Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 6330/2020
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6330/2020 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. – P. IVA Parte_1 P.IVA_1
OGGETTO: P.IVA_2 CP_1
) oggi incorporata per fusione in (C.F. - P.IVA
Appalto: altre ipotesi P.IVA_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
ex art. 1655 e ss. cc rappresentata e difesa dall'Avv.to SCACCABAROZZI CRISTINA per
(ivi compresa l'azione procura in atti ex 1669cc) ATTRICE - OPPONENTE
c o n t r o
Controparte_2
(C.F. - P. IVA , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_4
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to RUGGIERI ROBERTO per procura in atti
CONVENUTA - OPPOSTA
In punto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Dell'attrice - opponente
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
In via principale e di merito
Revocare il decreto ingiuntivo n. 2156/2020 (R.G. n. 4365/2020), emesso
dal Tribunale di Bergamo – Dott.ssa Elena Gelato in data 16.07.2020, depositato
in cancelleria il 20.07.2020 e notificato ad (oggi Parte_1 [...]
) in data 23.07.2020, qui opposto, in quanto infondato in fatto ed in CP_3
diritto per tutti i motivi esposti in atti.
In via riconvenzionale
Condannare la società Controparte_2
al pagamento, in favore di (incorporante di
[...] RT [...]
, la somma di € 93.980,00 o la diversa somma che verrà Parte_1
accertata in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla
domanda al saldo effettivo.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato come
dovuto, in tutto o in parte, il credito vantato da Controparte_2
verso (incorporante di
[...] RT Parte_1
ed azionato con il decreto ingiuntivo qui opposto, compensare lo
[...]
stesso con ogni somma dovuta da Controparte_2
a (incorporante di in
[...] RT Parte_1 - 3 -
ragione della domanda riconvenzionale sopra svolta.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre 15%
spese generali, 4% c.p.a. e 22% IVA.
In via istruttoria:
a) Ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti
capitoli di prova esclusi:
1. “Vero che il preventivo per il corrispettivo delle opere di
completamento degli impianti esterni relative al cantiere di NO CR – Via
Circonvallazione n. 14 inoltrato da a Controparte_2 Parte_1
a mezzo mail in data 08.03.2019 veniva da quest'ultima rifiutato?” - si
[...]
indicano quali testi: sig.ra sig.ra Geom. Testimone_1 Testimone_2 [...]
Geom. Testimone_3 Testimone_4
2. “Vero che e Parte_1 Controparte_2
concordavano il corrispettivo per l'esecuzione, da parte di quest'ultima, delle
opere di completamento degli impianti esterni relative al cantiere di NO
CR – Via Circonvallazione n. 14 come da preventivo sottoscritto che Le si
rammostra (docc. 2-17)?” – si indicano quali testi sig.ra sig.ra Testimone_1
Testimone_2
4. “Vero che l'Ing. , tecnico di Tes_5 Parte_1
incaricato dalla stesse di seguire i lavori di completamento degli impianti esterni
del cantiere di NO CR – Via Circonvallazione n. 14, ignorava che i
materiali necessari per dette lavorazioni dovessero essere forniti a cura e spese di - 4 -
” - si indicano quali testi: sig.ra sig.ra Controparte_2 Testimone_1
Geom. Ing. . Testimone_2 Testimone_3 Tes_5
7. “Vero che nel periodo marzo 2019 – febbraio 2020 I.E. ER
aveva in NO CR solo il cantiere per cui è causa, sito in Via
Circonvallazione n. 14?” - si indicano quali testi: sig.ra sig.ra Testimone_1
Geom. Ing. , Geom. Testimone_2 Testimone_3 Tes_5 [...]
, Geom. Persona_1 Testimone_4
8. “Vero che il rapporto professionale tra l'Ing. ed Tes_5
terminò in data 12 maggio 2019 e da quella data l'Ing. Parte_1
venne sostituito dal Geom. ?” si indicano quali Tes_5 Persona_1
testi: sig.ra sig.ra Geom. Ing. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, Geom. , Geom. Tes_5 Persona_1 Testimone_4
9. “Vero che il preventivo per il corrispettivo delle opere edili di
completamento dell'area esterna relative al cantiere di NO CR – Via
Circonvallazione n. 14 inoltrato da a Controparte_2 Parte_1
a mezzo mail in data 17.04.2019 (doc. 8) veniva da quest'ultima
[...]
rifiutato”? - si indicano quali testi: sig.ra sig.ra Testimone_1 Testimone_2
Geom. Testimone_4
15. “Vero che , negli ultimi giorni di luglio 2019 Parte_1
e nei primi giorni di Agosto 2019, contestava telefonicamente a
[...]
i primi quattro SAL relativamente ai prezzi applicati in relazione alle CP_2
voci 146 (conferimento di rifiuti a discariche), 148 (pavimentazione in masselli - 5 -
autobloccanti) e 151 (posa di massello di calcestruzzo)?” - si indicano quali testi:
sig.ra sig.ra Geom. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
16. “Vero che in data 05.08.2019, si teneva un incontro tra I.E.
