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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/06/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG. 2057/2023 promossa da:
C.F. e P.VA con sede legale in Torino via Perroncito n. 10, in Parte_1 P.VA_1 persona del legale rappresentante, sig. , rappresentata e difesa tanto Parte_2 congiuntamente quanto disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe M. Ricci (C.F.
) e Andrea Alloati (C.F. ) per delega in calce all'atto C.F._1 C.F._2 introduttivo
-attrice in opposizione-
Contro
per (c.f. ), con sede in Chivasso (TO), via Barangino n. 76, in persona CP_1 P.VA_2 del legale rappresentante , elettivamente domiciliata in Chivasso, piazza Carletti n. Parte_3
1/c, presso l'avv. Mauro Bironzo, che la rappresenta ed assiste per delega datata 12/5/2023 ed inserita nella busta telematica contenente il ricorso per decreto ingiuntivo.
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per parte attrice in opposizione:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione nel merito, in via principale: dichiarare nullo, annullare, revocare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n.
634/2023 pronunciato dal Tribunale di Ivrea in data 15/05/2023 (e pubblicato in pari data) all'esito del procedimento monitorio avente R.G. n. 1610/2023 per le ragioni esposte in narrativa, mandando assolta la società opponente da ogni domanda;
sempre nel merito, in via riconvenzionale: condannare la per tutte le ragioni esposte in narrativa, a corrispondere alla CP_1
l'importo di €500,00 a titolo di saldo della penale dovuta, oltre interessi di mora ex Parte_1
D.Lgs. 231/2002 dal giorno dell'avvenuta compensazione sino al saldo;
ancora nel merito ma in via subordinata, solo ed unicamente nel non creduto caso in cui l'Ill.mo
Giudice dovesse ritenere che sia in qualche modo debitrice nei confronti della Parte_1 dell'importo azionato in sede monitoria: CP_1 dichiarare comunque nullo, annullare, revocare e/o comunque dichiare inefficace il decreto ingiuntivo n. 634/2023 pronunciato dal Tribunale di Ivrea in data 15/05/2023 (e pubblicato in pari data) all'esito del procedimento monitorio avente R.G. n. 1610/2023 poiché lo stesso ingiunge alla di pagare altresì l'VA relativa alle spese legali liquidate, e rideterminare così il Parte_1 corretto importo denegatamente dovuto dalla alla Parte_1 CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio, oltre CPA.”
Conclusioni per parte convenuta opposta
“nel merito ed in via principale, rigettata l'opposizione proposta dalla confermare il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 634/23 emesso dal Tribunale di Ivrea e per l'effetto condannare la Parte_1
a pagare a favore della in persona del legale rappresentante ,
[...] CP_1 Parte_3
l'importo di € 18.000,00, oltre gli interessi dalla domanda;
- in subordine, diminuito equamente ex art. 1384 c.c. l'importo stabilito dalla clausola penale ed effettuata la compensazione tra i rispettivi crediti, condannare la a pagare l'importo Parte_1 residuo, oltre gli interessi dalla compensazione;
- in ogni caso, con vittoria delle spese e degli onorari di causa.”
MOTVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato in data 12.05.2025 la società ha chiesto al Tribunale Parte_4 di Ivrea di emettere decreto ingiuntivo nei confronti della per il pagamento della Parte_1 somma di €18.000,00, oltre agli interessi come da domanda nonché le spese della procedura di ingiunzione;
credito vantato dalla stessa ricorrente per prestazioni professionali rese nei riguardi della società ingiunta in regime di subappalto.
Il Giudice ha emesso il decreto ingiuntivo n. 634/2023 in data 15.05.2023.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la soc. ha promosso opposizione Parte_1 avverso il predetto d.i. chiedendo la revoca del decreto e lamentando, in particolare, i) la nullità del decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti tenuto conto che -a causa di vari ritardi maturati nell'esecuzione delle opere commissionate alla soc. la soc. aveva Parte_4 Parte_1 maturato un diritto di credito nei confronti della società ingiungente derivante dalla penale contrattualmente stabilita ii) erroneo conteggio dell'VA nella somma ingiunta.
