Ordinanza cautelare 4 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/07/2025, n. 6629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6629 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06629/2025REG.PROV.COLL.
N. 08419/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8419 del 2024, proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
RE TO, Associazione per la Difesa dei Diritti Civili della Scuola, GI SO, TO IN, IO ST TO, IO LI, AL CO, EP CE, EP CO, MA TA, ES MI, FE RU, non costituiti in giudizio;
Istituto San Lorenzo gestito da San Lorenzo S.r.l.s. in persona del legale rappresentante Franco Campitiello, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi con domicilio eletto presso lo studio Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie 9;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 1753/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto San Lorenzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il Cons. CO Morgantini e udita l’Avv. Marta Perugi in sostituzione dell'Avv. Carlo Rienzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato accolto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, ha disposto per l'anno scolastico 2024/2025 la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria all'istituzione scolastica denominata "San Lorenzo S.r.l.s.”, per i seguenti indirizzi: Istituto tecnico - settore Economico - indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing; Istituto professionale - settore Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale; Liceo Scienze Umane - opzione economico sociale; Istituto professionale - settore servizi - indirizzo: enogastronomia e ospitalità alberghiera.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
L’impugnato provvedimento ha revocato la parità in considerazione della relazione ispettiva assunta al protocollo in data 2 maggio 2024, prot. n. 25148, redatta al termine delle visite relative al piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica disposto dal Ministero per l’a.s. 2023/24, nella quale il collegio ispettivo incaricato ha evidenziato una serie di gravi criticità inerenti al funzionamento didattico ed amministrativo dell’istituzione scolastica paritaria in parola (promiscuità dell’accesso con struttura commerciale; insufficiente capienza di parte delle aule; adattamenti di locali utilizzati ad aule didattiche non riportate in planimetria; numero complessivo degli alunni risulta maggiore rispetto al numero autorizzato dall’ASL; il laboratorio indicato in uso per l’indirizzo turistico avrebbe la duplice funzione di zona accoglienza per le famiglie e al contempo di laboratorio per gli alunni; il numero dei servizi igienici risulta decisamente inferiore rispetto al numero delle classi e degli studenti iscritti; mancanza del titolo di accesso per sei docenti; contrattualizzazione di docenti per un monte ore settimanale inferiore al monte ore settimanale necessario per garantire l’offerta formativa relativo alle singole discipline dei diversi piani di studi; contrattualizzazione di insegnanti tecnico pratici per alcune classi di concorso per un monte ore settimanale inferiore o maggiore al monte ore settimanale necessario per garantire l’offerta formativa relativo alle singole discipline caratterizzanti i diversi piani di studi; versamenti contributivi UNILAV non corrispondenti al monte ore contrattualizzato; assenza di istruttoria finalizzata alla legittimità della riduzione dell’unità oraria e conseguente mancanza delle modalità di recupero del monte ore; rilevazione delle presenze degli studenti riscontrate in occasione delle visite ispettive discordanti e apparentemente incoerenti rispetto alle presenze giornaliere riportate sul registro elettronico; gravi irregolarità nella tenuta dei verbali degli organi collegiali; mancato aggiornamento dei documenti strategici e del rapporto di autovalutazione, relativo al precedente triennio; il piano di miglioramento non è coerente e non risulta trasmesso con l’integrazione; la rendicontazione sociale risulta assente anche nell’integrazione trasmessa).
Il Tar ha osservato che, sebbene la nota dell'USR del 13 giugno 2024 abbia attivato correttamente e formalmente il prescritto contraddittorio procedimentale, non ha tuttavia dato seguito ad un procedimento pienamente rispondente ai requisiti di legge, in quanto, in seguito al riscontro fornito dall’istituto scolastico ricorrente, con note assunte al prot. nn. 40347,40348,40349 del 10 luglio 2024, non ha provveduto ad effettuare un concreto accertamento della mancata cessazione della situazione di irregolarità e della carenza dei requisiti, vieppiù necessario in considerazione della pluralità e gravità delle contestazioni mosse e della distanza temporale intercorsa tra gli accertamenti effettuati dagli ispettori (28 aprile 2024) e il provvedimento finale di revoca (9 agosto 2024).
