Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 5 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2612/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, C.F. , residente in [...],alla Parte_1 C.F._1
Via San Giorgio n. 27, ed elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Maria Bakunin n. 161,presso lo studio dell' avvocato Filippo Pucino, (C.F. ) C.F._2 che lo rappresenta e lo difende come da mandato in calce del presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni dovute via fax al n 08119308547 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Appellante
E
(già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_1 giusta procura conferita dal procuratore Dott. , per atto Notar Controparte_3 di Torino del 18.07.2000, rep. 206534, racc. 16235, (v. docc. Persona_1
A e B) – rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura rilasciata su foglio separato inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dai proff. avv. Raffaele De Luca Tamajo (C.F.: , PEC: C.F._3
fax 02.72144500) e Maria Teresa Email_2
Salimbeni (C.F.: , PEC: C.F._4
fax 02.72144500) e Avv. Email_3
1
ed elettivamente domiciliata in Napoli al Email_4
Viale Antonio Gramsci, n. 14, presso lo Studio legale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci
Appellata - appellante incidentale
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 3488/2024 pubbl. il 14.5.2024 il Tribunale di Napoli Sez. Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso del lavoratore in epigrafe, accertata l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro per CIGS del ricorrente dal 9 novembre 2009 al 9 luglio 2013, condannò la
[...] al pagamento di una somma pari alla differenza tra la Controparte_2 retribuzione piena spettante – nei limiti della prescrizione - nel periodo dal 13 marzo 2013 al 9 luglio 2013 ed il trattamento di integrazione salariale dallo stesso percepito -esclusi i giorni di rientro al lavoro, pari a 4 - oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
compensò per la metà le spese di lite condannando la al Controparte_2 pagamento della restante parte in favore del ricorrente, con attribuzione al procuratore anticipatario. Con ricorso telematico depositato il 3.10.2024 il lavoratore in epigrafe – dipendente con contratto a tempo indeterminato presso la sede di NAPOLI a partire dal 02.11.2005, con il ruolo di operaio di III livello del CCNL di comparto applicato dalla società datrice di lavoro;
sospeso dal lavoro, sin dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2017 illegittimamente, salva qualche sporadica presenza nell'intero periodo della CIGS - ha impugnato la sentenza, limitatamente ai capi di domanda respinti. Con il primo e secondo motivo, la parte appellante ha censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto legittima la condotta datoriale, con riferimento al periodo di CIGS successivo al 9.7.2013 (10.7.2013 - 9.7.2014; 10.04.2014 al 09.07.2015; dall'11.08.2015 al 31.12.2016), ritenendo assolti i relativi obblighi di comunicazione di sospensione in CIGS del 14.6.2013, 09.06.2014 e 26.06.2015. Invero, secondo l'appellante, il datore di lavoro avrebbe violato gli obblighi posti dall'art. 1, commi 7 e 8, della Legge 223/1991, in tutti tali provvedimenti di sospensione in dal momento che in tutte le comunicazioni del 14.6.2013, CP_4
09.06.2014 e 26.06.2015 effettuate dalla e nei successivi esami CP_5 congiunti, pur annunciandosi la rotazione del personale sospeso, non sarebbe stato mai indicato alcun criterio specifico sulle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi, non potendosi riconoscere alcuna valenza alla mera indicazione delle aree di attività dello stabilimento, non apparendo tale criterio assolutamente idoneo a far individuare i lavoratori che sarebbero stati oggetto di sospensione né le modalità della rotazione. Quindi ha eccepito l'omesso esame di fatti decisivi, per non avere il Tribunale territoriale conferito rilievo all'interesse ad agire del ricorrente, dichiarando inammissibile il secondo punto di doglianza, e per aver invertito l'onere della prova incombente sul datore di lavoro;
ancora ha rilevato la violazione dell'art. 2946 c.c. in relazione all'interruzione della prescrizione, chiedendo di tenersi in
2 considerazione – quale atto interruttivo – la raccomandata inviata il 4.6.2021 dal lavoratore. Con l'ultimo motivo di gravame ha lamentato l'erroneità della decisione in punto di governo delle spese processuali, avendo il Giudice compensato le stesse per metà e per mero errore materiale, emendabile in grado di appello, omesso di quantificare la residua parte posta a carico della resistente.