Ha allegato, parte attrice, infatti che in data 14 ottobre 2021 le parti avevano sottoscritto un contratto di subappalto sulla base del quale la soc. si era impegnata a compiere le opere CP_1 indicate nell'allegato A del contratto stesso presso il Condominio sito in Chivasso (TO), corso
Galileo Ferraris n. 215 p - q (doc. 1 fascicolo monitorio . Il prefato contratto aveva poi CP_1 stabilito una penale per il ritardo disciplinata all'art. 7: “le Opere oggetto del presente Contratto verranno ultimate entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dei lavori. Per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella consegna delle Opere ultimate da parte del Subappaltatore [Spiver], il
Subappaltante avrà diritto di esigere ed applicare al Subappaltatore una penale pari ad €100,00, salvo in ogni caso il diritto di a richiedere il risarcimento per il maggior danno. Tale Parte_1 penale potrà essere oggetto di ritenuta dal Corrispettivo ancora dovuto”.
Ciò premesso, parte attrice ha assunto che sebbene i lavori fossero iniziati in data 12 novembre
2021 (così come contrattualmente definito) le opere non si erano concluse in tempo;
posto che le stesse avrebbero dovuto essere ultimate dalla società entro e non oltre l'11 gennaio 2022 CP_1
(60 giorni dall'inizio dei lavori, come previsto dal contratto).
Ha allegato la società opponente come la società - per circostanze in alcun modo imputabili CP_1
a forza maggiore – avesse accumulato ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni, concludendo così le opere solo in data 15 luglio 2022 (cfr. sub doc. 1 la comunicazione di fine lavori presentata al
Comune di Chivasso), dunque in grave ritardo rispetto al termine contrattualmente condiviso. Ciò deponeva, ad avviso dell'opponente, per ritenere operante un controcredito pari ad Euro 18.500,00 derivante dalla penale applicata per ogni giorno di ritardo (n. 185 giorni x 100 pari al numero di giorni di ritardo accumulati).
Sempre in via riconvenzionale parte attrice ha chiesto, dunque, di voler condannare la società
a corrispondere alla società opponente l'importo di € 500,00 a saldo della penale dovuta da CP_1 conteggiarsi in via riconvenzionale.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la società in data 29.09.2023, chiedendo il Parte_4 rigetto dell'opposizione spiegata, in quanto infondata in fatto e in diritto e insistendo per le conclusioni rassegnate nel predetto scritto difensivo. La società convenuta ha evidenziato, in sintesi, come il ritardo delle opere non fosse eziologicamente imputabile alla subappaltatrice.
Alla prima udienza le parti hanno reiterato le rispettive istanze in atti e il giudice adìto ha, poi, formulato una proposta di conciliazione della controversia ex art. 185 bis c.p.c.
Tentata senza esito la conciliazione della controversia, la causa è stata istruita con ampia acquisizione documentale e con l'escussione di alcuni testi in ordine agli allegati ritardi da penale contrattuale. Esaurita dunque l'istruttoria orale, il Giudice ha fissato udienza di rimessione in decisione tenutasi con il modulo della trattazione scritta in data 30.05.2025 con coeva concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c., trattenendo all'esito la causa in decisione.
***
L'opposizione è nel complesso parzialmente fondata, salvo le precisazioni che seguiranno.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base delle prestazioni professionali rese dalla società nei riguardi della subappaltante, così come dettagliate nel contratto di cui è causa (doc. 1 CP_1 fasc. monitorio parte convenuta). Trattasi di prestazioni non contestate.
L'opposizione promossa mira, invece, a paralizzare il credito azionato, attraverso un c.d. controcredito da opporre in compensazione derivante dalla penale contrattuale pattuita fra le parti di cui al divisato contratto (art. 7) e imputabile a ritardi che la società sub appaltatrice avrebbe accumulato per circa 185 giorni.
