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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 78/2022
Il giorno 20/03/2025, nella causa iscritta al n RG 78 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 78/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Sant'Agata Parte_1 C.F._1 de'Goti (BN) alla Via Bagnoli n. 10, con l'avv. PASQUARELLA VINCENZO
), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione C.F._2 introduttivo del procedimento n. 6572/2020 r.g. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE)
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
), elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_1 C.F._3 via del Podere Rosa n. 72, con l'avv. ILLIANO DANIELA ) dal quale C.F._4 rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l'ex coniuge al fine di Parte_1 Controparte_1 sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di € 16.000,00 a titolo di saldo di quanto dovuto in base agli accordi economici successivi alla separazione, di cui alla scrittura privata del
2 di 5 28.10.2013, nonché di provvedere al subentro nel contratto di mutuo ipotecario relativo all'immobile adibito a casa familiare, attualmente di proprietà (per intero) della convenuta.
A sostegno della domanda, ha dedotto che, tra le condizioni di separazione concordate, vi era l'attribuzione a titolo gratuito da parte dell'odierno attore alla figlia della propria Controparte_2 quota di proprietà (pari al 50%) dell'immobile adibito a casa familiare e che tale accordo è privo di causa concreta, dato che la figlia ha poi ceduto tale quota alla madre;
ha sostenuto che con scrittura privata del 28.10.2013, l'odierna convenuta si impegnava a corrispondere al marito la somma di €
20.000,00, di cui € 5.000,00 al momento della sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale e la restante somma di € 15.000,00 entro due anni, nonché ad acquistare al prezzo concordato di €
12.000,00 la quota di proprietà del marito, pari al 50%, della casa di montagna sita in Lucoli (AQ) alla
Località Prato Lonaro, acquisto poi avvenuto per Notar di Roma (Rep. 38424); Persona_1 tuttavia, tali obbligazioni sono state solo parzialmente adempiute, residuando l'importo di €
16.000,00.
La causa è stata dapprima instaurata dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e, all'esito dell'ordinanza di incompetenza del 30.09.2021, è stata riassunta dinanzi a questo Tribunale.
Si è costituita , eccependo l'inefficacia dell'accordo riprodotto Controparte_1 dall'odierno attore in quanto non recepito nel ricorso o verbale di separazione consensuale omologato;
inoltre, la somma pattuita per la cessione della quota di proprietà della casa in montagna
è inferiore a quella indicata nell'accordo, come da atto notarile;
la convenuta non si è invece opposta alla liberazione dell'ex marito dal mutuo.
2. Parte attrice ha anzitutto domandato l'adempimento della scrittura privata del 28.10.2013, sottoscritta dalle parti contestualmente al ricorso per separazione consensuale, con cui
[...]
si è impegnata al pagamento in suo favore della somma di € 20.000,00 “al fine di sistemare i CP_1 propri rapporti economici con il marito Sig. in vista della separazione” e dell'ulteriore somma Controparte_3 di € 12.000,00 a titolo di prezzo per l'acquisto della quota del 50% della casa in montagna.
La domanda è infondata.
La scrittura privata in esame costituisce accordo “a latere” volto a disciplinare integralmente l'assetto economico tra le parti in vista della separazione (al punto 3 dell'accordo le parti dichiarano infatti che “una volta sistemati i propri rapporti economici nei modi previsti al punto 1) e 2) della presente scrittura privata, di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro”).
Tuttavia, le condizioni economiche concordate in tale sede non sono state riprodotte nel ricorso per separazione consensuale, poi omologato dal Tribunale, che invece prevedeva – quanto
3 di 5 all'assetto economico – il pagamento da parte del di un assegno di € 400,00 per il Pt_1 mantenimento dei figli e la cessione a titolo gratuito in favore della figlia della Controparte_2 propria quota di proprietà della casa familiare (ciò che poi è avvenuto), con l'impegno di
[...]
al rimborso in favore del delle rate del mutuo. CP_1 Pt_1
Orbene, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il regolamento concordato fra i coniugi mediante un atto di "puntuazione" avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali in vista di una separazione consensuale, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione della separazione, mentre alle pattuizioni non trasfuse nell'accordo omologato può riconoscersi validità solo quando assicurino una maggiore vantaggiosità all'interesse protetto dalla norma (ad esempio concordando un assegno di mantenimento in misura superiore a quella sottoposta ad omologazione), o quando concernano un aspetto non preso in considerazione dall'accordo omologato e sicuramente compatibile con questo in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, o quando costituiscano clausole meramente specificative dell'accordo stesso, non essendo altrimenti consentito ai coniugi incidere sull'accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa a priori la uguale o migliore rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo giudiziario di cui all'art. 158 cod. civ. (cfr. Cass. n. 2270 del 24/02/1993; Cass.
n. 20290 del 20/10/2005; Cass. n. 9174 del 09/04/2008; Cass. n. 28649 del 15/12/2020).
Nel caso di specie, l'accordo del 28.10.2013 contiene una regolamentazione dell'equilibrio dei rapporti patrimoniali tra i coniugi del tutto differente rispetto a quella inserita nel ricorso di separazione consensuale e poi omologata, rappresentando una soluzione alternativa incompatibile con quella valutata dal Tribunale in sede di omologa.
Pertanto, l'accordo del 28.10.2013 deve ritenersi invalido.
La domanda di adempimento va quindi rigettata.
3. Quanto al mutuo relativo alla casa coniugale, parte attrice chiede la condanna della convenuta ad un facere, costituito dall'attività necessaria per il subentro nel contratto.
Tuttavia, non è chiaro l'interesse giuridicamente rilevante sotteso a tale domanda, posto che, come emerge dalla lettura delle condizioni di separazione, non modificate in sede di divorzio se non in relazione all'assegno di mantenimento per i figli, si è obbligata al rimborso Controparte_1 delle rate in favore di quale intestatario del mutuo. Parte_1
Tra le parti è quindi già intervenuto un patto di accollo, avente efficacia meramente interna.
Inoltre, la convenuta ha dimostrato di aver intrapreso una corrispondenza con la CP_4 rendendosi altresì disponibile a fare quanto necessario per il subentro.
4 di 5 D'altra parte, il subentro di nel contratto di mutuo, ad esempio con un Controparte_1 patto di accollo esterno, richiede senz'altro la partecipazione della Banca mutuante, e quindi sul punto non vi è legittimazione passiva della convenuta.
In ogni caso, parte attrice non ha indicato specificamente l'atto che la convenuta avrebbe omesso di compiere e di cui chiede la condanna.
Anche tale domanda merita quindi di essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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