Ha concluso chiedendo: a) accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro e di collocazione in CIGS del ricorrente fino al 31.12.2017; b) dichiarare il diritto del ricorrente prescritto fino all'11.6.2011 o in via del tutto subordinata al 14.2.2013; c) condannare la società convenuta al pagamento delle differenze tra la retribuzione spettante ed il trattamento di cassa integrazione percepito nel medesimo periodo, oltre accessori di legge, da liquidarsi in separata sede. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello ha chiesto disporre la correzione della sentenza impugnata, laddove è indicato nel dispositivo
“Compensa per la metà le spese di lite condannando la
[...] al pagamento della restante par Controparte_2 che liquida in € ---- oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario” mediante indicazione dell'importo per i compensi professionali, da attribuirsi al procuratore. In via istruttoria infine ha chiesto: acquisire agli atti ex art 421 c.p.c. la raccomandata n. 21000059539204 del 4.11.2021, ai fini della dichiarazione, previo accertamento, dell'intervenuta prescrizione fino all'11.6.2011 e non al 13.3.2013, così come accertato nella sentenza impugnata;
ordinarsi alla società resistente la produzione in giudizio del libro unico del lavoro e di tutti i registri di presenza dei lavoratori sottoposti alla CIGS, eventualmente ammettere CTU tecnico contabile per l'accertamento dell'effettivo corrispettivo dovuto al ricorrente. Vinte le spese.
Si è costituita la società appellata che, nel ribadire la legittimità dell'intera procedura, ha resistito al gravame ed al contempo ha proposto appello incidentale, per la riforma parziale della sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva erroneamente ritenuto illegittima la procedura di CIGS del 2009 e 2011. Ha eccepito l'erroneità della decisione per avere il Giudice ritenuto che le suddette procedure fossero viziate per genericità della comunicazione in relazione alle modalità della rotazione
Ha contestato la linea di demarcazione posta dal Tribunale tra le prime procedure e le successive, rilevando che anche nella prima procedura la Società aveva compiuto il massimo sforzo organizzativo e comunicativo esigibile.
Ha precisato che si trattava di una sospensione generalizzata di tutti i dipendenti per riorganizzazione, senza necessità di prevedere alcun criterio per la selezione del personale da sospendere, prevedendosi in ogni caso, in base al più recente orientamento giurisprudenziale, il carattere insito della specificità delle modalità della rotazione che in tale fase non può andare oltre il prevedibile da parte del datore di lavoro.
3 Ha evidenziato, a supporto della legittimità della comunicazione di avvio, la sanabilità di una comunicazione carente da parte di un successivo accordo, nell'ambito di una procedura di CIGS, considerata possibile dalla giurisprudenza di legittimità allorquando l'accordo in questione contenesse elementi di specificazione ulteriori.
Ha concluso chiedendo alla Corte dichiarare inammissibile o rigettare l'appello principale, perché infondato in fatto e in diritto;
in ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale, rigettare tutte le richieste formulate in ricorso di primo grado;
condannare l'appellante principale al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note;
quindi, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., all'esito di camera di consiglio, la causa è stata riservata in decisione.
1.Pacifici i fatti con riguardo alle circostanze relative all'avvio delle procedure di sospensione (v. sentenza C. App. NA 692/2023 pubbl. il 23/03/2023 contenente un'accurata ricostruzione della vicenda), si controverte dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, della sufficienza dei contenuti delle comunicazioni, dell'adeguata attuazione della prevista rotazione dei lavoratori. Nel giudizio di primo grado il lavoratore ha lamentato la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91, per la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura, di “specifici” criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e per l'esatta individuazione delle modalità della rotazione e la non corretta applicazione, in concreto, di tali criteri, per la mancanza di un'effettiva rotazione in relazione all'intero periodo temporale considerato . La legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede che, dopo l'accertamento dello stato di crisi e l'approvazione dei programmi di superamento della stessa, all'esito di un'articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale. Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori da collocare in CIGS adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata. I “criteri di individuazione dei lavoratori” e “le modalità della rotazione” sono oggetto di consultazione sindacale, per cui devono formare oggetto di comunicazione ai sindacati. L'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, infatti, impone la loro comunicazione alle organizzazioni sindacali e l'esame congiunto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 164 del 1975. Il successivo comma 8 prevede altresì che qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione, deve indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. Il Ministro del lavoro, tuttavia, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la mancata adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sociali sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo, il Ministro stesso stabilisce l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle proposte formulate dalle parti stesse.
