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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 21/05/2024, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 96/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
2^sez. Contenzioso Ordinario
R.G. 96/2023
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.Liliana Guzzo Presidente rel ed est
Dott. Maria Tulumello Consigliere
Dott.. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Zeno Perinelli giusta procura in atti appellante contro
(C.F. ) rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall' avv.to Fabio M. Mazzoni giusta procura generale alle liti autenticata dal
Notaio in data 9/12/2020, munita di Apostille in data Persona_1
11/12/2020 e dotata di traduzione asseverata
-appellato e contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Toldo giusta procura in atti pagina 1 di 21 -
e contro
CP_3
contumace
In punto: impugnazione della sentenza n. 246/2023 del Tribunale di Trento, pubblicata il
27.3.2023;
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 7.5.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della predetta sentenza
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: in riforma integrale dell'impugnata sentenza, per le ragioni dedotte in atto di appello dd. 28.04.2023, rigettare ogni avversaria domanda, negando le richieste avanzate;
IN VIA ISTRUTTORIA: si reitera la richiesta di voler ammettersi CTU - volta a determinare il valore dell'usufrutto relativo all'appartamento di Roma, via Scipione
Gaetano 13 con relative pertinenze (foglio 538, mappale 104 sub 501 e 502 del Catasto
Fabbricati del Comune di Roma), non essendo rilevante la perizia del Tribunale di
Roma, in quanto determinazione ex post e non al momento della data volta a determinare eventuali interessi extralegali.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, per entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE:
pagina 2 di 21 A) accertare e dichiarare il difetto dell'interesse ad impugnare in capo a Parte_1
con riferimento al motivo di appello n. IV per le ragioni esposte in parte motiva della comparsa;
B) accertare, in esito alla prima udienza di comparizione delle parti, l'inammissibilità
e/o manifesta infondatezza dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per tutte le ragioni esposte in parte motiva della comparsa, con l'adozione di ogni conseguente provvedimento a termini dell'art. 350 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE:
C) previa conferma della sentenza n. 246/2023 – R.G. 2301/2023 Tribunale di Trento, rigettare integralmente l'appello avversario per tutti i motivi esposti in atto, con conseguente rigetto altresì delle difese svolte in fatto ed in diritto dall'appellata sig.ra siccome tardive e comunque infondate per il medesimo ordine di Controparte_2
ragioni;
IN OGNI CASO:
E) condannare i sigg.ri ed al ristoro di spese e Parte_1 Controparte_2
compensi del presente giudizio ex D.M Giustizia 55/2014 come modificato ex D.M.
Giustizia 147/2022, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: F) si reitera, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., l'opposizione all'ammissione della CTU estimativa richiesta ex adverso, siccome inutile ai fini del decidere per le ragioni esposte
Per parte appellata Controparte_2
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della predetta sentenza
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere l'appello principale, con reiezione di ogni avversa tesi.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, per entrambi i gradi di giudizio
***
pagina 3 di 21 Con atto di citazione di data 23.7.2021 conveniva in Controparte_1
giudizio , e chiedendo che, accertato che Parte_1 Controparte_2 CP_3
egli era creditore di per la complessiva somma di € 157.969,00 per Parte_1
capitale, interessi e penale contrattuale, oltre a Rubli 143.459,00 per tasse governative, spese di rappresentanza, postali e notarili, giusta sentenza del Tribunale Distrettuale di
OS pubblicata il 20.9.2019 e divenuta definitiva il 22.10.2019, venisse dichiarato inefficace ex art 2901 cc nei confronti dell'attore l'atto di donazione a rogito Notaio di Trento del 19.11.2020 (trascritto in data 17.1.22020 presso l' Per_2 [...]
di Roma1 ai nn. Organizzazione_1
132556 reg gen. E 90412 reg part, trascrizione poi rettificata con nota n..137266 reg gen e 93870 reg. part.del 27.12.2020 a causa dell'erronea indicazione del diritto trasferito sulla nota originaria) atto con il quale aveva donato ad Parte_1 Controparte_2
e a la nuda proprietà dei beni immobili, così identificati: CP_3
- abitazione di tipo signorile cat. A1, foglio 538, particella 104, subalterno 501, piano T, via Scipione Gaetano n. 13, Roma,
- magazzini e locali di deposito cat. C2, foglio 538, particella 104, subalterno 502, piano
S1, via Scipione Gaetano n. 13, Roma,
- stalle, scuderie, rimesse, autorimesse cat. C6 foglio 538, particella 152, subalterno 1, piano T, via Scipione Gaetano n. 13, Roma.
Con ordine al Conservatore dei Registri immobiliari competente per territorio di trascrivere l'emananda sentenza.
A sostegno della domanda esponeva che la vicenda da cui era originato il credito accertato dal Tribunale Distrettuale di OS era da ricondursi ad un contratto di mutuo sottoscritto nell'aprile 2014 in forza del quale l'attore Controparte_1
aveva mutuato a l'importo di € 100.000,00 per la durata di un anno con Parte_1
previsione di un tasso di interessi del 1,5 % annuo e una penale di € 0,05% per ogni giorno di ritardo, scadenza che era stata prorogata di ulteriore 6 mesi (fino al pagina 4 di 21 11.11.2015) e che aveva visto poi una ulteriore e proroga sino 1.5.2016 con aumento della penale per il ritardo sino allo 0,5% per ciascun giorno di ritardo.
Allegava l'attore che alla scadenza lo non aveva restituito la somma capitale né Pt_1
corrisposto gli interessi e le penali contrattualmente pattuite sicchè egli aveva adito l'autorità giudiziaria russa che aveva emesso la su citata sentenza. Successivamente al passaggio in giudicato della sentenza e comunque successivamente all'insorgere del credito il debitore si era spogliato dei propri beni immobili donando la nuda proprietà degli stessi.
Esponeva che sussistevano tutti i requisiti richiesti per agire ex art 2901 cc: in primis era sufficiente esser titolari di una ragione di credito anche sol litigiosa e nel caso di specie era indubbia la sua qualità di creditore ai sensi e per gli effetti della norma citata posto che il suo credito era stato anche accertato con la richiamata sentenza del
Tribunale di OS , automaticamente riconosciuta in Italia ex art 64 L 218/95.
L'atto dispositivo era successivo all'insorgenza del credito e trattandosi di atto gratuito era sufficiente la sola consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore consapevolezza esistente in capo a non senza aggiungere in Parte_1
ogni caso che la sussistenza di vincolo di parentela con le donatarie, figlie del donante faceva ritenere che l'unico scopo dell'atto fosse stato quello di sottrarre i beni alla garanzia del creditori
Sussisteva altresì il requisito oggettivo ovvero l'eventus damni e ciò sia sotto il profilo
“quantitativo” essendo concreto il pericolo che il residuo patrimonio del debitore non fosse capiente rispetto alla entità del credito sia sotto il profilo “qualitativo” posto che la donazione della nuda proprietà rendeva più difficoltosa la soddisfazione del credito.
si costituiva in giudizio affermando in primis che doveva escludersi il Parte_1
riconoscimento diretto della sentenza del Tribunale di OS ex art 64 L218/95 difettando il requisito della lettera g) posto che erano stati riconosciuti importi a titolo di penale/interessi per il periodo dal 15.4.2014 al 5.8.2019 di carattere usurario, e ciò integrava contrarietà all'ordine pubblico. Osservava sul punto che il Tribunale di pagina 5 di 21 OS con la sentenza invocata dall'attore aveva già esso stesso ridotto gli importi dovuti a titolo di penale rispetto a quanto richiesto in base alle pattuizioni contrattuali portandoli ad € 50.000,00 (anziché € 613.78200) riconoscendo l'esorbitanza, anche per il diritto russo, degli interessi di mora concordati;
tuttavia l'importo riconosciuto in sentenza come “penale” era comunque superiore ai limiti di legge consentiti dal sistema italiano avendo il Tribunale applicato un tasso fisso del 9,5 % annuo sul capitale di €
100.000,00 maggiore dei serie tassi soglia usura di cui alla serie storica del periodo di riferimento.
Aggiungeva che vi era “ ignoranza della lingua utilizzata nella redazione del testo contrattuale che potrebbe comportare l'annullabilità dello stesso per errore”.
Inoltre affermava che non aveva ricevuto la notifica della citazione avanti il Tribunale di OS né copia della sentenza.
Ancora deduceva che l'atto di disposizione era anteriore al sorgere del credito e non sussistevano né il consilium fraudis del debitore né la partecipatio dei terzi acquirenti.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree e la condanna dell'attore ex art
96 terzo comma cpc e non si costituivano in giudizio. CP_3 Controparte_2
Con memoria ex art 183 VI comma n.1 cpc l'attore contestava nel dettaglio le allegazioni e difese attoree e precisava le conclusioni richiedendo che “accertata e dichiarata ai sensi dell' art 67 comma 3 L 218 /95 la piena efficacia ai fini del presente giudizio della sentenza del Tribunale di OS” … ed accertato che il convenuto era suo debitore per la complessiva somma di € 157.968,00 venisse dichiarata l'inefficacia dell'atto di donazione del 19.11.2020 .
A sua volta deducendo che la resistenza di in giudizio era connotata da Parte_1
malafede l'attore formulava domanda di condanna nei confronti dello stesso ex art. 96 co. 1 e/o co. 3 c.p.c. .