ER e presso gli uffici della prima, in occasione del Controparte_2
quale I.E. ER contestava a i prezzi applicati nei SAL Controparte_2
da 1 a 4 in relazione alle voci 146 (conferimento di rifiuti a discariche), 148
(pavimentazione in masselli autobloccanti) e 151 (posa di massello di
calcestruzzo)?” - si indicano quali testi: sig.ra sig.ra Testimone_1 Tes_2
Geom.
[...] Testimone_3
17. “Vero che i SAL da 5 a 7 venivano inviati da Controparte_2
a solo a maggio 2020 in seguito a numerosi solleciti e Parte_1
solo dopo l'emissione delle relative fatture, avvenuta nel periodo agosto 2019 -
dicembre 2019?” - si indicano quali testi: sig.ra sig.ra Testimone_1 Tes_2
Geom. Geom. , Geom.
[...] Testimone_3 Persona_1 Tes_4
[...]
18. “Vero che il SAL 8 è stato trasmesso da a Controparte_2
a febbraio 2020 solo in seguito a numerosi solleciti e Parte_1
solo dopo l'emissione delle relative fatture?”
- si indicano quali testi: sig.ra sig.ra Testimone_1 Testimone_2
Geom. Geom. Testimone_3 Testimone_4
19. “Vero che , nel periodo compreso tra Parte_1
febbraio e maggio 2020, contestava telefonicamente a i Controparte_2 - 6 -
SAL da 5 a 8 relativamente ai prezzi applicati in relazione alle voci 146
(conferimento di rifiuti a discariche), 148 (pavimentazione in masselli
autobloccanti) e 151 (posa di massello di calcestruzzo)?” - si indicano quali testi:
sig.ra sig.ra Geom. Geom. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_4 [...]
Testimone_3
20. “Vero che nel Maggio 2020 si teneva un incontro tra I.E. ER e
presso gli uffici della prima, in occasione del quale I.E. Controparte_2
ER contestava a i prezzi applicati nei SAL da 5 a 8 Controparte_2
in relazione alle voci 146 (conferimento di rifiuti a discariche), 148
(pavimentazione in masselli autobloccanti) e 151 (posa di massello di
calcestruzzo)?” - si indicano quali testi: sig.ra sig.ra Testimone_1 Tes_2
Geom.
[...] Testimone_4
21. “Vero che per trasformare l'unità di misura della terra da coltura da
chilogrammi a metri cubi è uso dividere il valore espresso in chilogrammi per
1,4?” - si indicano quali testi: sig.ra sig.ra Geom. Testimone_1 Testimone_2
Geom. , Geom. Testimone_3 Persona_1 Testimone_4
Di seguito vengono dettagliate le residenze dei testimoni indicati:
• Via Baracca, 6 – 24123 Bergamo Testimone_1
• Via vite vecchia, 12 – 24050 Ghisalba (BG) Testimone_2
• Geom. Via Falcone – 24050 Ghisalba (BG) Testimone_3
• Geom. Via Invenzio, 9 - 20083 Gaggiano (MI) Persona_1
• Ing. Via del Castano, 36 – 20842 Besana Brianza (MB) Tes_5 - 7 -
• Geom. Via Pagazzano, 64 – 24053 Brignano Gera Testimone_4
D'Adda (BG)
b) Ci si oppone all'ammissione di tutti i capitoli di prova ex adverso
dedotti, per tutti i motivi esposti in atti. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui
i capitoli di prova ex adverso dedotti venissero ammessi, in tutto o in parte, si
chiede ammettersi la prova contraria diretta con i testi già indicati in memoria ex
art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. E precisamente:
• su tutti i capitoli di prova formulati da Testimone_1 [...]
CP_2
• su tutti i capitoli di prova formulati da Testimone_2 [...]
CP_2
• Geom. sui capitoli di prova di Testimone_3 [...]
n. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, CP_2
25, 26, 27, 28;
• Geom. sui capitoli di prova di Persona_1 [...]
n. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, CP_2
27, 28, 29;
• Ing. sui capitoli di prova di n. 2, Tes_5 Controparte_2
3, 5, 9, 10;
• Geom. sui capitoli di prova di n. Testimone_4 Controparte_2
1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29. - 8 -
c) Si chiede ammettersi CTU affinché attesti la procedura per convertire
l'unità di misura della terra da coltura da chilogrammi a metri cubi.
d) Dichiarare la nullità della CTU a firma dell'Arch. Persona_2
laddove afferma che i prezzi di cui al contratto dell'11.3.2019 (docc. 2-17)
relativo agli impianti esterni siano riferibili alla sola posa e laddove rielabora la
contabilità relativa alle opere di completamento degli impianti esterni sulla scorta
del listino prezzi CCIAA (All. 7 CTU), non tenendo conto di dette valutazioni ai
fini del decidere, come da memoria di osservazioni alla CTU del 21.5.2024.
