole probatorie, deve affermarsi che costituendo la tredicesima e quattordicesima mensilità e il TFR elementi della retribuzione il cui pagamento viene soltanto differito, il lavoratore ha l'onere di provare solo l'esistenza e la durata del rapporto di lavorativo;
invece, gli importi domandati a titolo di differenze retributive riferibili al lavoro supplementare/straordinario, lavoro festivo, alle ferie e ai permessi non goduti, che costituiscono voci distinte del salario, sono condizionate al ricorso di presupposti specifici e diversi dalla prestazione del lavoro ordinario.
3.1. Invero, ai fini del riconoscimento del lavoro straordinario (o supplementare), la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente affermato che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto, costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, ai fini del pagamento del lavoro straordinario;
pertanto il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass., sez. lav., 29/01/2003, n. 1389; Cass., sez. lav.,
16/02/2009, n. 3714; Cass., sez. lav., 20/02/2018, n. 4076).
Analogamente, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento(cfr. Cass., sez. lav., 26/05/2020, n. 9791).
Ancora “È onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, come può essere il lavoro festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, indicando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 14/05/2015 n. 9906).
4. Fatta tale generale premessa in ordine al riparto degli oneri della prova, si osserva che trattandosi di un rapporto di lavoro c.d. “in chiaro”, la sua sussistenza e la sua durata trovano riscontro nella produzione documentale (cfr. lettera di assunzione e comunicazione UniLav, buste paga, C.U. ed estratto contributivo) e, comunque, sono pacifiche tra le parti.
Emerge per tabulas che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti sia stato costituito in data
15.09.2018 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (24 ore settimanali) e sia cessato in data 30.03.2019 alla scadenza del contratto.
Dalla lettera di assunzione e dall' si desume che il CCNL indicato dal lavoratore come Pt_8 quello applicato al rapporto è il CCNL Trasporto e Spedizione merci;
inoltre, dai medesimi documenti e dalle buste paga si evince che il livello di inquadramento è il 3S, qualifica operaio, mansioni autista.
Se tanto basta per il riconoscimento del diritto alla retribuzione ordinaria e differita e al TFR, spettando alla società convenuta, per quanto detto, fornire la dimostrazione dell'esatto adempimento dell'obbligazione de qua, è certamente insufficiente per il conseguimento delle altre voci di credito richieste, in particolare per il riconoscimento delle ore asseritamente lavorate eccedenti quelle previste da contratto e delle connesse differenze economiche, oltre che le indennità sostitutive di ferie e permessi.
4.1. Sul punto parte ricorrente ha dedotto che, ad onta dell'orario di lavoro previsto da contratto (24 ore settimanali), aveva reso la propria prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle ore 21:00 ed il sabato dalle ore 6:00 fino alle ore 17:00 circa;
su tale circostanza
(e sul mancato godimento di ferie e permessi) è stata ammessa ed espletata la prova testimoniale dalla quale, tuttavia, non è emerso un quadro probatorio certo in ordine ai fatti costitutivi della domanda in parte qua.
È opportuno riportare, innanzitutto, la dichiarazione dell'unico teste di parte ricorrente escusso
(le parti hanno rinunciato all'escussione dell'altro teste di parte attrice) su cui, come detto, incombe l'onere della prova.
Il sig. dichiarava: “ADR: Indifferente. Sono stato dipendente della società Parte_9 resistente, ma con rapporto di lavoro non formalizzato, e non ho giudizi in corso nei confronti della convenuta. Attualmente lavoro come autista per la MV Trasporti s.a.s. ADR: Ho conosciuto il ricorrente intorno all'anno 2017/2018 poiché eravamo colleghi di lavoro presso la resistente.