Nel provvedimento impugnato, le carenze ritenute ancora “permanenti”, nonostante i riscontri forniti dall’istituto scolastico interessato, sono elencate per punti nei quali la risposta alle controdeduzioni risulta puramente formale, in quanto fondata esclusivamente su dati documentali già in possesso dell’Ufficio scolastico regionale ovvero sulle risultanze della relazione ispettiva assunta al protocollo dell’Ufficio in data 2 maggio 2024, prot. n. 25148, ma datata 28 aprile 2024, senza dar conto adeguatamente delle controdeduzioni e dei nuovi documenti trasmessi in sede procedimentale nella ben successiva data del 10 luglio 2024, con note assunte al prot. nn. 40347,40348,40349, e limitandosi a ribadire quanto aveva già evidenziato nel preavviso di revoca.
Il Tar ha ritenuto che tale vizio procedurale e di istruttoria che si riverbera, poi, in un vizio sul piano motivazionale del provvedimento impugnato, considerata la delicatezza della fattispecie in questione (revoca parità) e la sua importanza in termini di ripercussioni su diritti costituzionalmente protetti e, tenuto conto che, al contrario, si prescrive alla scuola l’onere del pedissequo rispetto di varie procedure formali sia al momento della richiesta della parità che per gli anni successivi, ai fini del mantenimento della stessa, non può che inficiare il provvedimento di revoca così come è stato adottato.
Ne discende che, poiché nella vicenda in esame non risulta che l’amministrazione abbia riscontrato, sulla base di dati obiettivi, la permanenza delle criticità riscontrate con le modalità prescritte dalla legge, il Tar ha concluso per la fondatezza del ricorso e ha conseguentemente annullato il provvedimento di revoca della parità scolastica.
Il Tar ha precisato che, nel doveroso riesercizio del potere, l'amministrazione farà salva l'attività ispettiva svolta, sicché l'iter procedimentale dovrà essere riavviato a partire dalla verifica e controllo della sussistenza ed eventuale ripristino dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento e contestati nel preavviso di revoca del 13 giugno 2024, alla luce della documentazione trasmessa dall’istituto scolastico.
2. Secondo l’amministrazione appellante allorquando il procedimento di revoca venga avviato, come nel caso di specie, sulla base di un’attenta attività di accertamento e di valutazione da parte del personale ispettivo, grazie alla quale è accertata la sopravvenuta carenza dei requisiti prescritti, successivi accertamenti possono e devono essere disposti, dopo l’attivazione del contraddittorio procedimentale, solo per verificare l’effettiva regolarizzazione (non la permanenza delle irregolarità, che come detto, sono già state accertate) e sempreché la parte interessata abbia dedotto e dimostrato di aver provveduto in tal senso.
Nel caso di specie, dall’esame degli atti del procedimento emergeva chiaramente come nell’ambito del contraddittorio procedimentale l’istituto scolastico si fosse limitato o a smentire fatti accertati dagli ispettori (che quindi non necessitavano di verifiche aggiuntive) o a controdedurre in modo generico e insufficiente agli esiti dell’ispezione. Ne deriva che alcuna ulteriore attività di accertamento risultava necessaria ai fini della conclusione del procedimento amministrativo, essendo l’istruttoria più che completa.
Diversamente, nell’ipotesi - non verificatasi - in cui la società avesse fornito elementi in grado anche solo di insinuare un dubbio sulla persistenza delle criticità riscontrate nel corso delle ispezioni compiute, l’USR avrebbe potuto/dovuto, poi, verificare l’effettività della regolarizzazione.
Ne consegue, secondo l’amministrazione appellante, la legittimità del proprio operato, essendo comunque il provvedimento di revoca atto dovuto in relazione alle carenze riscontrate.
3. L’istituto appellato chiede la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse all’appello, considerato, per un verso, che la revoca oggetto di impugnativa in primo grado è stata superata ed assorbita dal nuovo decreto di revoca della parità scolastica adottato in data 5 giugno 2025 con decorrenza dall’anno scolastico 2025/2026 e che, per altro verso, per tutto il corrente anno scolastico la scuola ha lavorato come paritaria, svolgendo regolarmente gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione e quindi ponendo nel nulla gli effetti dell’originaria revoca.
4. L’eccezione di sopravvenuta carenza d’interesse deve essere respinta in coerenza con analoghi precedenti della Sezione, in quanto:
a) ci si trova dinanzi a due differenti decreti di revoca della parità scolastica, afferenti ad annualità diverse e basati su motivazioni distinte;
b) in ogni caso, il sopra richiamato decreto di revoca adottato in data 5 giugno 2025 fa specifico riferimento alle numerose criticità oggetto del decreto di revoca della parità scolastica del 9/08/2024 che persistono a tutt’oggi e si riverberano nel corrente anno scolastico 2024/25, a conferma di una condotta dell’istituto non conforme ai dettami normativi da rispettare per la concessione della parità;
c) l’eventuale contenzioso sul nuovo provvedimento di revoca non può influire sul presente giudizio e, semmai, sarà da valutare l’eventuale incidenza di una decisione di accoglimento del presente appello sull’eventuale giudizio attinente alla revoca della parità per l’anno scolastico 2024/2025, e non viceversa (cfr., Cons. Stato, VII, 7 luglio 2025 n. 5875).
Infine, facendo riferimento il sopra richiamato provvedimento di revoca adottato in data 5 giugno 2025, anche agli accertamenti istruttori cui faceva riferimento il decreto di revoca della parità scolastica con decorrenza dall’a.s. 2024/25 adottato in data 9/08/2024, permane l’interesse dell’amministrazione appellante alla salvezza del provvedimento del 9 agosto 2024, impugnato in primo grado.
Al riguardo occorre anche richiamare un precedente di questa Sezione (n. 6561 del 5 luglio 2023) reso anch’esso in materia di revoca della parità scolastica, nel quale – a supporto della procedibilità dell’appello anche in ipotesi di sopravvenienza di un nuovo provvedimento di revoca, a decorrere da un successivo anno scolastico – si sono sottolineati gli effetti pro futuro della revoca stessa: questa, infatti, ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo, con salvezza comunque degli effetti già prodotti dal provvedimento di riconoscimento della parità precedentemente adottato (cfr. pure il punto 5.10 delle linee guida di attuazione delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento di cui decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 83 del 10 ottobre 2008).
5. Con riferimento alle irregolarità riscontrate parte appellata deduce quanto segue.
Ogni anno per gli esami di Stato la commissione esaminatrice, in gran parte formata dal Ministero con membri estranei alla scuola (ben 3, oltre al Presidente, sempre esterno alla scuola, su un totale di 6 componenti) ha ritenuto che i tantissimi giovani presentatisi fossero preparati e quindi meritevoli di promozione e conseguimento del diploma.
Con riferimento alla promiscuità dell’accesso con struttura commerciale costituita da una stazione di ricarica per veicoli elettrici parte appellata allega la dichiarazione del legale rappresentante della società RI & figli spa, secondo cui: “in data 21/06/2021 la scrivente società ha effettuato la vendita all’Istituto paritario San Lorenzo di una colonnina elettrica con marchio RI EN. Detta colonnina è stata istallata presso il Vostro Istituto, dove non è presente alcuna sede o ufficio della C. RI & LI Spa”.
Quanto al rilievo relativo all’esistenza di pannelli divisori per suddividere gli ambienti, essi risultavano già esistenti nel 2017, allorché in sede di riconoscimento della parità sono stati ritenuti idonei. Ritiene che siano conformi alla normativa edilizia.
Con riguardo poi ai servizi igienici, non si è tenuto conto del fatto che le 33 classi dichiarate sono divise tra orario antimeridiano e pomeridiano, quindi sono 16 di mattina e 15 di pomeriggio. I 20 wc risultano pertanto più che sufficienti.
Circa la capienza delle aule i 423 alunni iscritti non frequentano tutti nello stesso orario e pertanto risulterebbe rispettata la capienza indicata nel certificato di idoneità igienico sanitaria prodotto.
Quanto ai laboratori, solo per quanto riguarda il laboratorio di accoglienza turistica, viene utilizzata la sala accettazione della scuola, che è comunque dotata di tutte le attrezzature necessarie, come i pc, la fotocopiatrice, il planning, la stampante.
Quanto alla contestazione relativa alla presunta carenza del titolo di accesso in capo ad alcuni docenti, lamenta che non sono stati mai indicati i nomi dei docenti che non risulterebbero in possesso della laurea magistrale.
Ritiene che la presunta carenza del diploma di laurea da parte di alcuni dei docenti non può avere alcun rilievo, stante la validità del servizio dagli stessi svolto
Quanto alla presunta contrattualizzazione dei docenti l’istituto ha contrattualizzato tutti i docenti che vi lavorano.
