Decreto cautelare 22 luglio 2022
Sentenza breve 20 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, decreto cautelare 22/07/2022, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/07/2022
N. 00853/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 853 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Liceo Statale “-OMISSIS-” di AR CA (Ta), Consiglio della Classe i A dell'Istituto Summenzionato, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
1. dei risultati di fine anno della classe I A, contenuti in apposito documento redatto in data 15.6.2022, a firma del Dirigente Scolastico, affisso all’albo scolastico dell’Istituto indicato in epigrafe il 15.6.2022, attraverso cui l’alunno -OMISSIS- è stato reso edotto di non essere stato ammesso alla classe successiva;
2. della nota prot. n.-OMISSIS- del 15.6.2022, a firma del Dirigente scolastico, ricevuta il 15.6.2022, con la quale è stato comunicato l’esito dello scrutinio finale;
3. del verbale -OMISSIS-del Consiglio della Classe I A relativo allo scrutinio finale, redatto in data 15.6.2022, a firma del Segretario nonché del Dirigente Scolastico, conosciuto in data 4.7.2022, riportante la deliberazione di non ammissione dell’alunno alla classe successiva, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate);
4. del giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva;
5. della pagella scolastica dell’alunno, a firma del Dirigente Scolastico, relativamente alle insufficienze riportate;
6. dei registri personali dei docenti della classe, relativi all’anno scolastico 2021/2022, e del registro elettronico,
NONCHE’
per l’annullamento di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto,
ED IL RISARCIMENTO DEL DANNO
subìto dall’alunno e dal genitore per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che, sulla base delle peculiarità della vicenda in esame ma anche in ragione del tempo trascorso dalla data di conoscenza dell’esito dello scrutinio finale e la data di proposizione del presente ricorso, non siano ravvisabili condizioni valide a non consentire “neppure la dilazione fino” alla camera di consiglio utile (il 13 settembre 2022) per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare, nel pieno contraddittorio tra le parti;
Ravvisata, ancora, l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 53 c.p.a.;
P.Q.M.
Respinge la domanda di tutela cautelare monocratica e l’istanza di abbreviazione dei termini.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 settembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Lecce il giorno 21 luglio 2022.
| Il Presidente |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.