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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 12689/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 26/11/2024 da con il proc. e dom. avv. GRUARIN MONICA Parte_1
e da con il proc. e dom. avv. ROMANINI BARBARA Parte_2
avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 15/12/2018 in PRATO
CARNICO (UD), con atto trascritto presso il Comune di PRATO CARNICO (UD) al numero 1, parte 1, anno 2018;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 01/05/2015), (il 12/11/2016), Per_1 Per_2
(il 04/03/2019) e (il 27/07/2021), tutti minori;
Per_3 Per_4
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e , il Parte_1 Parte_2
cui matrimonio è stato celebrato in data 15/12/2018, in PRATO CARNICO (UD), con atto trascritto presso il comune di PRATO CARNICO (UD) al n. 1, Parte 1, anno 2018, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dispone che i figli minori e rimangano affidati in Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre, presso la quale conserveranno la residenza anagrafica.
3) Dispone che il padre veda i figli liberamente, previa comunicazione, e li tenga con sé:
• a weekend alterni, dal venerdì pomeriggio al termine del lavoro sino alla domenica sera dopo cena;
durante la settimana potrà tenerli con sé almeno una volta a settimana a cena con pernotto e per due sere a settimana (lunedì e mercoledì), di cui una con pernotto, quando non li avrà con sé il fine settimana;
una volta a settimana andrà a prendere Per_1
al termine dell'allenamento e la terrà con sé a cena;
• durante le vacanze scolastiche estive, i minori trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive, di cui almeno una ad agosto nel periodo in cui il padre è in ferie, settimane da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
• le festività natalizie verranno divise a metà tra i genitori, con alternanza delle settimane dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 30.12 ore 12.00 e dal 30.12 ore 12.00 alla ripresa delle lezioni, con la precisazione che nella giornata di Natale i figli trascorreranno, ad anni alterni, la mattinata compreso il pranzo con un genitore e il pomeriggio compresa la cena con l'altro;
• durante le festività pasquali i figli trascorreranno con il padre ad anni alterni il periodo dalla fine della scuola fino al giorno di Pasqua e l'anno successivo il periodo dalla sera di
Pasqua fino alla ripresa della scuola.
2 4) Dispone che ciascun genitore, nel giorno del proprio compleanno, tenga con sé i figli e possa vederli nel giorno del loro compleanno per almeno due ore, qualora tale giornata spetti all'altro genitore sulla base del programma di visite ordinario. Quando i figli staranno con un genitore, l'altro potrà sentirli telefonicamente verso sera.
5) Dà atto che la signora rilascerà la casa familiare nella disponibilità del signor Pt_1 Pt_2
così come meglio precisato al punto 9 della presente sentenza, e si trasferirà insieme alla prole in un appartamento in casa popolare sita in Comune di Prato Carnico, frazione Prato
n. 45, con un canone locativo di circa € 100,00, mensile, nelle vicinanze della casa familiare in cui stabilirà la residenza propria e dei figli.
6) Dispone che il signor anche tenuto conto del rilascio della casa familiare da parte Pt_2
della signora versi alla stessa, a titolo di contributo al mantenimento dei figli € Pt_1
100,00 cadauno, per totali € 400,00 mensili, entro il 5 di ogni mese.
7) Dà atto che i genitori concordano che l'assegno unico universale attualmente di €
1.142,00 mensili sarà percepito in toto dalla madre, che si obbliga a richiedere anche le c.d. dote famiglia e dote scuola.
8) Le spese straordinarie, non rimborsate dalla dote famiglia, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
il genitore che percepirà la dote famiglia restituirà all'altro la quota parte da questi pagata.
9) Dà atto che la signora si era impegnata a rilasciare la casa familiare nella Pt_1
disponibilità del signor entro il 30 novembre 2024. Pt_2
10) Dà atto che, a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, gli stessi hanno raggiunto il seguente accordo essenziale al fine del componimento della crisi coniugale sotto il profilo economico, intendendo usufruire dei relativi benefici fiscali. La signora entro Pt_1
quattro mesi dal deposito della sentenza di separazione consensuale trasferirà, senza corrispettivo alcuno, al signor che si obbliga ad accettare, la propria quota parte di Pt_2
proprietà dell'immobile, così catastalmente distinto: Catasto Fabbricati del Comune di
Prato Carnico (UD) Fabbricato di abitazione: Foglio 43 (quarantatré), mappale 326
(trecentoventisei), sub 1 (uno), fraz. Prato, n. NC, piano T, cat. A/4, classe 3, vani 1, superficie catastale totale mq. 23, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 23,
Rendita Euro 32,49; con diritto alla corte comune: Catasto Terreni del medesimo Comune,
Foglio 43 (quarantatrè), mappale 199 (centonovantanove), corte di Ca 36, senza rendita;
3 fabbricato eretto sull'area censita al Catasto Terreni del medesimo Comune, Foglio 43
(quarantatré), mappale 326 (trecentoventisei), ente urbano di Ca 25, senza rendita;
Terreno pertinenziale alle porzioni di fabbricato di cui sopra, ricadente in zona “A Centro
Storico Primario di Prato Carnico”, censito al Catasto Terreni del Comune di Prato
Carnico (UD), Foglio 43 (quarantatré), mappale 190 (centonovanta), seminativo cl. 1, Ca
20, R.D. Euro 0,04, R.A. Euro 0,04; area urbana pertinenziale alle porzioni di fabbricato di cui sopra, ricadente in zona “A
Centro Storico Primario di Prato Carnico”, censita al Catasto Fabbricati del Comune di
Prato Carnico (UD), Foglio 43 (quarantatré), mappale 479 (quattrocentosettantanove),
Fraz. Prato, piano T, cat. area urbana, consistenza mq. 3, senza rendita;
altresì censita al Catasto Terreni del medesimo Comune, Foglio 43 (quarantatré), mappale 479 (quattrocentosettantanove), ente urbano di Ca 3, senza rendita;
derivante dall'originario mappale 200 (duecento) di Ca 3, giusta variazione catastale di data 28 luglio 2011 prot. UD 0271511 in atti dal 28 luglio 2011 (n. 271511.1/2011); confini: per il mappale 326; mappale 198 su due lati, mappale 199 e strada, salvo altri;
per il mappale 190: mappali 323, 189, 191, 192, salvo altri;
per il mappale 479: mappale
201 e strada su tre lati, salvo altri.
Dà atto che contestualmente all'acquisto della metà dell'immobile sopradescritto il signor
Pt_2
- si accollerà i due mutui ipotecari gravanti sulla casa con n. Controparte_1
0E53048631534 del 20.12.2018 e n. 0E53053819046 del 03.04.2018 - provvedendo altresì, sino a novembre 2024 compreso, al pagamento di € 390,00 per l'intera rata mensile di restituzione del capitale mutuato per il complessivo importo di €
96.400,00 (contratti da entrambi i coniugi per l'acquisto e la ristrutturazione della casa cointestata),
- otterrà da liberatoria della mutuataria e della garante Controparte_1 Parte_1
in relazione ai due predetti mutui n. 8E53048631534 e n. Parte_3
8E53053819046.
11) Dà atto che le parti hanno concordano che la signora al momento del rilascio della Pt_1
casa familiare, avrebbe asportato, oltre ai suoi effetti personali, i seguenti beni:
- 50% del quantitativo del legname da ardere e del pellet presente nella casa sita in
Prato Carnico (UD) fraz. Prato n. 48;
4 - armadio/vetrina bianco piano secondo, mobile giochi bambini piano secondo, scarpiera bianca piano primo, tv camera bambini, asciugatrice, freezer, Dyson, armadio Ikea piano terra, guardaroba Ikea piano terra, 2 mobili Ikea piano terra, credenza e banchetto scuola regalati dalla madre della signora tv camera Pt_1
matrimoniale regalata dal padre della signora 2 letti, 2 comodini e 1 armadio Pt_1
regalati dal padre della signora Pt_1
12) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PRATO CARNICO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
2018.
Udine, li 20/03/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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