Parte attrice, a sostegno di tale controcredito, produce in atti i verbali di cantiere da cui si evince l'assenza in loco della società sub -appaltatrice durante il periodo oggetto di contratto e di sussistenza del cantiere.
In particolare, in data 23 dicembre 2021 – si legge nel verbale: “non sono in corso lavorazioni e non è presente il personale della ditta Sentito telefonicamente il signor della CP_1 Parte_3 ditta dichiara che il personale ha dovuto assentarsi per qualche giorno dal cantiere causa CP_1 un cantiere da ultimare per la fine dell'anno” (doc. 2).
Medesimo accertamento risulta anche dagli altri verbali prodotti ovvero dalle visite del 18 gennaio
2022 (doc. 3), del 10 febbraio 2022 (doc. 4), del 23 febbraio 2022 (doc. 5), del 2 maggio 2022
(doc. 6) e del 17 maggio 2022 (doc. 7).
L'istruttoria orale condotta, in relazione a dette assenze, ha fornito un quadro più completo.
In particolare, è emerso come le opere di finitura delle facciate siano state rallentate dalla presenza di verande abusive (talune che non sono state rimosse dai condomini), nonché dall'assenza di scelta tempestiva della tinteggiatura da eseguirsi in facciata e dalle temperature rigide invernali che hanno interessato, per un limitato periodo, il cantiere.
Tanto ci riferiscono espressamente entrambi i testi di parte pur facendo presente che tali aspetti, quanto al teste di parte attrice, non hanno inibito completamente l'esecuzione delle opere sulla restante parte dell'edificio.
Si riporta a stralcio una testimonianza di parte attrice che in relazione a dette circostanze così riferisce: “sicuramente c'è stato questo problema relativo alle verande abusive e rammento che abbiamo mandato dei solleciti ai condomini tramite l'amministrazione di condominio affinché venissero rimosse per consentire l'esecuzione delle opere. Posso precisare, tuttavia, che le verande insistevano unicamente su una facciata del condominio e per la società subappaltatrice era possibile operare sulle altre tre facciate libere. A quanto mi consta durante il periodo indicato nel capo la soc. non aveva ancora ultimato le opere manutentive sulle restanti facciate “ CP_1 Sentito sui capitoli di prova contraria così risponde “non rammento le date precise. Tuttavia a CP_ prescindere dall'esistenza delle verande la poteva utilmente operare sulle altre tre CP_1 facciate del ” Parte_5
Capo 8 “Alcune verande sono state smontate altre sono state lasciate lì dai condomini, in quanto autorizzate e alcuni condomini hanno preferito lasciarle in loco, consentendo comunque agli operai di accedere ai balconi di pertinenza e operare direttamente”.
Anche il teste di parte convenuta ha riferito delle suddette problematiche, evidenziando quindi che
“Capo 7 “ in quel periodo ci sono stati dei problemi legati ai condomini che non volevano rimuovere i vari materiali che erano stati accumulati nelle verande. Rammento che feci dei solleciti
e per la data indicata non tutti i condomini avevano provveduto a sgomberare. ADR Una parte dei condomini fece accedere i manovali e mentre altri fecero opposizione e non consentirono subitamente di operare alla ditta appaltatrice;
poi persuasi -in un secondo momento- fecero accedere i manovali. Posso affermare che indicativamente nel giro di circa 15-20 giorni si è poi risolto il problema”
Capo 8 “ vero, tuttavia anche se montate i vari condomini hanno consentito l'accesso ai balconi di pertinenza ai manovali della ditta subappaltatrice”
Capo 9 “ i lavori sono stati completati e ultimati a prescindere dalle verande”
Sentito sulle capitolazioni di parte attrice a prova contraria così risponde “
Capo 9 “ non ricordo le date. Posso però dire che i condomini una volta ottenuta la cartella colori ci misero molto tempo per scegliere, non riesco a quantificare le tempistiche ma posso dire con certezza che il tempo trascorso è imputabile anche alla scelta dei condomini che fecero fare dei campioni e poi indirono due riunioni informali per decidere”. (cfr. verbale del 23.10.2024).