Per il resto l’Istituto si avvale di collaborazioni gratuite e volontarie, nel rispetto del limite previsto dall’art. 1, comma 5 della Legge 62/2000, che così dispone: “Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti”.
Quanto alla rilevazione della presenza degli studenti ritiene che le assenze degli studenti sfuggono alla sfera di controllo e di volontà dell’Istituto scolastico, che può soltanto limitarsi a prenderne atto e a stimolare la frequenza degli alunni durante l’anno, avvisando le famiglie al riguardo.
Ritiene non sussistano profili di carenza dei requisiti sanitari o di sicurezza, avendo prodotto documentazione.
6. L’appello merita accoglimento.
La legge n° 62/2000 ha disciplinato i requisiti necessari affinché le scuole non statali possano ottenere il riconoscimento e la parificazione con le scuole statali, specificando che “Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.” (art 1 comma 6).
Alle scuole paritarie è, infatti, riconosciuta piena parità rispetto alle scuole del sistema di istruzione statale.
Tale riconoscimento è possibile solo a condizione che sussistano i requisiti previsti dall’art 1 commi 4, 5 e 6 della citata legge.
L’art 1 comma 4 stabilisce che “la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.”
In attuazione della legge è intervenuto il D.M. 29 novembre 2007 n. 267 recante la “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”, che indica in maniera puntuale i requisiti che l’istituto scolastico deve possedere per ottenere il riconoscimento di scuola paritaria, l’iter procedimentale da seguire e le eventuali condizioni che possono determinare il venire meno dello status di scuola paritaria.
L’art. 4 del D.M. stabilisce che:
“la revoca dell'atto di riconoscimento della parità scolastica è disposta, oltre che nella fattispecie di cui all'articolo 3, nei seguenti casi:
a) libera determinazione del gestore;
b) gravi irregolarità di funzionamento accertate ai sensi dell'articolo 3;
c) accertata violazione dell'articolo 1-bis, comma 3 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
d) mancato completamento del corso, nel caso di riconoscimento della parità ad iniziare dalla prima classe;
e) mancata attivazione di una stessa classe per due anni scolastici consecutivi”.
Il D.M. 83 del 10 ottobre 2008 definisce le linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 2007, n. 267 e prescrive in capo all’Ufficio Scolastico Regionale il compito di verificare la permanenza dei requisiti richiesti per l’ottenimento della parità scolastica e il conseguente necessario provvedimento di revoca, qualora disposti i dovuti accertamenti, emerga l’evidente mancata osservanza delle prescrizioni in materia.
Il provvedimento di revoca oggetto del presente giudizio è motivato in relazione all’avvenuto accertamento delle irregolarità di seguito indicate:
- il secondo ingresso rappresenta l’accesso non solo per l’istituto paritario ma presumibilmente anche per una ditta “RI EN (Azienda fornitrice di energia elettrica) così come si rileva al cancello di accesso dove è installato, in modo evidente, un citofono;
· esistenza di pannelli divisori utilizzati per suddividere gli ambienti delle aule 1, 2, 3 del seminterrato, fissati soltanto al pavimento e al soffitto e non idonei all’insonorizzazione dei locali, né rileva che tali pannelli fossero già esistenti nel 2017;
- riguardo la mancanza di servizi igienici in numero sufficiente in rapporto al numero degli alunni, la legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica” e il decreto ministeriale 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”, disciplinanti gli spazi interni di un istituto scolastico, stabiliscono che gli ambienti dedicati ai servizi igienico-sanitari e gli spogliatoi devono avere, tra le altre, la seguente caratteristica: il numero di vasi deve essere 1 per ciascuna classe.