4 Su tale assetto normativo è intervenuto il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 («Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà»). L'art. 2 del citato D.P.R. disciplina analiticamente l'esame congiunto della situazione aziendale. Esso, tra l'altro, prevede che oggetto dell'esame congiunto sia il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L'impresa è altresì tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che tale disciplina non abroga la legge n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art. 1 di quest'ultima. Si è, in particolare, esclusa ogni incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il d.P.R. n. 218 cit. e le disposizioni della legge n. 223, giacché la disciplina regolamentare, che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, ma nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta. Essa, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 del 1991. Si è altresì escluso che la normativa regolamentare abbia spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto. Così ragionando, difatti, l'art. 2 del d.P.R. n. 218 del 2000 sarebbe estraneo all'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale, con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato (cfr. Cass. sez. VI-L ord. 26587/11 e Cass. 193/16; in senso conforme v. Cass. 28464/08, 13240/09, 12056/11 e 18628/13). Questo orientamento è stato, peraltro, ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10844 del 04/05/2017. Deve, dunque, ritenersi che, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, l'art. 1, comma 7 della legge n. 223 del 1991 continua a prescrivere che il datore di lavoro comunichi alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione. La disposizione ha, infatti, lo scopo di tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000. La Corte di Cassazione ha altresì affermato che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di
5 individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, e 5, commi 4 e 5, della legge n. 164 del 1975. In linea con il suddetto principio è stato precisato che: a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass.23 aprile 2004, n. 7720); b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre 2008 n. 28464); c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione;
la sussistenza di vizi procedimentali e la conseguente inefficacia dei provvedimenti aziendali può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19 agosto 2003, n. 12137; Cass. 18 maggio 2006 n. 11660)” La Suprema Corte ha, inoltre, statuito che la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale non può essere generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione e all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi. Pertanto, i criteri di scelta in virtù dei quali sono individuati i lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione devono essere specifici, idonei cioè a rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa posta alla base di tali criteri. In questo senso, si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione secondo cui “In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, la riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi …” (Cass. S.U. sentenza n. 302/2000). Conseguentemente , l'omessa comunicazione alle OO.SS., in vista dell'esame congiunto, di criteri specifici e obiettivamente verificabili di individuazione dei lavoratori da sospendere - anche eventualmente diversi dalla rotazione, se ricorrono le esigenze tecnico organizzative che ne giustificano la deroga – nonché delle modalità della rotazione, che devono essere esplicitate nel programma di cui al comma 2 dell'art. 1 l. 223/1991, determina la illegittimità del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, in quanto preclude la verifica del corretto
6 esercizio del potere datoriale. Tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata. Va, infine, rilevato che l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione dei dipendenti, ove sia mancata la comunicazione alle OO.SS. dei criteri specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità della rotazione, non è sanata da un eventuale accordo sottoscritto dalle parti all'esito dell'esame congiunto (cfr. da ultimo Cass. sent. n. 6761 del 10.03.2020). 2.Trasponendo gli enunciati principi alla fattispecie in esame, deve affermarsi la correttezza della sentenza ed il rigetto dell'appello principale in quanto, dall'esame della documentazione in atti, deve ritenersi la legittimità della procedura a partire dalla proroga disposta con comunicazione iniziale del 14.06.2013. Nella suddetta comunicazione testualmente si legge: “Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate - quanto a cadenza - in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa. Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività: Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati); Area logistica (23 operai, 12 impiegati); Area qualità (22 operai, 7 impiegati); Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati); Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati); Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati). Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività CP_4 sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi
[…]”. A giudizio del Collegio dalla lettura della comunicazione su riportata si evince che la stessa contiene quegli elementi fattuali e concreti che permettono di rintracciare la specificità dei criteri enunciati per determinare i lavoratori da sottoporre a rotazione. Ed infatti, in base al meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 ed in premessa richiamata, durante la i lavoratori sarebbero stati CP_4 richiamati in servizio non in base a generiche “esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali” o alla mera fungibilità delle mansioni bensì in ragione dell'appartenenza ad una determinata area di Attività, con la garanzia di “una presenza equilibrata” “nell'ambito di ciascuna Area di attività” ivi indicata (v. comunicazione iniziale del 14.6.2013). Ad avviso della Corte, in questo caso, dunque, la suddivisione dei lavoratori è stata effettuata tenendo conto delle verosimili esigenze sopravvenute di produzione (allo scopo di garantire a tutti i dipendenti un determinato numero di giornate di presenza in servizio in modo “equilibrato”).
