Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/05/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G. V.G. 256 /2024 riservata in decisione all'udienza sostituiva, avente ad oggetto: Divorzio - giusta ricorso congiunto e cumulativo per previa separazione di cui alla sentenza dell'intestato Tribunale n. 45/2024 pubbl. il 16.10.2024-
T R A
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Ruffa -giusta procura in atti -;
E
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Ercole Massara -giusta procura in atti -;
Ricorrenti
NONCHE'
P.M. - sede-
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24.4.2024 i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 23.10.2004; che dall'unione nascevano cinque figli,
BR (cl. 2005), maggiorenne ma invalido in quanto affetto da autismo, (cl. Per_1
2007), (cl. 2010), (cl. 2012) e (cl. 2014) Persona_2 Persona_3 Per_4
Pag. 1 a 5
Con Sentenza parziale n. 45/2024 - pubbl. il 16.10.2024 veniva pronunciata la separazione consensuale tra i predetti coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza sostitutiva del
7.5.2025 per i successivi adempimenti (verifica della condizione di procedibilità ex art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/1970 e ss;
acquisizione della volontà di non volersi riconciliare e conferma delle condizioni già formulate dai ricorrenti con il ricorso introduttivo).
Indi la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dalla data di comparizione personale delle parti e, quindi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte
(contenenti la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare e di voler rinunciare alla comparizione personale) e tenuto conto che, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata incontestatamente e ininterrottamente la separazione.
I coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare, riportandosi per il divorzio, alle condizioni dell'accordo di cui al ricorso introduttivo che di seguito pedissequamente si riportano:
“I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda;
2. La casa coniugale, sita a Tropea in via degli Orti n. 27, già di proprietà della moglie ed esclusa dal regime di comunione dei beni, quale bene parafernale, in quanto ricevuta per successione dalla sig.ra dopo la morte del padre ( Parte_1 [...]
), resta assegnata a quest'ultima, con il diritto d'uso dei mobili e degli Persona_5 arredi che ivi si trovano;
3. L'abitazione sita nel Comune di Castell'Umberto (ME) in Contrada Zuriaci Superiore n. 11, utilizzata dai coniugi nel corso degli anni come residenza familiare per le vacanze, intestata interamente al sig. ed acquistata Controparte_1 con provviste di natura personale dallo stesso in regime di comunione CP_1 legale, rimane assegnata a quest'ultimo in via esclusiva;
sulla medesima abitazione, con il presente atto, la sig.ra rinuncia espressamente alla comproprietà Parte_1 dell'immobile e a qualsiasi altro diritto eventualmente connesso alla comproprietà e alla comunione legale del bene.
Pag. 2 a 5 Il sig. , nel contempo, si assume ogni connessa e conseguente responsabilità CP_1 ed onere al riguardo, manlevandone espressamente la sig.ra liberandola ed Pt_1 esonerandola dal dover sostenere qualsivoglia spesa conseguente a tale rinuncia (id est eventuali spese notarili e di trascrizione, di imposte sull'immobile (IMU), di tasse e di tributi vari, di bollette delle utenze, di imposte di registro etc..).
4) Le parti danno atto che il marito si è già allontanato dalla casa coniugale, portando con sé oltre i propri effetti personali anche alcuni beni mobili di sua esclusiva proprietà;
5) I figli sono affidati in regime condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella casa coniugale sita a Tropea in via degli Orti n. 27, dove gli stessi manterranno l'attuale residenza anagrafica;
6) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse a loro relative ed eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascuno dei figli;
7) Il padre mantiene il più ampio diritto di incontrare liberamente i figli, previo accordo con il coniuge collocatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi/sportivi dei figli stessi;
a tal fine, per meglio favorire l'attuazione del presente punto, i genitori si impegnano ad accordarsi anticipatamente, con un preavviso di almeno 24 ore (1 giorno);
8) Le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza. Le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi genitori. A fini programmativi ed organizzativi, ogni anno ciascun genitore concorderà con l'altro il proprio periodo di vacanza, più in particolare, tali accordi dovranno essere perfezionati: entro la fine del mese di maggio (per ciò che concerne le vacanze estive) ed entro la fine del mese di novembre (per ciò che concerne le vacanze invernali);
9) Per il mantenimento dei figli, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra CP_1 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario/postale e/o assegno circolare, la somma mensile di € 400,00 ovverosia € 80,00 per ciascun figlio;
gli importi di cui sopra saranno aggiornati annualmente in base alla variazione ISTAT ed il primo aggiornamento sarà effettuato l'anno successivo all'omologa del presente accordo;
10) Alla Sig.ra in qualità di amministratore di sostegno del Parte_1 primogenito BR (cfr. doc. all. n. 8), soggetto affetto da autismo e con lei convivente, di concerto con il Sig. viene attribuita in via Controparte_1 esclusiva la gestione dell'assegno erogato dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento e/o di invalidità in favore del disabile (cfr. doc. all. n.3);
11) Alla stessa madre, altresì, quale genitore collocatario, viene riconosciuto in suo favore, in accordo con il Sig. , il diritto all'erogazione nella misura del CP_1
Pag. 3 a 5 100% dell'Assegno Unico e Universale erogato dall'INPS a tutela della famiglia e quindi anche in favore dei minorenni ai genitori separati;
12) I genitori suddivideranno al 50% i tickets sanitari, le spese mediche non coperte dal S.S.N. in quanto necessitate (quelle specialistiche dovranno essere preventivamente concordate), quelle scolastiche (universitarie comprese), per sport, per vacanze, ecc. Per essere rimborsate tutte le spese dovranno essere documentate;
13) La sig.ra è insegnante di lettere al Liceo Scientifico Statale "Pietro Parte_1
e Paolo Vianeo" di Tropea, mentre il sig. riveste il ruolo di Controparte_1 dirigente scolastico presso il Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA) di Venezia, pertanto, entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
14) L'autovettura FIAT Panda, tg. DF067RT, di proprietà del marito e allo stesso intestata, ma sempre stata in uso della moglie, rimane nel suo pieno possesso, ed ella si assume ogni connessa e conseguente responsabilità ed onere al riguardo, manlevandone espressamente il marito, il quale, a sua volta, autorizza la moglie a procedere con le pratiche per il trasferimento della proprietà del veicolo a suo favore, intestandolo al competente PRA territoriale.
15) I coniugi convengono, altresì, che ogni altra ed eventuale statuizione finalizzata a regolare l'assetto economico dei loro rapporti, non ricompresa nel presente accordo di separazione, verrà definita, congiuntamente, successivamente al provvedimento giudiziale di omologazione.
16) Visto l'art. 3, lett. b), della Legge 21/11/1967, n. 1185, così come novellato dall'art. 24, Legge n./2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento equipollente e che i figli vengano iscritti sui passaporti di entrambi”.
Non apparendo in contrasto a norme imperative e agli interessi della prole, il
Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi con la precisazione che la clausola di cui al punto 3) deve ritenersi di portata meramente obbligatoria come si evince anche dal successivo richiamo alle spese notarili, sede nella quale evidentemente andrà perfezionato l'atto di rinuncia di diritti immobiliari.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Pag. 4 a 5 A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e – smg, con le condizioni concordate e Pt_1 CP_1 CP_1 riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vicenza per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c. (R.A.M. anno 2004, Atto n. 222, Parte II, Serie A);
C) Spese compensate.
Così deciso nella C.C. da remoto del 23.5.2025 La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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