Dunque, essendo 33 le classi dichiarate e funzionanti nell’istituto, ancorché non contemporaneamente, i servizi igienico - sanitari presenti in numero complessivo pari a 20 vasi, sono decisamente insufficienti a garantire una adeguata fruizione agli allievi ed un corretto funzionamento;
- la non corrispondenza tra capienza delle aule per come riportata nelle certificazioni igienico - sanitarie rilasciate dall’Asl di competenza e il numero effettivo di alunni, lungi dal trovare disconoscimento negli elementi addotti dall’odierno ricorrente, risulta, invece, confermata dai dati riportati nel ricorso introduttivo, in cui emerge chiara l’esistenza di classi con una composizione numerica di gran lunga maggiore al dato oggetto di autorizzazione. A nulla rileva, in riferimento alla grave criticità di cui trattasi, la suddivisione delle classi in due turni distinti. Molteplici classi presentano un numero di alunni superiore alla capienza della singola aula;
- quanto ai laboratori, il laboratorio indicato in uso per l’indirizzo turistico ha un duplice utilizzo, come zona di accoglienza per le famiglie e come laboratorio per gli alunni. La cucina è risultata ampiamente non utilizzata. Nella stessa, infatti è stata rilevata la presenza di un piano di cottura, un lavabo, un congelatore e un frigorifero (peraltro non funzionante al momento degli accessi) con la totale assenza delle attrezzature idonee a renderlo adatto alle esercitazioni di cucina. Inoltre, è stata accertata l’inesistenza di fatture per l’acquisto di alimenti freschi o congelati, necessari alla ordinaria tenuta dei carichi per le previste esercitazioni pratiche; la dispensa è risultata quasi completamente sfornita e senza alcun alimento fresco; i freezer privi di alcun alimento eccetto due bottiglie di liquore. Risultavano non compilati da anni i registri di tenuta dei locali, degli strumenti a norma e dei materiali a disposizione, lasciando intendere di versare in stato di completo abbandono; La sala destinata alle esercitazioni di sala/cucina è mancante e consistente in un solo tavolo circolare, localizzato in un’aula presso cui si svolgono regolari lezioni, priva di finestre e ricavata al piano interrato;
- è risultato disponibile soltanto il laboratorio mobile di informatica, fornito di tablet portatili. Tale situazione rappresenta una mancanza grave e inescusabile, soprattutto se rapportata all’importanza rivestita dalle attività laboratoriali per gli Istituti Tecnici come quelli di cui trattasi, per i quali non è possibile addurre quale circostanza scusante dell’assenza di un’aula correttamente e adeguatamente predisposta e attrezzata a tale scopo, la presenza di una postazione mobile dotata di qualche tablet. La postazione informatica mobile può, al più, considerarsi un integrativo del laboratorio di informatica, per il quale la normativa prevede la necessaria predisposizione di un’aula con strumentazione adeguata per il tipo di attività e il numero di studenti, strumentazione che allo stato evidentemente (e non per un’asserita presa di posizione), è totalmente assente;
- mancanza del titolo di accesso per sei docenti. Il possesso della laurea triennale da parte dei docenti non è titolo di accesso atto a consentire l’insegnamento delle discipline di cui all’allegato A del d.P.R. n. 19/16 come modificato e integrato dal D.M. n. 259/17;
- contrattualizzazione di docenti per un monte ore settimanale inferiore al monte ore necessario per garantire l’offerta formativa relativo alle singole discipline dei diversi piani di studi;
- contrattualizzazione di insegnanti tecnico pratici (ITP), per alcune classi di concorso per un monte ore settimanale inferiore o maggiore al monte ore settimanale necessario a garantire l’offerta formativa relativo alle singole discipline caratterizzanti i diversi piani di studi e per i versamenti contributivi UNILAV non corrispondenti al monte ore contrattualizzato;
- dal confronto tra i quadri orari di riferimento degli indirizzi attivi presso l’Istituto e l’orario settimanale delle lezioni, sia per le classi frequentanti in orario antimeridiano che pomeridiano emerge che in ciascuna delle sessioni giornaliere vi è una riduzione oraria pari a 30 minuti al giorno. Tale riduzione comporta, settimanalmente, un potenziale recupero di 2 ore e 30 minuti per ciascuna delle classi, che conduce annualmente ad un monte ore ridotto di circa 65-70 ore, interamente da recuperare. Tale recupero si rende necessario in quanto non emerge alcuna causa di forza maggiore e tanto meno risulta agli atti, in conseguenza delle necessarie verifiche e procedure esperite, alcuna delibera assunta dal Consiglio di Istituto che giustifichi tale riduzione;
- sulla rilevazione delle presenze degli studenti riscontrate in occasione delle visite ispettive, discordanti e apparentemente incoerenti rispetto alle presenze giornaliere riportate sul Registro elettronico: è stato evidenziato un tasso abnorme di assenteismo e una incongruenza dei dati;
- le assenze rilevate dal collegio ispettivo durante gli accessi in totale sono risultate superiori al 90% degli iscritti;
- i documenti strategici risultano non aggiornati.
Il collegio osserva che l’amministrazione ha fatto corretta applicazione del settimo comma dell’art. 3 del d.m. n° 267/2007 secondo cui nel caso in cui sia accertata la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, l'ufficio scolastico regionale invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti, assegnando il relativo termine, di norma non superiore a trenta giorni. Scaduto il termine assegnato senza che la scuola abbia provveduto a ripristinare il requisito o i requisiti prescritti, l'ufficio scolastico regionale provvede alla revoca del provvedimento con cui è stata disposta la parità, secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.
Dall’esame degli atti del procedimento emergeva come nell’ambito del contraddittorio procedimentale l’istituto scolastico si fosse limitato o a smentire fatti accertati dagli ispettori (che quindi non necessitavano di verifiche aggiuntive) o a controdedurre in modo generico e insufficiente agli esiti dell’ispezione. Ne deriva che alcuna ulteriore attività di accertamento risultava necessaria ai fini della conclusione del procedimento amministrativo, essendo l’istruttoria completa.
Diversamente, nell’ipotesi - non verificatasi - in cui la società avesse fornito elementi in grado anche solo di insinuare un dubbio sulla persistenza delle criticità riscontrate nel corso delle ispezioni compiute, l’USR avrebbe potuto/dovuto, poi, verificare l’effettività della regolarizzazione.
Le deduzioni di parte appellata non sono idonee a smentire quanto sopra.
Ne consegue la legittimità del provvedimento di revoca, essendo questo atto dovuto, che non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (ex art. 21-octies della legge n° 241 del 1990) e in relazione al quale si è comunque svolto il contraddittorio procedimentale.
Infatti, non è qui in contestazione il fatto che l’amministrazione abbia correttamente avviato il contraddittorio procedimentale, ma la questione posta dal giudice di primo grado consiste nel non aver l’amministrazione proceduto a effettuare un nuovo concreto accertamento dopo le osservazioni e la produzione documentale della scuola e prima di adottare il provvedimento di revoca.
Al riguardo, il Collegio osserva che gli obblighi di contraddittorio attengono alla necessaria contestazione delle carenze riscontrate e alla valutazione delle osservazioni e degli elementi forniti dall’istituto scolastico.
L’amministrazione ha adempiuto a entrambi gli obblighi, non essendo necessario, con riferimento al secondo, l’effettuazione di un nuovo sopralluogo, quando, come nel caso di specie, permangono una serie di carenze documentalmente riscontrabili, idonee anche singolarmente a giustificare il provvedimento di revoca.
7. I riscontri forniti dall’istituto scolastico non hanno adeguatamente contrastato l’accertamento di una serie di irregolarità e carenze, tra cui l’esistenza di pannelli divisori delle aule del seminterrato non idonei alla insonorizzazione (risultando irrilevante la loro preesistenza); la mancanza di un numero di servizi igienici sufficienti (che prescinde dall’orario delle lezioni nelle singole classi); il numero degli alunni maggiore a quello autorizzato, risultando anche qui priva di rilievo la suddivisione in turni; la capienza delle aule e dei laboratori non sufficiente, anche per l’uso promiscuo dei secondi; i titoli di studio dei docenti anche non idonei; il tasso di assenteismo degli studenti (si richiama sul punto il precedente della sentenza di questa Sezione n. 5875 del 2025), oltre agli ulteriori elementi contenuti nel già descritto provvedimento di revoca.
Alcune delle sopramenzionate carenze sono di per sé idonee a giustificare la revoca e per la maggior parte di esse non era necessaria alcuna ulteriore ispezione, trattandosi di una valutazione documentale delle deduzioni fornite dalla scuola (effettuata con esito negativo).
Nelle more del giudizio l’amministrazione ha richiamato l’ordinanza cautelare del 4/12/2024 con cui il Consiglio di Stato ha rilevato che “l’istituto scolastico in seguito al preavviso di revoca di parità scolastica ha presentato memoria e documentazione che l'amministrazione non sembra avere specificamente valutato”, invitando l’Amministrazione a rivalutare l’attuale organizzazione risultante dagli aggiornamenti e dagli adeguamenti prodotti al fine di decidere se confermare e/o rivedere la precedente determinazione negativa espressa nei confronti dell’istituto scolastico”.