e) Disporre che il nominato CTU, Arch. svolga una Persona_2
integrazione di perizia volta a rielaborare la contabilità finale di
[...]
considerando solo le opere relative al completamento dell'area CP_2
esterna di cui al preventivo del 17.4.2019 seguendo i seguenti criteri:
- relativamente alla voce 146 rifiuti conferiti alle discariche, considerare
le sole quantità di rifiuti conferiti in discarica riportate nei formulari allegati in
atti (doc.21 parte attrice), pari a 843,58 t;
- relativamente alla voce 148 autobloccanti, considerare solo la quantità
accertata in sede di sopralluogo (mq 1.222);
- relativamente alla voce 151 massetto di calcestruzzo, stante il mancato
riscontro della presenza del massetto in cls, indicare solo la quantità di 1.000 mq
non contestata dall'attrice opponente;
- decurtare dalla contabilità il costo esposto per l'installazione del tubo
PEAD (come già indicato al cap. 5 della CTU); - 9 -
- decurtare dalla contabilità il costo non dovuto per la sistemazione dei
plinti franati (storno delle fatture 15/2020 e 111/2019 e inserimento di euro 100
nel SAL 8), come già indicato al cap. 6 della CTU;
- espungere la contabilità allegata dal CTU sub. 7 relativa alle opere di
completamento degli impianti esterni;
il tutto come già richiesto in sede di memoria di osservazioni alla CTU
del 21.05.2024.”
Della convenuta - opposta
“Voglia l'ill.mo sig. Giudice adito, contrariis reiectis, previa
dichiarazione che i lavori eseguiti da nel cantiere per cui Controparte_2
è causa ammontano a complessivi € 443.516,55 (di cui: € 335.100,79 con
riferimento ai lavori di completamento dell'area esterna;
€ 78.264,44 con
riferimento ai lavori di completamento degli impianti;
€ 30.151,32 con riferimento
ai lavori extra contratto) e dato atto che relativamente a questi lavori la società
opponente ha versato a il complessivo importo di € Controparte_2
301.779,71, così giudicare.
- Confermare il decreto ingiuntivo opposto e, al netto dell'importo di €
3.465,29 pagato dalla opponente in esecuzione dell'ordinanza del 27.01.2021,
condannare la società opponente a pagare alla società opposta (oltre all'importo
ingiunto di € 74.734,75), l'ulteriore somma di € 63.536,83 (€ 443.516,55 - €
301.779,71 - € 74.734,75 - € 3.465,26 = € 63.536,83), con gli interessi moratori
(nella misura fissata dal D. L.vo n. 231/2002) dalla data di scadenza di ogni - 10 -
singola fattura al saldo, relativamente agli importi fatturati, e dalla data di
pubblicazione della sentenza al saldo, relativamente agli ulteriori importi che
saranno riconosciuti in favore della società opposta.
- In ogni caso rigettare l'avversa opposizione e l'avversa domanda
riconvenzionale in quanto, sia l'una che l'altra, sono risultate infondate in fatto e
in diritto, e indimostrate.
- Condannare la società opponente al pagamento delle spese e del
compenso di lite, ivi comprese le spese e il compenso liquidato al CTU e le spese e
il compenso del CTP come da Sua nota che si deposita.
- Condannare la società opponente, oltre che alle spese, al risarcimento
dei danni (da liquidare d'ufficio in favore della società opposta) previsti dai
commi 1, 2 e 3 dell'art. 96 cpc.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1 ottobre 2020
(oggi fusa per incorporazione in Parte_1 CP_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso dall'intestato
Tribunale, in favore di Controparte_2
per il complessivo importo di euro 74.734,75, oltre interessi e spese
[...]
occorrende, a titolo di corrispettivo insoluto delle fatture nn. 46/2019,
57/2019, 60/2019, 89/2019, 110/2019 111/2019 170/2019 171/2019 9/2020
11/2020 15/2020 e 28/2020, emesse in esecuzione del contratto di subappalto riferito al cantiere di NO CR per il completamento degli - 11 -
impianti esterni (fognature) e dell'area esterna, nonché in ragione dei lavori eseguiti presso il cantiere di Lainate.
A fondamento della propria opposizione, Parte_1
ha contestato le fatture azionate riferite al cantiere di NO CR,
[...]
dando atto di aver corrisposto somme di denaro superiori rispetto a quanto spettante all'odierna opposta in ragione degli accordi raggiunti, ed ha formulato in via riconvenzionale una domanda per la restituzione dell'importo di euro 93.980,00.
