Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 3114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3114 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 619/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Antonio Mungo Presidente Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
dr. Angelo Del Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 619/2022 R.G., avente ad oggetto
“Giudizio di rinvio – querela di falso”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 19.3.2025, ed alla stessa riservato in decisione,
vertente
TRA
nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1
residente a[...], c.f. , rappresentato CodiceFiscale_1
e difeso, dall'Avv. Franco Pepe, c.f. , con il quale CodiceFiscale_2
elettivamente domicilia in Benevento, alla Via F. Flora, nr. 24, in virtù di procura in calce all'atto di appello, ancorché su foglio separato;
il quale espressamente dichiara di voler ricevere qualsiasi comunicazione e/o notifica
relativa alla presente procedura tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: oppure tramite fax al Email_1
n.0824.53460.
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
Controparte_1
, c.f. , in persona del legale rapp.te pro - tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, c.f.
presso cui domicilia ope legis in Napoli, alla via Diaz 11, C.F._3
PEC: – Telefax: 081. 4979313. Email_2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E
IL PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE.
CONCLUSIONI
Per l'attore in riassunzione come di seguito Parte_1
indicato:
a) rigettare l'appello proposto dall' RT
, avverso la sentenza n.337/2016 del Tribunale di
[...]
Benevento, con conferma delle statuizioni in essa riportate;
b) condannare l' RT
, in persona del suo legale rapp.te pro - tempore, al pagamento delle
[...]
spese e competenze, con accessori di legge, del giudizio di appello definito con sentenza 100/2019 di questa Corte di Appello, cassata dalla Suprema 3
Corte di cassazione con sentenza n.1565/2022 ed attribuzione al sottoscritto difensore quale antistatario in quel giudizio;
c) condannare l' RT
, in persona del suo legale rapp.te pro - tempore, al pagamento delle
[...]
spese e competenze, con accessori di legge per giudizio di legittimità di cui innanzi avverso la sentenza 100/2019 di questa Corte di Appello, così come delegata dalla Suprema Corte di cassazione con sentenza n.1565/2022 ed attribuzione al sottoscritto difensore quale antistatario in quel giudizio;
d) condannare l' RT
, in persona del suo legale rapp.te pro - tempore, al pagamento delle
[...]
spese e competenze, con accessori di legge, del presente giudizio di riassunzione del procedimento di appello ed attribuzione al sottoscritto difensore quale antistatario.
Per la convenuta in riassunzione RT
, in persona del legale rapp.te pro – tempore,
[...]
riformare integralmente sulla base dei motivi dedotti la gravata sentenza e, per l'effetto, rigettare nel merito la proposta querela siccome infondata, alla luce dell'attento esame della perizia grafotecnica svolta dalla dott.ssa Per_1
e/o per difetto di legittimazione passiva dell' Spese vinte. Pt_2
Per il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento dell'atto di citazione in riassunzione, dichiararsi ammissibile la querela di falso e rigettarsi l'appello proposto dall' , con conferma di ogni statuizione di cui RT
alal sentenza del Tribunale di Benevento del 25.1.2016.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 4
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione del 10.2.2022 il Sig. Pt_1
esponeva che, con atto di citazione del 27.3.2012, ritualmente
[...]
notificato, aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento
l' , in persona del ON
legale rapp.te pro - tempore, al fine di sentire accertare e dichiarare la falsità
della firma sull'avviso di ricevimento relativo all'accertamento fiscale RE
3010600662/2008 per l'anno 2005, posto a fondamento della cartella di pagamento n. 01720090003767960 - regolarmente impugnata in sede amministrativa - asseritamente notificato con raccomandata AR n.
76179220807-9 in data 29.04.2009.
Costituitasi ritualmente in giudizio, l' aveva RT
eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, per essere legittimata che aveva provveduto, a mezzo agente postale, alla Controparte_3
notifica dell'atto che si assumeva essere stato ricevuto mediante falsificazione della firma del ricevente;
nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda,
affermando la fede non privilegiata degli atti dell'agente notificatore ed, in ogni caso, l'insussistenza dell'obbligo in capo allo stesso agente di procedere ad indagini circa l'identità del soggetto ricevente.
Instaurato ritualmente il contraddittorio anche nei confronti del
Pubblico Ministero, avendo il confermato il disconoscimento della Pt_1
firma di un atto avente valore fidefacente, il Tribunale disponeva le necessarie indagini peritali mediante consulenza grafologica, all'esito della quale il c.t.u.
affermava che la firma apposta in calce all'avviso di ricevimento impugnato era risultata “non riconducibile al patrimonio grafico di e Parte_1 5
dunque, apocrifa”.