Ho iniziato a lavorare intorno all'anno 2017 o 2018, non ricordo con precisione;
il ricorrente già lavorava quando io ho iniziato. Ho lavorato per la resistente per circa 6-7 mesi ma non ricordo se quando ho terminato di lavorare era il 2018 o il 2019. Ricordo di aver sicuramente lavorato in un periodo natalizio per la resistente. ADR: Io svolgevo mansioni di autista e facchino, così come il ricorrente. ADR: Sia io che il ricorrente lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle ore 06/06.30 sino alle ore 19.00 circa, a volte terminavamo di lavorare alle 22/23; il sabato lavoravamo dalle ore
06.30/07.00 sino alle 14.00/15.00 ADR: Di mattina andavamo a caricare l'autocarro presso l'Interporto di Nola e poi ciascuno di noi prendeva il proprio autocarro e faceva il proprio giro di consegne;
raramente capitava che, se c'era poca merce da consegnare, utilizzavamo in due, ossia io ed il ricorrente, il medesimo autocarro. ADR: Di pomeriggio, verso le ore 14.00/15.00 tornavamo al deposito per caricare nuova merce ed effettuare, a partire dalle 16.00/17.00, un secondo giro per consegnare la merce, in particolare le patate, ai locali notturni che si trovavano nella zona di Pozzuoli e che aprivano alle 18.00 circa. ADR: Preciso che tendenzialmente le consegne pomeridiane terminavano tra le ore 20.00 e le ore 22.00. ADR: Sia io che il ricorrente ci occupavamo di caricare e di scaricare la merce. ADR: Preciso che il pomeriggio o effettuavamo il secondo giro di consegne di cui ho parlato prima oppure ci occupavamo di scaricare la merce che veniva portata al deposito, per lo più dalla ditta “Torello”, e la dividevamo per genere e la posizionavamo nelle celle frigorifere;
preciso che si trattava di merce alimentare. ADR:
Trasportavamo solo alimenti, sia salumi che mozzarelle, patate ecc. ADR: Capitava circa 1-2 volte a settimana che io e il ricorrente stessimo insieme sullo stesso autocarro per effettuare consegne, di solito di sabato mattina. ADR: In tali occasioni consegnavamo la merce nella zona di
Nocera, oppure nel salernitano oppure nella zona di Sorrento;
preciso che per lo più consegnavamo la merce a macellerie e piccole salumerie. ADR: Qualche volta mi è capitato di consegnare merce, insieme al ricorrente, presso qualche grossista nella zona del salernitano, ma non ricordo con precisione i nomi. ADR: Sia io che il ricorrente, ciascuno con il proprio autocarro, andavamo a caricare salumi presso “ ” a Mugnano del Cardinale. ADR: Le Parte_4 direttive ci venivano impartite dal sig. e dal sig. , di cui non ricordo il Persona_1 Parte_6 cognome;
erano loro che ci retribuivano. ADR: Né io né il ricorrente abbiamo mai avuto ferie retribuite;
quando ci assentavamo non venivamo retribuiti. ADR: Ad agosto avevamo qualche settimana di ferie ma non retribuite. ADR: Sia io che il ricorrente percepivamo 50 euro al giorno.
ADR: Preciso che ci occupavamo dello scarico della merce portata da “Torello” tutte le sere, eccetto il lunedì, per minimo tre ore;
mentre il giro di consegne delle patate lo facevamo almeno tre volte a settimana. Di queste attività ci occupavamo a turno, visto che eravamo in tutto circa 6-
7 dipendente. ADR: Preciso che la consegna di patate veniva effettuata dall'azienda quasi tutti i giorni ma sia io che il ricorrente ce ne occupavamo circa 2-3 volte a settimana, facendo a turno in base a chi tornava prima delle consegne mattutine. ADR: Preciso che la cella frigorifera di cui disponeva la ditta era una sola e di circa 30 metri quadrati.”.
È evidente come la deposizione del teste di parte ricorrente non sia sufficiente a confermare gli assunti di parte attrice, in ragione della genericità delle proprie dichiarazioni, specie, in ordine Contro all'inizio e alla cessazione del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della con la conseguenza che non è possibile delimitare con precisione l'arco temporale in cui il teste ha avuto percezione precisa e diretta delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa resa dall'istante, con particolare riguardo all'articolazione oraria e alle presenze/assenze.
In ogni caso, anche l'indicazione degli orari osservati è imprecisa, non essendo chiaro a che ora terminava la prestazione lavorativa.