Con sentenza n. 246/2023 pubblicata il 27.3.2023 RG 2301/2023 il Tribunale di Trento accertata la efficacia ai sensi dell'art 67 comma 3 L 218/95 della sentenza del pagina 6 di 21 Tribunale di OS ed accertato che era creditore di Controparte_1
in virtù della predetta sentenza della complessiva somma di € 157.968,00 Parte_1
per capitale interessi e penale contrattuale oltre Rubli 143.459 per tasse governative, spese di rappresentanza postali e notarili, dichiarava l'inefficacia dell' atto di donazione dd 19.11.2020, ordinando al competente Conservatore dei Registri immobiliari la trascrizione della sentenza.
Per quanto qui di interesse il Tribunale di Trento perveniva all'accertamento incidentale della efficacia della sentenza del Tribunale di OS motivando che era stato provato che l'atto introduttivo del giudizio era stato posto a conoscenza del convenuto Pt_1
nel rispetto della legge del luogo in cui si era svolto il giudizio di tal che doveva escludersi la violazione dei diritti di difesa ex art 64 L 218/95 lett b): sottolineava sul punto come la stessa sentenza straniera desse atto di ciò ed altresì come i documenti prodotti, attestassero le notifiche di ben tre citazioni a comparire, pervenute alla residenza del convenuto in Italia.
Osservava altresì il Tribunale che le buste relative agli atti notificati erano redatte sia in caratteri cirillici che latini e che il convenuto non aveva contestato di averli ricevuti
Ancora il Tribunale motivava che la pretesa ignoranza della lingua era “ smentita dai costanti rapporti commerciali intrattenuti dallo con soggetti operanti sul Pt_1
territorio della Federazione Russa sin dagli anni 2000 e dalla qualità di esperto di economia e commercio russi, che gli ha consentito di partecipare a convegni sulla materia”.
Infine circa il requisito di cui alla lettera g) affermava che la tesi del convenuto della contrarietà all'ordine pubblico della sentenza straniera non era condivisibile sia perché
l'istituto della penale non era soggetto alla verifica del superamento dei tassi soglia d'usura prevista dalla L 108/96 sia perché in ogni caso il convenuto aveva fatto riferimento ai tassi soglia previsti per la categoria “mutui con garanzia a tasso variabile” che non trovavano applicazione nel caso di specie, trattandosi di rapporti tra privati pagina 7 di 21 riconducibili alla categoria dei “crediti personali “ erogati in via occasionale da soggetti che non svolgevano in via professionale l'attività creditizia.
Quanto ai requisiti soggettivi dell'azione ex art 2901 cc osservava che l'atto dispositivo gratuito era successivo all'insorgenza del credito, che ogni riferimento al consilium fraudis e alla partecipatio fraudis si appalesava inconferente e riteneva sussistente l'unico requisito richiesto ovvero la consapevolezza del debitore di ledere con l'atto dispositivo le ragioni creditorie;
aggiungendo che ancorchè non necessarie l'allegazione e prova dello stato psicologico del terzo nel caso di specie, essendo donatarie le figlie, era estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria del disponente.
Ritenuta anche la sussistenza dell'eventus damni sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo accoglieva dunque la domanda revocatoria
Oltre a ciò condannava al pagamento ex art 96 comma 1 e/o 3 cpc in Parte_1
favore dell'attore della somma di € 2000,00 e lo condannava i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
Per la riforma di tale sentenza proponeva appello . Parte_1
Si costituiva , chiedendo in via preliminare che venisse Controparte_1
accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello ai sensi dell'art 348 bis cpc e il difetto di interesse ad impugnare riferimento al IV motivo d'appello di cui infra;
in via principale chiedeva la conferma della sentenza e il rigetto dell'appello
Si costituiva anche instando per l'accoglimento dell'appello principale, Controparte_2
con reiezione di ogni avversa tesi.
non si costituiva in giudizio e se ne dichiara la contumacia in questa CP_3
sede.
La causa veniva rimessa in decisione il 16.4.2024
Ragioni della decisione
pagina 8 di 21 Con riferimento al quarto motivo di appello è fondata l'eccezione preliminare dell' appellato di difetto di interesse all'impugnazione. Invero Controparte_1
con detto motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado deducendone l'erroneità laddove è stata ritenua la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alle donatarie. Il giudice di primo grado quanto all'elemento soggettivo per l'accoglimento della revocatoria ha motivato che l'atto dispositivo è posteriore all'insorgenza del credito, che trattasi di atto gratuito e che dunque è “ sufficiente la consapevolezza in capo al debitore stesso ( e non anche del terzo beneficiario) del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione venga in concreto rarecato alle ragioni del creditore…”. Ha poi proseguito: “A ciò si aggiunga che ancorchè non siano necessarie l'allegazione e la prova dello stato pisicologico del terzo nell'atto dispositivo a titolo gratuito, nel caso di specie la sussistenza dei un vincolo di parentela tra il terzo acquirente e il debitore rende estremamente verosimile che il terzo fosse a conoscenza…” . L'appellante ha censurato solo detta parte “aggiuntiva” e non la distinta ratio decidendi esposta nella prima parte;
poiché la ratio decidendi non impugnata è autonoma e singolarmente idonea a sorreggere sul piano logico e giuridico, la statuizione in punto elemento psicologico, difetta in ordine al quarto motivo di appello l' interesse dell'appellante all'impugnativa ex art 100 cpc.
Va invece rigettata la eccezione di inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello ex art 348 bis cpc svolta sempre in in via preliminare da Controparte_1
sub b ): ritene la Corte che nella fattispecie i motivi di appello
[...]
raggiungano la soglia della specificità, avendo l'appellante indicato i punti della decisione reputati ingiusti con indicazione dei presupposti fattuali e della sussunzione giuridica, altresì ritenendosi che la sua infondatezza non sia de plano manifesta ex art
348 bis cpc
I motivi di appello (non dichiarati inammissibili) vanno rigettati per i motivi che seguono.
pagina 9 di 21 quale primo motivo di appello si duole della violazione dell'art 67 L Parte_1
218/95 e dell'art. 30 D. lgs 150/11 nonché degli artt. 100 e 102 cpc con riferimento al riconoscimento della pronuncia straniera.
In primo luogo ha affermato che il potere di riconoscere le sentenze straniere ai sensi dell'art 30 D.Lgs 150/11 è devoluto alla competenza funzionale ella Corte d'Appello da adirsi tramite rito sommario mentre solo in caso di contestazione sussiste il potere di riconoscimento incidentale ex art 67 comma 3 L 218/95. Sostiene che nel caso in esame l' attore ha agito in via principale chiedendo sin dalla citazione il riconoscimento della sentenza straniera, quanto ancora nessuna contestazione era stata mossa, riconoscimento per il quale avrebbe invece dovuto rivolgersi alla Corte d'Appello.
In secondo luogo lamenta il difetto l'interesse dell'attore a detto riconoscimento non richiedendo l'azione ex art 2901 cc . la prova di una sentenza o di un titolo esecutivo ma solo di un credito che prescinde da qualsiasi statuizione giudiziale o riconoscimento di tal che la pronuncia del Tribunale di OS sarebbe ininfluente.
La affermazione secondo cui l'attore in primo grado avrebbe proposto una domanda di riconoscimento in via principale della sentenza straniera non è affatto condivisibile.
Giova rilevare che il sistema di diritto internazionale privato si fonda sul principio dell'automatico riconoscimento della sentenza straniera quando soddisfa determinati requisiti senza necessità di instaurare apposito procedimento davanti all' autorità giudiziaria, principio codificato, per le sentenze, dall'art 64 L 218/1995: ciò comporta l'attribuzione alla decisione straniera, quando venga invocata nel nostro Paese degli effetti propri dell'atto giurisdizionale, senza però attribuire il diritto di procedere in executivis tant'è che in caso di mancata ottemperanza al fine di soddisfare la pretesa in sede esecutiva l'interessato deve invece istaurare il procedimento di accertamento dei requisiti per il riconoscimento ex art 67 primo comma L citata, per il quale è competente la Corte d'Appello la quale può essere altresì adita con domanda di in via principale anche in caso di contestazione.
pagina 10 di 21 Ai sensi del comma 3 dell'art 67 L 218/95 poi nel caso in cui venga invocata in un procedimento la sentenza straniera per gli effetti propri dell'atto giurisdizionale straniero discendenti dal suo riconoscimento automatico ex art 64 L 218/95 e nel corso di detto processo vi siano contestazioni, sul riconoscimento il giudice adito pronuncia “con efficacia limitata al giudizio”: ed è ciò che è accaduto nella fattispecie in cui lungi dal richiedere una pronuncia di accertamento ex art 67 primo comma L
218/95 l'attore in primo grado ha semplicemente invocato, ai fini di comprovare il
“credito” atto a sorreggere la domanda di revocatoria, oltre al contratto di mutuo anche la sentenza straniera divenuta definitiva dando conto del suo automatico riconoscimento;
all'esito delle contestazioni svolte in giudizio dal convenuto Pt_1
circa la riconoscibilità di detta sentenza, ne ha poi legittimamente richiesto
[...]
l'accertamento incidentale ad opera del giudice procedente, come consentito dall' art
67 terzo comma L 218/95 .
Neppure può dirsi che l'attore difettasse di interesse a richiedere ciò posto che se è ben vero che per l'azione revocatoria è sufficiente una “ragione di credito” e dunque anche un credito non ancora accertato giudizialmente ciò non toglie che l'attore ben potesse procedere a dare la relativa prova anche a mezzo del decisum di una sentenza che corroborasse la sua posizione creditoria, essendo un accertamento giudiziale sul punto del tutto dirimente.