In conseguenza, il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, con la sentenza nr. 337/16 pubblicata in data 25.01.2016, così
statuiva:
- “dichiara che la firma apposta in ricezione all'avviso di
accertamento n. RE3010600662/2008, del 25.8.08, in relazione alla
raccomandata n. 76179220807-9, non appartiene a . Parte_1
Avverso detta decisione proponeva appello, con atto notificato in data
24.02.2016, l' di Benevento, ON
chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività
della sentenza impugnata e, nel merito, la riforma integrale della stessa, con conseguente rigetto della querela di falso.
Nel relativo giudizio si costituiva ritualmente in giudizio il Pt_1
deducendo l'assoluta correttezza sentenza impugnata, nonché la infondatezza del gravame, in relazione a ciascuno dei motivi articolati da parte appellante.
L'adita Corte d'Appello di Napoli, con sentenza nr. 100/2019,
pubblicata in data 14.01.2019, pur ritenendo infondati i motivi di gravame relativi alle lamentate omesse pronunce ex art. 112 cpc, (eccezione di difetto di legittimazione passiva e sull'eccezione di inammissibilità della querela),
accoglieva l'impugnazione in relazione all'eccezione di merito riguardante l'inammissibilità della querela di falso rispetto alla sottoscrizione della ricevuta di ritorno della notifica di un atto giudiziario a cui risultava equiparato l'avviso di accertamento dell' . RT
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso alla Suprema Corte
Cimmino Pasquale;
l' resisteva, a sua volta proponendo RT 6
controricorso e concludendo per la conferma della sentenza resa dalla Corte
d'Appello.
La Suprema Corte, con sentenza n. 1565/2022 del 19.1.2022,
accoglieva il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando anche per le spese alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, enunciando il seguente principio di diritto:
“Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione
apposta sull'avviso di ricevimento dall'agente postale (ove questi dichiara di
aver eseguito la notificazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre
1982, n. 890) se sottoscritta, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale
notificazione è un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario
all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della citata legge n. 890 del
1982 e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione
eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario. Ne consegue che il
destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver mai ricevuto
l'atto, e in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di
ricevimento, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della
notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso
(Cass. 1 marzo 2003, n. 3065; Cass. 22 novembre 2006, n. 24852). La
sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla iniziale
Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione che si atterrà al principio
dinanzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di
legittimità”.
Ciò posto, con la menzionata citazione del 10.2.2022 il Sig. Pt_1
provvedeva a riassumere in giudizio innanzi a questa Corte, in
[...] 7
diversa composizione, convenendo in giudizio l'
[...]
, in persona del legale rappresentante ON
pro - tempore, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“- in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema
Corte di Cassazione, Prima sezione Civile, sentenza nr. 01565/22 del
24.09.2021, depositata in data 19.01.2022, dichiarare l'ammissibilità della
querela di falso proposta dal sig. al fine di accertare e Parte_1
dichiarare la falsità della firma sull'avviso di ricevimento relativo
all'accertamento fiscale RE 3010600662/2008 per l' posto a Parte_3
fondamento della cartella di pagamento n. 01720090003767960 –
regolarmente impugnata in sede amministrativa- asseritamente notificato con
raccomandata AR n. 76179220807-9 in data 29.04.2009;
- conseguenzialmente confermare in ogni sua statuizione, la sentenza
resa dal Tribunale di Benevento n. 337/2016 nel giudizio RG 1713/2011 con
rigetto integrale dei motivi di appello proposti dall' ; RT
- condannare ON
, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di legittimità
[...]
come da nota specifica elaborata ex DM 55/2014 che si allega, nonché del
doppio giudizio in sede di appello, oltre rimb. forf. 15% ex DM 55/14, IVA e
CPA, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore”.
Con comparsa del 16.3.2022 si costituiva l'
[...]
, in persona del legale rapp.te pro – RT
tempore, deducendo che il Tribunale aveva originariamente acriticamente aderito alle conclusioni del c.t.u. dott.ssa , rinviando quindi alla Per_2
propria dettagliata ed esauriente consulenza tecnica di parte. 8
In via gradata, la convenuta in riassunzione richiamava gli altri motivi di appello, e cioè il difetto di legittimazione passiva dell' , RT
lamentando l'omessa pronuncia sul punto e la conseguente nullità della sentenza.
Con le note del 23.11.2022 il Pubblico Ministero, in persona del
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, deduceva l'ammissibilità della proposta querela, chiedendo confermarsi la sentenza del
Tribunale di Benevento e, quindi, accogliersi le richieste contenute nell'atto di citazione in riassunzione.