In conclusione, si ritiene che la deposizione del teste di parte ricorrente sia del tutto insufficiente ad asseverare, in parte qua, i fatti costitutivi della domanda tesa. Né elementi a sostegno della prospettazione di parte attrice si rinvengono nella deposizione resa dal teste di parte resistente, sig. che, al riguardo, riferiva che “ADR: Parte_6
Conosco il ricorrente e posso dire con certezza che l'unica attività che svolgeva per conto della società era quella di autista di furgoni 'Daily'. ADR: Ricordo che il rapporto di lavoro intercorso con il era distribuito nei 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì. Il lunedì ed il venerdì Pt_1 lavorava per circa 3/4 ore, mentre nei restanti giorni lavorava per circa 5 ore. ADR: Essendo, come già riferito, il magazziniere ero io che personalmente caricavo il furgone di modo che il ricorrente doveva solo condurre il furgone per le consegne. Escludo nel modo più tassativo che abbia potuto consegnare merci diverse da salumi e formaggi. Per caricare i furgoni mediante muletti ed altri mezzi elettrici impiegavo circa 10/15 minuti. Posso precisare che il 'Daily' può ospitare al massimo 4 pedane. ADR: Escludo che il ricorrente abbia mai lavorato in orari diversi da quelli mattutini.”.
In ragione del mancato raggiungimento della prova dell'osservanza di un orario di lavoro diverso da quello convenuto, la domanda tesa al conseguimento di differenze retributive per lavoro straordinario deve ritenersi priva di fondamento.
Analoghe considerazioni valgono per la domanda di pagamento delle indennità sostitutive del mancato godimento di ferie, permessi ed ex festività.
5. Quanto, invece, alle altre voci retributive richieste (tredicesima e quattordicesima mensilità e TFR), in ossequio alle regole probatorie sopra enucleate, spetta al datore di lavoro dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione retributiva.
Come indicato nella parte in fatto, il ricorrente ha sostenuto di non aver mai percepito i ratei di tredicesima e la quattordicesima mensilità ed il TFR, e ciò a dispetto di quanto risulta dalle buste paga.
Sul punto, la società nulla deduce né dimostra di aver pagato gli emolumenti richiesti.
Quanto alla quantificazione di tali voci di credito, può farsi riferimento agli importi indicati nelle buste paga (quella della tredicesima dell'anno 2018 e a quella di chiusura del rapporto di marzo 2019), nonché alla certificazione unica 2020, non contestate dalla parte ricorrente.
Ebbene, sulla scorta di tale documentazione (in parte acquisita ai sensi dell'art. 421 c.p.c.), si evince che il ricorrente ha diritto alla complessiva somma lorda di € 1.774,42, di cui € 559,34 a titolo di TFR.
In conclusione, ed in parziale accoglimento della domanda, va disposta la condanna della società al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma complessiva pari a € 1.774,42 (al lordo). Sulle singole componenti del credito sono, inoltre, dovuti, ex art. 429 comma 3° c.p.c., gli interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione al saldo.
6. In ragione della soccombenza reciproca, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite, anche nei confronti dell' , in ragione della posizione processuale quale CP_2 terzo chiamato.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento del ricorso, condanna la al Controparte_1 pagamento in favore di della somma complessiva pari a € 1.774,42 (al Parte_1 lordo), per le causali esposte in parte motiva, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione al saldo;
2. Rigetta per il resto;
3. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 15/09/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 15/09/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5065/2020 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: retribuzione;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Lucia Parte_1
De Filippo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Striano, via Caionche n. 39; RICORRENTE
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Raffaele Petrone, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via M. Cervantes n. 55/14;
RESISTENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gianfranco Pepe, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_2 bis;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: a) Accertare e dichiarare l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ai sensi dell'art. 2094 c.c. per il periodo dal 15.09.2018 al
30.03.2019. b) Accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire tutte le Parte_1 differenze retributive così come richieste nella premessa del presente ricorso e per l'effetto, condannare la “ (…), alla corresponsione all'istante delle Controparte_1 differenze retributive ordinarie, dello straordinario feriale diurno, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi ex festività e del trattamento di fine rapporto, per un totale complessivo di € 26.108,06 (…). b) Condannare la resistente al pagamento della somma complessiva di € 26.108,06 (…) di cui € 847,62 (…) a titolo di TFR, così come risulta dai titoli e dalle causali indicate analiticamente nel riepilogo del prospetto contabile allegato al presente ricorso e parte integrante del presente atto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., e art. 150 disp. att. c.p.c., dalla data di maturazione dei rispettivi crediti, sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore che riterrà l'On. Giudicante a seguito della espletanda CTU. c) Condannare la resistente a versare all' tutti i Controparte_3 contributi previdenziali ed assicurativi relativi al rapporto di lavoro intercorso, ovvero, per la contribuzione che dovesse risultare prescritta, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere risarcito del danno subito per la omissione contributiva, ai sensi dell'art. 2116 comma II