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria orale condotta, è convincimento di questo Giudice che non sia provato, con assoluta certezza, che il lamentato ritardo non sia ascrivibile quantomeno in parte alla società convenuta opposta.
In altri termini non vi è evidenza che il ritardo sia dipeso solo da cause esterne, ma -nello stesso tempo- l'unica certezza documentale attiene, da un lato, all'inizio lavori e dall'altro alla fine lavori
(15.07.2022 dato non contestato da parte convenuta e che emerge documentalmente -doc.
1- fasc. attoreo), senza tuttavia poter assumere quali dei n. 185 giorni lamentati da parte attrice non siano imputabili alla società convenuta.
Il primo verbale di cantiere prodotto del 23.12.2012 reca comunque una dizione laconica “assenza di qualche giorno”; rendendo di fatto anche impossibile il computo della penale, giova peraltro evidenziare che i lavori potevano essere ancora ultimati (la fine lavori era prevista per il mese di gennaio 2022). In questo senso l'assenza dal cantiere della società subappaltatrice è un fatto in sé per sé neutrale (ben potendo le parti organizzare come meglio credono le proprie maestranze, seguendo anche più cantieri contemporaneamente). Tutti gli altri verbali prodotti riportano testualmente le circostanze che sono state riferite dai testi ed evidenziano comunque le problematiche che sono state rappresentate dai testimoni (presenza di verande abusive, mancata scelta della tinteggiatura con necessità di indire due assemblee etc), pur dando atto -e questo dato appare dirimente- che le impasse incontrate non hanno impedito alla società di lavorare. CP_1
Ora, ciò posto, è bene ricordare che nel contratto di appalto il termine per l'esecuzione dei lavori e la consegna dell'opera riveste, in genere, notevole importanza per il committente che spesso, proprio per indurre l'appaltatore a rispettarlo, sceglie di inserire apposita clausola per regolare fin da subito la duplice ipotesi dell'inadempimento o del ritardo sul presupposto che l'uno o l'altro siano imputabili all'obbligato. La clausola penale assolve, quindi, la funzione di stabilire preventivamente e pattiziamente, limitando, quindi, anche successive controversie, una sanzione pecuniaria di un certo ammontare.
Tale ratio viene traslata, ovviamente, anche nel sub-appalto quando vi è un interesse concreto all'ultimazione dei lavori in tempo utile, anche per evitare sanzioni che potrebbero riguardare il rapporto diretto con la committenza.
Più in generale, poi, se è stata pattuita una clausola penale, l'appaltatore (e finanche il subappaltatore) può sempre provare che l'inadempimento o il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile (es. dimostrazione della sussistenza di circostanze ostative alla prosecuzione dei lavori risultanti dal giornale di cantiere;
fornitura di materiale a carico del committente avvenuta in ritardo;
intervenuta accettazione dell'opera senza riserve, anche sotto il profilo temporale della loro consegna;
– Corte
d'Appello Genova Sez. I, Sentenza 27/6/2019 – Tribunale Taranto Sez. I, 26/3/2019 – Tribunale
Grosseto, 28/1/2019.
Nel caso di specie emerge, oltre che dalle deposizioni dei testi anche dai verbali di cantiere e dalle contestazioni mosse dal D.L, che il termine di fine lavori sia stato di fatto obliterato e superato per una serie di concomitanze che hanno comunque rallentato l'esecuzione dei lavori, pur senza ostacolarli completamente.
Da quanto precede, applicando i principi espressi in tema di onere probatorio e penale contrattuale, e assumendo per certi i soli dati documentali (inizio lavori e fine lavori occorsa effettivamente 185 giorni dopo la consegna prevista) va evidenziato come non sia stata fornita prova che tutti i giorni di ritardo siano dipesi da lungaggini non imputabili alla sub-appaltatrice.