Costituendosi in giudizio Controparte_2
(di seguito ha contestato sia in fatto
[...] Controparte_2
che in diritto l'avversa opposizione, ed ha eccepito come la controparte non abbia mai contestato i SAL posti a base delle fatture azionate in sede monitoria con conseguente decadenza della stessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1667 c.c.; ha in ogni caso dato atto che dall'importo ingiunto deve essere detratta la somma di euro 4.330,75 (essendo stata in realtà
pagata la fattura n. 15/2020), nonché la somma di euro 2.817,80 (quale maggior somma pagata sulla fattura n. 42/2019) ed ha così limitato la domanda di condanna al minor importo di euro 67.586,18.
La causa, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo per la minor somma di euro 3.465,29 di cui alle fatture nn. 57 e 60 del 2019 riferite ai lavori svolti presso il cantiere di
Lainate non oggetto di contestazione da parte dell'opponente, è stata istruita - 12 -
con l'assunzione della prova testimoniale dedotta per poi essere trattenuta in decisione.
Successivamente la causa è stata rimessa in decisione per essere ulteriormente istruita mediante una consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale la causa è stata da ultimo trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
La pretesa monitoria azionata da rinviene Controparte_2
titolo nelle fatture nn. 46/2019, 57/2019, 60/2019, 89/2019, 110/2019
111/2019 170/2019 171/2019 9/2020 11/2020 15/2020 e 28/2020, emesse in ragione dei lavori eseguiti presso i cantieri di NO CR e di
Lainate.
In specie, i rapporti tra le parti hanno avuto per oggetto quattro categorie di lavori, e cioè:
1. i lavori di completamento degli impianti esterni (fognature)
presso il cantiere di NO CR;
2. i lavori di completamento dell'area esterna (realizzazione dei parcheggi in autobloccanti, dei viali asfaltati per l'accesso delle autovetture e dei marciapiedi per camminamenti pedonali) presso il cantiere di NO
CR;
3. i lavori extra contratto in economia presso il cantiere di NO - 13 -
CR;
4. i lavori in economia presso il cantiere di Lainate, oggetto delle fatture n. 57 e 60 del 2019, non contestate da e per cui è stata CP_1
concessa la provvisoria esecuzione parziale.
Valga ancora premettere che, costituendosi in giudizio,
[...]
ha dato atto che “dall'importo ingiunto deve essere detratta la CP_2
somma di € 4.330,75 (di cui alla fattura n. 15/2020) e la somma di €
2.817,80 (quale maggior somma pagata in relazione alla fattura n.
42/2019)”, cosicché il residuo credito vantato da nei Controparte_2
confronti di è stato rideterminato dalla stessa parte Parte_1
opposta nella minor somma di euro 67.586,18.
Ferme le superiori considerazioni, si passano ora ad esaminare le contestazioni sollevate da con riguardo alle prime tre categorie CP_1
di lavori riferite al cantiere di NO CR.
1. Lavori di completamento degli impianti esterni (fognature)
presso il cantiere di NO CR
Con riferimento al cantiere di NO CR si fa rilevare che:
- la società SP NO ha appaltato alla società
[...]
la realizzazione di 2 edifici prefabbricati (capannoni) completi di CP_4
finiture e area esterna;
- ha subappaltato a tutti i CP_4 Parte_1
lavori necessari alla realizzazione dell'opera ad eccezione della fornitura e - 14 -
posa degli edifici prefabbricati (doc.1 fascicolo parte opponente);
- a sua volta ha subappaltato a Parte_1 [...]
alcune opere nell'ambito di detto cantiere, ed ovvero il CP_2
completamento degli impianti esterni (fognature) e dell'area esterna
(realizzazione dei parcheggi in autobloccanti, dei viali asfaltati per l'accesso delle autovetture e dei marciapiedi per i camminamenti pedonali).
Valga anche evidenziare che ha corrisposto Parte_1
in favore di la complessiva somma di euro Controparte_2
301.779,71.
Tutto ciò premesso, si passano ora ad analizzare i motivi di opposizione articolati da (oggi . Parte_1 CP_1
Con riferimento ai lavori di completamento degli impianti esterni,
l'oggetto della contestazione attiene alla pretesa restitutoria di CP_1
per la fornitura del materiale.
In tesi attorea, infatti, le parti si sarebbero accordate per un corrispettivo omnicomprensivo di euro 31.000,00 per la fornitura e la posa in opera del materiale da parte di (cfr. contratto Controparte_2
dell'11 marzo 2019 – doc. 2 fascicolo parte opponente). Dal momento in cui il materiale è stato fornito da (circostanza Parte_1
non contestata in causa) ed è stata pagata la fattura n. 40/2019 dell'importo di euro 24.336,72 (emessa in relazione al sal datato 31.3.2019 – doc. 3
fascicolo parte opponente), l'opponente ha chiesto la restituzione della - 15 -
somma di euro 11.754,65 oltre i.v.a., pari ai costi sostenuti per la fornitura del materiale.