c.c., e dell'art. 13 L. 1338 del 12 agosto 1962 successive modifiche e/o integrazioni e, per
l'effetto, condannare la resistente a versare la riserva matematica necessaria alla costituzione della rendita ex art. 13 sopra citato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
e)
Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
PER PARTE RESISTENTE: chiede il rigetto del ricorso introduttivo perché infondato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
PER L' : (…) pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande attoree relative alla CP_2 invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato e condannando all'adempimento contributivo il datore di lavoro. (…) Spese, diritti ed onorari interamente rifusi.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.09.2020, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di aver lavorato alle dipendenze della società - operante nel Controparte_1 settore del trasporto - dal 15.09.2018 al 30.03.2019 con contratto a tempo parziale e determinato, con mansione di autista e inquadramento al livello 3S CCNL Trasporto e Spedizioni Merci;
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle ore
21:00 ed il sabato dalle ore 6:00 fino alle ore 17:00 circa;
- di essersi occupato del trasporto di merci alimentari presso ristoranti, supermercati, pub, salumerie e cash and carry, a mezzo di un furgone, modello “Fiat Daily”, fornito dall'azienda;
- che, quotidianamente, si recava presso il deposito di Nola, alla via Boscofangone zona aci, alle ore 6:00, prendeva le bolle con la merce da consegnare, caricava il furgone fornito dall'azienda e si recava presso i vari clienti a cui consegnava la merce caricata di mattina, per poi far rientro alle ore 19:00 circa presso il deposito di Nola, consumando un pasto veloce ad ora di pranzo;
dalle ore 19:00 alle ore 21:00, insieme agli altri operai, si occupava di scaricare il bilico della ditta di trasporto “Torello” e di posizionare la merce nelle varie celle;
a giorni alterni consegnava alla “Gidal s.p.a.”, con sede in Castellammare, la burrata di Puglia, che arrivava verso le 19:30 dalla Puglia e dopo aver scaricato e caricato la merce, partiva alle ore 20:00 da
Nola.
- che i prodotti trasportati erano costituiti da salumi della “Lenti salumificio”, Parte_2
, “salumi , i quali venivano scaricati dalla ditta trasporto “Torello” presso
[...] Parte_3 la sede di Nola, alla via Boscofangone, oltre alle patate Queen's chips, mozzarella, burrata e salumi di ogni genere della ditta “Spiezia”;
- che, quando non era impegnato nella consegna delle merci, si era recato presso
[...]
” a Baiano e ad per caricare patate per poi scaricarle presso il deposito a Nola Parte_4 Pt_5 alla via Boscofangone;
- di aver rifornito supermercati, ingrossi e salumerie siti nel salernitano meglio specificati in atti;
- che, un paio di volte a settimana, era andato a caricare la carne fresca presso il “salumificio
Lacis” ad Avellino, per poi scaricarla a San Cipriano D'Aversa presso Pac 2000 Conad alle ore
20:00;
- che le direttive gli erano state impartite dai sig.ri e Parte_6 Persona_1
(padre di legale rappresentante); Parte_7
- che, per la prestazione resa, era stato retribuito per € 250,00 settimanali, corrisposti in contanti dal sig. indipendentemente da quanto indicato in busta paga;
Persona_1
- di non aver mai goduto di giorni di ferie o di permessi;
- di non aver percepito le mensilità aggiuntive, né la retribuzione per le ore di lavoro straordinario prestato;
- che, alla cessazione del rapporto, non gli era stato corrisposto il TFR;
Rivendicando il proprio diritto a percepire una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto in omaggio alle disposizioni del contratto collettivo applicabile nonché degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del lavoro, la società chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento della somma complessiva di € 26.108,06, a titolo di retribuzione ordinaria, straordinario feriale diurno, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi ex festività, trattamento di fine rapporto, oltre a interessi legali e rivalutazione come per legge.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio la società convenuta contestando, in fatto e diritto, la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
A seguito di integrazione del contraddittorio (Cass. civ., sez. lav., 21/09/2020, n.19679), si costituiva l' evidenziando come eventualmente dovuta la contribuzione non versata nel CP_2 rispetto del termine quinquennale di prescrizione.
