Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 13/06/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 13/06/2025, alle ore 12,15 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. ELISA CASINI in sostituzione dell'Avv. MAZZONI FRANCESCO e BERTOLINI BENEDETTA per la parte ricorrente e la dott.ssa FINI FRANCESCA per la parte resistente.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Parte ricorrente dichiara che la docente non ha usufruito della Carta docente Per_2 nell'anno 2019/2020 e che tutti i ricorrenti sono ancora nel circuito scolastico.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 12,28.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 430/2023
1
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
assistite dagli Avv.ti BERTOLINI BENEDETTA e FRANCESCO
[...]
MAZZONI
CONTRO
GIÀ Controparte_1 [...]
Controparte_2 assistito dalla Dott.ssa FINI FRANCESCA
MOTIVI DELLA DECISIONE
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
premettendo di aver lavorato alle dipendenze del
[...] come insegnanti a tempo Controparte_3 determinato con profilo professionale e mansioni pienamente equiparabili a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, senza ricevere il bonus istituito con la
L. 107/2015, in contrasto sia con la normativa nazionale, così come riconosciuto dal Consiglio di Stato con sent. 1482 del
2022, sia con quella comunitaria, così come riconosciuto dalla
CEDU con ordinanza del 18/05/2022, presentavano ricorso al fine di chiedere il riconoscimento della Carta docente.
Parte resistente si costituiva in giudizio, eccependo, in relazione alla posizione della docente , la Per_2 prescrizione dei diritti maturati nel quinquennio antecedente alla notifica del ricorso e chiedendo il rigetto del ricorso anche per mancato raggiungimento della prova delle spese sostenute dai ricorrenti per la loro formazione o per l'acquisto di beni funzionali negli anni dedotti;
in via subordinata chiedeva la riparametrazione dell'importo della
“carta docente”, eventualmente riconosciuta, in base alla durata effettiva del rapporto di lavoro
****
I- PRESCRIZIONE
Il convenuto ha eccepito la prescrizione del diritto CP_1 della ricorrente maturato nel quinquennio Parte_1
2 antecedente al 28/07/2023, data della notifica del ricorso introduttivo, ossia quello relativo all' anno scolastico
2017/2018.
Per il bonus carta docente, trattandosi di obbligazione pecuniaria pagabile periodicamente ad anno, viene in rilievo la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., che decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui la docente avrebbe potuto esercitare il diritto.
Tale momento coincide, per l'a.s. 2016/2017, con il 30 novembre 2016 (v. art. 5 DPCM 28.11.2016), mentre per gli anni successivi i soggetti beneficiari avrebbero potuto chiedere il bonus, in via stragiudiziale, a partire dal 1 settembre e/o dalla decorrenza contrattuale.
Parte ricorrente ha depositato (sub doc. 3) copia della diffida inviata a mezzo di racc. A.R. in data 11/04/2022, della ricevuta di accettazione e della sola facciata della cartolina di ricevimento indicante il mittente.
Pertanto, non consta alcuna evidenza circa la effettiva ricezione dell'atto.
II – PRESUPPOSTI DI FATTO
Come emerge dai contratti di lavoro individuale, sub doc.4 del ricorso, le ricorrenti, tutte docenti della scuola primaria, hanno lavorato alle dipendenze del convenuto, in CP_1 forza dei seguenti contratti:
A) AT NN:
- nell'anno scolastico 2018/2019 con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 28.09.2018 al 30.06.2019 (classe di concorso AASS sostegno psicofisico) presso l'Istituito Flavio Torello Baracchini C.F._1
Villafranca, per 24 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente è stata inizialmente immessa in ruolo con riserva, per ricorso pendente, a partire dal 1/09/2020 e
3 successivamente a seguito del rigetto del ricorso, le è stato revocato il ruolo e l'incarico è stato trasformato in contratto di supplenza a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, ad orario completo, ossia 24 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2020/2021, con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dall'11.09.2020 al 30.06.2021 (classe di concorso AASS sostegno psicofisico) presso l'I.C. Baracchini Villafranca in Lunigiana per 16 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2021/2022 con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 07.09.2021 al 30.06.2022 (classe di concorso AASS sostegno psicofisico) presso l'I.C. Baracchini Villafranca, per 24 ore settimanali;
- nell'a.s. 2022/2023, con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal
06.09.2022 al 30.06.2023 (classe di concorso AASS sostegno psicofisico) presso l'I.C. D.Alighieri
Aulla, per 24 ore settimanali;
B) : Parte_2
- nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 18.09.2019 al 30.06.2020 (classe di concorso AASS sostegno psicofisico) presso l'I.C. Massa 3 Marina di Massa, per 24 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2020/2021 con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, dal 11.09.2020 al 30.06.2021 (classe di concorso AASS sostegno psicofisico) presso
4 l'I.C. Massa 3 Marina di Massa, per 24 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2021/2022, con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, dal 07.09.2021 al 30.06.2022 (classe di concorso AASS sostegno psicofisico) presso l'I.C. Massa 3 Marina di Massa, per 15 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2022/2023, con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 06.09.2022 al 30.06.2023 (classe di concorso AASS sostegno psicofisico) presso l'I.C. Massa 3 Marina di Massa, per 23 ore settimanali.
C) : Parte_3
- nell'anno scolastico 2018/2019 con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 28.09.2018 al 30.06.2019 (classe di concorso AASS sostegno psicofisico) presso l'IC Don Milani, per 24 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 20.09.2019 al 30.06.2020 (classe di concorso AASS sostegno psicofisico) presso l'IC Don Milani – Massa Ronchi per 24 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2020/2021 con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, dal 05.10.2020 al 30.06.2021 (classe di concorso AASS sostegno psicofisico) presso l'I.C. Staffetti Massa 2 Massa, per 24 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2021/2022 con contratto di supplenza fino al termine delle attività
5 didattiche, dal 07.09.2021 al 30.06.2022 (classe di concorso AASS sostegno psicofisico) presso l'IC Don Milani – Massa Ronchi per 24 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2022/2023, con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 06.09.2022 al 30.06.2023 (classe di concorso AASS sostegno psicofisico) presso l'IC Don Milani Massa Ronchi, per 24 ore settimanali;
D) : Parte_4
- nell'anno scolastico 2020/2021 con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 5.10.2020 al 30.06.2021 (classe di concorso AASS sostegno psicofisico) presso l'I.C.
Giorgini Montignoso, per 24 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2021/2022 con contratto di supplenza annuale dal 07.09.2021 al 31.08.2022
(posto comune) presso la Scuola primaria direzione didattica di Aulla, per 24 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2022/2023 con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, dal 06.09.2022 al 30.06.2023 (classe di concorso AASS sostegno psicofisico) presso la
Scuola primaria direzione didattica di Aulla, per
24 ore settimanali.
III - LA C.D. CARTA DOCENTE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
La L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta
Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
6 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_4 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124».
La norma precisa che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo Controparte_2 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri
7 e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
A seguito di rinvio pregiudiziale, la Cass Sez. L. con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie,
8 possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
La Corte ha evidenziato: <…Si tratta, in entrambi i casi
(supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto
9 di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011,
Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
10 Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio….>
IV - LE SUPPLENZE TEMPORANEE. GLI SPEZZONI DI ORARIO
La S.C., cit., ha rilevato, tra l'altro: “5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto
- eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.”
La S.C. non ha valutato le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario, considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudice remittente, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario, ricordando “che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3
Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del
2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”.
La S.C. ha lasciato irrisolta l'alternativa tra il non riconoscere nulla e l'applicazione del principio del “pro rata temporis” di cui all'art.
4.2 dell'Accordo, in modo da
11 calibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica, fino ad eventualmente ad essere annullata nel caso di durate minime dei rapporti (e degli orari di lavoro, pare di doversi aggiungere).
La clausola 4 dell'Accordo prevede:
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.”
In caso di supplenze temporanee il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato “dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”, escluse, quindi, le supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Quanto agli spezzoni di orario, valgono considerazioni analoghe. Anche il trattamento del lavoratore a tempo parziale può essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa con riferimento all'importo sia della retribuzione globale, sia delle singole componenti di essa.
Da evidenziare che, sebbene il legislatore abbia specificato che il beneficio non costituisca retribuzione accessoria né reddito imponibile, viene comunque in rilievo una prestazione pecuniaria che può essere modulata tenendo conto delle circostanze del caso concreto (come, per es., un rimborso spese).
12 Peraltro, anche in questo caso c'è da chiedersi se in ipotesi di orario minimo (magari associato ad una supplenza breve) ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
In via generale possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti, il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che
“La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
V – EVENTUALE ESCLUSIONE E/O RIDUZIONE DEL Pt_5
Quanto alla richiesta di parte resistente di “riparametrazione del diritto in ragione della durata della supplenza”, con riguardo alle supplenze annuali ed alle supplenze fino al termine delle attività didattiche è da evidenziare che la
Corte di Cassazione né ha fatto distinzione tra le supplenze fino al 31 agosto di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 124 del 1999 e le supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica di cui al comma 2 della legge 124/99, né ha operato o suggerito riduzioni con riferimento alle supplenze fino al termine delle attività didattiche.
La questione rileva soltanto per gli spezzoni di orario inferiori al 50% e per le supplenze temporanee, c.d. brevi e saltuarie.
Nel caso di specie tutte le ricorrenti hanno lavorato, in relazione agli anni scolastici oggetto del ricorso, nella
13 scuola primaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche o annuale (ricorrente per Pt_4
l'anno scolastico 2021/2022), quasi sempre ad orario completo, ossia 24 ore settimanali. Le uniche eccezioni riguardano la docente in relazione all' anno scolastico 2020/2021 Per_2 durante il quale ha osservato un orario di 16 ore settimanali e la docente in relazione all'anno scolastico Parte_2
2021/2022 (15 ore settimanali) e all'anno scolastico 2022/2023
(23 ore settimanali).
In ogni caso le sopra indicate ricorrenti hanno lavorato sempre per un orario superiore a quello minimo previsto per il part time, pari al 50% dell'orario completo e, quindi 12 ore settimanali nella scuola primaria.
Pertanto, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la sua posizione risulta senz'altro comparabile con quella dei docenti di ruolo, con conseguente accoglimento della domanda.
Parte resistente nella propria memoria di costituzione ha rilevato la possibilità che la docente in quanto Per_2 immessa in ruolo a settembre 2019 e poi depennata nel mese di febbraio 2020, avesse già percepito il bonus per tale annualità, senza tuttavia fornire alcuna prova del fatto estintivo, come era suo onere.
VI - CONCLUSIONI
Sulla base della giurisprudenza della CGUE e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma euro-unitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché le ricorrenti sono ancora nel sistema scolastico, è possibile l'adempimento in forma specifica.
Segue conforme condanna.
Quanto alle spese, considerata l'essenzialità di alcune statuizioni nomofilattiche della sopravvenuta pronunzia della
14 S.C., le stesse possono essere compensate nella misura del
50%.
Scaglione fino a € 5200,00, compensi al minimo, stante la serialità della causa, esclusa la fase istruttoria, aumentati del 90% in relazione al numero dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
2) accerta il diritto delle ricorrenti all'attribuzione della
Carta Docente, quanto a in relazione agli Parte_1 anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023; quanto a in relazione agli anni Parte_2 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; quanto a in relazione agli anni scolastici 2018/2019, Parte_3
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; quanto a in relazione agli anni scolastici 2020/2021, Parte_4
2021/2022 e 2022/2023.
3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto ad CP_1 assegnare alle ricorrenti la Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi per e Parte_1 Parte_3
l'importo di € 2500,00 ciascuna, per
[...] Parte_2
l'importo di € 2000,00 e per l'importo di € Parte_4
1500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data della maturazione del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4) Condanna il alla rifusione del 50% delle spese di CP_1 lite sostenute dalla ricorrente che liquida in tale frazione in € 978,50, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come
15 per legge, con compensazione del rimanente 50% da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 13/06/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
16