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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13091/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 04/12/2024 da con il proc. dom. avv. AMENTA MARIA per procura Parte_1
allegata al ricorso, e da , con il proc. dom. avv. Parte_2
BARUFFINI ANDREINA, per procura allegata al ricorso,
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 21/08/2017 in
CIVIDALE DEL FRIULI (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 16, parte 2, serie A, dell'anno 2017;
- dato atto che dal matrimonio sono nate le figlie (il 22/02/2011), ed Per_1 Per_2
(il 2/01/2018), entrambe minorenni;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi delle figlie minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...] Parte_1
DEL FRIULI (UD) il 01/07/1971, e , nata a [...] Parte_2
DEL FRIULI (UD) il 17/02/1976, uniti in matrimonio in data 21/08/2017 in
CIVIDALE DEL FRIULI (UD), alle seguenti condizioni:
1. Dispone che le figlie minori nata a [...] il [...] e Persona_3
, nata a [...] il [...] siano affidate ad entrambi i genitori Persona_4
in regime di affidamento condiviso, anche se con collocazione prevalente presso la madre.
2. Prende atto che la casa familiare sita a Cividale del Friuli nella via Carlo
Alberto n. 2, di proprietà esclusiva del marito, già rilasciata dal sig. verrà Pt_1
data in uso alla moglie e alle figlie per la durata di un anno e per la precisione ad
abundantiam fino al 31 dicembre del 2025, data in cui dovrà essere lasciata libera da persone e cose e riconsegnata al signor perché possa Parte_1
trasferirvisi.
Prende atto che la signora sta provvedendo a sistemare una porzione Pt_2
della casa di cui erano comproprietari i suoi genitori, di cui lei ha ereditato la quota di 1/6 al decesso del padre, in Cividale del Friuli, via Giacomo Bront n. 10; dà atto che l'immobile è attualmente abitato solo dalla madre, nonna materna delle
2 minori, ed è dotato di quattro camere da letto e di tre bagni, su due piani più
mansarda, dunque, può ospitare comodamente sia la signora che le figlie, Pt_2
ciascuna in una stanza indipendente;
dà atto che la signora prevede di Pt_2
potervisi trasferire anche prima della scadenza pattuita del 31.12.2025.
Dà atto che la sopraindicata clausola avente a oggetto il rilascio dell'immobile da parte della signora è ritenuta fondamentale ed essenziale ai fini della Pt_2
determinazione anche delle altre condizioni poste alla base della presente separazione consensuale e che, pertanto, è improcrastinabile, talché dà atto che la sua mancata esecuzione farà sorgere in capo al concedente un diritto risarcitorio,
oltre che determinare un titolo esecutivo per il rilascio forzoso del detto immobile.
Prende atto che i coniugi concordemente dichiarano di avere attentamente vagliato l'interesse delle minori, prima di sottoscrivere la presente condizione n. 2).
Prende atto che durante il periodo in cui la casa familiare resterà nel godimento esclusivo della signora e delle figlie, il sig. si obbliga a continuare Pt_2 Pt_1
a pagare tutte le utenze relative al suddetto immobile (acqua, luce, gas, tassa rifiuti ecc.), a titolo di contribuzione nel mantenimento delle minori, mentre le spese ordinarie di manutenzione dell'abitazione saranno a carico della madre, signora
Pt_2
3. Dispone che il padre terrà le figlie con sé due pomeriggi alla settimana,
individuati nel mercoledì e venerdì (oltre a un eventuale pomeriggio, da concordare in base agli impegni lavorativi dei genitori e a quelli scolastici e sociali delle figlie) sino a dopo cena;
dispone che i pernottamenti delle minori presso il padre saranno avviati a partire dal momento in cui il sig. avrà la Pt_1
disponibilità di un'abitazione dotata di una camera per loro o tornerà a vivere nella propria casa, attualmente in uso alla moglie e saranno esercitati in conformità ai desideri espressi dalle figlie.
