Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/05/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1351/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa Federica Bonsangue Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1351/2024 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. PRIOLA SERGIO BIAGIO per mandato in atti;
E DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
PRIOLA SERGIO BIAGIO per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale.
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza dell'1° aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 09/07/2024.
Con note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza dell'1° aprile 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso e nell'accordo in esso contenuto.
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Quindi il Giudice relatore, delegato nelle funzioni presidenziali, ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate.
Non essendo previste statuizioni di natura economica, né essendovi prole minorenne, non è stato necessario verificare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti.
P.Q.M
Pronuncia la separazione personale tra , nato a [...] il Parte_1
14/08/1952, e , nata a [...] il [...], che omologa alle condizioni Parte_2 di cui al ricorso congiunto iscritto in data 09/07/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 16/10/1980 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo, al n. 285 - P. II – serie A – Vol. 1707 – Anno 1980).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Rossana Musumeci Giuseppe Rini
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