Espletata l'istruttoria orale, ammessa dal Magistrato che precedeva il decidente ed espletata dal G.o.p. delegato, in fase decisoria, la causa, in forza il decreto presidenziale n. 59/2025 avente ad oggetto “variazione tabellare immediatamente esecutiva, relativa alla sezione lavoro, per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo PNRR
(cause iscritte a ruolo nel periodo 2017-2022 ancora pendenti)”, veniva scardinata sul ruolo dell'odierno decidente il quale, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza dell'11.09.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva riservata e, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di cui al comma 3 art. 127 ter c.p.c..
2. Parte ricorrente agisce in giudizio per il pagamento degli emolumenti ut supra specificati in forza dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della
[...]
Controparte_1
2.1. Così delineato il thema decidendum, si rammenti che in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo, gravando invece sul debitore, in forza dei principi di riferibilità o di vicinanza della prova e di persistenza delle situazioni giuridiche, l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533).
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
In particolare, va rilevato che le singole voci della retribuzione sono soggette ad un onere probatorio diversificato e segnatamente: sono assoggettate al suddetto vantaggioso criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla tredicesima e quattordicesima mensilità, al TFR e a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Diversamente, sono invece assoggettate al criterio generale “affirmanti incumbit probatio” le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti.
In applicazione delle suindicate regole probatorie, deve affermarsi che costituendo la tredicesima e quattordicesima mensilità e il TFR elementi della retribuzione il cui pagamento viene soltanto differito, il lavoratore ha l'onere di provare solo l'esistenza e la durata del rapporto di lavorativo;
invece, gli importi domandati a titolo di differenze retributive riferibili al lavoro supplementare/straordinario, lavoro festivo, alle ferie e ai permessi non goduti, che costituiscono voci distinte del salario, sono condizionate al ricorso di presupposti specifici e diversi dalla prestazione del lavoro ordinario.
3.1. Invero, ai fini del riconoscimento del lavoro straordinario (o supplementare), la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente affermato che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto, costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, ai fini del pagamento del lavoro straordinario;
pertanto il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass., sez. lav., 29/01/2003, n. 1389; Cass., sez. lav.,
16/02/2009, n. 3714; Cass., sez. lav., 20/02/2018, n. 4076).
Analogamente, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento(cfr. Cass., sez. lav., 26/05/2020, n. 9791).
Ancora “È onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, come può essere il lavoro festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, indicando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 14/05/2015 n. 9906).
4. Fatta tale generale premessa in ordine al riparto degli oneri della prova, si osserva che trattandosi di un rapporto di lavoro c.d. “in chiaro”, la sua sussistenza e la sua durata trovano riscontro nella produzione documentale (cfr. lettera di assunzione e comunicazione UniLav, buste paga, C.U. ed estratto contributivo) e, comunque, sono pacifiche tra le parti.
Emerge per tabulas che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti sia stato costituito in data
15.09.2018 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (24 ore settimanali) e sia cessato in data 30.03.2019 alla scadenza del contratto.
Dalla lettera di assunzione e dall' si desume che il CCNL indicato dal lavoratore come Pt_8 quello applicato al rapporto è il CCNL Trasporto e Spedizione merci;
inoltre, dai medesimi documenti e dalle buste paga si evince che il livello di inquadramento è il 3S, qualifica operaio, mansioni autista.
Se tanto basta per il riconoscimento del diritto alla retribuzione ordinaria e differita e al TFR, spettando alla società convenuta, per quanto detto, fornire la dimostrazione dell'esatto adempimento dell'obbligazione de qua, è certamente insufficiente per il conseguimento delle altre voci di credito richieste, in particolare per il riconoscimento delle ore asseritamente lavorate eccedenti quelle previste da contratto e delle connesse differenze economiche, oltre che le indennità sostitutive di ferie e permessi.
4.1. Sul punto parte ricorrente ha dedotto che, ad onta dell'orario di lavoro previsto da contratto (24 ore settimanali), aveva reso la propria prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle ore 21:00 ed il sabato dalle ore 6:00 fino alle ore 17:00 circa;
su tale circostanza
(e sul mancato godimento di ferie e permessi) è stata ammessa ed espletata la prova testimoniale dalla quale, tuttavia, non è emerso un quadro probatorio certo in ordine ai fatti costitutivi della domanda in parte qua.