7 Detto in altri termini, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione non è stata decisa in modo discrezionale bensì con un riferimento preciso “alle differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa”. (v. comunicazione cit.). Va, quindi, ritenuta, come affermato nella sentenza impugnata , la specificità dei criteri ivi indicati. In questo caso, risulta infatti compiuto un visibile “sforzo organizzativo” e informativo maggiore – come evidenziato, peraltro, nella stessa premessa dell'accordo del 3.7.2013 - diretto a consentire la determinabilità delle modalità di rotazione, mediante il riferimento ad elementi oggettivi esterni idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da ruotare fosse del tutto arbitraria. Ne discende la legittimità del ricorso alla CIGS da parte di per il periodo CP_5 compreso tra il 10.07.2013 e il 09.07.2014. Quanto agli ultimi periodi di , analoga modalità di individuazione dei CP_4 lavoratori da ruotare è stata inserita nella richiesta proroga della per ulteriori CP_4
12 mesi (dal 10.04.2014 al 09.07.2015) e nella successiva e richiesta di per CP_4 ulteriori 24 mesi (dal 11.08.2015 al 10.08.2017), conclusasi con accordo del 03.07.2015. In entrambe, pertanto, l'azienda ha abbandonando il ricorso ai generici criteri della prima comunicazione del 2011, individuando un meccanismo idoneo a garantire la conoscibilità ex ante e da consentire la verificabilità ex post delle modalità della rotazione. In altri termini, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione costituisce il criterio oggettivo che consente di individuare i lavoratori da richiamare a seconda della specifica esigenza produttiva non determinabile ex ante e non rimessa a scelte datoriali ma alle richieste provenienti da terzi laddove, all'interno di ciascuna area, la presenza dei lavoratori dovrà essere equilibrata dovrà, cioè, distribuire uniformemente il sacrificio economico e professionale (cfr. Corte Cost. n. 694/1988) correlato alla sospensione. In presenza, dunque, di “differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa”. (v. comunicazione cit.) che non possono essere preventivate né quantificate ex ante si richiameranno paritariamente tutti i lavoratori la cui professionalità sia necessaria. E dopo che le esigenze si saranno concretizzate, sarà possibile valutare se sia stato garantito l'equilibrio concordato, tramite una verifica ex post . È opportuno sottolineare –e la circostanza deve ritenersi pacifica ed incontroversa- che gli odierni appellanti sono stati richiamati in servizio durante il periodo oggetto delle procedure di CIG nell'ambito del programma di rotazione prefissato, prestando la propria attività presso il Reparto Servizi Generali dello Stabilimento di Napoli, oltre ad aver goduto di ferie, festività e/o permessi retribuiti, nella CP_5 misura per ciascuno di essi indicata in atti. Va, quindi, riconosciuta la piena legittimità della condotta datoriale, con riferimento al periodo di CIGS compreso tra il 10.07.2013 e il 10.08.2017. 3. Ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla resistente, il Giudice ha fissato il termine sino al 13.3.2013, individuando quale primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione il ricorso notificato in data 13.3.2023. Ha precisato infatti che la lettera di diffida del 14.2.2023 non risultava essere depositata in atti.
8 Nel motivo di appello il lavoratore ha ribadito che nel ricorso introduttivo, nell'elenco della documentazione depositata, era stata indicata la richiesta inviata il 4.6.2021 dal D'Avino a mezzo raccomandata AR, ricevuta dalla società Pt_1 CP_5 il giorno 11.6.2021, ma non depositata per un mero disguido tecnico telematico. Tale documentazione risulta effettivamente omessa, mancando infatti nel fascicolo telematico di primo grado proprio il documento n. 1, di cui all'elenco in calce al ricorso. Gli atti sono stati riprodotti in appello, sia con riguardo la richiesta inviata il 4.6.2021 dal a mezzo raccomandata AR, ricevuta dalla società CP_6 CP_5 il giorno 11.6.2021 che alla successiva istanza formulata dal procuratore a mezzo PEC il 14.2.2023, con ricevute di accettazione e consegna.
Considerato che
entrambi i citati documenti erano stati ritualmente e tempestivamente indicati in elenco in calce al ricorso e che gli atti depositati davanti al Tribunale sono stati numerati a partire dal doc. n. 2, può ritenersi che effettivamente per mera vista la parte abbia omesso di allegare il doc. 1 della cui efficacia interruttiva intendeva avvalersi (v. punto 19 del ricorso). Il contenuto della diffida consente di affermarne l'efficacia interruttiva. Pertanto in relazione alla statuizione di prescrizione del diritto, deve rideterminarsi il periodo fino all'11.6.2011, di modo che il pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante ed il trattamento di integrazione salariale dallo stesso percepito - esclusi i giorni di rientro al lavoro, pari a 4 – è dovuto dall'11 giugno 2011 al 9 luglio 2013. In tali sensi va estesa quindi la condanna disposta dal Tribunale.
4. Il motivo di appello teso ad ottenere la correzione mediante integrazione della sentenza, laddove è stata omessa la quantificazione della residua metà posta a carico della resistente può essere accolto. L'appellante ha censurato infatti con apposito motivo l'incompletezza della statuizione. Ferma – in quanto incontestata - la compensazione parziale disposta in applicazione del principio di cui all'art. 92 c.p.c. per il caso di soccombenza reciproca, devono quantificarsi le spese residue dovute per il primo grado da nella misura di euro 1.453,00 oltre accessori già indicati dal Tribunale, CP_1 con l'attribuzione già disposta. 5.L'appello incidentale va respinto per le ragioni che si vanno ad esporre. Per il periodo di CIGS compreso tra il
9.11.2009 ed il 09.07.2013, si riscontra nella comunicazione di avvio della procedura, la assoluta genericità delle formule adottate che rende del tutto “impossibile” la verificabilità dei criteri indicati, al fine di individuare i criteri per la rotazione dei lavoratori sospesi ( o i motivi per non dar luogo ad essa). Deve concordarsi con il giudice di primo grado che ha rilevato la genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del novembre 2009 (“per la crisi economica e finanziaria globale, manifestatasi da secondo semestre 2008 che si è ripercossa su tutti i mercati principali del mondo
……toccando tutti i settori industriali ed interessando quello dell'auto in maniera più evidente” sì da produrre “forti contrazioni della domanda….. con inevitabili conseguenze negative sui…. livelli produttivi”: v. esame congiunto del 5.11.2009 in cui era stato evidenziato anche “…il perdurare delle difficoltà derivanti dalla situazione di crisi economica internazionale” tale da rendere necessario un programma di gestione straordinaria della fase negativa, in termini di riduzione dei
9 costi, con sospensione di tutti i 649 lavoratori) e 15.6.2011. In quest'ultima in particolare è indicato “… per il perdurare della negativa situazione e al fine di superare le condizioni di inefficienza presenti nell'ambito delle strutture produttive
…di Napoli, Pomigliano d'Arco, Marcianise e e per eventuali nuove Per_2 prospettive industriali ….(omissis)… la Controparte_2 richiederà l'intervento straordin
[...] Parte_2 riorganizzazione…per tutti i 635 lavoratori.. che operano nell'unità organizzativa di Napoli…per un periodo di 24 mesi…Si precisa che tale programma di
[...]