Quale secondo motivo d'appello censura la sentenza appellata per aver Parte_1
ritenuto riconoscibile la sentenza straniera nel mentre vi sarebbe difetto di requisiti di riconoscibilità della sentenza straniera ex art 67 L 218/95
Ciò in primo luogo per mancata traduzione in lingua italiana sottolineando anche la rilevanza della conoscibilità dell'atto giudiziario straniero ai sensi e fini di cui all'art 64 coma 1 lett. b) L 218 /95; asserisce che vi è erronea motivazione laddove in sentenza
è stato ritenuto che l'odierno appellante conosca la lingua russa, affermando che non vi
è prova di ciò ed altresì affermando che la lingua italiana è espressamente prevista pagina 11 di 21 dall'art 12 della L. 11.12.1985 n.766 che ha ratificato la Convenzione bilaterale tra
Italia e Russia del 25.1.1979.
Aggiunge che la notifica non è stata eseguita “come parrebbe imporre la convenzione, per via consolare”.
Censura altresì la sentenza appellata per aver essa ritenuto la non contrarietà della sentenza straniera all'ordine pubblico: afferma che l'istituto della penale contrattuale è soggetto alla verifica del superamento del tasso soglia d'usura previsto dalla L 108/96 poiché di là del nomen iuris utilizzato si tratta pur sempre di remunerazione del capitale per il ritardo pagamento e dunque di interessi moratori. Afferma altresì che l'art 1 del
D.M. del 24.1.2020 stabilisce per il “credito personale” tassi medi del 9,49% e massimo del 15,8% e che la debenza di una penale di € 50.000,00 per tre anni
“sembra” esorbitare da ciò e sul punto richiede un approfondimento peritale.
La questione della notifica e della lingua vengono affrontate congiuntamente.
Si osserva che lo in primo grado ha originariamente semplicemente negato sic Pt_1
et simpliciter di aver ricevuto una qualsivoglia notifica della citazione in giudizio davanti al Tribunale di OS svolgendo altresì considerazioni circa la lingua in riferimento al solo contratto di mutuo e non alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
già in primo grado però dopo la produzione in giudizio delle cartoline attestanti la notifica ha affermato che detta notifica avrebbe dovuto essere effettuata per via consolare, e ha censurato il mancato utilizzo della lingua italiana: non può ritenersi dunque ( contrariamente a quanto affermato dall'appellante) che il motivo di appello in parte qua abbia carattere di novità, benchè solo in sede di appello sia poi stata invocata la convenzione italo russa del 25.1.1979 ratificata nel 1985
Giova rilevare che la sentenza del Tribunale di OS dà atto che il convenuto, rimasto contumace, è stato debitamente informato dell'orario e del luogo dell'udienza ma è principio giurisprudenziale consolidato che il giudice italiano nell'effettuare il giudizio di riconoscimento non possa limitarsi a prendere atto di quanto sul punto affermato dal giudice straniero bensì' debba verificare se ciò sia effettivamente avvenuto “ in
pagina 12 di 21 conformità al quanto previsto dalla legge del luogo in cui si è svolto il processo” a ciò aggiungendosi che vige il principio iura novit curia anche con riferimento a detta “legge del luogo”
Orbene la convenzione italo russa richiamata dall'appellante è del tutto inconferente ai fini che qui occupano posto che la modalità di comunicazione/notifica colà indicata riguarda l'assistenza nelle “commissioni di rogatoria” (ivi comprese le notifiche di documenti); opera invece nella materia de qua la Convenzione dell'Aja del 1965 relativa “alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale” a cui la Federazione Russa ha aderito così come l'Italia. Detta Convenzione oltre a prevedere all'art 5 la modalità notificatoria tramite “autorità centrale” , all'art 10 prevede altre modalità notificatorie tra cui la notifica per posta, salva opposizione della Stato “destinatario”, opposizione che l'Italia non ha formulato;
in ragione di ciò per l' ordinamento russo, stante la ratifica della Convenzione de qua, ben poteva la notifica essere effettuata tramite servizio postale internazionale, modalità che il Tribunale russo ha adottato, peraltro non solo per notificare l'inizio del procedimento ma anche il susseguirsi delle successive udienze, notifiche di cui danno ampia prova i documenti prodotti in primo grado e richiamati sul punto nella appellata sentenza: trattasi di notifiche internazionali effettuate per posta, con le cartoline che ne attestano il ricevimento.
Quanto alla lingua devesi osservare che non vi era affatto obbligo di traduzione in lingua italiana come invece preteso dall'appellante. già l' art 5 della Convenzione prevede che la notifica debba essere effettuata o secondo la legislazione prevista dalla legge dello Stato richiesto ovvero secondo una forma particolare chiesta dal notificante purché questa sia compatibile con la legislazione dello Stato richiesto e prevede che
L'Autorità centrale dello Stato richiesto abbia facoltà (non obbligo ) di chiedere che l'atto proveniente da un richiedente estero sia redatto o tradotto nella propria lingua ufficiale.
pagina 13 di 21 Con riferimento poi all'art 10 che viene qui specificamente in esame nessuna necessità di traduzione è prevista in Convenzione (v sul punto, in termini, si legga anche Cassazione civile sentenza n. 3919/2011) di tal che anche sotto tale profilo la notifica risulta effettuata correttamente: l'atto introduttivo del giudizio è stato dunque portato a conoscenza del convenuto secondo quanto richiesto dall' art 67 lett b L
218/95, anche sotto il profilo della lingua utilizzata "in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo” ovvero in conformità alla
Convenzione dell'Aja sopra citata, che non prevede per la notifica postale traduzione e al cui rispetto cui era tenuta secondo il suo ordinamento la Federazione russa avendola ratificata.
Devesi poi ritenere che anche dal punto di vista “sostanzialistico” non siano stati violati i diritti essenziali di difesa ex art 67 lett b) 218/15 posto che gli atti giunti al destinatario , legittimamente non tradotti in italiano, gli consentivano di Parte_1
esercitare i suoi diritti.
Sul punto va rilevato che da notizie di stampa mai smentite nel loro contenuto fattuale dall'appellante (v doc 15 prodotto dall'appellato in primo grado) risulta che Pt_1
è soggetto che ha rivestito posizioni di assoluto rilievo in società del “
[...] Org_2
avente società controllate russe e/o con partnership russe, le quali per molti
[...]
anni hanno intrattenuto rapporti commerciali “privilegiati” con la Russia, con presenza sul territorio della Federazione Russa dall'anno 2002 dove è stata sviluppata una serie di progetti in campo infrastrutturale nonchè di assistenza alle imprese.
In tale contesto risulta che la “Segreteria estero” della società/gruppo avesse quale Org_2
suo riferimento apicale proprio Parte_1
Risulta ancora che sempre abbia partecipato ad un dibattito in diretta Parte_1
radiofonica a OS su ''Echo Moscow Radio'' sulle metodologie introdotte per gli investimenti immobiliari in Russia, annunciando un importante affare ( restauro e Org conversione in dell´ex di nei pressi di Org_3 Org_4 Org_5
pagina 14 di 21 Pietroburgo nonché recupero della relativa tenuta) di cui si sarebbe occupata una
[...]
con altri partner istituzionali ed imprenditoriali della Regione di Leningrado. Org_7
Lo stesso contratto di mutuo che lo vede quale parte contraente “ in proprio” è stato concluso a OS;
esso è redatto sia in lingua russa che in lingua inglese ma vi è la clausola n. 8 che prevede specificamente che in caso di qualche differenza tra la versione russa e quella inglese prevalga la versione russa: è da ritenersi, che Pt_1
soggetto quantomeno normalmente avveduto, viste le importanti cariche
[...]
societarie rivestite, ben avesse strumenti per comprendere il relativo testo in lingua russa , stante la rilevanza di essa essendo stata stata considerata anche in sede di
“Agreement” da egli sottoscritto, come prevalente.
Le considerazione relative al contratto, considerate unitamente alle circostanze di cui sopra e cioè le ultra decennali frequentazioni con il mondo degli affari ed istituzionale russo, non solo protratte per decenni nel tempo ma anche così rilevanti da esser egli stesso chiamato a partecipare a dibattito in una diretta radiofonica di una radio di
OS, e da esser stato individuato proprio egli stesso quale referente” della
“Segreteria estero” di fanno ritenere che egli avesse gli “strumenti” anche Org_2
linguistici del caso.
Le notifiche sono state ben tre. In ciascuna busta come rilevato nella appellata sentenza è stato indicato oltre al destinatario anche il mittente (in caratteri cirillici e latini); nelle citazioni per le varie udienze vi erano poi le indicazioni sufficienti a comprendere che vi era il giudizio, che lo era chiamato a parteciparvi come Pt_1
convenuto, con indicazione del luogo, data ed ora delle udienze e indicazione della facoltà di dedurre elementi di prova, oltre che con indicazione delle conseguenze della mancata comparizione: non è ipotizzabile stante quanto sopra indicato che Pt_1
ricevute dette notifiche alla sua residenza, non fosse stato in grado di
[...]
decodificarne il contenuto.
Il motivo di appello in parte qua va dunque rigettato.
pagina 15 di 21 Anche con riferimento alla pretesa insussistenza del requisito di cui all'art 64 lett.g) L
218/95 il motivo di appello va rigettato sia pure con diversa motivazione rispetto a quella spesa nella appellata sentenza,
Sul punto giova richiamare, fra altre, la chiara ordinanza della Corte di Cassazione n.