Ritiene il Tribunale infondata la tesi difensiva di CP_1
Ed, infatti, dalla documentazione allegata agli atti emerge che:
- in data 7 marzo 2019 ha Controparte_5
inviato alla controparte l'elenco delle opere da completare (doc. 1 fascicolo parte opposta);
- in data 8 marzo 2019 ha replicato alla Controparte_2
suddetta mail allegando l'elenco completo delle opere comprensivo di prezzi, ed aggiungendo la seguente specificazione nel testo della propria mail: “da segnalare che le forniture sono tutte a vostro carico” (doc. 1
fascicolo parte opposta);
- in data 11 marzo 2019 ha Controparte_5 Parte_1
inviato una ulteriore mail a con allegato “l'elenco Controparte_2
dei prezzi concordati telefonicamente”, a cui ha replicato
[...]
in pari data con allegato “il preventivo finale sottoscritto dalla CP_2
scrivente” (doc. 17 fascicolo parte opponente).
Vi è dunque una discrasia tra:
- da un lato, l'elenco dei prezzi datato 11 marzo 2019 (prodotto sub doc. 2 di parte opponente) sottoscritto da entrambe le parti che riporta un corrispettivo complessivo pari ad euro 31.000,00, con previsione di fornitura e posa in opera da parte di Controparte_2 - 16 -
- e dall'altro lato, lo scambio di mail sopra riportate in cui ha precisato che le forniture sarebbero state a carico Controparte_2
di Parte_1
In un tale contesto probatorio, ritiene il Tribunale che l'elenco prezzi sottoscritto tra le parti debba essere interpretato alla luce dello scambio di mail sopra descritto, in cui era chiara la volontà di
[...]
di porre a carico di . CP_2 Controparte_6
D'altro verso, che la volontà delle parti debba essere interpretata in questo modo emerge:
- dalla condotta tenuta dalla stessa parte opponente in epoca successiva alla conclusione del contratto;
ed, infatti, nessuna contestazione
è mai stata sollevata al momento dell'emissione del SAL datato 31 marzo
2019 e della fattura n. 40/2019, che è stata integralmente pagata in data 14
luglio 2019, rinvenendosi una contestazione del pregresso pagamento per la prima volta soltanto con la presente opposizione a decreto ingiuntivo, e dunque a distanza di oltre un anno dal saldo della fattura n. 40/2019;
- da quanto ritenuto dal nominato consulente tecnico d'ufficio,
secondo cui “i prezzi esposti nel preventivo di sono Controparte_2
riferibili alla sola posa (…) dalla disamina della rielaborazione della
contabilità emerge l'allineamento dei prezzi esposti da
[...]
con i prezzi relativi alla sola posa dei materiali e/o manufatti CP_2
del listino prezzi della Camera di Commercio di Milano – Monza Brianza” - 17 -
(cfr. pag. 17 della consulenza arch. . Per_2
Alla luce delle superiori considerazioni, si rigetta la domanda attorea volta alla restituzione della somma di euro 11.754,65 oltre i.v.a.,
pari ai costi sostenuti per la fornitura del materiale.
2. Lavori di completamento dell'area esterna (realizzazione dei
parcheggi in autobloccanti, dei viali asfaltati per l'accesso delle
autovetture e dei marciapiedi per camminamenti pedonali) presso il
cantiere di NO CR
Con riferimento ai lavori di completamento dell'area esterna
(realizzazione dei parcheggi in autobloccanti, dei viali asfaltati per l'accesso delle autovetture e dei marciapiedi per camminamenti pedonali),
ha sollevato svariate contestazioni. CP_1
2.a) Prezzi applicati da Controparte_2
In primo luogo, ha contestato i prezzi Parte_1
applicati da nel SAL n. 8. Controparte_2
In argomento, si fa rilevare come sia incontestato tra le parti che il preventivo di datato 8.4.2019 per un importo di Controparte_2
euro 276.680,00 non è stato accettato da la Parte_1
versione difensiva delle parti differisce, invece, con riguardo al preventivo datato 17.4.2019 pari ad euro 240.241,90 (doc. 8 di parte opponente), in quanto:
- secondo parte opposta tale preventivo è stato integralmente - 18 -
accettato da Parte_1
- secondo parte opponente tale preventivo non è stato dalla stessa integralmente accettato, in quanto le parti hanno concordato telefonicamente per tre voci (id est nn. 146, 148 e 151) l'applicazione del prezzo di listino della Camera di Commercio di Milano – Monza Brianza
ridotto del 45%.
A parere del Tribunale nel corso del giudizio non è stata raggiunta una prova sufficiente a corroborare la prospettazione fattuale di parte opponente;
ed, infatti, unicamente le testimoni e Tes_1 Testimone_2
socie di all'epoca della deposizione testimoniale, Parte_1
hanno confermato come le parti avessero concordato l'applicazione del prezzo di listino della Camera di Commercio di Milano – Monza Brianza
ridotto del 45% per le tre voci sopra indicate.