È opportuno riportare, innanzitutto, la dichiarazione dell'unico teste di parte ricorrente escusso
(le parti hanno rinunciato all'escussione dell'altro teste di parte attrice) su cui, come detto, incombe l'onere della prova.
Il sig. dichiarava: “ADR: Indifferente. Sono stato dipendente della società Parte_9 resistente, ma con rapporto di lavoro non formalizzato, e non ho giudizi in corso nei confronti della convenuta. Attualmente lavoro come autista per la MV Trasporti s.a.s. ADR: Ho conosciuto il ricorrente intorno all'anno 2017/2018 poiché eravamo colleghi di lavoro presso la resistente.
Ho iniziato a lavorare intorno all'anno 2017 o 2018, non ricordo con precisione;
il ricorrente già lavorava quando io ho iniziato. Ho lavorato per la resistente per circa 6-7 mesi ma non ricordo se quando ho terminato di lavorare era il 2018 o il 2019. Ricordo di aver sicuramente lavorato in un periodo natalizio per la resistente. ADR: Io svolgevo mansioni di autista e facchino, così come il ricorrente. ADR: Sia io che il ricorrente lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle ore 06/06.30 sino alle ore 19.00 circa, a volte terminavamo di lavorare alle 22/23; il sabato lavoravamo dalle ore
06.30/07.00 sino alle 14.00/15.00 ADR: Di mattina andavamo a caricare l'autocarro presso l'Interporto di Nola e poi ciascuno di noi prendeva il proprio autocarro e faceva il proprio giro di consegne;
raramente capitava che, se c'era poca merce da consegnare, utilizzavamo in due, ossia io ed il ricorrente, il medesimo autocarro. ADR: Di pomeriggio, verso le ore 14.00/15.00 tornavamo al deposito per caricare nuova merce ed effettuare, a partire dalle 16.00/17.00, un secondo giro per consegnare la merce, in particolare le patate, ai locali notturni che si trovavano nella zona di Pozzuoli e che aprivano alle 18.00 circa. ADR: Preciso che tendenzialmente le consegne pomeridiane terminavano tra le ore 20.00 e le ore 22.00. ADR: Sia io che il ricorrente ci occupavamo di caricare e di scaricare la merce. ADR: Preciso che il pomeriggio o effettuavamo il secondo giro di consegne di cui ho parlato prima oppure ci occupavamo di scaricare la merce che veniva portata al deposito, per lo più dalla ditta “Torello”, e la dividevamo per genere e la posizionavamo nelle celle frigorifere;
preciso che si trattava di merce alimentare. ADR:
Trasportavamo solo alimenti, sia salumi che mozzarelle, patate ecc. ADR: Capitava circa 1-2 volte a settimana che io e il ricorrente stessimo insieme sullo stesso autocarro per effettuare consegne, di solito di sabato mattina. ADR: In tali occasioni consegnavamo la merce nella zona di
Nocera, oppure nel salernitano oppure nella zona di Sorrento;
preciso che per lo più consegnavamo la merce a macellerie e piccole salumerie. ADR: Qualche volta mi è capitato di consegnare merce, insieme al ricorrente, presso qualche grossista nella zona del salernitano, ma non ricordo con precisione i nomi. ADR: Sia io che il ricorrente, ciascuno con il proprio autocarro, andavamo a caricare salumi presso “ ” a Mugnano del Cardinale. ADR: Le Parte_4 direttive ci venivano impartite dal sig. e dal sig. , di cui non ricordo il Persona_1 Parte_6 cognome;
erano loro che ci retribuivano. ADR: Né io né il ricorrente abbiamo mai avuto ferie retribuite;
quando ci assentavamo non venivamo retribuiti. ADR: Ad agosto avevamo qualche settimana di ferie ma non retribuite. ADR: Sia io che il ricorrente percepivamo 50 euro al giorno.
ADR: Preciso che ci occupavamo dello scarico della merce portata da “Torello” tutte le sere, eccetto il lunedì, per minimo tre ore;
mentre il giro di consegne delle patate lo facevamo almeno tre volte a settimana. Di queste attività ci occupavamo a turno, visto che eravamo in tutto circa 6-
7 dipendente. ADR: Preciso che la consegna di patate veniva effettuata dall'azienda quasi tutti i giorni ma sia io che il ricorrente ce ne occupavamo circa 2-3 volte a settimana, facendo a turno in base a chi tornava prima delle consegne mattutine. ADR: Preciso che la cella frigorifera di cui disponeva la ditta era una sola e di circa 30 metri quadrati.”.