8472 pubblicata il 24.3.2023 in cui è ben precisato che “costuisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui: «In sede di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale estero ex art. 67 della l. n. 218 del 1995, la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento» (Cass., Sez. Un., 31 marzo 2021, n. 9006)”…. Occorre avere ben chiaro, cioè, che il congegno introdotto dall'articolo 64 della legge di riforma del d.i.p., laddove esclude il riconoscimento se le disposizioni della sentenza
«producono effetti contrari all'ordine pubblico», non lascia al giudice del riconoscimento alcun margine di controllo sul merito della decisione adottata. E la lettera della norma è espressione della ratio sottesa alla disciplina da essa recata, la quale è posta a favorire la circolazione delle sentenze straniere, circolazione che rimarrebbe gravemente pregiudicata se il giudizio di riconoscimento potesse assumere i connotati di un controllo di merito sul contenuto della sentenza oggetto della domanda di riconoscimento.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione si discuteva del riconoscimento di sentenza emessa dal Tribunale coerano di Seul che aveva riguardato un contratto di mutuo, sentenza di cui il ricorrente predicava la contrarietà all'ordine pubblico posto che il contratto di mutuo prevedeva interessi del 25 % ritenuti dal ricorrente usurari.
La Corte con condivisibile motivazione ha invero affermato sulla base dei su richiamati principi che “ bastava prendere atto che la sentenza di Seoul ha escluso che
pagina 16 di 21 l'operazione economica realizzata fosse stata conclusa in violazione della locale disciplina antiusura, ove era fissato un tasso soglia del 25%, il che esime dal constatare che il carattere usurario dell'interesse praticato, in particolare dell'interesse moratorio, fissato nella misura del 19%, è stato erroneamente desunto dai ricorrenti in riferimento al tasso-soglia applicabile in Italia”
Nel caso qui in esame il giudice della Federazione Russa ha valutato in sentenza d'ufficio la usurarietà della pattuizione della penale e ne ha ridotto il quantum alla somma che egli ha ritenuto in sentenza “proporzionanta” . Va da sé che è precluso al giudice italiano, in forza dei sopra richiamati consolidati principi di diritto internazionale privato, sindacare nel merito la correttezza o meno della valutazione fatta sul punto in sentenza dal giudice russo, a ciò aggiungendosi che men che mai vengono in rilievo i tassi soglia applicabili in Italia. Di qui anche l'inconferenza del chiesto accertamento peritale.
Il secondo motivo d'appello va dunque conclusivamente rigettato.
Va rigettato anche il terzo motivo di appello.
afferma che vi è “ insussistenza di credito tutelabile ex art 2901 cc” Parte_1
per assenza di prova di una sua valida esistenza: ciò in quanto nessuna rilevanza assumerebbe la sentenza del Tribunale di OS, in tesi non riconoscibile, ed altresì in quanto il contratto di mutuo prevede importi accessori in misura extralegale e dunque il credito non può ricevere tutela ponendosi “al di fuori dei limiti legali” .
Come sopra esposto in primis la sentenza straniera è riconoscibile.
A ciò si aggiunga che anche a prescindere dalla sentenza de qua il credito è comprovato dal contratto di mutuo e successivi accordi modificativi: la legge applicabile a detta fattispecie contrattuale, ex art 5 del contratto di mutuo, è la legge russa ed essa non prevede affatto che il contratto sia tout court nullo in caso di penale
“sproporzionata” e che detta pattuizione travolga il contratto medesimo, attribuendo invece l'art 333 comma 1 del codice civile della Federazione russa la mera facoltà di sua riduzione.
pagina 17 di 21 Il terzo motivo d'appello va dunque rigettato.
Con il quinto motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente l' eventus damni : afferma l'appellante che l'atto dispositivo non ha comportato variazione “qualitativa” del bene che funge da garanzia patrimoniale, essendo rimasto comunque un diritto reale (l'usufrutto) in capo al donatario;
ha altres' rilevato che il saldo degli strumenti finanziari e del conto corrente andava valutato con riferimento al momento in cui era stato posto in essere l'atto dispositivo ed in allora detti saldi erano più che adeguati a garantire il credito ed ha censurato la appellata sentenza nella parte in cui ha a ritenuto che non rilevasse la documentazione comprovante la consistenza di detti saldi poiché riferita all'epoca dell'atto di donazione e non del giudizio. L'appellante ha anche chiesto Ctu volta a determinare il valore dell'usufrutto da egli indicato come diritto ampiamente sufficiente a garantire il credito.
Va rammentato che in tema di azione revocatoria ordinaria, il c.d. eventus damni, va declinato come “pregiudizio “ arrecato alle ragioni del creditore dall'atto di disposizione del debitore “ per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità” (v Cass civ ord n. 5815/2023) . La valutazione della sussistenza di detto requisito, venendo in rilievo non un danno effettivo e già conclamato ma un mero “pericolo di danno” va compiuta “ con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro ….” . ( v la citata Cass 5815/2023 che richiama: Cass., sez. 6-
3, 08/08/2018, n. 20671; Cass., sez. 6-3, 12/03/2018, n. 5860; Cass., sez. 3, 25/05/2017,
n. 13172, Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). La motivazione della sentenza appellata va dunque corretta nel senso che non è irrilevante la documentazione dimessa dallo relativa ai suoi saldi del conto corrente e agli strumenti finanziari al momento Pt_1
pagina 18 di 21 dell'atto dispositivo, dovendosi invece valutare, l'eventus damni, anche tenendosi conto di detta documentazione, ma sottoponendo la stessa unitamente agli altri elementi di prova, al giudizio prognostico di cui si è detto, rivolto al futuro .
Sul punto devesi evidenziare che l'atto dispositivo come ben indicato nella appellata sentenza ha riguardato un diritto reale afferente l'unico complesso immobiliare in titolarità del debitore;
con detta donazione ha alienato la nuda proprietà Parte_1
dell'immobile a titolo gratuito, determinando non solo una riduzione quantitativa del suo patrimonio stesso ma anche nel contempo una variazione “qualitativa” delle compenti del suo complessivo patrimonio che ha reso più difficoltosa ed incerta la esecuzione coattiva del credito: è di tutta evidenza che vi è stata una riduzione della componente immobiliare del patrimonio, componente che è quella che maggiormente tutela il creditore, essendo meno facilmente “occultabile” e/o disperdibile rispetto a componenti in denaro e a componenti “mobiliari”. All'esito dell'atto dispositivo in titolarità del debitore è rimasto un diritto reale parziario di usufrutto e non più il diritto reale di piena proprietà, in tal modo risultando ben ridotta quella parte del patrimonio immobiliare più tutelante per le ragioni del creditore
Gli strumenti finanziari ( in particolare fondi di investimento in valuta estera) indicati dallo sono beni facilmente liquidabili e quindi non ne è garantita la loro Pt_1
conservazione ai fini della tutela nel tempo delle ragioni del creditore così come il saldo positivo del conto corrente bancario riguardante denaro;
la loro consistenza al momento dell'atto dispositivo non elide dunque il giudizio prognostico, per il futuro, di atto pregiudizievole della donazione della nuda proprietà dell'unico compendio immobiliare del debitore, avendo determinato detta donazione un evidente peggioramento non sol quantitativo ma anche qualitativo della possibilità di soddisfazione del credito che in assenza di detto atto avrebbe potuto trovare più agevole tutela.
Detto diritto di usufrutto del resto a distanza di qualche anno dall'atto dispositivo è stato valutato in sede di esecuzione immobiliare promossa da altro creditore in € 425.000,00 (
pagina 19 di 21 posto a base d'asta) valore passibile di decurtazione del 25% in sede di vendita coattiva: a ciò si aggiunga che la valutazione prognostica deve tener conto non solo della consistenza della ragione di credito del creditore che ha agito in revocatoria ma anche del fatto che vi erano presumibilmente in allora anche altre ragioni di credito verso lo posto che già qualche mese dopo il compimento dell' atto dispositivo Pt_1
in oggetto, nell'aprile 2021 è stata promossa azione revocatoria da altro creditore,
( vedi dati della nota di trascrizione riprodotti a pag 24 della perizia Persona_3
depositata sub doc 16 dall'attore in primo grado), che ha poi agito esecutivamente per un credito a sua volta di oltre € 157.000,00. Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto risulta superflua la CTU richiesta dall'appellante.
Anche il quinto motivo di appello va dunque rigettato.
Con il sesto motivo di appello l'appellante lamenta la insussistenza di ragioni per la condanna ex art 96 cpc;
sul punto non vi è ragione per discostarsi dalle valutazioni svolte nella appellata sentenza che non si è limitata sul punto ad una motivazione “di stile” ma ha indicato i plurimi elementi da cui è stata desunta la malafede del convenuto tra cui inter alia segnatamente allegazioni palesemente e “volutamente” distoniche rispetto ai documenti prodotti.
Conclusivamente l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata
Al rigetto dell'appello segue la condanna di e in Parte_1 Controparte_2
solido a rimborsare a le spese del grado, alla cui Controparte_1
liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con D.M.
10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, avuto riferimento allo scaglione di valore da € 52.001,00 fino ad Euro 260,00 ,00 ) e alla complessità media.
Non si fa luogo alla pronuncia sulle spese di lite del grado nel rapporto con CP_3
attesa la contumacia di quest'ultima
[...]
