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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 512/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Antonella Belgeri Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
), assistito e difeso dall'Avv. Barbara Parte_1 C.F._1
BASSANELLI, come da procura in atti;
e
), assistita e difesa dall'Avv. Sara Parte_2 C.F._2
CADONATI, come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno congiuntamente richiesto la modifica delle condizioni di divorzio assunte da questo Tribunale con sentenza n. 1892/16, pubblicata in data 7 giugno 2016 e divenuta definitiva, come successivamente modificate, alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata riferita dal Giudice relatore in camera di consiglio.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto possa trovare integrale accoglimento,
non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico e risultando adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1892/16, pubblicata da questo Tribunale in data 7 giugno 2016 e già parzialmente riformata, così statuisce:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. conferma per il resto;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Presidente dott. Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Antonella Belgeri Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
), assistito e difeso dall'Avv. Barbara Parte_1 C.F._1
BASSANELLI, come da procura in atti;
e
), assistita e difesa dall'Avv. Sara Parte_2 C.F._2
CADONATI, come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno congiuntamente richiesto la modifica delle condizioni di divorzio assunte da questo Tribunale con sentenza n. 1892/16, pubblicata in data 7 giugno 2016 e divenuta definitiva, come successivamente modificate, alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata riferita dal Giudice relatore in camera di consiglio.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto possa trovare integrale accoglimento,
non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico e risultando adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1892/16, pubblicata da questo Tribunale in data 7 giugno 2016 e già parzialmente riformata, così statuisce:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. conferma per il resto;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Presidente dott. Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo