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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 4714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4714 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE CITTADINI UE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice rel. dr. Michele Guarnotta Giudice nel procedimento iscritto al n. R.G. 10763 dell'anno 2024; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 10763/2024 R.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (Avv. LISTI' Parte_1
MAMAN ALÌ);
-ricorrente-
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,entrambi Controparte_2
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
-resistenti-
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Impugnazione avverso diniego rinnovo permesso di soggiorno
Conclusioni: si vedano atto di costituzione in giudizio del e della Controparte_1
di Palermo e note scritte depositate dal ricorrente per l'udienza cartolare del 4 CP_2 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di Palermo
(Cat.A12/lug-2024/prot16308/4 ^SEZ) dell'11 agosto 2024 notificato all'interessato a mezzo pec in data 12 agosto 2024, con il quale è stata respinta l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata in data 28 marzo 2023 in virtù dei pareri negativi della Commissione Territoriale per il riconoscimento della
Protezione Internazionale di dell'11 marzo 2023 e del 20 giugno 2024 che ha CP_2
ritenuto non sussistenti i requisiti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs. 286/98.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce dell'art. 19, commi
1 e 1.1, del D. Lgs. 286/1998, in virtù dell'esigenza dei propri diritti fondamentali, che sarebbero compromessi in caso di rimpatrio, e alla luce del percorso di integrazione socio- economica da tempo avviato in Italia. Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali ex art. 19 c.
1.2 TUI.
Il , difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo, si Controparte_3
sono costituite in giudizio con memoria depositata il 12 settembre 2025, chiedendo a questo
Tribunale di rigettare la domanda di parte ricorrente poiché infondata.
In vista dell'udienza di discussione del 4 novembre 2025, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta parte, con le quali ha insistito nei propri scritti difensivi e ha depositato documentazione integrativa.
Il 19 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
--------------------------
2. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Si osserva, al riguardo, che la Questura ha rigettato la richiesta dell'odierno ricorrente ritenendo, sulla base dei pareri negativi della competente Commissione Territoriale, insussistenti i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs. 286/98 per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Detti presupposti, di contro, alla luce della documentazione prodotta nel corso del presente giudizio, devono ritenersi sussistenti.
Si ritiene, in particolare, che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio l'art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo, citato nel provvedimento di diniego impugnato) in base a quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
Italiano”.
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare - pur a seguito dell'abrogazione del terzo e quarto periodo del citato art. 19, comma
1.1 disposto dal DL n. 20/2023 conv. dalla L. n. 50/2023 – continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria (cfr. Cass. Civ. n. 28161/203, n. 28162/2023).
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio, è evidente che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe una violazione della vita privata dello stesso.
Il ricorrente ha invero avviato un proficuo percorso di integrazione nel Territorio Nazionale, avendo lo stesso provato di avere intrapreso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dal 27 ottobre 2023, con le mansioni di collaboratore domestico alle dipendenza di
[...]
, sacerdote, nato a [...] il [...] e residente in [...]in Per_1
Via SS 186 (cfr. denuncia di rapporto di collaborazione domestica, dichiarazione sostitutiva di CP_4
certificazione di , buste paga di ottobre 2023, buste paga da dicembre 2023 a febbraio 2024, Persona_1 buste paga dal mese di aprile 2024 al mese di luglio 2024, buste paga dal mese di gennaio 2025 al mese di maggio 2025, in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese dal 2016 (cfr. parere della
Commissione Territoriale di Palermo del 7 marzo 2024, in atti), con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo nove anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Costa D'Avorio.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che
- non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento – e dovendo il
Tribunale decidere allo stato degli atti, va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto rilascio essendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
3. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara che il ricorrente ut supra generalizzato, ha il Parte_1
diritto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
2. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, il 19/11/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Angela Lo Piparo Dr. Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE CITTADINI UE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice rel. dr. Michele Guarnotta Giudice nel procedimento iscritto al n. R.G. 10763 dell'anno 2024; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 10763/2024 R.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (Avv. LISTI' Parte_1
MAMAN ALÌ);
-ricorrente-
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,entrambi Controparte_2
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
-resistenti-
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Impugnazione avverso diniego rinnovo permesso di soggiorno
Conclusioni: si vedano atto di costituzione in giudizio del e della Controparte_1
di Palermo e note scritte depositate dal ricorrente per l'udienza cartolare del 4 CP_2 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di Palermo
(Cat.A12/lug-2024/prot16308/4 ^SEZ) dell'11 agosto 2024 notificato all'interessato a mezzo pec in data 12 agosto 2024, con il quale è stata respinta l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata in data 28 marzo 2023 in virtù dei pareri negativi della Commissione Territoriale per il riconoscimento della
Protezione Internazionale di dell'11 marzo 2023 e del 20 giugno 2024 che ha CP_2
ritenuto non sussistenti i requisiti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs. 286/98.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce dell'art. 19, commi
1 e 1.1, del D. Lgs. 286/1998, in virtù dell'esigenza dei propri diritti fondamentali, che sarebbero compromessi in caso di rimpatrio, e alla luce del percorso di integrazione socio- economica da tempo avviato in Italia. Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali ex art. 19 c.
1.2 TUI.
Il , difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo, si Controparte_3
sono costituite in giudizio con memoria depositata il 12 settembre 2025, chiedendo a questo
Tribunale di rigettare la domanda di parte ricorrente poiché infondata.
In vista dell'udienza di discussione del 4 novembre 2025, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta parte, con le quali ha insistito nei propri scritti difensivi e ha depositato documentazione integrativa.
Il 19 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
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2. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Si osserva, al riguardo, che la Questura ha rigettato la richiesta dell'odierno ricorrente ritenendo, sulla base dei pareri negativi della competente Commissione Territoriale, insussistenti i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs. 286/98 per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Detti presupposti, di contro, alla luce della documentazione prodotta nel corso del presente giudizio, devono ritenersi sussistenti.
Si ritiene, in particolare, che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio l'art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo, citato nel provvedimento di diniego impugnato) in base a quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
Italiano”.
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare - pur a seguito dell'abrogazione del terzo e quarto periodo del citato art. 19, comma
1.1 disposto dal DL n. 20/2023 conv. dalla L. n. 50/2023 – continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria (cfr. Cass. Civ. n. 28161/203, n. 28162/2023).
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio, è evidente che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe una violazione della vita privata dello stesso.
Il ricorrente ha invero avviato un proficuo percorso di integrazione nel Territorio Nazionale, avendo lo stesso provato di avere intrapreso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dal 27 ottobre 2023, con le mansioni di collaboratore domestico alle dipendenza di
[...]
, sacerdote, nato a [...] il [...] e residente in [...]in Per_1
Via SS 186 (cfr. denuncia di rapporto di collaborazione domestica, dichiarazione sostitutiva di CP_4
certificazione di , buste paga di ottobre 2023, buste paga da dicembre 2023 a febbraio 2024, Persona_1 buste paga dal mese di aprile 2024 al mese di luglio 2024, buste paga dal mese di gennaio 2025 al mese di maggio 2025, in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese dal 2016 (cfr. parere della
Commissione Territoriale di Palermo del 7 marzo 2024, in atti), con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo nove anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Costa D'Avorio.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che
- non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento – e dovendo il
Tribunale decidere allo stato degli atti, va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto rilascio essendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
3. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara che il ricorrente ut supra generalizzato, ha il Parte_1
diritto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
2. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, il 19/11/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Angela Lo Piparo Dr. Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.