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
pagina 20 di 21
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 246/2023 del Tribunale di Trento
1)rigetta l'appello confermando la sentenza impugnata;
2) condanna e in solido a rifondere a Parte_1 Controparte_2 [...]
le spese del grado, che si liquidano in Euro 14.317,00 per Controparte_1
compensi professionali , oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
3)nulla sulle spese di lite del presente grado con riferimento a CP_3
4) sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Deciso in Trento 7 maggio 2024
La Presidente rel ed estens
Dott Liliana Guzzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
2^sez. Contenzioso Ordinario
R.G. 96/2023
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.Liliana Guzzo Presidente rel ed est
Dott. Maria Tulumello Consigliere
Dott.. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Zeno Perinelli giusta procura in atti appellante contro
(C.F. ) rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall' avv.to Fabio M. Mazzoni giusta procura generale alle liti autenticata dal
Notaio in data 9/12/2020, munita di Apostille in data Persona_1
11/12/2020 e dotata di traduzione asseverata
-appellato e contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Toldo giusta procura in atti pagina 1 di 21 -
e contro
CP_3
contumace
In punto: impugnazione della sentenza n. 246/2023 del Tribunale di Trento, pubblicata il
27.3.2023;
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 7.5.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della predetta sentenza
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: in riforma integrale dell'impugnata sentenza, per le ragioni dedotte in atto di appello dd. 28.04.2023, rigettare ogni avversaria domanda, negando le richieste avanzate;
IN VIA ISTRUTTORIA: si reitera la richiesta di voler ammettersi CTU - volta a determinare il valore dell'usufrutto relativo all'appartamento di Roma, via Scipione
Gaetano 13 con relative pertinenze (foglio 538, mappale 104 sub 501 e 502 del Catasto
Fabbricati del Comune di Roma), non essendo rilevante la perizia del Tribunale di
Roma, in quanto determinazione ex post e non al momento della data volta a determinare eventuali interessi extralegali.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, per entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE:
pagina 2 di 21 A) accertare e dichiarare il difetto dell'interesse ad impugnare in capo a Parte_1
con riferimento al motivo di appello n. IV per le ragioni esposte in parte motiva della comparsa;
B) accertare, in esito alla prima udienza di comparizione delle parti, l'inammissibilità
e/o manifesta infondatezza dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per tutte le ragioni esposte in parte motiva della comparsa, con l'adozione di ogni conseguente provvedimento a termini dell'art. 350 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE:
C) previa conferma della sentenza n. 246/2023 – R.G. 2301/2023 Tribunale di Trento, rigettare integralmente l'appello avversario per tutti i motivi esposti in atto, con conseguente rigetto altresì delle difese svolte in fatto ed in diritto dall'appellata sig.ra siccome tardive e comunque infondate per il medesimo ordine di Controparte_2
ragioni;
IN OGNI CASO:
E) condannare i sigg.ri ed al ristoro di spese e Parte_1 Controparte_2
compensi del presente giudizio ex D.M Giustizia 55/2014 come modificato ex D.M.
Giustizia 147/2022, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: F) si reitera, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., l'opposizione all'ammissione della CTU estimativa richiesta ex adverso, siccome inutile ai fini del decidere per le ragioni esposte
Per parte appellata Controparte_2
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della predetta sentenza
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere l'appello principale, con reiezione di ogni avversa tesi.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, per entrambi i gradi di giudizio
***
pagina 3 di 21 Con atto di citazione di data 23.7.2021 conveniva in Controparte_1
giudizio , e chiedendo che, accertato che Parte_1 Controparte_2 CP_3
egli era creditore di per la complessiva somma di € 157.969,00 per Parte_1
capitale, interessi e penale contrattuale, oltre a Rubli 143.459,00 per tasse governative, spese di rappresentanza, postali e notarili, giusta sentenza del Tribunale Distrettuale di
OS pubblicata il 20.9.2019 e divenuta definitiva il 22.10.2019, venisse dichiarato inefficace ex art 2901 cc nei confronti dell'attore l'atto di donazione a rogito Notaio di Trento del 19.11.2020 (trascritto in data 17.1.22020 presso l' Per_2 [...]
di Roma1 ai nn. Organizzazione_1
132556 reg gen. E 90412 reg part, trascrizione poi rettificata con nota n..137266 reg gen e 93870 reg. part.del 27.12.2020 a causa dell'erronea indicazione del diritto trasferito sulla nota originaria) atto con il quale aveva donato ad Parte_1 Controparte_2
e a la nuda proprietà dei beni immobili, così identificati: CP_3
- abitazione di tipo signorile cat. A1, foglio 538, particella 104, subalterno 501, piano T, via Scipione Gaetano n. 13, Roma,
- magazzini e locali di deposito cat. C2, foglio 538, particella 104, subalterno 502, piano
S1, via Scipione Gaetano n. 13, Roma,
- stalle, scuderie, rimesse, autorimesse cat. C6 foglio 538, particella 152, subalterno 1, piano T, via Scipione Gaetano n. 13, Roma.
Con ordine al Conservatore dei Registri immobiliari competente per territorio di trascrivere l'emananda sentenza.
A sostegno della domanda esponeva che la vicenda da cui era originato il credito accertato dal Tribunale Distrettuale di OS era da ricondursi ad un contratto di mutuo sottoscritto nell'aprile 2014 in forza del quale l'attore Controparte_1
aveva mutuato a l'importo di € 100.000,00 per la durata di un anno con Parte_1
previsione di un tasso di interessi del 1,5 % annuo e una penale di € 0,05% per ogni giorno di ritardo, scadenza che era stata prorogata di ulteriore 6 mesi (fino al pagina 4 di 21 11.11.2015) e che aveva visto poi una ulteriore e proroga sino 1.5.2016 con aumento della penale per il ritardo sino allo 0,5% per ciascun giorno di ritardo.
Allegava l'attore che alla scadenza lo non aveva restituito la somma capitale né Pt_1
corrisposto gli interessi e le penali contrattualmente pattuite sicchè egli aveva adito l'autorità giudiziaria russa che aveva emesso la su citata sentenza. Successivamente al passaggio in giudicato della sentenza e comunque successivamente all'insorgere del credito il debitore si era spogliato dei propri beni immobili donando la nuda proprietà degli stessi.
Esponeva che sussistevano tutti i requisiti richiesti per agire ex art 2901 cc: in primis era sufficiente esser titolari di una ragione di credito anche sol litigiosa e nel caso di specie era indubbia la sua qualità di creditore ai sensi e per gli effetti della norma citata posto che il suo credito era stato anche accertato con la richiamata sentenza del
Tribunale di OS , automaticamente riconosciuta in Italia ex art 64 L 218/95.
L'atto dispositivo era successivo all'insorgenza del credito e trattandosi di atto gratuito era sufficiente la sola consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore consapevolezza esistente in capo a non senza aggiungere in Parte_1
ogni caso che la sussistenza di vincolo di parentela con le donatarie, figlie del donante faceva ritenere che l'unico scopo dell'atto fosse stato quello di sottrarre i beni alla garanzia del creditori
Sussisteva altresì il requisito oggettivo ovvero l'eventus damni e ciò sia sotto il profilo
“quantitativo” essendo concreto il pericolo che il residuo patrimonio del debitore non fosse capiente rispetto alla entità del credito sia sotto il profilo “qualitativo” posto che la donazione della nuda proprietà rendeva più difficoltosa la soddisfazione del credito.
si costituiva in giudizio affermando in primis che doveva escludersi il Parte_1
riconoscimento diretto della sentenza del Tribunale di OS ex art 64 L218/95 difettando il requisito della lettera g) posto che erano stati riconosciuti importi a titolo di penale/interessi per il periodo dal 15.4.2014 al 5.8.2019 di carattere usurario, e ciò integrava contrarietà all'ordine pubblico. Osservava sul punto che il Tribunale di pagina 5 di 21 OS con la sentenza invocata dall'attore aveva già esso stesso ridotto gli importi dovuti a titolo di penale rispetto a quanto richiesto in base alle pattuizioni contrattuali portandoli ad € 50.000,00 (anziché € 613.78200) riconoscendo l'esorbitanza, anche per il diritto russo, degli interessi di mora concordati;
tuttavia l'importo riconosciuto in sentenza come “penale” era comunque superiore ai limiti di legge consentiti dal sistema italiano avendo il Tribunale applicato un tasso fisso del 9,5 % annuo sul capitale di €
100.000,00 maggiore dei serie tassi soglia usura di cui alla serie storica del periodo di riferimento.
Aggiungeva che vi era “ ignoranza della lingua utilizzata nella redazione del testo contrattuale che potrebbe comportare l'annullabilità dello stesso per errore”.
Inoltre affermava che non aveva ricevuto la notifica della citazione avanti il Tribunale di OS né copia della sentenza.
Ancora deduceva che l'atto di disposizione era anteriore al sorgere del credito e non sussistevano né il consilium fraudis del debitore né la partecipatio dei terzi acquirenti.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree e la condanna dell'attore ex art
96 terzo comma cpc e non si costituivano in giudizio. CP_3 Controparte_2
Con memoria ex art 183 VI comma n.1 cpc l'attore contestava nel dettaglio le allegazioni e difese attoree e precisava le conclusioni richiedendo che “accertata e dichiarata ai sensi dell' art 67 comma 3 L 218 /95 la piena efficacia ai fini del presente giudizio della sentenza del Tribunale di OS” … ed accertato che il convenuto era suo debitore per la complessiva somma di € 157.968,00 venisse dichiarata l'inefficacia dell'atto di donazione del 19.11.2020 .
A sua volta deducendo che la resistenza di in giudizio era connotata da Parte_1
malafede l'attore formulava domanda di condanna nei confronti dello stesso ex art. 96 co. 1 e/o co. 3 c.p.c. .
Con sentenza n. 246/2023 pubblicata il 27.3.2023 RG 2301/2023 il Tribunale di Trento accertata la efficacia ai sensi dell'art 67 comma 3 L 218/95 della sentenza del pagina 6 di 21 Tribunale di OS ed accertato che era creditore di Controparte_1
in virtù della predetta sentenza della complessiva somma di € 157.968,00 Parte_1
per capitale interessi e penale contrattuale oltre Rubli 143.459 per tasse governative, spese di rappresentanza postali e notarili, dichiarava l'inefficacia dell' atto di donazione dd 19.11.2020, ordinando al competente Conservatore dei Registri immobiliari la trascrizione della sentenza.
Per quanto qui di interesse il Tribunale di Trento perveniva all'accertamento incidentale della efficacia della sentenza del Tribunale di OS motivando che era stato provato che l'atto introduttivo del giudizio era stato posto a conoscenza del convenuto Pt_1
nel rispetto della legge del luogo in cui si era svolto il giudizio di tal che doveva escludersi la violazione dei diritti di difesa ex art 64 L 218/95 lett b): sottolineava sul punto come la stessa sentenza straniera desse atto di ciò ed altresì come i documenti prodotti, attestassero le notifiche di ben tre citazioni a comparire, pervenute alla residenza del convenuto in Italia.
Osservava altresì il Tribunale che le buste relative agli atti notificati erano redatte sia in caratteri cirillici che latini e che il convenuto non aveva contestato di averli ricevuti
Ancora il Tribunale motivava che la pretesa ignoranza della lingua era “ smentita dai costanti rapporti commerciali intrattenuti dallo con soggetti operanti sul Pt_1
territorio della Federazione Russa sin dagli anni 2000 e dalla qualità di esperto di economia e commercio russi, che gli ha consentito di partecipare a convegni sulla materia”.
Infine circa il requisito di cui alla lettera g) affermava che la tesi del convenuto della contrarietà all'ordine pubblico della sentenza straniera non era condivisibile sia perché
l'istituto della penale non era soggetto alla verifica del superamento dei tassi soglia d'usura prevista dalla L 108/96 sia perché in ogni caso il convenuto aveva fatto riferimento ai tassi soglia previsti per la categoria “mutui con garanzia a tasso variabile” che non trovavano applicazione nel caso di specie, trattandosi di rapporti tra privati pagina 7 di 21 riconducibili alla categoria dei “crediti personali “ erogati in via occasionale da soggetti che non svolgevano in via professionale l'attività creditizia.
Quanto ai requisiti soggettivi dell'azione ex art 2901 cc osservava che l'atto dispositivo gratuito era successivo all'insorgenza del credito, che ogni riferimento al consilium fraudis e alla partecipatio fraudis si appalesava inconferente e riteneva sussistente l'unico requisito richiesto ovvero la consapevolezza del debitore di ledere con l'atto dispositivo le ragioni creditorie;
aggiungendo che ancorchè non necessarie l'allegazione e prova dello stato psicologico del terzo nel caso di specie, essendo donatarie le figlie, era estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria del disponente.
Ritenuta anche la sussistenza dell'eventus damni sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo accoglieva dunque la domanda revocatoria
Oltre a ciò condannava al pagamento ex art 96 comma 1 e/o 3 cpc in Parte_1
favore dell'attore della somma di € 2000,00 e lo condannava i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
Per la riforma di tale sentenza proponeva appello . Parte_1
Si costituiva , chiedendo in via preliminare che venisse Controparte_1
accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello ai sensi dell'art 348 bis cpc e il difetto di interesse ad impugnare riferimento al IV motivo d'appello di cui infra;
in via principale chiedeva la conferma della sentenza e il rigetto dell'appello
Si costituiva anche instando per l'accoglimento dell'appello principale, Controparte_2
con reiezione di ogni avversa tesi.
non si costituiva in giudizio e se ne dichiara la contumacia in questa CP_3
sede.
La causa veniva rimessa in decisione il 16.4.2024
Ragioni della decisione
pagina 8 di 21 Con riferimento al quarto motivo di appello è fondata l'eccezione preliminare dell' appellato di difetto di interesse all'impugnazione. Invero Controparte_1
con detto motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado deducendone l'erroneità laddove è stata ritenua la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alle donatarie. Il giudice di primo grado quanto all'elemento soggettivo per l'accoglimento della revocatoria ha motivato che l'atto dispositivo è posteriore all'insorgenza del credito, che trattasi di atto gratuito e che dunque è “ sufficiente la consapevolezza in capo al debitore stesso ( e non anche del terzo beneficiario) del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione venga in concreto rarecato alle ragioni del creditore…”. Ha poi proseguito: “A ciò si aggiunga che ancorchè non siano necessarie l'allegazione e la prova dello stato pisicologico del terzo nell'atto dispositivo a titolo gratuito, nel caso di specie la sussistenza dei un vincolo di parentela tra il terzo acquirente e il debitore rende estremamente verosimile che il terzo fosse a conoscenza…” . L'appellante ha censurato solo detta parte “aggiuntiva” e non la distinta ratio decidendi esposta nella prima parte;
poiché la ratio decidendi non impugnata è autonoma e singolarmente idonea a sorreggere sul piano logico e giuridico, la statuizione in punto elemento psicologico, difetta in ordine al quarto motivo di appello l' interesse dell'appellante all'impugnativa ex art 100 cpc.
Va invece rigettata la eccezione di inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello ex art 348 bis cpc svolta sempre in in via preliminare da Controparte_1
sub b ): ritene la Corte che nella fattispecie i motivi di appello
[...]
raggiungano la soglia della specificità, avendo l'appellante indicato i punti della decisione reputati ingiusti con indicazione dei presupposti fattuali e della sussunzione giuridica, altresì ritenendosi che la sua infondatezza non sia de plano manifesta ex art
348 bis cpc
I motivi di appello (non dichiarati inammissibili) vanno rigettati per i motivi che seguono.
pagina 9 di 21 quale primo motivo di appello si duole della violazione dell'art 67 L Parte_1
218/95 e dell'art. 30 D. lgs 150/11 nonché degli artt. 100 e 102 cpc con riferimento al riconoscimento della pronuncia straniera.
In primo luogo ha affermato che il potere di riconoscere le sentenze straniere ai sensi dell'art 30 D.Lgs 150/11 è devoluto alla competenza funzionale ella Corte d'Appello da adirsi tramite rito sommario mentre solo in caso di contestazione sussiste il potere di riconoscimento incidentale ex art 67 comma 3 L 218/95. Sostiene che nel caso in esame l' attore ha agito in via principale chiedendo sin dalla citazione il riconoscimento della sentenza straniera, quanto ancora nessuna contestazione era stata mossa, riconoscimento per il quale avrebbe invece dovuto rivolgersi alla Corte d'Appello.
In secondo luogo lamenta il difetto l'interesse dell'attore a detto riconoscimento non richiedendo l'azione ex art 2901 cc . la prova di una sentenza o di un titolo esecutivo ma solo di un credito che prescinde da qualsiasi statuizione giudiziale o riconoscimento di tal che la pronuncia del Tribunale di OS sarebbe ininfluente.
La affermazione secondo cui l'attore in primo grado avrebbe proposto una domanda di riconoscimento in via principale della sentenza straniera non è affatto condivisibile.
Giova rilevare che il sistema di diritto internazionale privato si fonda sul principio dell'automatico riconoscimento della sentenza straniera quando soddisfa determinati requisiti senza necessità di instaurare apposito procedimento davanti all' autorità giudiziaria, principio codificato, per le sentenze, dall'art 64 L 218/1995: ciò comporta l'attribuzione alla decisione straniera, quando venga invocata nel nostro Paese degli effetti propri dell'atto giurisdizionale, senza però attribuire il diritto di procedere in executivis tant'è che in caso di mancata ottemperanza al fine di soddisfare la pretesa in sede esecutiva l'interessato deve invece istaurare il procedimento di accertamento dei requisiti per il riconoscimento ex art 67 primo comma L citata, per il quale è competente la Corte d'Appello la quale può essere altresì adita con domanda di in via principale anche in caso di contestazione.
pagina 10 di 21 Ai sensi del comma 3 dell'art 67 L 218/95 poi nel caso in cui venga invocata in un procedimento la sentenza straniera per gli effetti propri dell'atto giurisdizionale straniero discendenti dal suo riconoscimento automatico ex art 64 L 218/95 e nel corso di detto processo vi siano contestazioni, sul riconoscimento il giudice adito pronuncia “con efficacia limitata al giudizio”: ed è ciò che è accaduto nella fattispecie in cui lungi dal richiedere una pronuncia di accertamento ex art 67 primo comma L
218/95 l'attore in primo grado ha semplicemente invocato, ai fini di comprovare il
“credito” atto a sorreggere la domanda di revocatoria, oltre al contratto di mutuo anche la sentenza straniera divenuta definitiva dando conto del suo automatico riconoscimento;
all'esito delle contestazioni svolte in giudizio dal convenuto Pt_1
circa la riconoscibilità di detta sentenza, ne ha poi legittimamente richiesto
[...]
l'accertamento incidentale ad opera del giudice procedente, come consentito dall' art
67 terzo comma L 218/95 .
Neppure può dirsi che l'attore difettasse di interesse a richiedere ciò posto che se è ben vero che per l'azione revocatoria è sufficiente una “ragione di credito” e dunque anche un credito non ancora accertato giudizialmente ciò non toglie che l'attore ben potesse procedere a dare la relativa prova anche a mezzo del decisum di una sentenza che corroborasse la sua posizione creditoria, essendo un accertamento giudiziale sul punto del tutto dirimente.
Quale secondo motivo d'appello censura la sentenza appellata per aver Parte_1
ritenuto riconoscibile la sentenza straniera nel mentre vi sarebbe difetto di requisiti di riconoscibilità della sentenza straniera ex art 67 L 218/95
Ciò in primo luogo per mancata traduzione in lingua italiana sottolineando anche la rilevanza della conoscibilità dell'atto giudiziario straniero ai sensi e fini di cui all'art 64 coma 1 lett. b) L 218 /95; asserisce che vi è erronea motivazione laddove in sentenza
è stato ritenuto che l'odierno appellante conosca la lingua russa, affermando che non vi
è prova di ciò ed altresì affermando che la lingua italiana è espressamente prevista pagina 11 di 21 dall'art 12 della L. 11.12.1985 n.766 che ha ratificato la Convenzione bilaterale tra
Italia e Russia del 25.1.1979.
Aggiunge che la notifica non è stata eseguita “come parrebbe imporre la convenzione, per via consolare”.
Censura altresì la sentenza appellata per aver essa ritenuto la non contrarietà della sentenza straniera all'ordine pubblico: afferma che l'istituto della penale contrattuale è soggetto alla verifica del superamento del tasso soglia d'usura previsto dalla L 108/96 poiché di là del nomen iuris utilizzato si tratta pur sempre di remunerazione del capitale per il ritardo pagamento e dunque di interessi moratori. Afferma altresì che l'art 1 del
D.M. del 24.1.2020 stabilisce per il “credito personale” tassi medi del 9,49% e massimo del 15,8% e che la debenza di una penale di € 50.000,00 per tre anni
“sembra” esorbitare da ciò e sul punto richiede un approfondimento peritale.
La questione della notifica e della lingua vengono affrontate congiuntamente.
Si osserva che lo in primo grado ha originariamente semplicemente negato sic Pt_1
et simpliciter di aver ricevuto una qualsivoglia notifica della citazione in giudizio davanti al Tribunale di OS svolgendo altresì considerazioni circa la lingua in riferimento al solo contratto di mutuo e non alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
già in primo grado però dopo la produzione in giudizio delle cartoline attestanti la notifica ha affermato che detta notifica avrebbe dovuto essere effettuata per via consolare, e ha censurato il mancato utilizzo della lingua italiana: non può ritenersi dunque ( contrariamente a quanto affermato dall'appellante) che il motivo di appello in parte qua abbia carattere di novità, benchè solo in sede di appello sia poi stata invocata la convenzione italo russa del 25.1.1979 ratificata nel 1985
Giova rilevare che la sentenza del Tribunale di OS dà atto che il convenuto, rimasto contumace, è stato debitamente informato dell'orario e del luogo dell'udienza ma è principio giurisprudenziale consolidato che il giudice italiano nell'effettuare il giudizio di riconoscimento non possa limitarsi a prendere atto di quanto sul punto affermato dal giudice straniero bensì' debba verificare se ciò sia effettivamente avvenuto “ in
pagina 12 di 21 conformità al quanto previsto dalla legge del luogo in cui si è svolto il processo” a ciò aggiungendosi che vige il principio iura novit curia anche con riferimento a detta “legge del luogo”
Orbene la convenzione italo russa richiamata dall'appellante è del tutto inconferente ai fini che qui occupano posto che la modalità di comunicazione/notifica colà indicata riguarda l'assistenza nelle “commissioni di rogatoria” (ivi comprese le notifiche di documenti); opera invece nella materia de qua la Convenzione dell'Aja del 1965 relativa “alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale” a cui la Federazione Russa ha aderito così come l'Italia. Detta Convenzione oltre a prevedere all'art 5 la modalità notificatoria tramite “autorità centrale” , all'art 10 prevede altre modalità notificatorie tra cui la notifica per posta, salva opposizione della Stato “destinatario”, opposizione che l'Italia non ha formulato;
in ragione di ciò per l' ordinamento russo, stante la ratifica della Convenzione de qua, ben poteva la notifica essere effettuata tramite servizio postale internazionale, modalità che il Tribunale russo ha adottato, peraltro non solo per notificare l'inizio del procedimento ma anche il susseguirsi delle successive udienze, notifiche di cui danno ampia prova i documenti prodotti in primo grado e richiamati sul punto nella appellata sentenza: trattasi di notifiche internazionali effettuate per posta, con le cartoline che ne attestano il ricevimento.
Quanto alla lingua devesi osservare che non vi era affatto obbligo di traduzione in lingua italiana come invece preteso dall'appellante. già l' art 5 della Convenzione prevede che la notifica debba essere effettuata o secondo la legislazione prevista dalla legge dello Stato richiesto ovvero secondo una forma particolare chiesta dal notificante purché questa sia compatibile con la legislazione dello Stato richiesto e prevede che
L'Autorità centrale dello Stato richiesto abbia facoltà (non obbligo ) di chiedere che l'atto proveniente da un richiedente estero sia redatto o tradotto nella propria lingua ufficiale.
pagina 13 di 21 Con riferimento poi all'art 10 che viene qui specificamente in esame nessuna necessità di traduzione è prevista in Convenzione (v sul punto, in termini, si legga anche Cassazione civile sentenza n. 3919/2011) di tal che anche sotto tale profilo la notifica risulta effettuata correttamente: l'atto introduttivo del giudizio è stato dunque portato a conoscenza del convenuto secondo quanto richiesto dall' art 67 lett b L
218/95, anche sotto il profilo della lingua utilizzata "in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo” ovvero in conformità alla
Convenzione dell'Aja sopra citata, che non prevede per la notifica postale traduzione e al cui rispetto cui era tenuta secondo il suo ordinamento la Federazione russa avendola ratificata.
Devesi poi ritenere che anche dal punto di vista “sostanzialistico” non siano stati violati i diritti essenziali di difesa ex art 67 lett b) 218/15 posto che gli atti giunti al destinatario , legittimamente non tradotti in italiano, gli consentivano di Parte_1
esercitare i suoi diritti.
Sul punto va rilevato che da notizie di stampa mai smentite nel loro contenuto fattuale dall'appellante (v doc 15 prodotto dall'appellato in primo grado) risulta che Pt_1
è soggetto che ha rivestito posizioni di assoluto rilievo in società del “
[...] Org_2
avente società controllate russe e/o con partnership russe, le quali per molti
[...]
anni hanno intrattenuto rapporti commerciali “privilegiati” con la Russia, con presenza sul territorio della Federazione Russa dall'anno 2002 dove è stata sviluppata una serie di progetti in campo infrastrutturale nonchè di assistenza alle imprese.
In tale contesto risulta che la “Segreteria estero” della società/gruppo avesse quale Org_2
suo riferimento apicale proprio Parte_1
Risulta ancora che sempre abbia partecipato ad un dibattito in diretta Parte_1
radiofonica a OS su ''Echo Moscow Radio'' sulle metodologie introdotte per gli investimenti immobiliari in Russia, annunciando un importante affare ( restauro e Org conversione in dell´ex di nei pressi di Org_3 Org_4 Org_5
pagina 14 di 21 Pietroburgo nonché recupero della relativa tenuta) di cui si sarebbe occupata una
[...]
con altri partner istituzionali ed imprenditoriali della Regione di Leningrado. Org_7
Lo stesso contratto di mutuo che lo vede quale parte contraente “ in proprio” è stato concluso a OS;
esso è redatto sia in lingua russa che in lingua inglese ma vi è la clausola n. 8 che prevede specificamente che in caso di qualche differenza tra la versione russa e quella inglese prevalga la versione russa: è da ritenersi, che Pt_1
soggetto quantomeno normalmente avveduto, viste le importanti cariche
[...]
societarie rivestite, ben avesse strumenti per comprendere il relativo testo in lingua russa , stante la rilevanza di essa essendo stata stata considerata anche in sede di
“Agreement” da egli sottoscritto, come prevalente.
Le considerazione relative al contratto, considerate unitamente alle circostanze di cui sopra e cioè le ultra decennali frequentazioni con il mondo degli affari ed istituzionale russo, non solo protratte per decenni nel tempo ma anche così rilevanti da esser egli stesso chiamato a partecipare a dibattito in una diretta radiofonica di una radio di
OS, e da esser stato individuato proprio egli stesso quale referente” della
“Segreteria estero” di fanno ritenere che egli avesse gli “strumenti” anche Org_2
linguistici del caso.
Le notifiche sono state ben tre. In ciascuna busta come rilevato nella appellata sentenza è stato indicato oltre al destinatario anche il mittente (in caratteri cirillici e latini); nelle citazioni per le varie udienze vi erano poi le indicazioni sufficienti a comprendere che vi era il giudizio, che lo era chiamato a parteciparvi come Pt_1
convenuto, con indicazione del luogo, data ed ora delle udienze e indicazione della facoltà di dedurre elementi di prova, oltre che con indicazione delle conseguenze della mancata comparizione: non è ipotizzabile stante quanto sopra indicato che Pt_1
ricevute dette notifiche alla sua residenza, non fosse stato in grado di
[...]
decodificarne il contenuto.
Il motivo di appello in parte qua va dunque rigettato.
pagina 15 di 21 Anche con riferimento alla pretesa insussistenza del requisito di cui all'art 64 lett.g) L
218/95 il motivo di appello va rigettato sia pure con diversa motivazione rispetto a quella spesa nella appellata sentenza,
Sul punto giova richiamare, fra altre, la chiara ordinanza della Corte di Cassazione n.
8472 pubblicata il 24.3.2023 in cui è ben precisato che “costuisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui: «In sede di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale estero ex art. 67 della l. n. 218 del 1995, la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento» (Cass., Sez. Un., 31 marzo 2021, n. 9006)”…. Occorre avere ben chiaro, cioè, che il congegno introdotto dall'articolo 64 della legge di riforma del d.i.p., laddove esclude il riconoscimento se le disposizioni della sentenza
«producono effetti contrari all'ordine pubblico», non lascia al giudice del riconoscimento alcun margine di controllo sul merito della decisione adottata. E la lettera della norma è espressione della ratio sottesa alla disciplina da essa recata, la quale è posta a favorire la circolazione delle sentenze straniere, circolazione che rimarrebbe gravemente pregiudicata se il giudizio di riconoscimento potesse assumere i connotati di un controllo di merito sul contenuto della sentenza oggetto della domanda di riconoscimento.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione si discuteva del riconoscimento di sentenza emessa dal Tribunale coerano di Seul che aveva riguardato un contratto di mutuo, sentenza di cui il ricorrente predicava la contrarietà all'ordine pubblico posto che il contratto di mutuo prevedeva interessi del 25 % ritenuti dal ricorrente usurari.
La Corte con condivisibile motivazione ha invero affermato sulla base dei su richiamati principi che “ bastava prendere atto che la sentenza di Seoul ha escluso che
pagina 16 di 21 l'operazione economica realizzata fosse stata conclusa in violazione della locale disciplina antiusura, ove era fissato un tasso soglia del 25%, il che esime dal constatare che il carattere usurario dell'interesse praticato, in particolare dell'interesse moratorio, fissato nella misura del 19%, è stato erroneamente desunto dai ricorrenti in riferimento al tasso-soglia applicabile in Italia”
Nel caso qui in esame il giudice della Federazione Russa ha valutato in sentenza d'ufficio la usurarietà della pattuizione della penale e ne ha ridotto il quantum alla somma che egli ha ritenuto in sentenza “proporzionanta” . Va da sé che è precluso al giudice italiano, in forza dei sopra richiamati consolidati principi di diritto internazionale privato, sindacare nel merito la correttezza o meno della valutazione fatta sul punto in sentenza dal giudice russo, a ciò aggiungendosi che men che mai vengono in rilievo i tassi soglia applicabili in Italia. Di qui anche l'inconferenza del chiesto accertamento peritale.
Il secondo motivo d'appello va dunque conclusivamente rigettato.
Va rigettato anche il terzo motivo di appello.
afferma che vi è “ insussistenza di credito tutelabile ex art 2901 cc” Parte_1
per assenza di prova di una sua valida esistenza: ciò in quanto nessuna rilevanza assumerebbe la sentenza del Tribunale di OS, in tesi non riconoscibile, ed altresì in quanto il contratto di mutuo prevede importi accessori in misura extralegale e dunque il credito non può ricevere tutela ponendosi “al di fuori dei limiti legali” .
Come sopra esposto in primis la sentenza straniera è riconoscibile.
A ciò si aggiunga che anche a prescindere dalla sentenza de qua il credito è comprovato dal contratto di mutuo e successivi accordi modificativi: la legge applicabile a detta fattispecie contrattuale, ex art 5 del contratto di mutuo, è la legge russa ed essa non prevede affatto che il contratto sia tout court nullo in caso di penale
“sproporzionata” e che detta pattuizione travolga il contratto medesimo, attribuendo invece l'art 333 comma 1 del codice civile della Federazione russa la mera facoltà di sua riduzione.
pagina 17 di 21 Il terzo motivo d'appello va dunque rigettato.
Con il quinto motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente l' eventus damni : afferma l'appellante che l'atto dispositivo non ha comportato variazione “qualitativa” del bene che funge da garanzia patrimoniale, essendo rimasto comunque un diritto reale (l'usufrutto) in capo al donatario;
ha altres' rilevato che il saldo degli strumenti finanziari e del conto corrente andava valutato con riferimento al momento in cui era stato posto in essere l'atto dispositivo ed in allora detti saldi erano più che adeguati a garantire il credito ed ha censurato la appellata sentenza nella parte in cui ha a ritenuto che non rilevasse la documentazione comprovante la consistenza di detti saldi poiché riferita all'epoca dell'atto di donazione e non del giudizio. L'appellante ha anche chiesto Ctu volta a determinare il valore dell'usufrutto da egli indicato come diritto ampiamente sufficiente a garantire il credito.
Va rammentato che in tema di azione revocatoria ordinaria, il c.d. eventus damni, va declinato come “pregiudizio “ arrecato alle ragioni del creditore dall'atto di disposizione del debitore “ per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità” (v Cass civ ord n. 5815/2023) . La valutazione della sussistenza di detto requisito, venendo in rilievo non un danno effettivo e già conclamato ma un mero “pericolo di danno” va compiuta “ con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro ….” . ( v la citata Cass 5815/2023 che richiama: Cass., sez. 6-
3, 08/08/2018, n. 20671; Cass., sez. 6-3, 12/03/2018, n. 5860; Cass., sez. 3, 25/05/2017,
n. 13172, Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). La motivazione della sentenza appellata va dunque corretta nel senso che non è irrilevante la documentazione dimessa dallo relativa ai suoi saldi del conto corrente e agli strumenti finanziari al momento Pt_1
pagina 18 di 21 dell'atto dispositivo, dovendosi invece valutare, l'eventus damni, anche tenendosi conto di detta documentazione, ma sottoponendo la stessa unitamente agli altri elementi di prova, al giudizio prognostico di cui si è detto, rivolto al futuro .
Sul punto devesi evidenziare che l'atto dispositivo come ben indicato nella appellata sentenza ha riguardato un diritto reale afferente l'unico complesso immobiliare in titolarità del debitore;
con detta donazione ha alienato la nuda proprietà Parte_1
dell'immobile a titolo gratuito, determinando non solo una riduzione quantitativa del suo patrimonio stesso ma anche nel contempo una variazione “qualitativa” delle compenti del suo complessivo patrimonio che ha reso più difficoltosa ed incerta la esecuzione coattiva del credito: è di tutta evidenza che vi è stata una riduzione della componente immobiliare del patrimonio, componente che è quella che maggiormente tutela il creditore, essendo meno facilmente “occultabile” e/o disperdibile rispetto a componenti in denaro e a componenti “mobiliari”. All'esito dell'atto dispositivo in titolarità del debitore è rimasto un diritto reale parziario di usufrutto e non più il diritto reale di piena proprietà, in tal modo risultando ben ridotta quella parte del patrimonio immobiliare più tutelante per le ragioni del creditore
Gli strumenti finanziari ( in particolare fondi di investimento in valuta estera) indicati dallo sono beni facilmente liquidabili e quindi non ne è garantita la loro Pt_1
conservazione ai fini della tutela nel tempo delle ragioni del creditore così come il saldo positivo del conto corrente bancario riguardante denaro;
la loro consistenza al momento dell'atto dispositivo non elide dunque il giudizio prognostico, per il futuro, di atto pregiudizievole della donazione della nuda proprietà dell'unico compendio immobiliare del debitore, avendo determinato detta donazione un evidente peggioramento non sol quantitativo ma anche qualitativo della possibilità di soddisfazione del credito che in assenza di detto atto avrebbe potuto trovare più agevole tutela.
Detto diritto di usufrutto del resto a distanza di qualche anno dall'atto dispositivo è stato valutato in sede di esecuzione immobiliare promossa da altro creditore in € 425.000,00 (
pagina 19 di 21 posto a base d'asta) valore passibile di decurtazione del 25% in sede di vendita coattiva: a ciò si aggiunga che la valutazione prognostica deve tener conto non solo della consistenza della ragione di credito del creditore che ha agito in revocatoria ma anche del fatto che vi erano presumibilmente in allora anche altre ragioni di credito verso lo posto che già qualche mese dopo il compimento dell' atto dispositivo Pt_1
in oggetto, nell'aprile 2021 è stata promossa azione revocatoria da altro creditore,
( vedi dati della nota di trascrizione riprodotti a pag 24 della perizia Persona_3
depositata sub doc 16 dall'attore in primo grado), che ha poi agito esecutivamente per un credito a sua volta di oltre € 157.000,00. Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto risulta superflua la CTU richiesta dall'appellante.
Anche il quinto motivo di appello va dunque rigettato.
Con il sesto motivo di appello l'appellante lamenta la insussistenza di ragioni per la condanna ex art 96 cpc;
sul punto non vi è ragione per discostarsi dalle valutazioni svolte nella appellata sentenza che non si è limitata sul punto ad una motivazione “di stile” ma ha indicato i plurimi elementi da cui è stata desunta la malafede del convenuto tra cui inter alia segnatamente allegazioni palesemente e “volutamente” distoniche rispetto ai documenti prodotti.
Conclusivamente l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata
Al rigetto dell'appello segue la condanna di e in Parte_1 Controparte_2
solido a rimborsare a le spese del grado, alla cui Controparte_1
liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con D.M.
10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, avuto riferimento allo scaglione di valore da € 52.001,00 fino ad Euro 260,00 ,00 ) e alla complessità media.
Non si fa luogo alla pronuncia sulle spese di lite del grado nel rapporto con CP_3
attesa la contumacia di quest'ultima
[...]
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 246/2023 del Tribunale di Trento
1)rigetta l'appello confermando la sentenza impugnata;
2) condanna e in solido a rifondere a Parte_1 Controparte_2 [...]
le spese del grado, che si liquidano in Euro 14.317,00 per Controparte_1
compensi professionali , oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
3)nulla sulle spese di lite del presente grado con riferimento a CP_3
4) sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Deciso in Trento 7 maggio 2024
La Presidente rel ed estens
Dott Liliana Guzzo
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