Conseguentemente, si ritiene che le deposizioni delle testimoni sig.re la cui attendibilità deve essere valutata con estremo rigore in Tes_2
ragione della partecipazione societaria all'interno della società opponente,
non sono di per sé idonee a ritenere provato l'accordo nei termini indicati dall'opponente stante l'assenza di ulteriori elementi probatori a conferma.
Conseguentemente, con riferimento alle voci n. 146, 148 e 151 del preventivo datato 17.4.2019 deve farsi applicazione del disposto di cui all'art. 1657 c.c., e dunque fare riferimento al prezzo di listino della Camera
di Commercio di Milano – Monza Brianza senza poter applicare la - 19 -
decurtazione del 45%, in difetto del raggiungimento della prova.
Per le restanti voci del preventivo del 17.4.2019 deve farsi invece applicazione dei prezzi indicati nella proposta di in Controparte_2
quanto accettata da così essendo intervenuto un Parte_1
accordo tra le parti sul punto.
Per l'effetto, facendo riferimento a quanto ritenuto dal nominato consulente tecnico l'importo finale del preventivo delle opere per il completamento dell'area esterna ammonta ad euro 249.850,00 (doc.4/A
allegato alla perizia).
2.b) Ulteriori contestazioni sollevate da parte opponente con riguardo ai lavori dell'area esterna con riguardo agli importi indicati nel SAL Parte_1
n. 8 di ha contestato che: Controparte_2
a) ha esposto 2.643,64 tonnellate di rifiuti Controparte_2
conferiti a discariche, a fronte di 1.050,00 tonnellate effettivamente conferite (doc. 3 SAL 8 + doc. 12 contabilità finale);
b) ha esposto 1.370,00 metri quadri di Controparte_2
superficie pavimentata in masselli autobloccanti a fronte di una superficie pavimentata di 1.000 metri quadri (doc. SAL 8 + doc. 12 contabilità finale);
c) ha esposto 2.160,74 metri quadri di Controparte_2
superficie oggetto di posa di massello di calcestruzzo a fronte di una posa per soli 1.000 metri quadri (doc. 3 SAL 8 + doc.12 contabilità finale); - 20 -
d) ha detratto l'importo di euro 33.182,20, Controparte_2
quale somma già ricevuta a titolo di anticipo (doc. 3 SAL 8), in luogo della maggior somma di euro 36.000,00, pagata da a Parte_1
saldo della fattura n. 42 del 14.05.2019 (doc.13) in data 18.4.2019 e
13.5.2019 (doc.14);
e) ha esposto il costo per la fornitura e Controparte_2
l'installazione del pari ad euro 2.442,10, ancorché si tratti di Parte_2
opere e forniture idrauliche ed elettriche eseguite dalle società
[...]
Controparte_7
f) in relazione al SAL 6 sono state esposte voci relative alla sistemazione plinti franati – pozzi perdenti, il cui costo di euro 1.125,92 è
stato riportato nella fattura n. 111 del 31.10.2019 (doc.15), salvo poi,
riportare la medesima voce nel SAL 7, per un importo di euro 2.699,99
(doc.3 SAL 7), senza detrarre l'importo già richiesto con la fattura n. 111.
Quanto al punto sub a) (quantità di rifiuti conferiti in discarica)
ritiene il Tribunale corretta la contestazione sollevata dall'opponente, dal momento in cui per valutare la quantità di rifiuti conferiti in discarica è
possibile riferirsi unicamente ai formulari, in quanto unici documenti ufficiali circa il conferimento dei rifiuti in discarica ai sensi del d.lgs.
152/2006; per l'effetto, dall'esame del documento n. 21 di parte opponente emerge che ha conferito in discarica 843,56 Controparte_2
tonnellate di terra da rifiuto, anziché 2.643,64 tonnellate, come esposto nel - 21 -
SAL n. 8.
D'altro canto, ancorché il ragionamento presuntivo del consulente tecnico possa anche apparire logicamente corretto, ciò che rileva è la mancanza di prova certa del conferimento di tutte le indicate tonnellate di rifiuti in discarica, a maggior ragione considerando che il ctu giunge a stimare un quantitativo superiore a quello esposto nel sal n. 8.
Per l'effetto, assumendo a riferimento il prezzo indicato nel preventivo rielaborato del ctu sub doc. 4 A allegato alla perizia pari a 16,50
euro a tonnellata, il corrispettivo dovuto all'opposta per 843,56 tonnellate di rifiuti conferiti in discarica è pari ad euro 13.918,74.
Quanto al punto sub b) (superficie in masselli autobloccanti), parte opponente ha contestato che ha esposto 1.370,00 Controparte_2
metri quadri di superficie pavimentata in masselli autobloccanti a fronte di una superficie pavimentata di 1.000 metri quadri (doc. SAL 8 + doc. 12
contabilità finale).
Il preventivo del 17 aprile 2019 alla voce 148 prevede la realizzazione di “Pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo
colore grigio vibrocompresso posato su letto di sabbia, spessore soffice 4
cm, compresa sabbia ed ogni prestazione occorrente, escluso sottofondo e
preparazione dello stesso: spessore 10 cm intasata con sabbia polimerica”,
quantificato in mq.1.200; nel SAL 8 vi è invece l'indicazione di mq.1.370
di superficie pavimentata con masselli autobloccanti. - 22 -
Nel corso del sopralluogo, il consulente tecnico a seguito di rilievo ha accertato la posa di 1.222 mq di pavimentazione in masselli autobloccanti;
entrambe le parti confermano il rifacimento della pavimentazione per un “danno causato da un Terzo”, in quanto la pavimentazione fu danneggiata da “un autotreno che forniva materiale a
. Parte_1
Come correttamente ritenuto dal consulente, è impropria l'indicazione di 1370 mq di superficie in masselli autobloccanti, dal momento in cui i costi per il ripristino della parte danneggiata della superficie in masselli autobloccanti sono stati esposti da
[...]
nella fattura 28 del 31.03.2020 (doc. 8 parte opposta) emessa CP_2
con riferimento ai lavori in economia extra contratto presso il cantiere di
NO CR e azionata in sede monitoria.
Conseguentemente, deve essere considerata la superficie di masselli autobloccanti eseguita da in 1220 mq, pena Controparte_2
altrimenti una duplicazione delle voci di costo con quanto indicato nella fattura n. 28/2020.
Quanto al punto sub c) (superficie di massello di calcestruzzo),
l'opponente ha contestato che ha esposto 2.160,74 Controparte_2
metri quadri di superficie di massello di calcestruzzo a fronte di una posa per soli 1.000 metri quadri (doc. 3 SAL 8 + doc.12 contabilità finale).
Il preventivo del 17 aprile 2019 alla voce 151 prevede la - 23 -
realizzazione di “Fornitura e posa di massetto di calcestruzzo Rck 10
N/mm2 per sottofondo delle pavimentazioni, esclusa rete elettrosaldata da
quotare a parte;
dello spessore di 10 cm.”, quantificato in mq.
1.200 e alla voce 152 prevede la “Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata a
maglie quadre o rettangolari ad aderenza migliorata, qualità B450C,
incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 10 metri, escluso
l'eventuale ponteggio esterno per sottofondi di pavimenti”, quantificata in kg.1550.
Il consulente tecnico d'ufficio, ritenute necessariamente connesse le due prestazioni sopra indicate, ha concluso sostenendo che sia stato realizzato massetto in calcestruzzo per 1.660 mq (pari alle superfici pavimentate delle aree a parcheggio e dei marciapiedi pari rispettivamente a mq.
1.222 e mq.438) e sia stata posata una quantità di rete elettrosaldata pari a kg. 3.610 (voce questa non contestata).
Considerato che si tratta di opere ormai interrate, il consulente sentito a chiarimenti ha espressamente dichiarato che “Gli autobloccanti
potevano anche non essere posati su massetto in calcestruzzo, potevano
anche essere posati su sabbia. Non potendo fare indagini distruttive, è stato
affondato il bastoncino in più punti ad una distanza di 40/50 cm e in tutti i
casi si è arrestato ad una distanza di circa 8 cm appena sotto gli
autobloccanti. È stata dunque riscontrata una superficie dura e continua
che io ho ritenuto essere il massetto, perché non era sabbia in quanto - 24 -
altrimenti se fosse stata sabbia il bastoncino sarebbe affondato. Escludo
che in tutti i punti dove sono stati fatti i sondaggi abbia trovato un sasso;
richiamo anche l'ultima fotografia allegata al doc. 2 relativa al
camminamento collegante i due marciapiedi dove non è stato realizzato
massetto, in cui si vede la consistenza dello stabilizzato che è stato
utilizzato quale superficie di posa delle lastre. Aggiungo che la superficie
dei parcheggi è destinata alla sosta delle auto, se non ci fosse stato il
massetto vi sarebbero dei cedimenti degli autobloccanti che non sono stati
riscontrati. Per quanto riguarda i marciapiedi, abbiamo provato a
sollevare delle lastre ma erano pesanti e quindi non è stato possibile;
però
in un punto dove c'era una fuga particolarmente larga, sono riuscita a
rimuovere del materiale ed abbiamo riscontrato la presenza del massetto.