È evidente come la deposizione del teste di parte ricorrente non sia sufficiente a confermare gli assunti di parte attrice, in ragione della genericità delle proprie dichiarazioni, specie, in ordine Contro all'inizio e alla cessazione del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della con la conseguenza che non è possibile delimitare con precisione l'arco temporale in cui il teste ha avuto percezione precisa e diretta delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa resa dall'istante, con particolare riguardo all'articolazione oraria e alle presenze/assenze.
In ogni caso, anche l'indicazione degli orari osservati è imprecisa, non essendo chiaro a che ora terminava la prestazione lavorativa.
In conclusione, si ritiene che la deposizione del teste di parte ricorrente sia del tutto insufficiente ad asseverare, in parte qua, i fatti costitutivi della domanda tesa. Né elementi a sostegno della prospettazione di parte attrice si rinvengono nella deposizione resa dal teste di parte resistente, sig. che, al riguardo, riferiva che “ADR: Parte_6
Conosco il ricorrente e posso dire con certezza che l'unica attività che svolgeva per conto della società era quella di autista di furgoni 'Daily'. ADR: Ricordo che il rapporto di lavoro intercorso con il era distribuito nei 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì. Il lunedì ed il venerdì Pt_1 lavorava per circa 3/4 ore, mentre nei restanti giorni lavorava per circa 5 ore. ADR: Essendo, come già riferito, il magazziniere ero io che personalmente caricavo il furgone di modo che il ricorrente doveva solo condurre il furgone per le consegne. Escludo nel modo più tassativo che abbia potuto consegnare merci diverse da salumi e formaggi. Per caricare i furgoni mediante muletti ed altri mezzi elettrici impiegavo circa 10/15 minuti. Posso precisare che il 'Daily' può ospitare al massimo 4 pedane. ADR: Escludo che il ricorrente abbia mai lavorato in orari diversi da quelli mattutini.”.
In ragione del mancato raggiungimento della prova dell'osservanza di un orario di lavoro diverso da quello convenuto, la domanda tesa al conseguimento di differenze retributive per lavoro straordinario deve ritenersi priva di fondamento.
Analoghe considerazioni valgono per la domanda di pagamento delle indennità sostitutive del mancato godimento di ferie, permessi ed ex festività.
5. Quanto, invece, alle altre voci retributive richieste (tredicesima e quattordicesima mensilità e TFR), in ossequio alle regole probatorie sopra enucleate, spetta al datore di lavoro dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione retributiva.
Come indicato nella parte in fatto, il ricorrente ha sostenuto di non aver mai percepito i ratei di tredicesima e la quattordicesima mensilità ed il TFR, e ciò a dispetto di quanto risulta dalle buste paga.
Sul punto, la società nulla deduce né dimostra di aver pagato gli emolumenti richiesti.
Quanto alla quantificazione di tali voci di credito, può farsi riferimento agli importi indicati nelle buste paga (quella della tredicesima dell'anno 2018 e a quella di chiusura del rapporto di marzo 2019), nonché alla certificazione unica 2020, non contestate dalla parte ricorrente.
Ebbene, sulla scorta di tale documentazione (in parte acquisita ai sensi dell'art. 421 c.p.c.), si evince che il ricorrente ha diritto alla complessiva somma lorda di € 1.774,42, di cui € 559,34 a titolo di TFR.
In conclusione, ed in parziale accoglimento della domanda, va disposta la condanna della società al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma complessiva pari a € 1.774,42 (al lordo). Sulle singole componenti del credito sono, inoltre, dovuti, ex art. 429 comma 3° c.p.c., gli interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione al saldo.
6. In ragione della soccombenza reciproca, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite, anche nei confronti dell' , in ragione della posizione processuale quale CP_2 terzo chiamato.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento del ricorso, condanna la al Controparte_1 pagamento in favore di della somma complessiva pari a € 1.774,42 (al Parte_1 lordo), per le causali esposte in parte motiva, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione al saldo;
2. Rigetta per il resto;
3. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 15/09/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno