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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/03/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
18/03/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. POLLICORO STEFANIA
-Ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.09.2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR
n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento di nuova malattia professionale denunciata, nella specie “ipoacusia percettiva bilaterale da rumore” e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo cumulativo con gli esiti derivanti da altra tecnopatia già riconosciuta, nella misura complessiva del 10%.
Assumeva il ricorrente di aver lavorato, dal 1984 sino al 1998, come tecnico alle dipendenze della e della società Controparte_2 Controparte_3
all'interno dell'Arsenale Marittimo Militare di Taranto mentre a far data dal 1998
[...]
sino al 01/01/2020 in qualità di addetto alle manutenzioni meccaniche alle dipendenze della all'interno dello stabilimento siderurgico Controparte_4 Controparte_5
sede di Taranto svolgendo attività svolta con l'utilizzo giornaliero di attrezzature aziendali altamente rumorose e in ambienti lavorativi altamente rumorosi, quali macchine a moto alternativo, lavorazioni di laminazione, macchine ad aria compressa, ad alta pressione, motoseghe, lavorazioni di martello, tali da aver determinato l'insorgenza della patologia denunciata. In ragione di ciò, l'odierno ricorrente presentava denuncia amministrativa di infortunio, che veniva rigettata. Si costituiva l che contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Si osserva che nell'elaborato peritale, il CTU dott. ha accertato che Persona_1
il ricorrente risulta attualmente affetto da ““ipoacusia percettiva bilaterale”, da considerarsi concausalmente di natura professionale. Relativamente al nesso causale, il CTU ha difatti specificato che il lavoro svolto dal periziando è da porsi in connessione concausale con la denunciata malattia professionale.
Di conseguenza, ha riconosciuto una percentuale di danno biologico pari al 6%, come indicato nella tabella di cui al D.M. 12 luglio 2000, con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa, riconoscendo che danno biologico complessivo, previa riunione con i postumi di altra tecnopatia riconosciuti in misura del 10% (malattia professionale n. n° 516609874 del 03.02.2020), è pari all'15%.
In data 17/01/2025, il procuratore di parte ricorrente presentava le osservazioni alla bozza di elaborato peritale evidenziando che con provvedimento del 19/12/2023 il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento e la costituzione di una rendita unica nella misura del 19%, chiedendo, pertanto, la rideterminazione della stessa alla luce del provvedimento . CP_1
Alla luce di ciò, si evidenzia che l'istante presenta un grado di menomazione dell'integrità psicofisica assunta ai sensi dell'art. 13 D. Leg. 38/2000 pari al 19%, riconoscendo un danno biologico complessivo pari al 24%.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
L'esistenza del nesso di causalità viene ancor più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui non solo è stata pacificamente confermata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ma anche le modalità di svolgimento della prestazione.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 24% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente all'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig.
così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a),
D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla misura complessiva del 24% (ventiquattro) dalla data della domanda amministrativa, condanna l al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi CP_1
legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese CP_1
e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo;
3. pone definitivamente a carico dell separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 21.03.2025
le spese di C.T.U. liquidate con CP_1
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
18/03/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. POLLICORO STEFANIA
-Ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.09.2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR
n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento di nuova malattia professionale denunciata, nella specie “ipoacusia percettiva bilaterale da rumore” e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo cumulativo con gli esiti derivanti da altra tecnopatia già riconosciuta, nella misura complessiva del 10%.
Assumeva il ricorrente di aver lavorato, dal 1984 sino al 1998, come tecnico alle dipendenze della e della società Controparte_2 Controparte_3
all'interno dell'Arsenale Marittimo Militare di Taranto mentre a far data dal 1998
[...]
sino al 01/01/2020 in qualità di addetto alle manutenzioni meccaniche alle dipendenze della all'interno dello stabilimento siderurgico Controparte_4 Controparte_5
sede di Taranto svolgendo attività svolta con l'utilizzo giornaliero di attrezzature aziendali altamente rumorose e in ambienti lavorativi altamente rumorosi, quali macchine a moto alternativo, lavorazioni di laminazione, macchine ad aria compressa, ad alta pressione, motoseghe, lavorazioni di martello, tali da aver determinato l'insorgenza della patologia denunciata. In ragione di ciò, l'odierno ricorrente presentava denuncia amministrativa di infortunio, che veniva rigettata. Si costituiva l che contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Si osserva che nell'elaborato peritale, il CTU dott. ha accertato che Persona_1
il ricorrente risulta attualmente affetto da ““ipoacusia percettiva bilaterale”, da considerarsi concausalmente di natura professionale. Relativamente al nesso causale, il CTU ha difatti specificato che il lavoro svolto dal periziando è da porsi in connessione concausale con la denunciata malattia professionale.
Di conseguenza, ha riconosciuto una percentuale di danno biologico pari al 6%, come indicato nella tabella di cui al D.M. 12 luglio 2000, con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa, riconoscendo che danno biologico complessivo, previa riunione con i postumi di altra tecnopatia riconosciuti in misura del 10% (malattia professionale n. n° 516609874 del 03.02.2020), è pari all'15%.
In data 17/01/2025, il procuratore di parte ricorrente presentava le osservazioni alla bozza di elaborato peritale evidenziando che con provvedimento del 19/12/2023 il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento e la costituzione di una rendita unica nella misura del 19%, chiedendo, pertanto, la rideterminazione della stessa alla luce del provvedimento . CP_1
Alla luce di ciò, si evidenzia che l'istante presenta un grado di menomazione dell'integrità psicofisica assunta ai sensi dell'art. 13 D. Leg. 38/2000 pari al 19%, riconoscendo un danno biologico complessivo pari al 24%.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
L'esistenza del nesso di causalità viene ancor più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui non solo è stata pacificamente confermata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ma anche le modalità di svolgimento della prestazione.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 24% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente all'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig.
così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a),
D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla misura complessiva del 24% (ventiquattro) dalla data della domanda amministrativa, condanna l al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi CP_1
legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese CP_1
e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo;
3. pone definitivamente a carico dell separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 21.03.2025
le spese di C.T.U. liquidate con CP_1
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)