potrà, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, Parte_3
all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e CP_4 che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi” In detto documento, ci si riferisce alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative e produttive” e tenuto conto delle mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori. Le espressioni utilizzate tuttavia, ridondano in un generale effetto di indeterminatezza poiché dalla lettura del predetto documento non risultano determinati con chiarezza quali siano stati i criteri di individuazione dei meccanismi di rotazione tra tutto il personale dipendente. In altre parole, dalla lettura della comunicazione di avvio della procedura non è dato comprendere quali siano stati i criteri di rotazione e le concrete modalità applicative così da identificare in maniera chiara ed univoca i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione ed i criteri di operatività della rotazione stessa. Il mero richiamo alle
“esigenze tecniche organizzative e produttive”, nonché alle “mansioni e qualifiche professionali fungibili” non è sufficiente a superare il rilievo di genericità e incompletezza formulato dai lavoratori in merito all'atto introduttivo della procedura: il semplice richiamo a tali categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro concreto a cui ancorare le stesse non assolve, come si è detto, all'onere di comunicazione, incombente sul datore di lavoro, ai sensi dagli artt. 1, comma 7, L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75 e 2 D.P.R. 218/00. La giurisprudenza infatti ha ritenuto che “la specificità dei criteri di scelta consiste (invece) nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”, laddove “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo di scelta” (v. sent. C. Cass. N. 7720/2004 cit.). Né alcun chiarimento ulteriore è rinvenibile nell'accordo stipulato in sede sindacale. In una fattispecie simile a quella in esame, la Corte di Cassazione ha affermato che
“… non è consentito affidare la scelta dei lavoratori da sospendere o le modalità di loro rotazione in a non meglio specificate esigenze tecniche od organizzative, CP_4 atteso che in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, con pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni. Nel senso della genericità del mero rinvio ad esigenze tecniche, organizzative e produttive ai fini della rotazione…” (v. Cass. 2216/16).
10 Anche più recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n. 6761/2020 cit. ha ribadito, con particolare riferimento al requisito di specificità: “si è precisato (Cass. n. 22540 del 2013, Cass n. 25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta". Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del 2016)”. Giova, altresì, precisare che non ha pregio la tesi difensiva della società secondo cui, a fronte della scelta di sospendere tutto il personale in servizio presso lo stabilimento in cui lavoravano gli odierni appellati non si sarebbe resa necessaria l'individuazione di specifici criteri selettivi di rotazione nella comunicazione di avvio della procedura, posto che una possibilità di rotazione è stata ivi prevista E' pur vero che, nel caso di specie, la società ha rappresentato la necessità di richiedere l'intervento della per tutti i lavoratori operanti nell'unità produttiva di Napoli CP_4 ma i criteri della rotazione sono stati individuati in modo del tutto generico (“per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche professionali presenti in azienda CP_4
e che la stessa nel rispetto mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”). Il punto è che dalla lettura di tale comunicazione emerge chiaramente che il ricorso alla CIGS, pur essendo inizialmente previsto per tutti i lavoratori dello stabilimento
– e quindi senza che fosse ipotizzabile alcuna rotazione – ha comportato la previsione fin da tale comunicazione di una possibilità di deroga legata al presupposto dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”. In tal modo si è riservato la facoltà di prevedere delle modalità di rotazione tra i lavoratori sospesi con riferimento al presupposto dell'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti. Tutto ciò tuttavia non ha consentito assolutamente di verificare, né ex ante né ex post, il meccanismo di individuazione dei lavoratori da richiamare in servizio, considerati i riferimenti generici alle mansioni e alle qualifiche professionali
11 “fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive”. Non si è chiarito cioè – a differenza che per i periodi successivi - in che termini dovesse intendersi detta “fungibilità” e come la stessa operasse sul meccanismo di rotazione. Di fatto non è contestato che vi sia stato il rientro dalla CIGS dei lavoratori e che, quindi, la rotazione sia effettivamente avvenuta ma non è risultato ben chiaro quali fossero in concreto i criteri seguiti, sia ad un'analisi preventiva che successiva. La resistente ha dedotto, quanto alle “esigenze di produzione” richiamate, che anche nella prima comunicazione le stesse consistevano nel residuo produttivo minimo del periodo in cui la Società attuava il complesso piano di riorganizzazione e, precisamente, nella produzione: della componentistica per il (244) CP_7 Contr prodotto da in Brasile e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, Alfa Romeo 159 e 147. Ha allegato, pertanto, che questa produzione residua e minima era il substrato di attività (pari, all'incirca, al 10% della normale attività dello stabilimento) che giustificava la rotazione dei lavoratori durante il periodo oggetto di causa e che era ben nota ai Sindacati e ai dipendenti;
ha aggiunto che il riferimento alla fungibilità dei lavoratori, quale principale modalità attuativa del criterio della rotazione, precisava che lo stesso andava necessariamente letto in combinato disposto con il c.d. “diagramma di polivalenza” (v. doc in atti)–pubblicato in ciascuna UTE e già da tempo condiviso con le OO.SS.