Per meglio dire le problematiche delle verande non hanno ostacolato completamente l'esecuzione dei lavori, lasciando libere le altre tre facciate;
parimenti anche le lungaggini riguardanti la scelta della tinteggiatura della facciata del , pur avendo rallentato l'esecuzione delle opere Parte_5 non possono certo giustificare un ritardo così importante.
Pertanto, a fronte della precisa puntualizzazione fornita dalla parte opponente, la quale ha prodotto i verbali di cantiere da cui è dato evincere l'assenza della manovalanza sul posto, sarebbe stato preciso onere della convenuta contestare, per ogni singolo giorno o periodo di ritardo successivo al termine convenute, le allegazione di controparte, fornendo la prova giustificata dell'assenza del cantiere e del relativo ritardo.
Tale prova, all'esito dell'istruttoria orale, non è stata raggiunta con assoluta certezza essendo rimessa ai ricordi dei testi, i quali non hanno indicato, ovviamente, per quanto tempo sia stato rallentato il cantiere in termini precisi.
Ciò acclarato assumendo dunque come data certa la fine lavori (cui seguono i 185 giorni di ritardo)
è comunque compito del Giudice verificare la congruità della penale applicata alla luce del sinallagma contrattale e dei perimetri tracciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Ed infatti: “Per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384
c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto, sicché non può prescindersi da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una penale pattuita a titolo di anticipata liquidazione del danno da demansionamento, ne aveva negato la riduzione senza valutare la circostanza del pensionamento del lavoratore a distanza di pochi mesi dalla modifica in peius delle mansioni”.
Sez. L , Ordinanza n. 14706 del 27/05/2024 (Rv. 671308 - 01).
Come è noto, ai sensi dell'art. 1384 cod. civ., la penale può essere diminuita equamente dal giudice (anche d'ufficio) se l'ammontare della stessa è eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità: “il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale è rappresentato dall'interesse che la parte, secondo le circostanze, ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della effettiva incidenza dell'inadempimento sulla realizzazione dell'interesse della parte, riferita non al solo momento della conclusione del contratto, ma a quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo, eseguita, o è rimasta definitivamente ineseguita” (Cass. Sentenza n. 9298 del
03/09/1999; cfr. anche Cass. sentenze n. 7835 del 04/04/2006 e n. 10626 del 09/05/2007).
Guardando al momento della stipulazione del contratto di subappalto, non può ritenersi congrua la clausola penale pattuita in € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere.
È ben vero che, come già anticipato sopra, lo scopo di tale previsione contrattuale è connesso all'obbligo dell'appaltatore di consegnare alla committenza l'opera finita entro una certa data, proprio al fine di tenere indenne l'attrice da eventuali pregiudizi dipendenti da ritardi imputabili alla subappaltatrice, ma devono altresì essere messi in rilievo sia il rapporto economico tra le opere commissionate all'appaltatore e quelle da questi subappaltate al convenuto, sia il minor margine di guadagno per costui. Guardando poi ad ulteriori elementi da soppesare nell'ambito del giudizio equitativo, non può essere sottaciuto il grado di adempimento (integrale), e quindi la quantità di opere eseguite dal subappaltatore.
Nel caso di specie, tenuto conto peraltro che l'applicazione della penale nella sua integralità pari quindi al 100% porterebbe ad elidere in larga parte il costo dell'opera realizzata e tenuto conto che non sono stati sollevati vizi sulle opere, né in fondo lamentele da parte della committenza per i ritardi (il Condominio avrebbe potuto, ad esempio, lamentare una ritardata fine lavori, pregiudicante delle sovvenzioni statali o di bonus, pregiudizio che sarebbe andato a riverberarsi anche sulla appaltatrice, odierna opponente, ma di cui non vi è evidenza in causa, perché evidentemente non sono state sollevate obiezioni) si stima congruo disporre la riduzione d'ufficio della penale nella misura pari al 60%, giungendo così ad applicare l'importo di euro 7.400 a titolo di penale.
La riduzione è vieppiù giustificata dal fatto che il ritardo è comunque stato concausato dalla stessa committenza, la quale ha tardato anche nella scelta del colore per tinteggiare la facciata e che, in ogni caso, i lavori sono stati eseguiti nell'integralità.
In punto, ci si richiama all'orientamento espresso dalla Suprema Corte che ha stabilito quanto segue: “Il criterio di riferimento per il giudice, nell'esercizio del potere di riduzione della penale, non
è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento di essa, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva valutato se potesse considerarsi giustificata, alla luce dell'interesse del creditore, una penale comportante il pagamento di una somma pari alla metà del valore del contratto anche per un solo giorno di ritardo nell'adempimento). sez. 3 -
, Ordinanza n. 26901 del 20/09/2023 (Rv. 669054 – 02).
La seconda doglianza -prospettata in via meramente subordinata- non deve essere scrutinata atteso che sostanzialmente il giudice ha ritenuto esistente il ritardo sulla base delle allegazioni di parte, ma ha ridotto proporzionalmente la penale, ritenuta manifestatamente eccessiva.
Ciò posto traendo le dovute conclusioni, si può affermare quanto segue: è processualmente pacifico come le opere di cui è causa siano state realizzate (fatto incontestato), certo è anche il ritardo nella consegna dell'opera oggetto di subappalto;
ragion per cui correttamente sono stati indicati 185 giorni di ritardo, calcolati alla stregua della penale convenzionale di cui all'art. 7 del precitato contratto e della fine lavori non contestata al 15.07.2022.
La penale applicata appare -in ogni caso- manifestatamente eccessiva e merita di essere proporzionalmente ridotta del 60% giungendo, così, ad applicare la somma di Euro 40,00 x 185 e cioè per l'importo di Euro 7.400,00 tenuto conto delle circostanze sopra rappresentate. Pertanto, effettuando le debite compensazioni -a fronte dell'importo originariamente ingiunto pari
18.000,00- va detratta la somma di Euro 7.400, giungendo così al pagamento della minor somma di euro 10.600,00 a favore della convenuta opposta.
Le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice in opposizione nella misura del 50% e per il resto compensate, liquidate come da dispositivo, valori prossimi ai medi di cui al D.M. 55/2014 s.m.i., tenuto conto del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
Giova rammentare, invero, che in caso di opposizione parzialmente accolta a decreto ingiuntivo o comunque di revoca del decreto ingiuntivo originariamente emesso, la decisione del giudice sulla liquidazione delle spese di lite dipende da diversi fattori, inclusa la valutazione della soccombenza di ciascuna parte. In generale, dovrà valutarsi il risultato complessivo della lite, determinando se la parte opposta ha ottenuto parzialmente ragione (o ha ottenuto un importo inferiore rispetto a quello richiesto); nel caso di specie, parte opposta ha comunque visto riconoscersi la pretesa azionata seppur in misura sensibilmente ridotta, tanto depone per una compensazione parziale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile recante RG n. 3777/2023, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione promossa C.F. e P.VA ; Parte_1 P.VA_1
REVOCA il d.i. 634/2023 pronunciato dal Tribunale di Ivrea in data 15/05/2023 e, per l'effetto,
NA parte attrice in opposizione a corrispondere alla società per (c.f. CP_1
) la somma di Euro 10.600,00 oltre interessi dal dovuto al saldo;
P.VA_2
NA parte attrice in opposizione C.F. e P.VA a rifondere Parte_1 P.VA_1 le spese di lite nei riguardi della società nella misura del 50% che liquida ex D.M Parte_4
55/2014 s.m.i. in Euro 2.538,50, oltre VA e CPA e accessori di legge;
compensa per il resto le spese di lite.
DICHIARA ASSORBITA ogni diversa domanda formulata dalle parti.
Così deciso in Ivrea, 10.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)