3 4. Ferma restando la previsione di cui sopra circa l'avvio differito dei pernottamenti presso il padre, dispone che in occasione delle feste natalizie i genitori trascorreranno con le figlie una settimana a testa, in maniera continuativa,
ferma restando, per i giorni di Natale e Capodanno, la regola dell'alternanza tra i genitori: dall'inizio delle vacanze sino alla sera del 30 e dalla sera del 30 sino al rientro a scuola (o alla sera prima se la seconda settimana è paterna); dà atto che i coniugi hanno concordato che per le feste natalizie 2024-2025 la prima settimana sarebbe stata quella materna. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, dispone che le figlie trascorreranno con i genitori, alternativamente tra loro, la metà del periodo di vacanza, avendo cura di distribuire, alternativamente ed in alternanza tra loro, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. In occasione delle vacanze estive,
dispone che ciascun genitore potrà trascorrere due settimane con le figlie, anche non consecutive, con impegno a comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di ferie entro il 30 aprile di ciascun anno, onde evitare eventuali sovrapposizioni di prenotazioni e/o di trasferte anche fuori porta. Prende atto che le parti precisano,
comunque, di voler assecondare le richieste delle figlie anche in merito alle superiori turnazioni e di dichiararsi disponibili in tal senso.
5. A titolo di contributo nel mantenimento delle figlie, il padre, oltre ad accollarsi i costi delle utenze della casa familiare e a concederne l'uso esclusivo a loro e alla madre, dà atto che autorizza sin d'ora la signora a fare richiesta all'INPS Pt_2
dell'assegno unico universale per le figlie e a trattenerlo interamente. Per il resto,
ciascun genitore si occuperà delle necessità ordinarie delle figlie (alimentari ecc.)
nei tempi di rispettiva permanenza presso l'una o l'altro. Dispone che questa previsione sarà in seguito rivista, con previsione del versamento di un contributo paterno mensile al mantenimento ordinario delle figlie di Euro 200,00, ciascuna
(Euro 400,00 complessivi) entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale
4 ISTAT come per legge, a far corso dalla mensilità successiva al rilascio della casa familiare di via Carlo Alberto n. 2, entro la data concordata, da parte della signora e delle figlie. Pt_2
6. Dispone che i genitori concorreranno a partire dal mese di novembre 2024, nella misura del 50% ciascuno, nelle spese della refezione scolastica e in tutte le spese straordinarie relative alle figlie, disciplinate secondo le previsioni del Regolamento
dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia protocollato presso il Tribunale
di Udine il 28.8.2015, che essi dichiarano di conoscere.
7. Prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e danno atto di null'altro avere da pretendere l'uno dall'altra sotto l'aspetto patrimoniale,
salvo il rispetto degli accordi riportati nella presente sentenza di separazione.
8. nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CIVIDALE DEL FRIULI
(UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 16, parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2017.
Udine, li 20/03/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
5
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13091/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 04/12/2024 da con il proc. dom. avv. AMENTA MARIA per procura Parte_1
allegata al ricorso, e da , con il proc. dom. avv. Parte_2
BARUFFINI ANDREINA, per procura allegata al ricorso,
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 21/08/2017 in
CIVIDALE DEL FRIULI (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 16, parte 2, serie A, dell'anno 2017;
- dato atto che dal matrimonio sono nate le figlie (il 22/02/2011), ed Per_1 Per_2
(il 2/01/2018), entrambe minorenni;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi delle figlie minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...] Parte_1
DEL FRIULI (UD) il 01/07/1971, e , nata a [...] Parte_2
DEL FRIULI (UD) il 17/02/1976, uniti in matrimonio in data 21/08/2017 in
CIVIDALE DEL FRIULI (UD), alle seguenti condizioni:
1. Dispone che le figlie minori nata a [...] il [...] e Persona_3
, nata a [...] il [...] siano affidate ad entrambi i genitori Persona_4
in regime di affidamento condiviso, anche se con collocazione prevalente presso la madre.
2. Prende atto che la casa familiare sita a Cividale del Friuli nella via Carlo
Alberto n. 2, di proprietà esclusiva del marito, già rilasciata dal sig. verrà Pt_1
data in uso alla moglie e alle figlie per la durata di un anno e per la precisione ad
abundantiam fino al 31 dicembre del 2025, data in cui dovrà essere lasciata libera da persone e cose e riconsegnata al signor perché possa Parte_1
trasferirvisi.
Prende atto che la signora sta provvedendo a sistemare una porzione Pt_2
della casa di cui erano comproprietari i suoi genitori, di cui lei ha ereditato la quota di 1/6 al decesso del padre, in Cividale del Friuli, via Giacomo Bront n. 10; dà atto che l'immobile è attualmente abitato solo dalla madre, nonna materna delle
2 minori, ed è dotato di quattro camere da letto e di tre bagni, su due piani più
mansarda, dunque, può ospitare comodamente sia la signora che le figlie, Pt_2
ciascuna in una stanza indipendente;
dà atto che la signora prevede di Pt_2
potervisi trasferire anche prima della scadenza pattuita del 31.12.2025.
Dà atto che la sopraindicata clausola avente a oggetto il rilascio dell'immobile da parte della signora è ritenuta fondamentale ed essenziale ai fini della Pt_2
determinazione anche delle altre condizioni poste alla base della presente separazione consensuale e che, pertanto, è improcrastinabile, talché dà atto che la sua mancata esecuzione farà sorgere in capo al concedente un diritto risarcitorio,
oltre che determinare un titolo esecutivo per il rilascio forzoso del detto immobile.
Prende atto che i coniugi concordemente dichiarano di avere attentamente vagliato l'interesse delle minori, prima di sottoscrivere la presente condizione n. 2).
Prende atto che durante il periodo in cui la casa familiare resterà nel godimento esclusivo della signora e delle figlie, il sig. si obbliga a continuare Pt_2 Pt_1
a pagare tutte le utenze relative al suddetto immobile (acqua, luce, gas, tassa rifiuti ecc.), a titolo di contribuzione nel mantenimento delle minori, mentre le spese ordinarie di manutenzione dell'abitazione saranno a carico della madre, signora
Pt_2
3. Dispone che il padre terrà le figlie con sé due pomeriggi alla settimana,
individuati nel mercoledì e venerdì (oltre a un eventuale pomeriggio, da concordare in base agli impegni lavorativi dei genitori e a quelli scolastici e sociali delle figlie) sino a dopo cena;
dispone che i pernottamenti delle minori presso il padre saranno avviati a partire dal momento in cui il sig. avrà la Pt_1
disponibilità di un'abitazione dotata di una camera per loro o tornerà a vivere nella propria casa, attualmente in uso alla moglie e saranno esercitati in conformità ai desideri espressi dalle figlie.
3 4. Ferma restando la previsione di cui sopra circa l'avvio differito dei pernottamenti presso il padre, dispone che in occasione delle feste natalizie i genitori trascorreranno con le figlie una settimana a testa, in maniera continuativa,
ferma restando, per i giorni di Natale e Capodanno, la regola dell'alternanza tra i genitori: dall'inizio delle vacanze sino alla sera del 30 e dalla sera del 30 sino al rientro a scuola (o alla sera prima se la seconda settimana è paterna); dà atto che i coniugi hanno concordato che per le feste natalizie 2024-2025 la prima settimana sarebbe stata quella materna. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, dispone che le figlie trascorreranno con i genitori, alternativamente tra loro, la metà del periodo di vacanza, avendo cura di distribuire, alternativamente ed in alternanza tra loro, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. In occasione delle vacanze estive,
dispone che ciascun genitore potrà trascorrere due settimane con le figlie, anche non consecutive, con impegno a comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di ferie entro il 30 aprile di ciascun anno, onde evitare eventuali sovrapposizioni di prenotazioni e/o di trasferte anche fuori porta. Prende atto che le parti precisano,
comunque, di voler assecondare le richieste delle figlie anche in merito alle superiori turnazioni e di dichiararsi disponibili in tal senso.
5. A titolo di contributo nel mantenimento delle figlie, il padre, oltre ad accollarsi i costi delle utenze della casa familiare e a concederne l'uso esclusivo a loro e alla madre, dà atto che autorizza sin d'ora la signora a fare richiesta all'INPS Pt_2
dell'assegno unico universale per le figlie e a trattenerlo interamente. Per il resto,
ciascun genitore si occuperà delle necessità ordinarie delle figlie (alimentari ecc.)
nei tempi di rispettiva permanenza presso l'una o l'altro. Dispone che questa previsione sarà in seguito rivista, con previsione del versamento di un contributo paterno mensile al mantenimento ordinario delle figlie di Euro 200,00, ciascuna
(Euro 400,00 complessivi) entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale
4 ISTAT come per legge, a far corso dalla mensilità successiva al rilascio della casa familiare di via Carlo Alberto n. 2, entro la data concordata, da parte della signora e delle figlie. Pt_2
6. Dispone che i genitori concorreranno a partire dal mese di novembre 2024, nella misura del 50% ciascuno, nelle spese della refezione scolastica e in tutte le spese straordinarie relative alle figlie, disciplinate secondo le previsioni del Regolamento
dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia protocollato presso il Tribunale
di Udine il 28.8.2015, che essi dichiarano di conoscere.
7. Prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e danno atto di null'altro avere da pretendere l'uno dall'altra sotto l'aspetto patrimoniale,
salvo il rispetto degli accordi riportati nella presente sentenza di separazione.
8. nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CIVIDALE DEL FRIULI
(UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 16, parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2017.
Udine, li 20/03/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
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