– la cui predisposizione era avvenuta sulla scorta delle prescrizioni provenienti dagli Enti Internazionali di Certificazione della Qualità (processi ISO 9001 e IATF 16949) di cui la si avvale nella predisposizione della propria organizzazione CP_5 produttiva. Va, tuttavia, rilevato che la regola della specificità dei criteri che presiedono all'individuazione dei dipendenti da riammettere in servizio poggia in primis sull'esigenza di rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa in base alla quale il suo rapporto di lavoro viene sospeso: ciò significa che i predetti criteri possono dirsi specifici solo se garantiscono, innanzitutto, la conoscibilità ex ante della possibilità di fruire della rotazione. In secondo luogo, come affermato dalla giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Torino sent. n. 773/2013) in ipotesi di sospensione di tutti i lavoratori e previsione di eventuale futura rotazione degli stessi, deve ritenersi che nel fissare il principio secondo cui devono essere esplicitate le “modalità della rotazione”, l'art. 1, 7° comma, della L. 223/1991 non impone che, all'inizio del periodo di cassa integrazione, ciascun lavoratore sia messo in grado di sapere quando e in quali giorni sarà richiamato in servizio oppure sospeso dal lavoro, ma vuole soltanto assicurare che il sacrificio imposto alle maestranze sia distribuito in modo proporzionato ed equilibrato sui lavoratori coinvolti;
è quindi irrilevante che la decisione di quando (cioè in quali giorni ) richiamare in servizio un lavoratore sia rimasta nella discrezionalità imprenditoriale, a condizione che la quantità delle giornate lavorative disponibili sia distribuita in maniera equilibrata tra tutti i dipendenti.” Nel caso in esame, tuttavia, sia la conoscibilità ex ante che la verificabilità ex post sono state certamente escluse alla luce della genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011 e nella precedente del 2009. Il vizio riscontrato non può, poi, ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale. In primo luogo, come già precisato, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con
12 un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori” (cfr.da ultimo Cass. 6761/2020 cit.). In particolare nella sentenza da ultimo citata viene ribadito che “...è stata, innanzitutto, esclusa la efficacia sanante sia delle pattuizioni collettive intervenute dopo la sospensione dei lavoratori sia di quelle precedenti;
con riguardo a queste ultime, con motivazione sovrapponibile in relazione alla fattispecie in esame, Cass. n. 15994 del 2016 ha osservato che "l'esclusione dell'effetto retroattivo rispetto a scelte in concreto già operate, con l'avvio della sospensione, costituiva solo una delle ragioni di negazione dell'efficacia sanante dell'accordo sindacale (Cass. 30 gennaio 2011, n. 2155): la principale dovendo piuttosto essere ricercata nella sua non esaustività in ordine alle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 ed 8. Perchè solo nel caso della sua piena esaustività sarebbe inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle 00.SS. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 12 dicembre 2011, n. 26587; Cass. 3 maggio 2004 n. 8353). Ed occorre pure tenere conto che la possibilità di efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la comunicazione sia strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali (Cass. 18 novembre 2015, n. 23622; Cass. 11 marzo 2015, n. 4886) " (Cass. 15994/2016 cit.);
7.2. che a tanto consegue che anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori, come nel caso che qui si esamina”. Applicando tali principi al caso in esame, il vizio riscontrato non può, dunque, ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale. In ogni caso giova evidenziare l'estrema genericità delle espressioni utilizzate anche nell'accordo del 29.6.2011. Nell'accordo de quo si legge che“… la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le CP_4 qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, non attività, i settori e/o reparti produttivi e che la Controparte_2
nel rispetto delle mansioni, del
[...] li, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”; Anche nell'accordo i criteri della rotazione sono stati individuati con le stesse generiche espressioni utilizzate nella comunicazione di avvio della procedura, facendosi riferimento: al necessario “rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti,”; all'esigenza di tenere conto di “ tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la nel rispetto Controparte_2 Controparte_2 delle mansioni, del i..”. Conseguentemente, il vizio originario della comunicazione nemmeno astrattamente potrebbe ritenersi sanato dall'effettività del controllo sindacale. Per questo motivo non può ipotizzarsi nemmeno una verificabilità ex post dei criteri enunciati e seguiti
13 nella scelta dei lavoratori da sospendere e da richiamare, secondo le incerte previsioni future adottate. Se è pur vero che non si poteva pretendere nel caso di specie, vista la peculiarità delle circostanze, dal datore di lavoro una rigorosa predeterminazione delle modalità di rotazione con riferimento alla posizione di ciascun dipendente, a fronte di una rotazione eventuale e futura, è però richiesto da parte dell'azienda quantomeno uno “sforzo organizzativo” diretto a consentire la determinabilità dei criteri della rotazione, mediante il riferimento espresso ad elementi oggettivi esterni, idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da richiamare in servizio sia rimessa alla mera volontà datoriale. L'appartenenza dei lavoratori alle distinte aree di attività o reparti (destinati ad essere coinvolti in diversa misura dalle sopravvenute richieste di produzione) sarebbe stata idonea ad integrare quell'elemento oggettivo esterno su cui CP_5 avrebbe potuto (fin dall'inizio) fondare un criterio adeguato a garantire la conoscibilità dei criteri di rotazione (come avvenuto, peraltro, nelle successive comunicazioni). In definitiva, deve concordarsi con il Tribunale sulle conclusioni raggiunte in relazione a tale periodo, e cioè che una comunicazione di apertura della procedura di CIGS assolutamente generica, come quella effettuata nel novembre 2009 e poi in data 15.6.2011 dalla , viola Controparte_2
l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, settimo comma l.23 luglio 1991, n. 223 e nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta, per le ragioni sopra evidenziate, all'accordo sindacale posteriore all'avvio della CIGS.
Per tutto quanto sin qui esposto va rigettato l'appello incidentale in relazione al quale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. In parziale accoglimento dell'appello principale, deve limitarsi il riconoscimento della prescrizione fino all'11.6.2011: il pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante ed il trattamento di integrazione salariale dallo stesso percepito - esclusi i giorni di rientro al lavoro, pari a 4 – è dovuto per il più ampio periodo dall'11 giugno 2011 al 9 luglio 2013. In tali termini va estesa la condanna disposta dal Tribunale, con gli accessori dalla maturazione al soddisfo. Devono poi liquidarsi le spese – per il residuo non compensato posto a carico della resistente (“oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario” come già disposto dal Tribunale) - nella misura di euro 1.453,00. In ragione della complessità delle questioni poste, del contrasto tuttora esistente nella giurisprudenza di merito anche all'interno di questa stessa Corte, della reciproca soccombenza, sussistono i motivi per l'integrale compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, limita il riconoscimento della prescrizione fino all'11.6.2011, estendendo la condanna al pagamento in favore di della CP_6 differenza tra la retribuzione piena spettante ed il trattamento di integrazione
14 salariale percepito dal - esclusi i giorni di rientro al lavoro, pari a 4 – per CP_6 il più ampio periodo dall'11 giugno 2011 al 9 luglio 2013, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
liquida le spese – per il residuo non compensato posto a carico della resistente - nella misura di euro 1.453,00 “oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario” come già disposto dal Tribunale;
rigetta l'appello incidentale: Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto;
compensa tra le parti tutte le spese del presente grado. Così deciso in Napoli lì 5 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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