Con la nota prot. n. 1342 dell’8/01/2025 l’amministrazione invitava l’istituto a trasmettere una dettagliata relazione comprovante il possesso dei requisiti di parità scolastica, corredata dalla pertinente e necessaria documentazione.
Con note acquisite ai prott. nn. 9667, 9669 e 9684 del 6/02/2025, l’istituto ricorrente provvedeva a trasmettere una relazione unitamente a n. 7 allegati.
Con nota prot. n. 7099 del 28/01/2025, veniva conferito incarico ispettivo per la verifica del completamento del processo di adeguamento delle strutture e delle attività didattiche, così come statuito nella sopra richiamata ordinanza del Consiglio di Stato.
La relazione ispettiva, assunta al prot. n.16284 del 27/02/2025, evidenziava il permanere delle gravi e perduranti criticità analiticamente riportate nel preavviso di revoca, predisposto alla luce del vaglio della documentazione trasmessa dall’Istituto scolastico e acquisita ai prott. nn. 9667, 9669 e 9684 del 6/02/2025.
A seguito della disamina condotta sulla documentazione acquisita e alla luce delle risultanze emerse come evidenziate nella relazione ispettiva, preso atto della permanenza delle gravi e reiterate criticità e accertata l’omessa sanatoria delle gravi irregolarità, strutturali e funzionali rilevate, l’Amministrazione ha adottato in data 5 giugno 2025 il decreto di revoca dello status di parità con decorrenza dal prossimo anno scolastico 2025/2026 (non oggetto del presente giudizio).
La relazione ispettiva acquisita al prot. n. 16284 del 27/02/2025 ha evidenziato la permanenza delle lacune documentali e l'accertata omessa sanatoria delle gravi irregolarità, strutturali e funzionali che hanno determinato la revoca della parità scolastica.
Benché si tratti di elementi che esulano dall’oggetto del presente giudizio, il collegio osserva che, come ritenuto dall’Amministrazione in sede d’appello, anche tale relazione rafforza il quadro probatorio, già autonomamente sufficiente come in precedenza illustrato e già pienamente idoneo a smentire quanto sostenuto da parte appellata nella memoria, depositata in appello, con cui ha riproposto i motivi di ricorso proposti in primo grado con riferimento alla pretesa insussistenza delle irregolarità riscontrate.
Il collegio osserva che alla luce di quanto sopra accertato l’adozione del provvedimento di revoca costituisce atto dovuto in relazione alla sussistenza di una situazione di fatto caratterizzata dalla carenza dei requisiti per ottenere la parità.
Risultano dunque confermati i presupposti di fatto posti a base del provvedimento in data 9 agosto 2024, impugnato in primo grado, con cui è stato revocato il riconoscimento dello status di scuola paritaria.
L’appello deve pertanto essere accolto.
In riforma della sentenza appellata deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.
È necessario precisare che, in conformità al principio di diritto enunciato dalla già ricordata sentenza di questa Sezione n. 6561/2023 e in coerenza con il punto 5.10 delle linee guida ministeriali sopra citate (secondo cui “la revoca del riconoscimento della parità scolastica ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo”, con salvezza “degli effetti già prodotti dal provvedimento di riconoscimento della parità precedentemente adottato”), la presente decisione produce effetti ex nunc , quindi dalla data della sua pubblicazione, con decorrenza dall’anno scolastico 2025/2026 limitatamente alla salvezza dei corsi di studio svolti nell’Istituto e degli eventuali titoli di studio rilasciati agli studenti nelle more del presente giudizio, a tutela dell’affidamento degli studenti stessi, atteso che la menzionata ordinanza cautelare emessa nel presente giudizio di appello il 4 dicembre 2024 non ha sospeso l’efficacia della sentenza appellata (così Consiglio di Stato VII n° 5875 del 7 luglio 2025).
Il collegio tiene pertanto conto di quanto rappresentato da parte appellata ossia che per l’anno scolastico 2024/2025 la scuola ha lavorato come paritaria, svolgendo regolarmente gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione.
La complessità degli accertamenti posti in essere dall’amministrazione consente di compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado, con gli effetti di cui in motivazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
CO Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO Morgantini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO