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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/04/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 850/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 850/2023 R.G. promossa da
.f. (avv. Laura Toniato) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
.f. (avv. Stefania Cheli) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio il 18 giugno 2004 a Carpenedolo (atto n.
20 parte II serie A), sono genitori di (21 giugno 2009) e (11 dicembre 2011) Per_1 Per_2
e si sono separate consensualmente nel 2022 (decreto di omologazione n. 3864 del 24 maggio
2022) concordando l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento presso la madre e le seguenti obbligazioni del padre: (i) versamento di un assegno periodico per le minori di euro 1.200,00 mensili (euro 600,00 a figlia); (ii) versamento, per i soli mesi di marzo e ottobre di ogni anno, di un'ulteriore somma di euro 150,00 a figlia, quale contributo supplettivo nel loro mantenimento ordinario;
(iii) accollo della totalità degli esborsi necessari per spese straordinarie mediche e scolastiche relative alle figlie;
(iv) contributo del 50% delle spese condominiali, delle utenze della casa coniugale, dell'assicurazione RC/RCT e del mutuo.
La ricorrente ha domandato la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate in sede di separazione.
Il resistente ha rappresentato di non essere più in grado di sostenere gli oneri in precedenza pattuiti e ha chiesto una riduzione dell'assegno per le figlie ad euro 800,00 mensili
(euro 400,00 per ciascuna figlia). Le sopravvenienze prospettate dal resistente, per conseguire la riduzione dell'assegno per le figlie, sono due: la necessità di sostenere oneri mensili fissi
(dettagliati a pag. 8 della memoria difensiva) e la contrazione dei suoi redditi.
Con ordinanza presidenziale in data 23 maggio 2023 sono state confermate le condizioni di separazione.
Non è stata svolta attività istruttoria.
Precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio e, scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., è infine transitata in fase decisoria.
§ 2. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti ed il disinteresse della parte convenuta per il processo, nel quale ha scelto di non costituirsi, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b)
l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 3. – Vi è intesa sui seguenti profili:
2 a) affidamento condiviso delle figlie;
b) fissazione della loro residenza abituale presso la madre;
c) assegnazione della casa coniugale, in comproprietà, alla ricorrente.
Vi è divergenza di posizioni circa i tempi di permanenza delle minori presso il padre.
Tale divergenza, peraltro, concerne solo i fine settimana. Invero, mentre le parti concordano sui giorni del lunedì e del mercoledì pomeriggio di ogni settimana dalle 18:00 alle 21:00, la madre vorrebbe che il padre tenesse con sé le figlie ogni sabato dall'uscita da scuola e sino alle ore 23:00, diversamente dal resistente, che vorrebbe gli fossero riconosciuti i fine settimana alternati dal sabato sino al lunedì mattina. Il contrasto può essere risolto riconoscendo alle figlie uno spazio di libera autodeterminazione, che si giustifica sulla base della loro età ( compirà a breve sedici anni e ne avrà quattordici a dicembre). Per_1 Per_2
Così, fermi restando i giorni infrasettimanali, saranno le figlie a decidere, durante i fine settimana, se permanere dal padre anche per il pernotto sino al lunedì mattina. Se questo avverrà, il successivo fine settimana sarà di integrale spettanza materna;
quando, invece, le figlie trascorreranno solo la giornata di sabato col padre, senza pernottamento, il padre le potrà tenere con sé anche il sabato immediatamente successivo.
Quanto alle festività natalizie e pasquali, i genitori avranno cura di suddividerle in parti uguali, alternando di anno in anno Natale e Capodanno, nonché Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Durante l'estate, le figlie resteranno col padre due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
§ 4. – Il principale tema di contrasto investe le questioni economiche.
Anzitutto, vi è il dato costituito dagli accordi assunti in sede di separazione circa il contributo, a carico del sig. del 50% delle spese condominiali, delle utenze della CP_1 casa coniugale, dell'assicurazione RC/RCT e del mutuo.
È necessario operare una classificazione di questi impegni, onde ascriverli al contenuto essenziale oppure a quello eventuale della separazione. La qualificazione è di fondamentale importanza, perché le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710 c.p.c. (poi sostituito dall'art. 473-bis.29 c.p.c.) e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono revocabili o modificabili.
La distinzione tra contenuto necessario e contenuto eventuale delle condizioni di separazione non corrisponde automaticamente alla distinzione tra pattuizioni tipiche o atipiche, poiché le parti possono prevedere modalità atipiche di regolamentazione dei loro rapporti a seguito della separazione che, però, attengono al contenuto essenziale delle condizioni di separazione, in quanto destinate ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale
3 per il tempo immediatamente successivo alla separazione. Ciò che conta è la relazione che intercorre fra la pattuizione e la separazione: compongono il contenuto essenziale della separazione quelle pattuizioni, tipiche o meno, che trovano causa nella separazione, riguardanti, cioè, il consenso dei coniugi a vivere separati, il mantenimento del coniuge e dei figli, l'affidamento e la frequentazione di questi ultimi, l'assegnazione della casa familiare, ove ne ricorrano i presupposti;
vanno, invece, annoverate al contenuto eventuale della separazione quelle pattuizioni che sono semplicemente occasionate dalla separazione medesima e rispondono, di norma, ad un originario e unitario spirito di sistemazione, a seguito della crisi della coppia, di tutta quell'ampia serie di rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (anche solo riflessi) patrimoniali, maturati nel corso della convivenza matrimoniale
(a solo titolo esemplificativo, la divisione dei beni in comunione, la destinazione degli animali domestici, la disciplina del godimento della casa di vacanza, l'impegno a vedere un bene comune e a estinguere il mutuo fondiario con i proventi, ecc…).
L'interprete è dunque chiamato a indagare la comune intenzione delle parti, accertando se si tratti di patti che hanno nella separazione una mera occasione e non la loro causa concreta, facendo uso dei canoni interpretativi degli artt. 1362 e ss. c.c., secondo i quali il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate
(per la ricostruzione esposta, si veda l'ampia motivazione di Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza
n. 20034 del 22/07/2024).
Tanto premesso in linea teorica, occorre calare i principi esposti nella fattispecie concreta.
Le obbligazioni di cui si discute sono contemplate dalla clausola 8) del ricorso per separazione consensuale («il sig. provvederà inoltre a sostenere le spese condominiali, tutte le CP_1 utenze della casa coniugale, l'assicurazione RC/RCT, e il mutuo della casa nella misura del 50%»). Al successivo punto 9), si legge che «In considerazione delle pattuizioni di cui sopra la signora
[...]
dichiara espressamente di rinunciare alla richiesta di un assegno per il proprio mantenimento». Parte_1
La combinazione fra le clausole 8) e 9) istituisce una evidente correlazione fra le obbligazioni di rimborso delle utenze, dell'assicurazione ecc. e il mantenimento della moglie.
Quest'ultima, infatti, ha rinunciato ad un assegno periodico (prestazione tipica prevista dall'art. 156 comma 1 c.c.), in favore di una contribuzione del marito ad alcune classi di spese
(prestazione atipica), in funzione di mantenimento del coniuge economicamente più debole.
In altri termini, le obbligazioni in parola assolvono, in modo atipico, ad una finalità di mantenimento della moglie che, in loro assenza, ella avrebbe chiesto di soddisfare mediante un assegno periodico.
4 Ne deriva che la pattuizione di cui al punto 8) rientra nel contenuto essenziale della separazione, perché mira a soddisfare una esigenza necessaria e normativamente prevista, qual è il mantenimento del coniuge debole.
La conseguenza di questa qualificazione è che le obbligazioni in esame sono destinate a perdere efficacia con la pronunzia del divorzio, come richiesto dal resistente (cfr. pag. 9 della memoria difensiva depositata in data 12 maggio 2023).
Definito questo primo aspetto, resta da affrontare quello della quantificazione dell'assegno periodico per le figlie e della ripartizione delle spese straordinarie.
A tal fine, occorre evidenziare che fra le parti esiste una netta sperequazione reddituale.
La ricorrente, in base alla CU2024, è percettrice di un reddito mensile medio netto di euro 1.210,55. Analogo reddito risulta dalla CU2025, prodotta unitamente alla comparsa conclusionale.
Il resistente, di contro, nel medesimo periodo d'imposta (2023), ha conseguito un reddito mensile medio, al netto delle imposte e dei contributi, di euro 2.940,66, gravato da un canone di locazione di euro 370,00 mensili.
La capacità di spesa del resistente si è ridotta rispetto al tempo della separazione, come si ricava dal fatto che egli, nel 2022, aveva dichiarato un reddito complessivo di euro
129.069,00, contro quello di euro 70.233,00 per il 2023). Tuttavia, i redditi delle parti restano divaricati, le figlie sono cresciute e, al contempo, il resistente non sarà più onerato delle obbligazioni accessorie di cui si è parlato poc'anzi. Pertanto, appare congruo confermare, a carico del padre, un assegno periodico per le figlie di euro 600,00 cadauna, con un accollo delle spese straordinarie nella misura del 60%.
§ 5. – L'esito della lite lascia registrare la soccombenza reciproca delle parti, così da giustificare la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. affida le figlie ad entrambi i genitori, con fissazione della residenza abituale presso la madre;
3. assegna la casa coniugale alla madre, affinché vi abiti con le figlie;
4. dispone che il padre veda e tenga con sé le figlie secondo tempi e modalità indicati in parte motiva;
5
5. dichiara la cessazione delle obbligazioni assunte dal sig. Controparte_1 con la pattuizione di cui al punto 8) del ricorso per separazione consensuale;
6. dispone che, fermi quanto al pregresso i provvedimenti provvisori, il padre contribuisca al mantenimento delle figlie versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 1.200,00 (euro 600,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
7. dispone che il padre sostenga il 60% delle spese straordinarie, elencate dal
Protocollo in vigore presso questo Ufficio, sottoscritto il 14 luglio 2016;
8. compensa le spese di lite;
9. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 850/2023 R.G. promossa da
.f. (avv. Laura Toniato) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
.f. (avv. Stefania Cheli) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio il 18 giugno 2004 a Carpenedolo (atto n.
20 parte II serie A), sono genitori di (21 giugno 2009) e (11 dicembre 2011) Per_1 Per_2
e si sono separate consensualmente nel 2022 (decreto di omologazione n. 3864 del 24 maggio
2022) concordando l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento presso la madre e le seguenti obbligazioni del padre: (i) versamento di un assegno periodico per le minori di euro 1.200,00 mensili (euro 600,00 a figlia); (ii) versamento, per i soli mesi di marzo e ottobre di ogni anno, di un'ulteriore somma di euro 150,00 a figlia, quale contributo supplettivo nel loro mantenimento ordinario;
(iii) accollo della totalità degli esborsi necessari per spese straordinarie mediche e scolastiche relative alle figlie;
(iv) contributo del 50% delle spese condominiali, delle utenze della casa coniugale, dell'assicurazione RC/RCT e del mutuo.
La ricorrente ha domandato la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate in sede di separazione.
Il resistente ha rappresentato di non essere più in grado di sostenere gli oneri in precedenza pattuiti e ha chiesto una riduzione dell'assegno per le figlie ad euro 800,00 mensili
(euro 400,00 per ciascuna figlia). Le sopravvenienze prospettate dal resistente, per conseguire la riduzione dell'assegno per le figlie, sono due: la necessità di sostenere oneri mensili fissi
(dettagliati a pag. 8 della memoria difensiva) e la contrazione dei suoi redditi.
Con ordinanza presidenziale in data 23 maggio 2023 sono state confermate le condizioni di separazione.
Non è stata svolta attività istruttoria.
Precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio e, scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., è infine transitata in fase decisoria.
§ 2. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti ed il disinteresse della parte convenuta per il processo, nel quale ha scelto di non costituirsi, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b)
l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 3. – Vi è intesa sui seguenti profili:
2 a) affidamento condiviso delle figlie;
b) fissazione della loro residenza abituale presso la madre;
c) assegnazione della casa coniugale, in comproprietà, alla ricorrente.
Vi è divergenza di posizioni circa i tempi di permanenza delle minori presso il padre.
Tale divergenza, peraltro, concerne solo i fine settimana. Invero, mentre le parti concordano sui giorni del lunedì e del mercoledì pomeriggio di ogni settimana dalle 18:00 alle 21:00, la madre vorrebbe che il padre tenesse con sé le figlie ogni sabato dall'uscita da scuola e sino alle ore 23:00, diversamente dal resistente, che vorrebbe gli fossero riconosciuti i fine settimana alternati dal sabato sino al lunedì mattina. Il contrasto può essere risolto riconoscendo alle figlie uno spazio di libera autodeterminazione, che si giustifica sulla base della loro età ( compirà a breve sedici anni e ne avrà quattordici a dicembre). Per_1 Per_2
Così, fermi restando i giorni infrasettimanali, saranno le figlie a decidere, durante i fine settimana, se permanere dal padre anche per il pernotto sino al lunedì mattina. Se questo avverrà, il successivo fine settimana sarà di integrale spettanza materna;
quando, invece, le figlie trascorreranno solo la giornata di sabato col padre, senza pernottamento, il padre le potrà tenere con sé anche il sabato immediatamente successivo.
Quanto alle festività natalizie e pasquali, i genitori avranno cura di suddividerle in parti uguali, alternando di anno in anno Natale e Capodanno, nonché Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Durante l'estate, le figlie resteranno col padre due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
§ 4. – Il principale tema di contrasto investe le questioni economiche.
Anzitutto, vi è il dato costituito dagli accordi assunti in sede di separazione circa il contributo, a carico del sig. del 50% delle spese condominiali, delle utenze della CP_1 casa coniugale, dell'assicurazione RC/RCT e del mutuo.
È necessario operare una classificazione di questi impegni, onde ascriverli al contenuto essenziale oppure a quello eventuale della separazione. La qualificazione è di fondamentale importanza, perché le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710 c.p.c. (poi sostituito dall'art. 473-bis.29 c.p.c.) e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono revocabili o modificabili.
La distinzione tra contenuto necessario e contenuto eventuale delle condizioni di separazione non corrisponde automaticamente alla distinzione tra pattuizioni tipiche o atipiche, poiché le parti possono prevedere modalità atipiche di regolamentazione dei loro rapporti a seguito della separazione che, però, attengono al contenuto essenziale delle condizioni di separazione, in quanto destinate ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale
3 per il tempo immediatamente successivo alla separazione. Ciò che conta è la relazione che intercorre fra la pattuizione e la separazione: compongono il contenuto essenziale della separazione quelle pattuizioni, tipiche o meno, che trovano causa nella separazione, riguardanti, cioè, il consenso dei coniugi a vivere separati, il mantenimento del coniuge e dei figli, l'affidamento e la frequentazione di questi ultimi, l'assegnazione della casa familiare, ove ne ricorrano i presupposti;
vanno, invece, annoverate al contenuto eventuale della separazione quelle pattuizioni che sono semplicemente occasionate dalla separazione medesima e rispondono, di norma, ad un originario e unitario spirito di sistemazione, a seguito della crisi della coppia, di tutta quell'ampia serie di rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (anche solo riflessi) patrimoniali, maturati nel corso della convivenza matrimoniale
(a solo titolo esemplificativo, la divisione dei beni in comunione, la destinazione degli animali domestici, la disciplina del godimento della casa di vacanza, l'impegno a vedere un bene comune e a estinguere il mutuo fondiario con i proventi, ecc…).
L'interprete è dunque chiamato a indagare la comune intenzione delle parti, accertando se si tratti di patti che hanno nella separazione una mera occasione e non la loro causa concreta, facendo uso dei canoni interpretativi degli artt. 1362 e ss. c.c., secondo i quali il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate
(per la ricostruzione esposta, si veda l'ampia motivazione di Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza
n. 20034 del 22/07/2024).
Tanto premesso in linea teorica, occorre calare i principi esposti nella fattispecie concreta.
Le obbligazioni di cui si discute sono contemplate dalla clausola 8) del ricorso per separazione consensuale («il sig. provvederà inoltre a sostenere le spese condominiali, tutte le CP_1 utenze della casa coniugale, l'assicurazione RC/RCT, e il mutuo della casa nella misura del 50%»). Al successivo punto 9), si legge che «In considerazione delle pattuizioni di cui sopra la signora
[...]
dichiara espressamente di rinunciare alla richiesta di un assegno per il proprio mantenimento». Parte_1
La combinazione fra le clausole 8) e 9) istituisce una evidente correlazione fra le obbligazioni di rimborso delle utenze, dell'assicurazione ecc. e il mantenimento della moglie.
Quest'ultima, infatti, ha rinunciato ad un assegno periodico (prestazione tipica prevista dall'art. 156 comma 1 c.c.), in favore di una contribuzione del marito ad alcune classi di spese
(prestazione atipica), in funzione di mantenimento del coniuge economicamente più debole.
In altri termini, le obbligazioni in parola assolvono, in modo atipico, ad una finalità di mantenimento della moglie che, in loro assenza, ella avrebbe chiesto di soddisfare mediante un assegno periodico.
4 Ne deriva che la pattuizione di cui al punto 8) rientra nel contenuto essenziale della separazione, perché mira a soddisfare una esigenza necessaria e normativamente prevista, qual è il mantenimento del coniuge debole.
La conseguenza di questa qualificazione è che le obbligazioni in esame sono destinate a perdere efficacia con la pronunzia del divorzio, come richiesto dal resistente (cfr. pag. 9 della memoria difensiva depositata in data 12 maggio 2023).
Definito questo primo aspetto, resta da affrontare quello della quantificazione dell'assegno periodico per le figlie e della ripartizione delle spese straordinarie.
A tal fine, occorre evidenziare che fra le parti esiste una netta sperequazione reddituale.
La ricorrente, in base alla CU2024, è percettrice di un reddito mensile medio netto di euro 1.210,55. Analogo reddito risulta dalla CU2025, prodotta unitamente alla comparsa conclusionale.
Il resistente, di contro, nel medesimo periodo d'imposta (2023), ha conseguito un reddito mensile medio, al netto delle imposte e dei contributi, di euro 2.940,66, gravato da un canone di locazione di euro 370,00 mensili.
La capacità di spesa del resistente si è ridotta rispetto al tempo della separazione, come si ricava dal fatto che egli, nel 2022, aveva dichiarato un reddito complessivo di euro
129.069,00, contro quello di euro 70.233,00 per il 2023). Tuttavia, i redditi delle parti restano divaricati, le figlie sono cresciute e, al contempo, il resistente non sarà più onerato delle obbligazioni accessorie di cui si è parlato poc'anzi. Pertanto, appare congruo confermare, a carico del padre, un assegno periodico per le figlie di euro 600,00 cadauna, con un accollo delle spese straordinarie nella misura del 60%.
§ 5. – L'esito della lite lascia registrare la soccombenza reciproca delle parti, così da giustificare la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. affida le figlie ad entrambi i genitori, con fissazione della residenza abituale presso la madre;
3. assegna la casa coniugale alla madre, affinché vi abiti con le figlie;
4. dispone che il padre veda e tenga con sé le figlie secondo tempi e modalità indicati in parte motiva;
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5. dichiara la cessazione delle obbligazioni assunte dal sig. Controparte_1 con la pattuizione di cui al punto 8) del ricorso per separazione consensuale;
6. dispone che, fermi quanto al pregresso i provvedimenti provvisori, il padre contribuisca al mantenimento delle figlie versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 1.200,00 (euro 600,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
7. dispone che il padre sostenga il 60% delle spese straordinarie, elencate dal
Protocollo in vigore presso questo Ufficio, sottoscritto il 14 luglio 2016;
8. compensa le spese di lite;
9. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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