All'esito della trattazione, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni ed alla prefissata udienza del 19.3.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la
Corte si riservava la decisione, assegnando alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***********************
La domanda proposta con l'originaria citazione in riassunzione è
fondata e va dunque accolta, nei termini e per le motivazioni di seguito indicati.
Preliminarmente va chiarito che, trattandosi di giudizio di rinvio, va tenuto conto di quanto già oggetto di giudicato per effetto delle precedenti pronunce susseguitesi nel corso del procedimento.
In particolare, per effetto della precedente decisione sul punto adottata da questa Corte, in diversa composizione, che non risulta essere stata oggetto di impugnativa in sede di legittimità, risulta superata ogni questione relativa 9
alla carenza di legittimazione passiva dell' RT
, in persona del legale rapp.te pro – tempore; detta
[...]
legittimazione risulta oramai affermata con efficacia di giudicato, sulla base delle motivazioni di cui alla sentenza n. 100/2019 del 14.1.2019 (v. pag. 3,
punto 4).
Quanto invece all'ammissibilità della querela di falso proposta dal in relazione all'avviso di ricevimento n. RE3010600662/2008 del Pt_1
25.8.2008, in relazione alla racc.ta n. 76179220807-09, la stessa deve allo stesso modo ritenersi definitivamente affermata, dovendo trovare applicazione in principio di diritto fatto proprio dalla Suprema Corte e sopra menzionato,
secondo il quale: ““Nella notificazione a mezzo del servizio postale,
l'attestazione apposta sull'avviso di ricevimento dall'agente postale (ove
questi dichiara di aver eseguito la notificazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della
legge 20 novembre 1982, n. 890) se sottoscritta, fa fede fino a querela di falso,
in quanto tale notificazione è un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale
giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della citata
legge n. 890 del 1982 e gode della stessa forza certificatoria della relata di
una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario. Ne
consegue che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non
aver mai ricevuto l'atto, e in particolare di non aver mai apposto la propria
firma sull'avviso di ricevimento, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta
esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo
di querela di falso (Cass. 1 marzo 2003, n. 3065; Cass. 22 novembre 2006, n.
24852)”.
Ciò posto, vanno quindi valutate nel merito le osservazioni di parte 10
attrice in riassunzione, originaria appellata vittoriosa in primo grado, secondo cui la falsità della sottoscrizione in apparenza riferita al affermata Pt_1
in primo grado dal Tribunale di Benevento, dovrebbe invece escludersi;
ciò in quanto detto giudice avrebbe erroneamente valutato le risultanze della c.t.u.
disposta ed espletata in primo grado.
In particolare, secondo la pronuncia del Tribunale, dalla relazione tecnica predisposta dal c.t.u. era emerso che la firma apposta in calce all'avviso di ricevimento in oggetto non era riconducibile al il c.t.u. Pt_1
aveva infatti accuratamente esaminato la scrittura impugnata, confrontandola con altre sottoscrizioni apposte dal predetto ed aventi provenienza certa,
invitando anche lo stesso a rendere un saggio grafico, concludendo che dalla comparazione effettuata poteva evincersi che la firma apposta in calce all'avviso di accertamento era in realtà apocrifa.
Il Tribunale dava anche atto che il c.t.u. aveva preso in considerazione tutti i rilievi di parte convenuta, evidenziando che le argomentazioni addotte dal c.t.p. avevano rafforzato il proprio convincimento, che il Tribunale
affermava di condividere.
Ciò posto, con la propria comparsa di costituzione nel presente giudizio, la convenuta in riassunzione si limita ancora una volta a richiamare semplicemente le argomentazioni della propria consulenza di parte, delle quali il nominato c.t.u. si è fatto pienamente carico, giungendo a conclusioni logiche e coerenti, fondate su di una motivazione assolutamente condivisibile;
ancora una volta, quindi, anche attraverso un semplice meccanismo di richiamo di dette argomentazione, che questa Corte ritiene assolutamente ammissibile e corretto, deve giungersi alla medesima conclusione fatta propria dal Tribunale 11
di Benevento per la quale la firma apposta in ricezione all'avviso di accertamento n. RE3010600662/2008, del 25.8.08, in relazione alla raccomandata n. 76179220807-9, non appartiene a Parte_1
Sulla base delle considerazioni che precedono, va quindi accolta la domanda proposta da con l'atto di citazione in Parte_1
riassunzione, dovendosi dichiarare, stante l'ammissibilità della proposta querela, la falsità della sottoscrizione, apparentemente riferibile al predetto,
apposta in calce all'avviso di accertamento n. RE3010600662/2008, del
25.8.08, in relazione alla raccomandata n. 76179220807-9.
Quanto alle spese e competenze di lite, va innanzitutto evidenziato il principio costantemente richiamato dalla Suprema Corte (v., ex plurimis,
Cassazione civile , sez. III , 17/10/2022 , n. 30377) secondo il quale “Il giudice
del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del
giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza
applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del
giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento
a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, donde
può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle
spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa
nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al
rimborso delle stesse in favore della controparte, e ciò perché il potere del
giudice di rinvio, al quale sia stato demandato il compito di provvedere in
ordine alle spese, concerne non solo la liquidazione di tutte le spese per le
varie fasi del processo, ma implica altresì il potere di attribuire secondo l'esito
definitivo della lite e con considerazione globale di essa, secondo il criterio 12
della soccombenza finale, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi
con al-terne vicende per le parti”.
Nella specie, quindi, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, non vi è alcun dubbio che debba ritenersi parte complessivamente soccombente l' , in persona del RT
legale rapp.te pro – tempore, che va pertanto condannata al relativo pagamento in favore dell'attore in riassunzione Parte_1
E' bene inoltre sottolineare sul punto, per quanto riguarda la concreta liquidazione dei compensi, l'insegnamento della Suprema Corte (v.
Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 5426 dell'11.3.2005; cfr. anche n.
30529/2017; n. 21592/2019) secondo il quale, in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità
vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio,
essendo in esso espletata l'attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti.
Effettuata tale precisazione, ed in conclusione, le spese e competenze dell'intero giudizio andranno liquidate come da dispositivo che segue, tenendo conto delle notule depositate rispettivi scaglioni di riferimento di cui al D.M.
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquida-zione dei
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 13
31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, in base al valore della indeterminabile della controversia, considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate.
Va infine disposta la chiesta distrazione di spese e competenze di lite come sopra regolamentate, ex art. 93 c.p.c., in favore del costituito difensore
Avv. Franco Pepe, dichiaratosi anticipatario.
Sempre in base al criterio della soccombenza, vanno poste definitivamente a carico dell' RT
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, le spese del c.t.u.,
[...]
come già liquidate in favore della dott.ssa . Per_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio riassunto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te ON
pro – tempore, con atto di citazione del 10.2.2022, conseguente all'annullamento - pronunziato con ordinanza n. 1565/2022 della Suprema
Corte di Cassazione, depositata in data 19.1.2022 - della sentenza n. 100/2019,
emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 14.1.2019, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
dichiara, stante l'ammissibilità della proposta querela, la falsità della sottoscrizione, apparentemente riferibile al predetto, apposta in calce all'avviso di accertamento n. RE3010600662/2008, del 25.8.08, in relazione alla raccomandata n. 76179220807-9;
2) Condanna l' ON
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, al pagamento
[...] 14
in favore di delle spese e competenze di lite Parte_1
relative a tutti i gradi del presente giudizio, che liquida come segue: a)
quanto al giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Benevento R.G. n.
1713/2011 - conclusosi con sentenza n. 337/2016 del 25.1.2016, in complessivi € 3.586,00, di cui € 386,00 per spese ed € 3.200,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali, nonché Iva e Cpa, se dovute,
nelle rispettive misure di legge, oltre alle spese di c.t.u., che pone definitivamente a carico dell' ON
, in persona del legale rapp.te pro –
[...]
tempore; b) quanto al primo giudizio svoltosi innanzi alla Corte di
Appello di Napoli - iscritto al n. 947/2016 R.G. - conclusosi con sentenza n. 100/2019 del 14.1.2019, in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali, nonché Iva e Cpa, se dovute,
nelle rispettive misure di legge;
c) quanto al giudizio svoltosi in sede di legittimità innanzi alla Suprema Corte di cassazione - R.G. n.
20626/2019 - conclusosi con ordinanza n. 1565/2022 del 19.1.2022, in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali,
nonché Iva e Cpa, se dovute, nelle rispettive misure di legge;
d) quanto al presente giudizio di rinvio - svoltosi innanzi all'intestata Corte di
Appello di Napoli - R.G. n. 619/2022 R.G. - conclusosi con la presente sentenza - in complessivi € 4.804,00, di cui € 804,00 per spese ed €
4.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali, nonché oltre
Iva e Cpa, se dovute, nella rispettiva misura di legge
3) Dispone la distrazione di spese e competenze di cui al capo che precede, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Franco Pepe, dichiaratosi 15
anticipatario.
Così deciso in Napoli, in data 11.6.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Antonio Mungo