Aggiungo che in questo caso il massetto è stato visto come si vede dalla
fotografia nel doc. 2 nella terzultima pagina. Aggiungo che se i marciapiedi
fossero stati realizzati senza la previa posa del massetto a distanza di breve
tempo si sarebbero notate delle fessurazioni per cedimenti differenziati, che
invece sono totalmente inesistenti. Ancorché il massetto sia stato
riscontrato sotto il marciapiede in unico punto, escludo che possa trattarsi
delle fondazioni del fabbricato, in quanto è stato riscontrato a 5/6 cm sotto
il livello del marciapiede, mentre le fondazioni ed il cordolo di fondazione
nell'ordinarietà sono collocati ad un livello più basso. Ho dunque ritenuto
che tutti marciapiedi siano stati realizzati con la stessa modalità - 25 -
esecutiva”.
Le sopra riferite argomentazioni del ctu sono state riportate integralmente in quanto idonee a superare ogni contestazione svolta dall'opponente nelle proprie comparse conclusionali, così condividendo il
Tribunale le conclusioni a cui è addivenuto il nominato consulente anche sotto il profilo della non debenza dell'importo di euro 8.750,00 esposto da nel SAL 8 per la stesura sabbia in quanto Controparte_2
lavorazione già ricompresa nella voce n. 148.
Quanto al punto sub e) (fornitura e installazione del ), si Parte_2
condivide la contestazione dell'opponente, in quanto
[...]
ha esposto il costo per la fornitura e l'installazione del CP_2 Pt_2
pari ad euro 2.442,10, ancorché si tratti di opera non riscontrabile in
[...]
quanto interrata e non altrimenti documentata.
Quanto al punto sub f) (sistemazione plinti franati – pozzi perdenti),
il ctu ha accertato che l'importo per tali opere è pari ad euro 2.799,99
mentre è stato fatturato un importo complessivo di euro 6.725,90; dovranno pertanto essere stornate le fatture n.15 del 25.2.2020 e la fattura n.111 del
31.10.2019 e dovrà essere fatturato l'importo di euro 100,00 per la sistemazione del plinto di cui al SAL 8.
*****
Alla luce delle considerazioni che precedono, è dunque possibile procedere ad una rielaborazione della contabilità per i lavori di - 26 -
completamento dell'area esterna nei termini che seguono.
Assumendo a riferimento il conteggio del CTU di cui al doc. 5 A:
- per le sole voci 146, 148 e 151 si applicano i prezzi del listino della Camera di Commercio di Monza e Brianza senza sconto (docc. 24 e
25);
- per la voce 146 (rifiuti in discarica) si inserisce la quantità di
843,58 tonnellate risultante dai formulari;
- per la voce 148 (autobloccanti) si inserisce la quantità di 1222 mq,
accertata in sede di consulenza tecnica;
- per la voce 151 (massetto in calcestruzzo) si inserisce il quantitativo di 1660 mq indicati nella consulenza;
cosicché il totale lavori è pari ad euro 234.946,82.
3. Lavori extra contratto
L'opponente ha contestato la debenza di qualsivoglia somma in favore di per gli asseriti lavori extra contratto, di cui Controparte_2
alle fatture n. 46/2019, n. 9/2020, n. 171/2019, n. 89/2019, dal momento in cui la convenuta non ha fornito la prova dell'esecuzione di opere extra-
contratto e delle ore di manodopera che asserisce di aver impiegato;
dell'incarico conferito sul punto dalla committente ovvero se le opere indicate nelle fatture sopra indicate fossero ricomprese nei preventivi scambiati ed accettati;
nonché dell'accordo circa i prezzi applicati.
Le fatture n. 15 del 25.2.2020 e 111 del 31.10.2019 (per un totale di - 27 -
euro 5.456,67) in ogni caso non sono dovute, in quanto frutto di una errata triplicazione dei costi sostenuti per la sistemazione dei plinti franati, come confermato dal consulente tecnico (vedi pagg. 28/30).
*****
Per tutto quanto sin qui argomentato:
- per il cantiere di NO CR sono state svolte opere per il complessivo importo di euro 265.346,80, dato dalla somma di euro
31.000,00 per gli impianti esterni ed euro 234.946,82 per i lavori di completamento dell'area esterna;
- per il cantiere di Lainate sono state svolte opere non contestate per l'importo di euro 3.465,29, di cui alle fatture n. 57 e 60 del 2019;
così per complessivi euro 268.812,11.
Tenuto conto del versamento da parte dell'opponente della complessiva somma di euro 301.779,71, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale ripetitoria avanzata dall'opponente per l'importo di euro
32.967,60.
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza, e si liquidano in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando, - 28 -
1. in accoglimento dell'opposizione promossa, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna Controparte_2
a restituire in favore di la somma di euro 32.967,60, oltre
[...] CP_1
interessi dall'introduzione del presente giudizio sino al saldo;
3. condanna Controparte_2
a rimborsare le spese di lite a favore di liquidandone
[...] CP_1
l'ammontare in euro 14.103,00 per compensi professionali ai sensi del
D.M. 55/2014 ed euro 406,50 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate con decreto assunto in data 27 giugno 2024, definitivamente a carico di Controparte_2
Così deciso in Bergamo, il giorno 2 gennaio 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)